Versione
4 marzo 2005
4 marzo 2005
Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Siena, sentenza 22/01/2021, n. 7Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro) “In nome del popolo italiano” Sentenza n. 57/2016 rgl Svolgimento del processo. (Motivi della decisione a p. 14) A mezzo ricorso depositato l'11/2/2016, Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 Parte_4 e Parte_5 difesi, congiuntamente e li a iccardo NI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo Contro Controparte_1 , in persona del Rettore pro tempore, AL AS nonché contro Controparte_2 , in persona del Presidente pro tempore, che sarà difeso dall'avv. Massimo Autieri esercitavano azione di (conclusioni, ricorso pp. 78-82, letterali): 1. Accertata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità, illegittimità e comunque …Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- prescrizione contributiva·
- discriminazione lavoratori stranieri·
- consulenza tecnica contabile·
- differenze retributive·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- ultrattività CCI·
- giudicato inter partes·
- art. 26 legge 240/2010·
- contratto a tempo determinato