Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dott. Antonio Mungo , ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 855/2025 V.G., avente ad oggetto: equa
riparazione ex L. n. 89/2001, promosso da:
, c.f.: , nata a [...] il 14 Parte_1 CodiceFiscale_1
maggio 1960 e residente in [...]alla contrada Torone n.104, rappresentata e difesa, in virtù di mandato allegato al presente atto, dall'avv. Daniele
Russo, c.f. e dichiara di voler ricevere le CodiceFiscale_2
notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
,in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato presso i cui uffici alla Via Diaz n. 11 in Napoli è domiciliato per legge.
RESISTENTE
* * *
La Corte visto il ricorso depositato in data 11.2.2025 da
[...]
, c.f.: , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]alla contrada Torone n.104, con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare
riguardante la società “Mutuasalus Irpina Soc. Coop. a.r.l.” fall. 2/1996,
aperta con sentenza n. 348 del 24.1.1996 e tuttora pendente, come da allegata certificazione;
Vista la documentazione allegata;
Considerato che, in data 27.6.1996, la Sig.ra ha Parte_1
depositato domanda di ammissione al passivo nei confronti della predetta
Mutuasalus Irpina Soc. Coop. a.r.l., per l'importo di Lit. 24.052.033, e che a ciò ha fatto seguito la relativa ammissione al passivo fallimentare in data
25.3.1997, per la somma di Lit. 25.162.382, pari a € 12.995,28 (n. ordine
482), come da estratto del verbale di stato passivo esecutivo in atti allegato;
Tenuto conto che la procedura fallimentare è ancora in corso, ma che,
alla luce della sentenza n.88/2018 della Corte Costituzionale, la pendenza del giudizio presupposto non pregiudica la proponibilità della domanda per ottenere l'indennizzo, maturato fino alla data di proposizione dell'istanza,
ovvero l'11.2.2025;
Considerato che in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24
marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101
e 99 l. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione 3
ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo (v.
Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 7864 del 29/03/2018);
Considerato che, per quanto attiene al ricorrente Parte_2
la procedura in oggetto ha avuto una durata complessiva di anni 28, mesi 7
e giorni 15, calcolata dalla data di deposito della domanda di ammissione al passivo (27.6.1996) al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento (11.2.2025), essendo la procedura allo stato ancora pendente;
Rilevato quindi che il periodo di eccessiva durata, al netto del periodo di anni sei previsto come ragionevole dalla legge (art. 2, comma 2 bis l.
89/2001), è stato di anni 22, mesi 7 e giorni 15 e che pertanto, risultano indennizzabili ANNI 23 di durata in eccedenza, essendo la frazione di annualità successiva all'ultima considerata superiore a mesi sei;
Ritenuto che potrebbe essere riconosciuto in favore del ricorrente,
tenuto conto dell'oggetto del giudizio, del valore, della rilevanza e dell'esito della stessa, degli interessi coinvolti, anche in relazione alla condizione soggettiva dell'istante, nonché del comportamento del giudice e delle parti,
un importo di € 400,00 per i primi tre anni (pari ad € 1.200,00), € 480,00 (con maggiorazione del 20%) per i successivi 4 anni (pari ad € 1.920,00) ed €
560,00 (con maggiorazione del 40% per cento) per i successivi 16 anni (pari ad € 8.960,00), per un complessivo importo dell'indennizzo pari ad €
12.080,00;
Quanto spese e competenze, le stesse seguono la soccombenza del
, in persona del Ministro pro – tempore e si Controparte_1
liquidano in dispositivo secondo i parametri dettati dal D.M. 55/2014 4
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, per i procedimenti monitori (Cass. 16512/2020; 16420/2020),
tenendo conto, ai fini della determinazione dell'importo base del compenso,
del valore della controversia determinato in considerazione del valore del credito accertato (pari ad € 12.080,00) discostandosi dai valori medi stante la semplicità della questione trattata;
l'importo così determinato in € 350,00 va quindi aumentato nella misura che si ritiene equa del 10% - stante la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione (art. 4 comma 1bis d.m. n. 55/2014) -
giungendosi ad un compenso finale di € 385,00, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv.to Daniele Russo, stante la dichiarazione dallo stesso resa in ricorso ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, I sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento, senza dilazione, in favore di , c.f.: Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C.F._1
contrada Torone n.104, del complessivo importo di € 12.080,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna altresì il suddetto al pagamento delle spese CP_1
processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 412,00, 5
di cui € 27,00 per spese ed € 385,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimb. forf. nella misura del 15,00% dei compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.to Daniele Russo.
Così deciso in Napoli, il 11.2.2025.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Antonio Mungo