Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/07/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2025, proposto da
DA LL, IA D'AL, CO EI, DA PO, IZ LI, RI CH, LA IA, TA ER, DA NE, IN RO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Filippis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accademia di Belle Arti di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento dell’Accademia di Belle Arti di Napoli nei confronti delle istanze dei ricorrenti, e per l’ordine all’Accademia di Belle Arti di Napoli di provvedere, con nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Accademia di Belle Arti di Napoli;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno conseguito il Diploma Accademico di II° livello in Conservazione e Restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce.
Il d.P.R. dell’8.7.2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica), prevede all’art. 10 ter (Diplomi in restauro, introdotto con d.P.R. n. 82 del 24.4.2024 entrato in vigore il 5.7.2024), l’equiparazione dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti ai diplomi accademici abilitanti di secondo livello in Restauro.
I ricorrenti hanno, dunque, inoltrato all’Accademia di Lecce l’istanza per la valutazione dei piani di studio e il rilascio dell’attestazione (doc. 2 all..3 al ricorso). Successivamente l’Accademia di Lecce ha trasmesso le istanze dei ricorrenti all’Accademia di Napoli; il 25.9.2024; l’Accademia di Napoli ha chiesto all’Accademia di Lecce la trasmissione dei certificati dei ricorrenti con l’elenco degli esami e il voto di diploma del triennio e del biennio; in data 5.11.2024 l’Accademia di Lecce ha inviato all’Accademia di Napoli quanto richiesto.
A fronte della inerzia della Amministrazione, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per sentir ordinare all’Accademia di Belle Arti di Napoli di effettuare la valutazione dei piani di studio seguiti dai ricorrenti, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei restauratori di beni culturali e nominare un Commissario ad acta in caso di perdurante silenzio dell’Ufficio.
Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Accademia di Napoli ha provveduto alla valutazione dei titoli dei ricorrenti che, con memoria depositata il 22 aprile 2025, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna della Amministrazione alle spese di lite.
L’Accademia di Belle Arti di Napoli si è costituita in giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Pervenuta alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto del presente giudizio è l’accertamento del silenzio serbato dall’Accademia di Belle Arti di Napoli sulla richiesta di valutazione dei piani di studio seguiti dai ricorrenti, diplomati dell’Accademia di Belle Arti di Lecce.
Alla luce di quanto dichiarato e documentato in atti dalle parti, può dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che l’Amministrazione resistente ha provveduto alla valutazione dei titoli posseduti dai ricorrenti. Il silenzio di cui i ricorrenti si sono lamentati è, dunque, venuto meno.
Considerato che l’Accademia di Napoli ha provveduto agli adempimenti di sua competenza solo dopo la proposizione del gravame, le spese di lite vanno, tuttavia, poste a suo carico, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Accademia di Belle Arti di Napoli alla refusione delle spese e competenze di lite nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO