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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 295/2025
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SO - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 295/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale civile di
SO in composizione monocratica, pubblicata il 19.02.2025 a conclusione del giudizio n.
131/2024 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni relativi a contratto di locazione di immobile comunale”, vertente tra
, c.f. , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in SO, v. XXIV Maggio n. 137 presso lo studio dell'avv.to Michele Coromano, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello e in forza di Delibera di G.C. n. 39/2025
Parte_2
[.. c.f. e P.iva , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v. Giovanni Nicotera n. 28 presso lo studio dell'avv.to Nicola Lais, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
3.12.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito riprodotto e contestuale motivazione.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2024, la Società attuale appellata (di seguito, per brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 506/2023, con il Pt_3
quale le veniva intimato dal il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 21.501,36, oltre interessi e spese, a titolo di canoni dovuti per gli anni
2020 – 2023 relativi al contratto di locazione di immobile comunale concluso tra le parti nel 2018.
2. L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità, a far data dal febbraio 2019, della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione che prevedeva un canone annuo di € 6.000,00,
ritenendo applicabile, in virtù dell'art. 93 (oggi 54) del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni Elettroniche – CEE) e dell'art. 1, comma 831 bis, della Legge n. 160/2019,
un canone fisso di € 800,00 annui per impianto, a prescindere dalla natura del bene pubblico.
3. Il contestava l'opposizione, argomentando che: la disposizione Parte_1
dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 si applica solo alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, non al patrimonio disponibile;
affinchè un bene rientri nel patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio, sono necessari un requisito soggettivo (atto amministrativo di destinazione) e uno soggettivo (effettiva e attuale destinazione al servizio pubblico), entrambi assenti nel caso di specie, poiché il servizio di telecomunicazioni non rientra nelle attribuzioni del la Delibera di Pt_1
G.C. n. 65/2017 comprovava l'intento del di gestire il bene con criteri privatistici Pt_1
di redditività; l'art. 93 (oggi 54) CCE e le sue interpretazioni autentiche non incidono sui contratti di diritto privato stipulati tra enti pubblici e privati che si pongono su un piano paritario;
in subordine, in caso di accoglimento delle domande di controparte, il Pt_1
chiedeva la risoluzione del contratto di locazione del 16.01.2018 per grave inadempimento di ex art. 1455 c.c., in quanto la rinegoziazione unilaterale del canone da € 6.000,00 Pt_3
a € 800,00 rendeva il contratto eccessivamente svantaggioso per l'Ente.
4. Il Tribunale di SO, con la sentenza n. 108/2025, qui impugnata, ha accolto integralmente la domanda di revocando il decreto ingiuntivo opposto, e dichiarando la Pt_3
nullità parziale del contratto di locazione dedotto in giudizio, sostituendo, ex art. 1339 c.c.,
alla clausola relativa al canone annuale (art. 5) la previsione del canone secondo l'art. 1,
comma 831 – bis della l. 27.12.2019, n. 160, compensando integralmente le spese di giudizio.
Con atto depositato il 19.09.2025, il ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, affidato a tre motivi di seguito precisati, e rassegnando le seguenti richieste conclusive: “1. In via principale: Riformare integralmente la sentenza n. 108/2025 del
Tribunale Ordinario di SO, pubblicata il 19.02.2025. Per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte_3
nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Conseguentemente, confermare
[...]
il decreto ingiuntivo n. 506/20923 del 11.12.2023 emesso dal Tribunale di SO. In
via subordinata (riproponendo la domanda omessa): Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della nullità parziale del contratto locatizio e della sostituzione del canone,
accertare e dichiarare il grave inadempimento di Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato
[...] in data 16.01.2018 tra le odierne parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., con ogni conseguenza di legge. In ogni caso: Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. Mezzi
istruttori (…omissis…) ISTANZA ISTRUTTORIA” (…omissis…).
Con memoria del 20.11.2025 si è costituita la per resistere al gravame avversario di cui Pt_3
ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha affidato l' appello a 3 motivi. Parte_1
Con il primo, sub lett. a) e b) dell'atto, rubricato: ”Erronea applicazione dell'art. 1 comma
831 bis della legge n. 160/19 e dell'art. 93 (oggi 54) CEE alla fattispecie con riferimento alla natura del bene oggetto del contratto e all'onere probatorio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 810, 822, 826 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova”,
l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di prime cure perché non avrebbe tenuto conto della (a dire del natura disponibile del bene concesso in detenzione a e perché Pt_1 Pt_3
l'art. 93 CEE sarebbe stato applicato al contratto in essere tra le parti, in termini di inefficacia sopravvenuta, nonostante lo stesso avesse natura privata .
Il motivo è infondato.
Va premesso che in materia di canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche esistono dei principi consolidati, fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, che mirano a far sì che tali costi siano non discriminatori e sempre più contenuti, al fine di permettere lo sviluppo di reti (adempimento di per sé estremamente oneroso) e di garantire al cliente un prezzo sempre più competitivo per i servizi resi.
Tale principio è fissato chiaramente nell'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16.
La norma in parola dispone che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507”.
Tale norma sancisce, quindi, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato, in via eteronoma, prima sulla TOSAP o sul COSAP e, oggi, sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19, secondo il principio dell'alternatività (di applicazione generale), nonché
secondo il principio dell'esclusività.
Tale norma è stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d, lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere assoggettati soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
La disposizione in parola è stata modificata dall'art. 8 bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18,
convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:”, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
La norma di interpretazione autentica qui in esame è stata, di recente, ulteriormente modificata, adeguando il riferimento all'art. 93 CCE con il novellato art. 54, che è il nuovo articolo che, a seguito della riscrittura del d.lgs. 259/03, ha sostituito l'art. 93 predetto.
Alla luce di quanto sopra indicato è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CEE agli Enti
locali è fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato, oggi, al canone unico CUP, anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A.
L'art. 93 CCE è stato di recente, nel dicembre 2021, modificato con la riscrittura del CEE ed ora (rinumerato all'art. 54) dispone così: ”Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.
178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, come da art. 12
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto – legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CEE, ex art. 93).
La legge n. 160/19, comma 831 bis prevede ora che: ”Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
In buona sostanza il legislatore ha previsto, per tutte le ipotesi di messa a disposizione di beni pubblici in favore dei gestori di telefonia, una sorta di “equo canone”, parametrato (dal 2021)
sul canone unico (e fissato nella misura di 800,00 euro per impianto), a prescindere dalla natura del bene pubblico concesso in detenzione. Nel caso di specie, quindi, il canone va determinato, per legge, nella misura indicata dall'art. 93 CEE (oggi 54).
E, d'altra parte, non potrebbe essere che così, visto che, peraltro, le Regioni, e le Pubbliche
Amministrazioni diverse dai Comuni, non hanno la facoltà di dotarsi di Regolamenti CUP, di talchè è evidente che anche per loro il rinvio è un mero rinvio eteronomo.
Quanto sopra esposto è ancora più chiaro alla luce del novellato art. 54 CEE (ex art. 93), sopra citato.
La norma, difatti, oltre a fare riferimento anche qui a soggetti che non hanno capacità di imporre il canone unico patrimoniale, estende ora tale previsione anche ai titolari di aree e beni pubblici o demaniali, con ciò chiarendo che la previsione si applichi a tutti i tipi di beni,
non solo alle aree ricadenti nel patrimonio indisponibile ovvero nel demanio.
Va altresì evidenziato che il comma 831 – bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 sopra citato,
diversamente da quanto previsto dal comma 831 dell'art.1 della medesima norma [tale norma,
per quello che qui interessa, dispone che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: (…). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. (…)”], non fa alcun riferimento all'occupazione di suolo, limitandosi a prevedere una tariffa forfettaria per ogni impianto presente sul territorio, quali che siano le sue caratteristiche (terreno o edificio).
Per ogni occupazione di beni pubblici (a prescindere da quale che sia la natura), dunque, il gestore è tenuto a pagare un canone fisso di 800 euro per impianto presente sul territorio comunale.
E che questa sia la corretta interpretazione della norma è agevole da dimostrare in quanto: 1)
la norma fa riferimento a soggetti (“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi di aree e beni pubblici o demaniali (…)” che, salvo Comuni e Province, non possono disciplinare né
applicare il CUP, in quanto non previsti dalla legge n. 160/19 (come non erano previsti per il
COSAP e la TOSAP) e che, in parte, non hanno neanche un patrimonio indisponibile/demaniale; 2) la norma non fa in alcun modo riferimento ai beni indisponibili/demaniali, imponendo invece un divieto generalizzato per tutte le tipologie di beni pubblici.
Appare utile riportare qui quanto affermato dal Tribunale di Milano nella recente e condivisibile sentenza n. 2942 del 13.04.2023.
Nella sentenza in questione il Tribunale si domanda:”1) se la disciplina di cui all'art. 93 del
D.lgs. 259/2003, a norma del quale <le pubbliche amministrazioni, le regioni, province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge>>, sia applicabile al caso in esame, in cui i canoni sono stati previsti da contratti di diritto privato stipulato tra le parti;
2) se tale normativa sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente”.
Orbene, la risposta ad entrambe le domane è coerente con la ricostruzione giuridica della vicenda sin qui illustrata e, infatti, il Tribunale afferma che “Con riferimento alla prima questione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato, sez.VI, 3.03.2020, n. 3467. In tale pronuncia si è ritenuto che, fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal D.L.
135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio.
Al contrario, per effetto della modifica di cui al D.L. 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicchè si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si
è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018,
ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, di canoni richiesti dal
Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”. [E alla medesima conclusione si perviene relativamente alla fattispecie qui esaminata: di vero, il contratto di locazione dedotto dal a base del ricorso monitorio è stato stipulato dall'Ente e dalla il 16.01.2008 e Pt_1 Pt_3
l'Amministrazione comunale, con il decreto ingiuntivo opposto n. 506/2023, emesso in data
11.12.2023, ha intimato alla locataria, attuale appellata, il pagamento dei relativi canoni per gli anni 2020 – 2023].
Con riferimento alla seconda questione, il Tribunale di Milano, con la sentenza sopra citata,
sposa la tesi della condivisibile pronuncia n. 619/2021 della Corte di Appello di Torino,
affermando che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis del DL 135/2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni – contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa,
sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e, segnatamente, dalla previsione dell'art. 831 bis della L. 160/2019, introdotto dalla L. 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica,
un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio e,
quindi, a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla Corte di Appello di
Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile.
Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto
(all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1
gennaio 2015), che l'area è concessa in locazione per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio [e,
similmente, il contratto di locazione oggetto di odierna disamina, indica espressamente la finalità alla quale è destinato il bene, ovvero la realizzazione di una stazione radio base per lo svolgimento di un servizio di comunicazioni elettroniche].
“Pertanto – prosegue il Tribunale di Milano nella sentenza citata n. 2942 del 13.04.2023 – si
è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che,
conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile”.
Si richiama ancora, in merito alla questione della qualificazione del bene sul quale insiste questo tipo di impianti - fermo quanto sopra circa l'irrilevanza della questione - la già citata sentenza della Corte di Appello di Torino , n. 619/21, che chiarisce, per una fattispecie speculare a quella in esame, come un'area a suo tempo concessa a per la CP_1
realizzazione di un impianto di telefonia mobile abbia assunto la qualità di bene rientrante nel patrimonio indisponibile del ricorrendo sia la destinazione oggettiva del bene, che Pt_1
la volontà dell'Ente di destinarlo a tale fine (sia per quanto indicato nel contratto di locazione,
che per legge, essendo l'impianto un'opera di urbanizzazione primaria): invero, gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia e relative infrastrutture), sono,
per legge (art. 86, comma 3, del d.lgs n. 259/03, oggi art. 43) opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico. Su analoga posizione Corte di Appello di Bari (sent. n. 707/22), che ha chiarito come:
”Neppure può sostenersi la natura di bene disponibile del terreno in questione, posto che l'art. 826, terzo comma, c.c., determina la natura di patrimonio indisponibile dei beni pubblici destinati ad un pubblico servizio, come accade nella fattispecie in esame, non essendo dubitabile che il servizio reso dalla sull'area comunale deve essere qualificato CP_2
necessariamente come servizio pubblico per espressa volontà del legislatore e che l'ente
[proprio come verificatosi nella caso in esame] abbia concesso l'area ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico”. Peraltro, la qualificazione di servizio pubblico alle telecomunicazioni è stata data già dall'art. 4 della legge n. 249/97 e, prima ancora, dal D.P.R.
n. 523/84 e, prima ancora, è rinvenibile nel testo Unico Postale, D.P.R. n. 156/73, ove in più
parti si afferma che il servizio di telecomunicazioni è pubblico servizio.
E che svolga un servizio pubblico si veda, da ultimo, la sentenza n. 289/23 del Consiglio Pt_3
Giustizia Amministrativa Siciliana, nella quale è chiarito che “che la società eroghi un Pt_3
servizio pubblico emerge dal fatto che la stessa è titolare di una autorizzazione generale sin dal 2015, che la legittima a realizzare una rete di infrastrutture pubbliche di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, in base alla normativa speciale di cui al codice delle comunicazioni elettroniche. Rilevanti sono al riguardo le disposizioni di cui all'art. 11,
co.2, d.lgs n. 207/2021 (già previgente art. 25 del d.lgs. n. 259/2003), sulla cui base <fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica (..) è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione di cui al comma 4>>; art. 15, co.1, lett. a) e b), del cit. d.lgs n. 207/2021 (già previgente art. 26 del d.lgs. n. 259/2003), in forza del quale <<le pubbliche amministrazioni, le regioni, province diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88>>. Altrettanto
rilevanti, tra le altre, sono le disposizioni di cui all' art. 2, co.1, d.lgs. n. 207/2021 (già previgente art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs n. 259/2003), art. 44, co.1 del d.lgs. 207/2021 (già
previgente art. 87 del d.lgs. n. 259/2003), all'art. 51, co.1, del d.lgs n. 207/2021 (già
previgente art.90 del d.lgs. n. 259/2003), dal quale emerge con chiarezza la natura pubblica di tali strutture;
infatti, in forza di tale disposizione <<gli impianti di reti comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelle esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327>>; mentre, a conferma di quanto detto, l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 207/2021 (già previgente art. 91 del d.lgs n. 259/2003) dispone che <<negli impianti di reti comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto>>.
Quindi, alla luce dei principi testè illustrati, si deve affermare che: a) l'art. 93 CEE, nel suo combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, come modificato dall'art. 8 bis del d.l. n.
135/18, è norma imperativa;
b) tale norma imperativa trova applicazione nei contratti di durata, come quello qui in esame, e sostituisce, ex art. 1339 c.c., le clausole che contrastino con tale previsione.
Dunque, a far data quanto meno dal febbraio 2019, trova applicazione anche nel rapporto contrattuale per cui è causa l'art. 93 CEE (oggi art. 54).
Da quanto sin qui evidenziato, emergono chiaramente le ragioni della nullità/inefficacia sopravvenuta delle clausole del contratto che lega gli odierni contendenti, in quanto in contrasto con l'art. 93 CEE (oggi art. 54 CEE), stabilendo, almeno dal febbraio 2019, un canone fisso non previsto e non parametrato con quanto previsto dal vigente regolamento
TOSAP/COSAP (fino al 31 dicembre 2020) ed oggi nel regolamento sul canone unico comunale (dal 1 gennaio 2021) o, meglio, dal vigente comma 831 bis dell'art. 1 della legge n.
160/19 più volte citato. Ci si trova quindi di fronte ad un tipico caso di eterodeterminazione ex lege del contenuto del rapporto convenzionale che si viene ad instaurare tra il e l'operatore di tlc. D'altra Pt_1
parte, che lo Stato intervenga sulla disciplina del canone anche in tema di contratti di locazione non è una novità, se si pensa alla normativa sull'Equo Canone, ovvero alla legge n. 89/14, che ridusse del 15% il canone dei contratti di locazione stipulati dalla P.A. con i privati.
La natura imperativa di tali norme comporta che le clausole con esse contrastanti sono sanzionate, ex art. 1418, comma 1, c.c., con la nullità/inefficacia.
Tuttavia – dal momento che la prestazione pecuniaria a carico del privato è determinata in dettaglio dalle norme di legge sopra citate – si versa in un'ipotesi di nullità parziale (oggettiva)
del contratto, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, ferma restando la validità ed efficacia del contratto nelle parti restanti
(secondo il principio di conservazione dei contratti).
Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di tali principi, espressamente richiamati nelle pagg. 3 e 4 della sentenza: “(…) A) l'opponente ha fatto buon governo: a) delle norme di cui all'art. 54 (già 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs 01.08.2003,
n°259) del D.lgs. 28.05.2012 n° 70 (di modifica al D.Lgs. 259/2003 cit.) e ss. mm. e ii.; b)
delle norme di cui all'art. 12 del D.Lgs. 15.02.2016, n° 33 (di attuazione delle direttiva
2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.04.2014), così come modificato dall'art. 8 bis, co. 1, lett, c) del D.L. 14.12.2018, n° 135, conv., con mm., dalla L. 11,02.2019,
n°12; c) in particolare, inoltre, delle norme di cui all'art. 1, co. 831 bis della L. 27.12.2019,
n° 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022); d) dei principi determinati nelle statuizioni, di merito (cfr., in particolare, Trib. Milano, sent. n° 2942/2023, Trib. Arezzo, sent. n°498/2023, Trib. Lodi, sent.
n°873/2023 e Trib. Firenze, sent. n°2325/2022, Corte d'Appello di Torino, sent. n° 619/2021)
e di legittimità [Cons. Stato, Sez. VI, 03.06.2020, n° 3467 e Cass. civ., Sez. III, 26.01.2006, n° corretta lettura dell'art. 1339 c.c.) cui il sottoscritto si allinea, condividendole, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto], applicative di dette norme,
sì da doversi ritenere, a parere del sottoscritto giudicante (stante anche il rango primario e la chiara oltre che indubbia assolutezza – con precipuo riguardo alla mera insistenza di
<<ogni impianto (…) sul territorio di ciascun ente>> e ciò indipendentemente sia dal luogo di essa insistenza poiché relativa tanto ai <> (quindi anche agli edifici come nel caso che ne occupa) quanto alle <> pubblici o demaniali, sia dalla qualificazione di tali luoghi di detta insistenza quali disponibili oppure indisponibili – delle richiamate norme, di guisa da prestarsi doveroso omaggio al principio in forza del quale in claris non fit interpretatio), l'imperatività (in est la natura imperativa) delle stesse e, di riflesso, la consequenziale loro incidenza, nei termini normativamente dettati dall'art. 1339 cit., letto alla luce di Cass. 1689/2006 cit., sul contratto locatizio intercorso tra le parti e sotteso alle somme azionate (…)”.
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, lett. c), il censura l'applicazione, a Pt_1
suo dire retroattiva, della normativa in questione, ma trascura di considerare che sulla natura imperativa dell'art. 54 (ex art. 93) CEE e sulla sua applicabilità anche ai rapporti in essere, il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 8421/24 (che supera integralmente ed espressamente la precedente pronuncia n. 3467/20 richiamata dall'appellante), ha affermato che “della questione concernente l'applicabilità di oneri o canoni da parte di pubbliche amministrazioni, regioni, province e comuni, a seguito dell'emanazione del citato art. 93,
comma 1, del d.lgs n. 259/2003, oltre a quelli indicati al comma 2 dello stesso art. 93, la giurisprudenza si è occupata a più riprese.
In particolare, importa richiamare i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha statuito che <<il disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 2003 si pone come lex specialis non suscettibile di deroga, dettando una disciplina che esclude, per gli operatori di quel settore, l'imposizione di oneri e canoni che non siano previsti dalla legge statale>> e che il riferimento contenuto alla fine del comma 1 dell'art. 93 - <<oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge>> - deve intendersi riferito alla sola legge statale (cfr. Corte Cost.,
sentenza n. 272 del 22 luglio 2013; sentenza n. 72 del 22 maggio 2010).
7.6.3. Nella materia in questione, che ha registrato anche orientamenti discordanti nella giurisprudenza, il legislatore ha adottato due interpretazioni autentiche del citato comma 2
dell'art. 93, ove si consideri che: - con l'art. 12, comma 3, del d,lgs. n. 33 del 15 febbraio
2016, <<(Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità>>) è stato disposto che:<del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2
della medesima disposizione>>; con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del comma 1, concernente genericamente l'attività di<> o di <servizi di comunicazione elettronica><; - con l'emanazione dell'art. 8 bis, comma 1, lett. c),
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n.
12, è stato così ulteriormente integrato il comma 3 del citato art. 12 del d.lgs n. 33/2016:
<<l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazioni elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>.
7.6.4. Va poi rammentato che anche il tema dell'interpretazione dell'art. 93 del d,lgs n. 259
del 2003 a seguito delle suddette novità legislative è stato affrontato in più occasioni da questo Consiglio di Stato con recenti pronunce (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467; Cons. Stato, sez.VI, 3 giugno 2020, n. 3468; Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2021, n. 142; Cons.
Stato, VI, 1 febbraio 2023, n. 1112; Cons. Stato, I, 29 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, V,
27 novembre 2023, n. 10136).
7.7. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'art. 8 bis è disposizione di interpretazione autentica che interviene sulla interpretazione di una norma che aveva dato luogo a contrasti, assegnando alla disposizione interpretata un significato normativo riconoscibile come una delle possibili e originarie varianti di senso (Corte Cost., sentenza n. 108 del 9
maggio 2019).
Ed invero, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica esprime, univocamente, l'intento del legislatore di assegnare un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 29
aprile 2009, n. 9941 nonché, di recente, Cass. civ., Sez. VI, 21 giugno 2022, n. 20028 e 28
aprile 2022 n. 13326).
Secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge, requisito essenziale affinchè una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è dunque che essa esprima uno dei significati già appartenenti a quelli riconducibili alla previsione interpretata (Corte
Cost., 24 aprile 2024, n. 70).
7.7.2. La natura di interpretazione autentica trova conferma sia nella lettera della disposizione in esame, che nella ratio della norma interpretata.
Anzitutto, la volontà del legislatore di interpretare, in via autentica, il citato art. 93 risulta dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 8 bis cit. (secondo la quale <93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che (...), restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario,
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>), laddove l'utilizzo dell'avverbio <> rivela la volontà legislativa di esplicitare, chiarire e interpretare in via autentica il disposto normativo.
E' dunque proprio il tenore della disposizione a evidenziare il portato interpretativo in senso autentico – e non innovativo – della previsione.
7.7.3. Ad ogni modo, acclarato che il più volte menzionato art. 8 bis è norma di interpretazione autentica (perché esprime uno dei significati già appartenenti a quelli ascrivibili alla previsione interpretata), è difficile revocarne in dubbio l'efficacia anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore (come già riconosciuto per l'art. 12, comma
3, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: si veda
Cassazione, Sezioni Unite, 3 maggio 2018 n. 10536, Cass. Civ., I, sentenza n. 283 del 10
gennaio 2017).
7.7.4. Né l'efficacia alle fattispecie anteriori del divieto per le amministrazioni di imporre ai predetti operatori <<oneri o canoni che non siano
> (cfr., in tal senso,
tra le molte, Cass. civ., Sez. I, 7 settembre 2020 n. 18608) può essere esclusa richiamando,
come la sentenza appellata, la lesione del legittimo affidamento dell'amministrazione nel rapporto concessorio o un presunto contrasto col principio di ragionevolezza.
Infatti, non può trascurarsi un dato essenziale, e cioè che all'interpretazione autentica di una norma primaria è immanente l'efficacia alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore e,
nel caso di specie, la natura interpretativa della norma si ricava tanto dal suo tenore testuale che dalla intrinseca ratio della norma interpretata.
7.7.5. Si può quindi affermare che gli effetti di una disposizione qualificata espressamente come di interpretazione autentica hanno un contenuto solo formalmente retroattivo, in quanto la norma interpreta il senso già contenuto nella originaria disposizione interpretata. Certamente non può valere ad assegnare a una disposizione la natura sostanziale di norma interpretativa la sola (auto)qualificazione da parte del legislatore e nel caso di portata
innovativa si determinerebbero effetti sostanzialmente retroattivi con la conseguente valutazione della compatibilità costituzionale”.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CEE agli enti locali è fatto divieto, dal 2019, di prevedere oneri finanziari, anche sotto forma di canoni convenzionali o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato, oggi, al canone unico
CUP (e fino al 2021 al COSAP), anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A., e che la portata interpretativa della norma faccia sì che gli effetti della stessa retroagiscano, con tutto ciò che ne consegue in termini di inefficacia (sopravvenuta) del rapporto contrattuale in essere quanto alla misura del canone, per contrasto con norma imperativa.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione, rispettivamente rubricati: “OMESSA O
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE EX ART. 1455 C.C. E CONSEGUENTE VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.”, e “OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA
SUBORDINATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.”, vanno trattati in maniera congiunta, in quanto all'evidenza intimamente connessi tra loro.
In effetti, il Tribunale non si è pronunciato, neppure implicitamente, sulla domanda in questione che, tuttavia, va disattesa.
Infatti, va evidenziato come non vi sia alcuna alterazione del sinallagma contrattuale, avendo applicato, come rilevato dal primo giudice, una norma imperativa, e che non vi sia Pt_3
eccessiva onerosità sopravvenuta, proprio perché il corrispettivo è determinato per legge,
quindi non vi può essere alcuna sproporzione.
Per queste ragioni l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo,
in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale – senza svolgimento della fase di trattazione, essendo stata la causa definita in prima udienza - in causa di valore pari al decisum (€ 21.501,36).
P.Q.M.
La Corte di Appello di SO – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 295/2025 R.G., sull'appello proposto dal con atto depositato il 19.09.2025, Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza n. 108/2025 Parte_3
del Tribunale civile di SO in composizione monocratica, pubblicata il 19.02.2025 a conclusione del giudizio n. 131/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado,
liquidandole in complessivi € 2.974,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di SO del 4.12.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1689 (quest'ultima, risalente ma giammai disapplicata, con riferimento alla portata e alla
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SO - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 295/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 108/2025 del Tribunale civile di
SO in composizione monocratica, pubblicata il 19.02.2025 a conclusione del giudizio n.
131/2024 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni relativi a contratto di locazione di immobile comunale”, vertente tra
, c.f. , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in SO, v. XXIV Maggio n. 137 presso lo studio dell'avv.to Michele Coromano, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello e in forza di Delibera di G.C. n. 39/2025
Parte_2
[.. c.f. e P.iva , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v. Giovanni Nicotera n. 28 presso lo studio dell'avv.to Nicola Lais, che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione in appello.
-APPELLATO -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
3.12.2025, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito riprodotto e contestuale motivazione.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20.01.2024, la Società attuale appellata (di seguito, per brevità, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 506/2023, con il Pt_3
quale le veniva intimato dal il pagamento della somma Parte_1
complessiva di € 21.501,36, oltre interessi e spese, a titolo di canoni dovuti per gli anni
2020 – 2023 relativi al contratto di locazione di immobile comunale concluso tra le parti nel 2018.
2. L'opponente, in particolare, eccepiva la nullità, a far data dal febbraio 2019, della clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione che prevedeva un canone annuo di € 6.000,00,
ritenendo applicabile, in virtù dell'art. 93 (oggi 54) del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni Elettroniche – CEE) e dell'art. 1, comma 831 bis, della Legge n. 160/2019,
un canone fisso di € 800,00 annui per impianto, a prescindere dalla natura del bene pubblico.
3. Il contestava l'opposizione, argomentando che: la disposizione Parte_1
dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 si applica solo alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, non al patrimonio disponibile;
affinchè un bene rientri nel patrimonio indisponibile per destinazione a pubblico servizio, sono necessari un requisito soggettivo (atto amministrativo di destinazione) e uno soggettivo (effettiva e attuale destinazione al servizio pubblico), entrambi assenti nel caso di specie, poiché il servizio di telecomunicazioni non rientra nelle attribuzioni del la Delibera di Pt_1
G.C. n. 65/2017 comprovava l'intento del di gestire il bene con criteri privatistici Pt_1
di redditività; l'art. 93 (oggi 54) CCE e le sue interpretazioni autentiche non incidono sui contratti di diritto privato stipulati tra enti pubblici e privati che si pongono su un piano paritario;
in subordine, in caso di accoglimento delle domande di controparte, il Pt_1
chiedeva la risoluzione del contratto di locazione del 16.01.2018 per grave inadempimento di ex art. 1455 c.c., in quanto la rinegoziazione unilaterale del canone da € 6.000,00 Pt_3
a € 800,00 rendeva il contratto eccessivamente svantaggioso per l'Ente.
4. Il Tribunale di SO, con la sentenza n. 108/2025, qui impugnata, ha accolto integralmente la domanda di revocando il decreto ingiuntivo opposto, e dichiarando la Pt_3
nullità parziale del contratto di locazione dedotto in giudizio, sostituendo, ex art. 1339 c.c.,
alla clausola relativa al canone annuale (art. 5) la previsione del canone secondo l'art. 1,
comma 831 – bis della l. 27.12.2019, n. 160, compensando integralmente le spese di giudizio.
Con atto depositato il 19.09.2025, il ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta sentenza, affidato a tre motivi di seguito precisati, e rassegnando le seguenti richieste conclusive: “1. In via principale: Riformare integralmente la sentenza n. 108/2025 del
Tribunale Ordinario di SO, pubblicata il 19.02.2025. Per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte_3
nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Conseguentemente, confermare
[...]
il decreto ingiuntivo n. 506/20923 del 11.12.2023 emesso dal Tribunale di SO. In
via subordinata (riproponendo la domanda omessa): Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della nullità parziale del contratto locatizio e della sostituzione del canone,
accertare e dichiarare il grave inadempimento di Parte_3
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato
[...] in data 16.01.2018 tra le odierne parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., con ogni conseguenza di legge. In ogni caso: Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. Mezzi
istruttori (…omissis…) ISTANZA ISTRUTTORIA” (…omissis…).
Con memoria del 20.11.2025 si è costituita la per resistere al gravame avversario di cui Pt_3
ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha affidato l' appello a 3 motivi. Parte_1
Con il primo, sub lett. a) e b) dell'atto, rubricato: ”Erronea applicazione dell'art. 1 comma
831 bis della legge n. 160/19 e dell'art. 93 (oggi 54) CEE alla fattispecie con riferimento alla natura del bene oggetto del contratto e all'onere probatorio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 810, 822, 826 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova”,
l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di prime cure perché non avrebbe tenuto conto della (a dire del natura disponibile del bene concesso in detenzione a e perché Pt_1 Pt_3
l'art. 93 CEE sarebbe stato applicato al contratto in essere tra le parti, in termini di inefficacia sopravvenuta, nonostante lo stesso avesse natura privata .
Il motivo è infondato.
Va premesso che in materia di canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche esistono dei principi consolidati, fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, che mirano a far sì che tali costi siano non discriminatori e sempre più contenuti, al fine di permettere lo sviluppo di reti (adempimento di per sé estremamente oneroso) e di garantire al cliente un prezzo sempre più competitivo per i servizi resi.
Tale principio è fissato chiaramente nell'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel 2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16.
La norma in parola dispone che “gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507”.
Tale norma sancisce, quindi, per il settore in esame, una particolare modalità di determinazione del canone per l'occupazione di un bene pubblico, parametrato, in via eteronoma, prima sulla TOSAP o sul COSAP e, oggi, sul canone unico CUP ai sensi della legge n. 160/19, secondo il principio dell'alternatività (di applicazione generale), nonché
secondo il principio dell'esclusività.
Tale norma è stata interpretata autenticamente con l'art. 12 del d, lgs. n. 33/16 che, nella prima versione, prevedeva che “l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere assoggettati soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
La disposizione in parola è stata modificata dall'art. 8 bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18,
convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:”, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
La norma di interpretazione autentica qui in esame è stata, di recente, ulteriormente modificata, adeguando il riferimento all'art. 93 CCE con il novellato art. 54, che è il nuovo articolo che, a seguito della riscrittura del d.lgs. 259/03, ha sostituito l'art. 93 predetto.
Alla luce di quanto sopra indicato è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CEE agli Enti
locali è fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato, oggi, al canone unico CUP, anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A.
L'art. 93 CCE è stato di recente, nel dicembre 2021, modificato con la riscrittura del CEE ed ora (rinumerato all'art. 54) dispone così: ”Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le
Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.
178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, come da art. 12
del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto – legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11
febbraio 2019, n. 12” (art. 54 CEE, ex art. 93).
La legge n. 160/19, comma 831 bis prevede ora che: ”Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
In buona sostanza il legislatore ha previsto, per tutte le ipotesi di messa a disposizione di beni pubblici in favore dei gestori di telefonia, una sorta di “equo canone”, parametrato (dal 2021)
sul canone unico (e fissato nella misura di 800,00 euro per impianto), a prescindere dalla natura del bene pubblico concesso in detenzione. Nel caso di specie, quindi, il canone va determinato, per legge, nella misura indicata dall'art. 93 CEE (oggi 54).
E, d'altra parte, non potrebbe essere che così, visto che, peraltro, le Regioni, e le Pubbliche
Amministrazioni diverse dai Comuni, non hanno la facoltà di dotarsi di Regolamenti CUP, di talchè è evidente che anche per loro il rinvio è un mero rinvio eteronomo.
Quanto sopra esposto è ancora più chiaro alla luce del novellato art. 54 CEE (ex art. 93), sopra citato.
La norma, difatti, oltre a fare riferimento anche qui a soggetti che non hanno capacità di imporre il canone unico patrimoniale, estende ora tale previsione anche ai titolari di aree e beni pubblici o demaniali, con ciò chiarendo che la previsione si applichi a tutti i tipi di beni,
non solo alle aree ricadenti nel patrimonio indisponibile ovvero nel demanio.
Va altresì evidenziato che il comma 831 – bis dell'art. 1 della legge n. 160/19 sopra citato,
diversamente da quanto previsto dal comma 831 dell'art.1 della medesima norma [tale norma,
per quello che qui interessa, dispone che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria: (…). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. (…)”], non fa alcun riferimento all'occupazione di suolo, limitandosi a prevedere una tariffa forfettaria per ogni impianto presente sul territorio, quali che siano le sue caratteristiche (terreno o edificio).
Per ogni occupazione di beni pubblici (a prescindere da quale che sia la natura), dunque, il gestore è tenuto a pagare un canone fisso di 800 euro per impianto presente sul territorio comunale.
E che questa sia la corretta interpretazione della norma è agevole da dimostrare in quanto: 1)
la norma fa riferimento a soggetti (“Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi di aree e beni pubblici o demaniali (…)” che, salvo Comuni e Province, non possono disciplinare né
applicare il CUP, in quanto non previsti dalla legge n. 160/19 (come non erano previsti per il
COSAP e la TOSAP) e che, in parte, non hanno neanche un patrimonio indisponibile/demaniale; 2) la norma non fa in alcun modo riferimento ai beni indisponibili/demaniali, imponendo invece un divieto generalizzato per tutte le tipologie di beni pubblici.
Appare utile riportare qui quanto affermato dal Tribunale di Milano nella recente e condivisibile sentenza n. 2942 del 13.04.2023.
Nella sentenza in questione il Tribunale si domanda:”1) se la disciplina di cui all'art. 93 del
D.lgs. 259/2003, a norma del quale <le pubbliche amministrazioni, le regioni, province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge>>, sia applicabile al caso in esame, in cui i canoni sono stati previsti da contratti di diritto privato stipulato tra le parti;
2) se tale normativa sia applicabile anche a contratti inerenti a beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'Ente”.
Orbene, la risposta ad entrambe le domane è coerente con la ricostruzione giuridica della vicenda sin qui illustrata e, infatti, il Tribunale afferma che “Con riferimento alla prima questione, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato, sez.VI, 3.03.2020, n. 3467. In tale pronuncia si è ritenuto che, fino alla modifica dell'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, apportata dal D.L.
135/2018, la disciplina ivi prevista non era applicabile al canone annuo concessorio pattuito tra le parti, in quanto tale norma limitava il potere amministrativo di imposizione di oneri e contributi per impianti di rete o esercizio di servizi di comunicazione elettronica, senza pregiudicare i canoni pattuiti tra le parti nelle convenzioni accessive alla concessione e disciplinanti anche gli aspetti economici del rapporto concessorio.
Al contrario, per effetto della modifica di cui al D.L. 135/2018, vi è stato un ampliamento della portata applicativa dell'art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, con estensione del divieto di imposizione di oneri economici a qualsiasi contributo ulteriore, anche avente titolo di natura pattizia o contrattuale. Nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, il rapporto di concessione regolato da un contratto tra privato e l'ente aveva esaurito i suoi effetti prima dell'entrata in vigore della citata modifica normativa, sicchè si è ritenuto inapplicabile il divieto previsto dall'art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche. Nel caso in esame si
è invece di fronte a due rapporti regolati da contratti stipulati prima della modifica del 2018,
ma non esauriti alla data di entrata in vigore di tale nuova disciplina, data la durata pluriennale della locazione e, come si evince dall'atto di intimazione, di canoni richiesti dal
Comune si riferiscono all'anno 2020. Pertanto, la nuova disciplina, avente natura imperativa, va ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (…)”. [E alla medesima conclusione si perviene relativamente alla fattispecie qui esaminata: di vero, il contratto di locazione dedotto dal a base del ricorso monitorio è stato stipulato dall'Ente e dalla il 16.01.2008 e Pt_1 Pt_3
l'Amministrazione comunale, con il decreto ingiuntivo opposto n. 506/2023, emesso in data
11.12.2023, ha intimato alla locataria, attuale appellata, il pagamento dei relativi canoni per gli anni 2020 – 2023].
Con riferimento alla seconda questione, il Tribunale di Milano, con la sentenza sopra citata,
sposa la tesi della condivisibile pronuncia n. 619/2021 della Corte di Appello di Torino,
affermando che “(…) dopo l'entrata in vigore dell'art. 8 bis del DL 135/2018, il limite al potere dell'amministrazione di determinare i canoni si applica anche in presenza di canoni fondati su titolo contrattuale, con conseguente applicazione della disposizione sia alle convenzioni – contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, sia ai contratti di locazione di beni disponibili. Si ritiene di aderire a tale opzione interpretativa,
sia considerata l'ampia portata del citato art. 93, sia in quanto si tratta di interpretazione confortata dalla successiva evoluzione normativa e, segnatamente, dalla previsione dell'art. 831 bis della L. 160/2019, introdotto dalla L. 108/2021, in cui è previsto per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica,
un canone unico, determinato in maniera fissa per ogni impianto insistente sul territorio e,
quindi, a prescindere dall'essere l'impianto realizzato su beni del patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente. In ogni caso, anche a non volere accedere a tale interpretazione per il canone del 2020, si ritiene significativo il secondo rilievo svolto dalla Corte di Appello di
Torino, laddove si è sottolineato come la previsione del contratto di concessione in locazione della porzione dell'immobile per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche e per fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche abbia determinato la configurabilità del presupposto soggettivo dell'inquadramento dell'area nell'ambito del patrimonio indisponibile.
Orbene, il caso in esame presenta profili di identità rispetto a quello affrontato nella richiamata sentenza di merito. Invero, in entrambi i contratti è espressamente previsto
(all'art. 4 del contratto stipulato in data 1 ottobre 2014 ed all'art. 5 del contratto in data 1
gennaio 2015), che l'area è concessa in locazione per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del servizio radio [e,
similmente, il contratto di locazione oggetto di odierna disamina, indica espressamente la finalità alla quale è destinato il bene, ovvero la realizzazione di una stazione radio base per lo svolgimento di un servizio di comunicazioni elettroniche].
“Pertanto – prosegue il Tribunale di Milano nella sentenza citata n. 2942 del 13.04.2023 – si
è in presenza di un atto contrattuale che destina quel bene ad un servizio pubblico e che,
conseguentemente, fa dubitare sulla possibilità di qualificare i citati beni come appartenenti al patrimonio disponibile”.
Si richiama ancora, in merito alla questione della qualificazione del bene sul quale insiste questo tipo di impianti - fermo quanto sopra circa l'irrilevanza della questione - la già citata sentenza della Corte di Appello di Torino , n. 619/21, che chiarisce, per una fattispecie speculare a quella in esame, come un'area a suo tempo concessa a per la CP_1
realizzazione di un impianto di telefonia mobile abbia assunto la qualità di bene rientrante nel patrimonio indisponibile del ricorrendo sia la destinazione oggettiva del bene, che Pt_1
la volontà dell'Ente di destinarlo a tale fine (sia per quanto indicato nel contratto di locazione,
che per legge, essendo l'impianto un'opera di urbanizzazione primaria): invero, gli impianti di comunicazione elettronica (ovvero gli impianti di telefonia e relative infrastrutture), sono,
per legge (art. 86, comma 3, del d.lgs n. 259/03, oggi art. 43) opere di urbanizzazione primaria, attraverso le quali viene svolto il relativo servizio pubblico. Su analoga posizione Corte di Appello di Bari (sent. n. 707/22), che ha chiarito come:
”Neppure può sostenersi la natura di bene disponibile del terreno in questione, posto che l'art. 826, terzo comma, c.c., determina la natura di patrimonio indisponibile dei beni pubblici destinati ad un pubblico servizio, come accade nella fattispecie in esame, non essendo dubitabile che il servizio reso dalla sull'area comunale deve essere qualificato CP_2
necessariamente come servizio pubblico per espressa volontà del legislatore e che l'ente
[proprio come verificatosi nella caso in esame] abbia concesso l'area ai fini dell'erogazione di un servizio pubblico”. Peraltro, la qualificazione di servizio pubblico alle telecomunicazioni è stata data già dall'art. 4 della legge n. 249/97 e, prima ancora, dal D.P.R.
n. 523/84 e, prima ancora, è rinvenibile nel testo Unico Postale, D.P.R. n. 156/73, ove in più
parti si afferma che il servizio di telecomunicazioni è pubblico servizio.
E che svolga un servizio pubblico si veda, da ultimo, la sentenza n. 289/23 del Consiglio Pt_3
Giustizia Amministrativa Siciliana, nella quale è chiarito che “che la società eroghi un Pt_3
servizio pubblico emerge dal fatto che la stessa è titolare di una autorizzazione generale sin dal 2015, che la legittima a realizzare una rete di infrastrutture pubbliche di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale, in base alla normativa speciale di cui al codice delle comunicazioni elettroniche. Rilevanti sono al riguardo le disposizioni di cui all'art. 11,
co.2, d.lgs n. 207/2021 (già previgente art. 25 del d.lgs. n. 259/2003), sulla cui base <
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88>>. Altrettanto
rilevanti, tra le altre, sono le disposizioni di cui all' art. 2, co.1, d.lgs. n. 207/2021 (già previgente art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs n. 259/2003), art. 44, co.1 del d.lgs. 207/2021 (già
previgente art. 87 del d.lgs. n. 259/2003), all'art. 51, co.1, del d.lgs n. 207/2021 (già
previgente art.90 del d.lgs. n. 259/2003), dal quale emerge con chiarezza la natura pubblica di tali strutture;
infatti, in forza di tale disposizione <<gli impianti di reti comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelle esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327>>; mentre, a conferma di quanto detto, l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 207/2021 (già previgente art. 91 del d.lgs n. 259/2003) dispone che <<negli impianti di reti comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto>>.
Quindi, alla luce dei principi testè illustrati, si deve affermare che: a) l'art. 93 CEE, nel suo combinato disposto con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, come modificato dall'art. 8 bis del d.l. n.
135/18, è norma imperativa;
b) tale norma imperativa trova applicazione nei contratti di durata, come quello qui in esame, e sostituisce, ex art. 1339 c.c., le clausole che contrastino con tale previsione.
Dunque, a far data quanto meno dal febbraio 2019, trova applicazione anche nel rapporto contrattuale per cui è causa l'art. 93 CEE (oggi art. 54).
Da quanto sin qui evidenziato, emergono chiaramente le ragioni della nullità/inefficacia sopravvenuta delle clausole del contratto che lega gli odierni contendenti, in quanto in contrasto con l'art. 93 CEE (oggi art. 54 CEE), stabilendo, almeno dal febbraio 2019, un canone fisso non previsto e non parametrato con quanto previsto dal vigente regolamento
TOSAP/COSAP (fino al 31 dicembre 2020) ed oggi nel regolamento sul canone unico comunale (dal 1 gennaio 2021) o, meglio, dal vigente comma 831 bis dell'art. 1 della legge n.
160/19 più volte citato. Ci si trova quindi di fronte ad un tipico caso di eterodeterminazione ex lege del contenuto del rapporto convenzionale che si viene ad instaurare tra il e l'operatore di tlc. D'altra Pt_1
parte, che lo Stato intervenga sulla disciplina del canone anche in tema di contratti di locazione non è una novità, se si pensa alla normativa sull'Equo Canone, ovvero alla legge n. 89/14, che ridusse del 15% il canone dei contratti di locazione stipulati dalla P.A. con i privati.
La natura imperativa di tali norme comporta che le clausole con esse contrastanti sono sanzionate, ex art. 1418, comma 1, c.c., con la nullità/inefficacia.
Tuttavia – dal momento che la prestazione pecuniaria a carico del privato è determinata in dettaglio dalle norme di legge sopra citate – si versa in un'ipotesi di nullità parziale (oggettiva)
del contratto, con sostituzione di diritto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, ferma restando la validità ed efficacia del contratto nelle parti restanti
(secondo il principio di conservazione dei contratti).
Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di tali principi, espressamente richiamati nelle pagg. 3 e 4 della sentenza: “(…) A) l'opponente ha fatto buon governo: a) delle norme di cui all'art. 54 (già 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs 01.08.2003,
n°259) del D.lgs. 28.05.2012 n° 70 (di modifica al D.Lgs. 259/2003 cit.) e ss. mm. e ii.; b)
delle norme di cui all'art. 12 del D.Lgs. 15.02.2016, n° 33 (di attuazione delle direttiva
2014/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.04.2014), così come modificato dall'art. 8 bis, co. 1, lett, c) del D.L. 14.12.2018, n° 135, conv., con mm., dalla L. 11,02.2019,
n°12; c) in particolare, inoltre, delle norme di cui all'art. 1, co. 831 bis della L. 27.12.2019,
n° 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022); d) dei principi determinati nelle statuizioni, di merito (cfr., in particolare, Trib. Milano, sent. n° 2942/2023, Trib. Arezzo, sent. n°498/2023, Trib. Lodi, sent.
n°873/2023 e Trib. Firenze, sent. n°2325/2022, Corte d'Appello di Torino, sent. n° 619/2021)
e di legittimità [Cons. Stato, Sez. VI, 03.06.2020, n° 3467 e Cass. civ., Sez. III, 26.01.2006, n° corretta lettura dell'art. 1339 c.c.) cui il sottoscritto si allinea, condividendole, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto], applicative di dette norme,
sì da doversi ritenere, a parere del sottoscritto giudicante (stante anche il rango primario e la chiara oltre che indubbia assolutezza – con precipuo riguardo alla mera insistenza di
<<ogni impianto (…) sul territorio di ciascun ente>> e ciò indipendentemente sia dal luogo di essa insistenza poiché relativa tanto ai <
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, lett. c), il censura l'applicazione, a Pt_1
suo dire retroattiva, della normativa in questione, ma trascura di considerare che sulla natura imperativa dell'art. 54 (ex art. 93) CEE e sulla sua applicabilità anche ai rapporti in essere, il
Consiglio di Stato, con sentenza n. 8421/24 (che supera integralmente ed espressamente la precedente pronuncia n. 3467/20 richiamata dall'appellante), ha affermato che “della questione concernente l'applicabilità di oneri o canoni da parte di pubbliche amministrazioni, regioni, province e comuni, a seguito dell'emanazione del citato art. 93,
comma 1, del d.lgs n. 259/2003, oltre a quelli indicati al comma 2 dello stesso art. 93, la giurisprudenza si è occupata a più riprese.
In particolare, importa richiamare i principi affermati dalla Corte Costituzionale, la quale ha statuito che <<il disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 259 2003 si pone come lex specialis non suscettibile di deroga, dettando una disciplina che esclude, per gli operatori di quel settore, l'imposizione di oneri e canoni che non siano previsti dalla legge statale>> e che il riferimento contenuto alla fine del comma 1 dell'art. 93 - <<oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge>> - deve intendersi riferito alla sola legge statale (cfr. Corte Cost.,
sentenza n. 272 del 22 luglio 2013; sentenza n. 72 del 22 maggio 2010).
7.6.3. Nella materia in questione, che ha registrato anche orientamenti discordanti nella giurisprudenza, il legislatore ha adottato due interpretazioni autentiche del citato comma 2
dell'art. 93, ove si consideri che: - con l'art. 12, comma 3, del d,lgs. n. 33 del 15 febbraio
2016, <<(Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità>>) è stato disposto che:<
della medesima disposizione>>; con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del comma 1, concernente genericamente l'attività di<
D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n.
12, è stato così ulteriormente integrato il comma 3 del citato art. 12 del d.lgs n. 33/2016:
<<l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazioni elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>.
7.6.4. Va poi rammentato che anche il tema dell'interpretazione dell'art. 93 del d,lgs n. 259
del 2003 a seguito delle suddette novità legislative è stato affrontato in più occasioni da questo Consiglio di Stato con recenti pronunce (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2020, n. 3467; Cons. Stato, sez.VI, 3 giugno 2020, n. 3468; Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2021, n. 142; Cons.
Stato, VI, 1 febbraio 2023, n. 1112; Cons. Stato, I, 29 gennaio 2018, n. 261; Cons. Stato, V,
27 novembre 2023, n. 10136).
7.7. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'art. 8 bis è disposizione di interpretazione autentica che interviene sulla interpretazione di una norma che aveva dato luogo a contrasti, assegnando alla disposizione interpretata un significato normativo riconoscibile come una delle possibili e originarie varianti di senso (Corte Cost., sentenza n. 108 del 9
maggio 2019).
Ed invero, la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica esprime, univocamente, l'intento del legislatore di assegnare un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 29
aprile 2009, n. 9941 nonché, di recente, Cass. civ., Sez. VI, 21 giugno 2022, n. 20028 e 28
aprile 2022 n. 13326).
Secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge, requisito essenziale affinchè una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è dunque che essa esprima uno dei significati già appartenenti a quelli riconducibili alla previsione interpretata (Corte
Cost., 24 aprile 2024, n. 70).
7.7.2. La natura di interpretazione autentica trova conferma sia nella lettera della disposizione in esame, che nella ratio della norma interpretata.
Anzitutto, la volontà del legislatore di interpretare, in via autentica, il citato art. 93 risulta dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 8 bis cit. (secondo la quale <
reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto>>), laddove l'utilizzo dell'avverbio <
E' dunque proprio il tenore della disposizione a evidenziare il portato interpretativo in senso autentico – e non innovativo – della previsione.
7.7.3. Ad ogni modo, acclarato che il più volte menzionato art. 8 bis è norma di interpretazione autentica (perché esprime uno dei significati già appartenenti a quelli ascrivibili alla previsione interpretata), è difficile revocarne in dubbio l'efficacia anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore (come già riconosciuto per l'art. 12, comma
3, D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: si veda
Cassazione, Sezioni Unite, 3 maggio 2018 n. 10536, Cass. Civ., I, sentenza n. 283 del 10
gennaio 2017).
7.7.4. Né l'efficacia alle fattispecie anteriori del divieto per le amministrazioni di imporre ai predetti operatori <<oneri o canoni che non siano
> (cfr., in tal senso,
tra le molte, Cass. civ., Sez. I, 7 settembre 2020 n. 18608) può essere esclusa richiamando,
come la sentenza appellata, la lesione del legittimo affidamento dell'amministrazione nel rapporto concessorio o un presunto contrasto col principio di ragionevolezza.
Infatti, non può trascurarsi un dato essenziale, e cioè che all'interpretazione autentica di una norma primaria è immanente l'efficacia alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore e,
nel caso di specie, la natura interpretativa della norma si ricava tanto dal suo tenore testuale che dalla intrinseca ratio della norma interpretata.
7.7.5. Si può quindi affermare che gli effetti di una disposizione qualificata espressamente come di interpretazione autentica hanno un contenuto solo formalmente retroattivo, in quanto la norma interpreta il senso già contenuto nella originaria disposizione interpretata. Certamente non può valere ad assegnare a una disposizione la natura sostanziale di norma interpretativa la sola (auto)qualificazione da parte del legislatore e nel caso di portata
innovativa si determinerebbero effetti sostanzialmente retroattivi con la conseguente valutazione della compatibilità costituzionale”.
Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CEE agli enti locali è fatto divieto, dal 2019, di prevedere oneri finanziari, anche sotto forma di canoni convenzionali o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato, oggi, al canone unico
CUP (e fino al 2021 al COSAP), anche in ipotesi di rapporti di natura iure privatorum intrattenuti con la P.A., e che la portata interpretativa della norma faccia sì che gli effetti della stessa retroagiscano, con tutto ciò che ne consegue in termini di inefficacia (sopravvenuta) del rapporto contrattuale in essere quanto alla misura del canone, per contrasto con norma imperativa.
Il secondo e terzo motivo di impugnazione, rispettivamente rubricati: “OMESSA O
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE
CONTRATTUALE EX ART. 1455 C.C. E CONSEGUENTE VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.”, e “OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA
SUBORDINATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C.”, vanno trattati in maniera congiunta, in quanto all'evidenza intimamente connessi tra loro.
In effetti, il Tribunale non si è pronunciato, neppure implicitamente, sulla domanda in questione che, tuttavia, va disattesa.
Infatti, va evidenziato come non vi sia alcuna alterazione del sinallagma contrattuale, avendo applicato, come rilevato dal primo giudice, una norma imperativa, e che non vi sia Pt_3
eccessiva onerosità sopravvenuta, proprio perché il corrispettivo è determinato per legge,
quindi non vi può essere alcuna sproporzione.
Per queste ragioni l'appello va respinto. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo,
in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale – senza svolgimento della fase di trattazione, essendo stata la causa definita in prima udienza - in causa di valore pari al decisum (€ 21.501,36).
P.Q.M.
La Corte di Appello di SO – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 295/2025 R.G., sull'appello proposto dal con atto depositato il 19.09.2025, Parte_1
nei confronti della avverso la sentenza n. 108/2025 Parte_3
del Tribunale civile di SO in composizione monocratica, pubblicata il 19.02.2025 a conclusione del giudizio n. 131/2024 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado,
liquidandole in complessivi € 2.974,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater del D.P.R. n. 115/2022.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di SO del 4.12.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1689 (quest'ultima, risalente ma giammai disapplicata, con riferimento alla portata e alla