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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2911/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2911/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Jurij Di Massa Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 04.06.24, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di Controparte_1 questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 17.01.2017, alle ore 21.45 circa in . Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole CP_1
CP_ omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione del fondo stradale in Via
Flavio Agresti, segnatamente in ragione dello sfaldamento di una lastra in porfido non cementata, ivi presente e non segnalata, che ne avrebbe causato la caduta a terra e, conseguentemente, lesioni fisiche al piede sinistro;
ha dunque chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in €
25.000,00 o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese legali.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza del Controparte_1
15.09.2020, celebrata in modalità cartolare, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 4.06.2024, sulle conclusioni di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015).
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova pagina 2 di 5 dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita dall'esame dei documenti prodotti da parte attrice e all'udienza del 20.09.2023 nell'escussione di due testimoni da questa indicati nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. e pagina 3 di 5 precisamente (indifferente – dichiaratasi figlia dell'attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(indifferente – dichiaratasi amica dell'attrice). La prima teste dopo aver collocato temporalmente il fatto nel gennaio 2017 dopo l'ora di cena, ha dichiarato che al momento della caduta si trovava con l'attrice a camminare nel centro abitato di . Ha dichiarato di averla vista cadere senza CP_1
specificare altro e che sul luogo del sinistro c'era anche la sig.ra spettatrice della Persona_1
caduta (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023). Esibita documentazione fotografica ha riconosciuto l'area ove avvenne il sinistro e nonché la finestra della sig.ra da cui quest'ultima avrebbe Per_1 assistito all'accaduto (cfr. doc. 7 in produzione . Quest'ultima, quale secondo ed ultimo teste, Pt_1
ha dichiarato di non ricordare la data dell'infortunio, collocandolo temporalmente di mattina /primo pomeriggio. Ha dichiarato di aver visto cadere l'attrice in via Flavio Agresti perché in quel momento affacciata alla finestra della propria abitazione sita in in via Agresti 17 e di averla vista dopo la CP_1
caduta zoppicare (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023). Essendo le suddette dichiarazioni le uniche fruibili ai fini della prova del fatto e dei profili di responsabilità dedotti a carico del CP_1
, rimasto contumace, unitamente alla documentazione medica e fotografica depositata
[...] dall'attrice, deve ritenersi nel caso di specie non raggiunta la prova che i danni lamentati da parte attrice possano essere imputati a responsabilità del convenuto.
Dalle prove orali è emerso, infatti, come nel caso in esame la responsabilità è in ogni caso esclusa dal caso fortuito, integrato dalla condotta dell'attrice.
Ciò che rileva, nel caso di specie, è la circostanza per cui il danneggiato potesse avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dalla stessa, ove la presenza di dissesti non rileva tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Deve osservarsi sul punto che:
- l'attrice risulta avere la propria residenza proprio nella via teatro del sinistro (via Flavio Agresti), sicché deve ritenersi che lo stato dei luoghi fosse, o dovesse ragionevolmente essere, noto all'attrice;
- dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 7 in produzione parte attrice) risulta visibile unicamente un lieve sfaldamento del piano calpestabile, in ogni caso poco profondo e non tale da costituire, ictu oculi, pericolo per il pedone mediamente accorto;
- dalle medesime fotografie versate in atti ed alla luce della narrativa dell'atto di citazione, pare possibile desumere che l'area interessata dal dissesto (posto nel centro abitato di ) fosse CP_1
totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitare la disconnessione, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
pagina 4 di 5 - l'attrice non ha dimostrato ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, nonostante il fatto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario notturno (ore 21,45 circa), orario peraltro non confermato dal teste di parte attrice la quale Per_1 ha riferito che l'attrice “cadde la mattina o il primo pomeriggio” (cfr. verbale di udienza del
20.09.2023);
- l'attrice non ha dedotto una carente illuminazione artificiale del piano stradale al momento del sinistro, né tale circostanza è emersa all'esito dell'istruttoria espletata;
- non risultano aliunde eventuali carenze dell'illuminazione artificiale al momento del sinistro, né che tale illuminazione fosse significativamente ridotta ovvero tale da non consentire al pedone mediamente accorto di evitare la disconnessione;
- il lamentato sinistro risulta essersi verificato in data 17.01.2017 e solo in data 24.01.2017 risulta documentata la prima visita medica (specificatamente RM al tendine d'Achille piede sinistro – cfr. doc
1 parte attrice).
Per tutti i suindicati rilievi, deve rilevarsi il difetto di prova di una responsabilità ascrivibile ex art. 2051 cc. all'Ente convenuto in relazione all'accaduto, il quale deve dunque essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Ne deriva che la rinnovata richiesta di CTU medica deve essere nuovamente respinta perché meramente esplorativa.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda svolta da . Parte_1
Nulla occorre statuire circa le spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta ed il rigetto integrale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Grosseto il 4.01.2025.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2911/2019, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Jurij Di Massa Parte_1 C.F._1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 04.06.24, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, per ivi ottenerne la condanna, previo riconoscimento della responsabilità di Controparte_1 questo ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di un sinistro occorso in data 17.01.2017, alle ore 21.45 circa in . Ha dedotto in particolare l'attrice la colpevole CP_1
CP_ omissione, imputabile all' convenuto, della ordinaria manutenzione del fondo stradale in Via
Flavio Agresti, segnatamente in ragione dello sfaldamento di una lastra in porfido non cementata, ivi presente e non segnalata, che ne avrebbe causato la caduta a terra e, conseguentemente, lesioni fisiche al piede sinistro;
ha dunque chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti quantificandoli in €
25.000,00 o comunque nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese legali.
Il , benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, sicché all'udienza del Controparte_1
15.09.2020, celebrata in modalità cartolare, ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 1 di 5 Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, dopodiché all'udienza del 4.06.2024, sulle conclusioni di parte attrice, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che l'odierna causa deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c.
Ebbene, per costante giurisprudenza, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; n.
3297/2015).
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia;
mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass.
29/07/2016, n. 15761).
In questo complessivo contesto va, quindi, elaborata la conclusione, tradizionale nella giurisprudenza di legittimità, dell'accollo al danneggiato della sola prova del nesso causale tra la cosa e il danno: ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato;
incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova pagina 2 di 5 dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile. È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello per cui potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. n.
4495/2011; v. anche in generale sul rapporto tra responsabilità ex art. 2051 c.c., e dimostrazione del fortuito Cass. n. 15389/2011 e n. 7699/2011). Inoltre, su quest'ultimo punto, la recente Cass. ord.
31/10/2017, n. 25837, ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode. L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati. In altri termini, può rilevarsi come la prevedibilità deve riferirsi alla normalità – ovvero alla non radicale eccezionalità, per estraneità al novero delle possibilità ragionevoli secondo quel criterio di ordinaria rapportabilità causale da valutarsi ex ante ed idoneo ad oggettivizzarsi – del fattore causale. L'operazione logica da compiersi è allora quella di identificazione del nesso causale, sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa: ma occorre distinguere a seconda che con la relazione causale tra cosa e danno interferisca una diversa relazione causale tra la condotta umana del danneggiato ed il danno stesso oppur no. Nella seconda ipotesi, quale è quella in esame, effettivamente deve trattarsi di un evento obiettivamente imprevedibile (ovvero, a seconda dell'elaborazione di volta in volta accettata, che talvolta comprende nella nozione di caso fortuito anche la causa di forza maggiore, inevitabile), secondo la rigorosa ricostruzione di cui alla già richiamata Cass. n. 25837/17.
Ciò premesso in diritto, occorre indagare l'esito dell'istruttoria.
Essa è consistita dall'esame dei documenti prodotti da parte attrice e all'udienza del 20.09.2023 nell'escussione di due testimoni da questa indicati nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. e pagina 3 di 5 precisamente (indifferente – dichiaratasi figlia dell'attrice) e Testimone_1 Testimone_2
(indifferente – dichiaratasi amica dell'attrice). La prima teste dopo aver collocato temporalmente il fatto nel gennaio 2017 dopo l'ora di cena, ha dichiarato che al momento della caduta si trovava con l'attrice a camminare nel centro abitato di . Ha dichiarato di averla vista cadere senza CP_1
specificare altro e che sul luogo del sinistro c'era anche la sig.ra spettatrice della Persona_1
caduta (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023). Esibita documentazione fotografica ha riconosciuto l'area ove avvenne il sinistro e nonché la finestra della sig.ra da cui quest'ultima avrebbe Per_1 assistito all'accaduto (cfr. doc. 7 in produzione . Quest'ultima, quale secondo ed ultimo teste, Pt_1
ha dichiarato di non ricordare la data dell'infortunio, collocandolo temporalmente di mattina /primo pomeriggio. Ha dichiarato di aver visto cadere l'attrice in via Flavio Agresti perché in quel momento affacciata alla finestra della propria abitazione sita in in via Agresti 17 e di averla vista dopo la CP_1
caduta zoppicare (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023). Essendo le suddette dichiarazioni le uniche fruibili ai fini della prova del fatto e dei profili di responsabilità dedotti a carico del CP_1
, rimasto contumace, unitamente alla documentazione medica e fotografica depositata
[...] dall'attrice, deve ritenersi nel caso di specie non raggiunta la prova che i danni lamentati da parte attrice possano essere imputati a responsabilità del convenuto.
Dalle prove orali è emerso, infatti, come nel caso in esame la responsabilità è in ogni caso esclusa dal caso fortuito, integrato dalla condotta dell'attrice.
Ciò che rileva, nel caso di specie, è la circostanza per cui il danneggiato potesse avere contezza dell'insidia, sicché assume rilevanza la valutazione del canone medio di diligenza esigibile dalla stessa, ove la presenza di dissesti non rileva tutte le volte che lo stesso danneggiato, conoscendone l'esistenza o potendo conoscerla, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela.
Deve osservarsi sul punto che:
- l'attrice risulta avere la propria residenza proprio nella via teatro del sinistro (via Flavio Agresti), sicché deve ritenersi che lo stato dei luoghi fosse, o dovesse ragionevolmente essere, noto all'attrice;
- dall'esame delle fotografie versate in atti (cfr. doc. n. 7 in produzione parte attrice) risulta visibile unicamente un lieve sfaldamento del piano calpestabile, in ogni caso poco profondo e non tale da costituire, ictu oculi, pericolo per il pedone mediamente accorto;
- dalle medesime fotografie versate in atti ed alla luce della narrativa dell'atto di citazione, pare possibile desumere che l'area interessata dal dissesto (posto nel centro abitato di ) fosse CP_1
totalmente scoperta, non circondata da strutture fisse o mobili che intralciavano il passaggio pedonale, in maniera tale da consentire ampio margine di movimento ai passanti per evitare la disconnessione, non trovandosi in un punto di passaggio “obbligato” ma risultando, piuttosto, facilmente aggirabile;
pagina 4 di 5 - l'attrice non ha dimostrato ulteriori circostanze concretamente ostative alla visibilità dell'imperfezione del manto stradale, nonostante il fatto che il sinistro sarebbe avvenuto in orario notturno (ore 21,45 circa), orario peraltro non confermato dal teste di parte attrice la quale Per_1 ha riferito che l'attrice “cadde la mattina o il primo pomeriggio” (cfr. verbale di udienza del
20.09.2023);
- l'attrice non ha dedotto una carente illuminazione artificiale del piano stradale al momento del sinistro, né tale circostanza è emersa all'esito dell'istruttoria espletata;
- non risultano aliunde eventuali carenze dell'illuminazione artificiale al momento del sinistro, né che tale illuminazione fosse significativamente ridotta ovvero tale da non consentire al pedone mediamente accorto di evitare la disconnessione;
- il lamentato sinistro risulta essersi verificato in data 17.01.2017 e solo in data 24.01.2017 risulta documentata la prima visita medica (specificatamente RM al tendine d'Achille piede sinistro – cfr. doc
1 parte attrice).
Per tutti i suindicati rilievi, deve rilevarsi il difetto di prova di una responsabilità ascrivibile ex art. 2051 cc. all'Ente convenuto in relazione all'accaduto, il quale deve dunque essere più correttamente ascritto al caso fortuito, integrato dalla condotta colposa della danneggiata. Ne deriva che la rinnovata richiesta di CTU medica deve essere nuovamente respinta perché meramente esplorativa.
Dal sin qui detto deriva il rigetto integrale della domanda svolta da . Parte_1
Nulla occorre statuire circa le spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta ed il rigetto integrale della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Grosseto il 4.01.2025.
Il Giudice dott. Amedeo Russo
pagina 5 di 5