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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. 91/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo G. Albengo Demarchi Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere Rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al
R.g. n. 91/2024 promossa da:
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher del Parte_1 C.F._1
Foro di Trento, C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 38122 C.F._2
Trento (TN), Via delle Orne n. 32, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentata e assistita dall'avv. Elisa Controparte_1 CodiceFiscale_3
OL (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento CodiceFiscale_4
(TN), via Torre Verde n. 25, giusta procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE
-pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte;
-in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte. NEL MERITO:
-in riforma della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024,
-accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto dal signor in data Persona_1 05.04.2015 e pubblicato in data 24.01.2018, per tutte le ragioni esposte;
-per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato, con ogni effetto di legge, per tutte le ragioni esposte;
-per l'effetto, previo accertamento della qualità di erede della signora e della quota Parte_1 ereditaria a lei spettante, accertare la consistenza e composizione dell'asse ereditario del signor Per_1
per tutte le ragioni esposte;
[...]
-per l'effetto disporsi la divisione giudiziale dell'intera massa ereditaria con imputazione alla quota delle convenute delle somme di cui risulteranno eventualmente debitrici per il godimento dei beni e per la percezione dei frutti e interessi ovvero, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento delle somme predette oltre agli interessi e alla rivalutazione così come per legge e, previa formazione di idoneo progetto divisionale, attribuire alla signora la propria quota in natura, Parte_1 disponendosi per le conseguenti variazioni tavolari, con condanna delle convenute al rilascio della quota di spettanza nella piena disponibilità dell'attrice, per tutte le ragioni esposte. IN OGNICASO:
-con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: (come in atti)
PER PARTE APPELLATA
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO:
- alla luce della manifesta infondatezza del presente gravame siccome risultante dalla sentenza pronunciata dal Collegio in primo grado, nonché alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, si chiede che questa Ill.ma Corte d'Appello disponga, ai sensi dell'art. 348- bis, c. 1, c.p.c., la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Trento pubblicata in data 27 febbraio 2024 sub R.G. n. 426/2021 del Tribunale di Trento;
IN VIA PRINCIPALE: pagina 2 di 7 - rigettare in toto le domande di parte appellante poiché infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto sopra esposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Trento pubblicata in data 27 febbraio 2024 sub R.G. n. 426/2021,
- contestualmente ordinando, con efficacia immediata, la cancellazione dell'annotazione tavolare di litispendenza iscritta sub G.N. 2239/2021 presso l'Ufficio Tavolare di Trento. IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente gravame, condannare gli eredi ex lege alla rifusione delle spese sostenute dalla signora nel corso degli anni in relazione Controparte_1 alla vicenda successoria in morte del de cuius previa acquisizione della documentazione Persona_1 relativa a tutte le spese e/o oneri fiscali, nessuno escluso, pagati dalla signora in Controparte_1 relazione ai cespiti facenti parte della massa ereditaria di cui trattasi, tra cui quelle già agli atti del fascicolo di primo grado di parte appellata sub docc. da 20 a 25 inclusi. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: (come in atti) In ogni caso: con vittoria di onorari e spese (anche generali), I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio, anche valutando il comportamento processuale ed extraprocessuale di controparte
* FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione dd. 17.2.2021 , premesso di essere la sorella del defunto Parte_1 Per_1
scomparso in Nepal il 25.4.2015, a seguito di calamità naturale (terremoto), chiedeva accertarsi
[...] la nullità, per mancanza di autografia, come da perizia prodotta, del testamento olografo del fratello con cui veniva istituita erede la convenuta , compagna del de cuius, con Controparte_1 conseguente apertura della successione ab intestato e accertamento della sua qualità di erede legittima, convenendo a tal fine anche la madre del de cuius, , quale litisconsorte Persona_2 necessaria. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 21.9.2021 si costituiva in giudizio CP_1
deducendo che il Tribunale di Trento, prima del ritrovamento del corpo di
[...] Persona_1
(avvenuto nel 2018), aveva nominato, su istanza della stessa, curatore dello scomparso ex art. 48 c.c., il quale aveva avviato le operazioni di inventario. Rappresentava di aver cercato inutilmente una soluzione stragiudiziale con e di aver introdotto, innanzi al Tribunale di Trento, un Persona_2 procedimento di divisione sub r.g.n. 1307/2019, ora sospeso ex art. 295 c.p.c., nell'ambito del quale aveva aderito alla domanda di divisione, rinunciando quindi tacitamente alla reintegrazione Per_2 della sua quota di legittima. Criticava la perizia prodotta da parte attrice, evidenziando che l'unico scritto di comparazione utilizzato era stata una ricetta di cucina scritta dalla stessa convenuta e non dal de cuius. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e cancellazione dell'annotazione tavolare della litispendenza. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 23.9.2021 si costituiva in giudizio Persona_2 aderendo alla domanda di parte attrice e proponendo in via riconvenzionale nei confronti della convenuta (per la denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea), azione di Controparte_1 riduzione, chiedendo accertarsi la lesione della sua quota di legittima quale erede legittimaria, con conseguente reintegrazione della sua quota “per un importo pari ad € 186.012,63 o alla diversa, pagina 3 di 7 maggiore o minore, somma che si proverà in giudizio, con interessi e accessori di legge, per tutte le ragioni esposte”. Con sentenza n. 243/2024, pubblicata il 27.2.2024, il Tribunale di Trento:
- rigettava la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di data 5.4.2015;
- condannava la parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite liquidate in euro CP_1
5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- disponeva la separazione della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta Per_2 nei confronti della convenuta come da separata ordinanza. CP_1
Il Tribunale, avendo ritenuto le prove richieste da parte attrice non ammissibili e prive di rilevanza, concludeva che parte attrice non avesse assolto l'onere di provare la nullità del testamento per difetto di autografia. Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da , il Collegio constatava che Persona_2 quest'ultima aveva esercitato in modo fruttuoso l'azione di riduzione, qualificandosi quale erede, cui spettava la quota di riserva di un terzo del patrimonio del de cuius, e non aveva mai rinunciato a tale azione, non potendo ritenere quale rinuncia il mancato riscontro ai tentativi stragiudiziali di trovare un accordo con la o l'adesione alla domanda di scioglimento della comunione nel procedimento CP_1 sub r.g.n. 1307/2019. Per la quantificazione di tale quota, il Tribunale separava la domanda svolta in via riconvenzionale dalla nei confronti della con formazione di distinto fascicolo. Per_2 CP_1
Le spese di lite, secondo il principio di soccombenza, venivano poste a carico dell'attrice in favore della sola con rigetto della domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quest'ultima, data CP_1
l'impossibilità di ravvisare nella condotta di parte attrice mala fede o colpa grave.
Avverso la decisione n. 243/2024, pubblicata il 27.2.2024 del Tribunale di Trento, ha proposto appello
, con atto di citazione in appello dd. 22.4.2024, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni sopra riportate. L'udienza indicata dall'appellante è stata sostituita con l'udienza del 19.09.2024, con applicazione della previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 16.7.2024, si è costituita nel giudizio di appello contestando i motivi di appello dedotti e concludendo come in epigrafe. Controparte_1
Non si è costituita . Persona_2
Le parti hanno tempestivamente depositato le rituali note d'udienza e con ordinanza del 17.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 17.04.2025, assegnando alle parti termini di legge per le note e memorie di cui all'art. 352 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica, confermando la forma della trattazione scritta del procedimento. Acquisite le note delle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che , evocata in giudizio con atto di citazione Persona_2 ritualmente notificato, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 7 La Corte prende, altresì, atto della rinuncia, da parte dell'appellante, all'istanza di sospensione della sentenza impugnata, proposta ex art. 283 c.p.c., che rende superfluo l'esame di essa.
* Con l'unico articolato motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1 la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di datato 5.4.1015, Persona_1 ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice. Lamenta che, erroneamente, il primo Giudice ha disatteso le istanze istruttorie proposte, valutando come generiche e irrilevanti le prove orali dedotte e ritenendo meramente esplorativa la richiesta di consulenza grafologica.
Secondo il Collegio, le doglianze dell'appellante sono infondate per le seguenti ragioni.
, sorella del de cuius, domanda l'accertamento della nullità, per mancanza di autografia, del Parte_1 testamento olografo di data 5.04.2015, con il quale è stata istituita erede , con apertura Controparte_1 della successione ab intestato e l'accertamento della sua qualità di erede legittima.
In ordine al riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche recentemente, che
“…la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”( Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023; Sez. 2 -
, Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Così qualificata l'azione, va osservato, in primo luogo, che l'art. 602 c.c. richiede, ai fini dell'esistenza e validità dell'atto, che il testamento olografo sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. L'apposizione del luogo non è un requisito previsto a pena di nullità e la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. Sul piano formale, il documento allegato al n.
2-3 del fascicolo di primo grado, appare quindi completo dei necessari e sufficienti requisiti essenziali.
Le prove orali, dedotte da parte appellante, in primo grado, nelle memorie istruttorie e di replica, qui riproposte, avrebbero dovuto supportare la tesi della non riconducibilità alla mano di della Persona_1 redazione del documento. Esse, tuttavia, come osservato dal primo Giudice, appaiono inconferenti: le circostanze indicate non contraddicono il fatto dell'avvenuta stesura del documento di pugno del testatore in data 5.04.2015. Parte appellante, in particolare, insiste sulla rilevanza dell'esistenza di una relazione con una donna diversa dall'appellata. Ma il fatto che avesse incontrato un'altra persona “la sera del 05.04.2015” Per_1
a , oltre a non essere rilevante ai fini di causa, non è affatto incompatibile con la redazione CP_2 del documento, che, come si è detto, risulta completo di tutti i suoi elementi formali, indispensabili ai fini della sua validità. In ogni caso, la presunta incongruenza indicata dall'appellante, tra il “luogo” apposto sul documento e l'allegata localizzazione del in quel tempo, oltre a non apparire in concreto inconciliabile (Trento Per_1
e distano poco meno di 25 km), non rileva per la superfluità dell'apposizione di CP_2 pagina 5 di 7 un'indicazione geografica ai fini della completezza e validità del testamento. Del resto, non è stato dedotta l'esistenza di alcun impedimento assoluto, quale quello che potrebbe derivare, ad esempio, da una limitazione fisica o psichica, da malattia, da ricovero in struttura sanitaria, la cui allegazione avrebbe reso necessario l'accertamento della non veridicità della data e del luogo (cfr. art. 602 ultimo comma c.c.) della redazione dell'atto.
Quanto alla richiesta di accertamento peritale dell'assenza di autografia del testamento, va dato atto che l'appellante, giusta il principio sopra riportato, aveva l'onere non solo di richiederla ma di offrire la documentazione utile per la verifica. Invece, le uniche produzioni effettuate dall'appellante, sorella del testatore non sono idonee, poiché provengono da persona diversa dal testatore (doc. 6 fasc. primo Per_1 grado, doc.18 primo grado) e sono, quindi, inutilizzabili come scritture di comparazione: “… CP_1
In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire” (Cass. Sez. 1 Sent. 129 del 05.01.2001, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13078 del 23/06/2016).
* L'appello proposto va, quindi, rigettato perché infondato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che, vista la nota spese, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione dei vigenti parametri ministeriali per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, attesa l'assenza di questioni giuridiche nuove o particolari, e considerando per tutte le fasi processuali valori intermedi non inferiori ai minimi, in considerazione della semplicità della trattazione nonché dell'attività e dell'impegno professionale prestati.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, contrariis reiectis Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 243/2024, pubblicata il Parte_1
27.2.2024 del Tribunale di Trento, condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese in favore della parte contumace. Ordina la cancellazione dell'annotazione tavolare di litispendenza iscritta sub G.N. 2239/2021 presso l' , al passaggio in giudicato. Controparte_3
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 quater D.P.R.n. 115/2002. Così deciso nella camera di Consiglio virtuale del 06.10.2025 Il Consigliere estensore Camilla Gattiboni IL PRESIDENTE Demarchi Albengo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo G. Albengo Demarchi Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere Rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al
R.g. n. 91/2024 promossa da:
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher del Parte_1 C.F._1
Foro di Trento, C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 38122 C.F._2
Trento (TN), Via delle Orne n. 32, giusta procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentata e assistita dall'avv. Elisa Controparte_1 CodiceFiscale_3
OL (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trento CodiceFiscale_4
(TN), via Torre Verde n. 25, giusta procura telematica in atti
APPELLATA
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
IN VIA PRELIMINARE
-pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte;
-in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024, per tutte le ragioni esposte. NEL MERITO:
-in riforma della sentenza n. 243/2024, emessa nell'ambito del procedimento sub N.R.G. 426/2021, resa inter partes dal Tribunale di Trento in data 20.02.2024, pubblicata in data 27.02.2024 e notificata in data 26.03.2024,
-accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo redatto dal signor in data Persona_1 05.04.2015 e pubblicato in data 24.01.2018, per tutte le ragioni esposte;
-per l'effetto dichiarare aperta la successione ab intestato, con ogni effetto di legge, per tutte le ragioni esposte;
-per l'effetto, previo accertamento della qualità di erede della signora e della quota Parte_1 ereditaria a lei spettante, accertare la consistenza e composizione dell'asse ereditario del signor Per_1
per tutte le ragioni esposte;
[...]
-per l'effetto disporsi la divisione giudiziale dell'intera massa ereditaria con imputazione alla quota delle convenute delle somme di cui risulteranno eventualmente debitrici per il godimento dei beni e per la percezione dei frutti e interessi ovvero, in subordine, con condanna delle medesime al pagamento delle somme predette oltre agli interessi e alla rivalutazione così come per legge e, previa formazione di idoneo progetto divisionale, attribuire alla signora la propria quota in natura, Parte_1 disponendosi per le conseguenti variazioni tavolari, con condanna delle convenute al rilascio della quota di spettanza nella piena disponibilità dell'attrice, per tutte le ragioni esposte. IN OGNICASO:
-con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: (come in atti)
PER PARTE APPELLATA
IN VIA PRELIMINARE E DI RITO:
- alla luce della manifesta infondatezza del presente gravame siccome risultante dalla sentenza pronunciata dal Collegio in primo grado, nonché alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto, si chiede che questa Ill.ma Corte d'Appello disponga, ai sensi dell'art. 348- bis, c. 1, c.p.c., la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c.; IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- confermare l'efficacia esecutiva della sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Trento pubblicata in data 27 febbraio 2024 sub R.G. n. 426/2021 del Tribunale di Trento;
IN VIA PRINCIPALE: pagina 2 di 7 - rigettare in toto le domande di parte appellante poiché infondate in fatto e in diritto, per tutto quanto sopra esposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 243/2024 del Tribunale di Trento pubblicata in data 27 febbraio 2024 sub R.G. n. 426/2021,
- contestualmente ordinando, con efficacia immediata, la cancellazione dell'annotazione tavolare di litispendenza iscritta sub G.N. 2239/2021 presso l'Ufficio Tavolare di Trento. IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente gravame, condannare gli eredi ex lege alla rifusione delle spese sostenute dalla signora nel corso degli anni in relazione Controparte_1 alla vicenda successoria in morte del de cuius previa acquisizione della documentazione Persona_1 relativa a tutte le spese e/o oneri fiscali, nessuno escluso, pagati dalla signora in Controparte_1 relazione ai cespiti facenti parte della massa ereditaria di cui trattasi, tra cui quelle già agli atti del fascicolo di primo grado di parte appellata sub docc. da 20 a 25 inclusi. CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA: (come in atti) In ogni caso: con vittoria di onorari e spese (anche generali), I.V.A. e C.P.A., per entrambi i gradi di giudizio, anche valutando il comportamento processuale ed extraprocessuale di controparte
* FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione dd. 17.2.2021 , premesso di essere la sorella del defunto Parte_1 Per_1
scomparso in Nepal il 25.4.2015, a seguito di calamità naturale (terremoto), chiedeva accertarsi
[...] la nullità, per mancanza di autografia, come da perizia prodotta, del testamento olografo del fratello con cui veniva istituita erede la convenuta , compagna del de cuius, con Controparte_1 conseguente apertura della successione ab intestato e accertamento della sua qualità di erede legittima, convenendo a tal fine anche la madre del de cuius, , quale litisconsorte Persona_2 necessaria. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 21.9.2021 si costituiva in giudizio CP_1
deducendo che il Tribunale di Trento, prima del ritrovamento del corpo di
[...] Persona_1
(avvenuto nel 2018), aveva nominato, su istanza della stessa, curatore dello scomparso ex art. 48 c.c., il quale aveva avviato le operazioni di inventario. Rappresentava di aver cercato inutilmente una soluzione stragiudiziale con e di aver introdotto, innanzi al Tribunale di Trento, un Persona_2 procedimento di divisione sub r.g.n. 1307/2019, ora sospeso ex art. 295 c.p.c., nell'ambito del quale aveva aderito alla domanda di divisione, rinunciando quindi tacitamente alla reintegrazione Per_2 della sua quota di legittima. Criticava la perizia prodotta da parte attrice, evidenziando che l'unico scritto di comparazione utilizzato era stata una ricetta di cucina scritta dalla stessa convenuta e non dal de cuius. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. e cancellazione dell'annotazione tavolare della litispendenza. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 23.9.2021 si costituiva in giudizio Persona_2 aderendo alla domanda di parte attrice e proponendo in via riconvenzionale nei confronti della convenuta (per la denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea), azione di Controparte_1 riduzione, chiedendo accertarsi la lesione della sua quota di legittima quale erede legittimaria, con conseguente reintegrazione della sua quota “per un importo pari ad € 186.012,63 o alla diversa, pagina 3 di 7 maggiore o minore, somma che si proverà in giudizio, con interessi e accessori di legge, per tutte le ragioni esposte”. Con sentenza n. 243/2024, pubblicata il 27.2.2024, il Tribunale di Trento:
- rigettava la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di data 5.4.2015;
- condannava la parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite liquidate in euro CP_1
5.261,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- disponeva la separazione della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta Per_2 nei confronti della convenuta come da separata ordinanza. CP_1
Il Tribunale, avendo ritenuto le prove richieste da parte attrice non ammissibili e prive di rilevanza, concludeva che parte attrice non avesse assolto l'onere di provare la nullità del testamento per difetto di autografia. Quanto alla domanda svolta in via riconvenzionale da , il Collegio constatava che Persona_2 quest'ultima aveva esercitato in modo fruttuoso l'azione di riduzione, qualificandosi quale erede, cui spettava la quota di riserva di un terzo del patrimonio del de cuius, e non aveva mai rinunciato a tale azione, non potendo ritenere quale rinuncia il mancato riscontro ai tentativi stragiudiziali di trovare un accordo con la o l'adesione alla domanda di scioglimento della comunione nel procedimento CP_1 sub r.g.n. 1307/2019. Per la quantificazione di tale quota, il Tribunale separava la domanda svolta in via riconvenzionale dalla nei confronti della con formazione di distinto fascicolo. Per_2 CP_1
Le spese di lite, secondo il principio di soccombenza, venivano poste a carico dell'attrice in favore della sola con rigetto della domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da quest'ultima, data CP_1
l'impossibilità di ravvisare nella condotta di parte attrice mala fede o colpa grave.
Avverso la decisione n. 243/2024, pubblicata il 27.2.2024 del Tribunale di Trento, ha proposto appello
, con atto di citazione in appello dd. 22.4.2024, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni sopra riportate. L'udienza indicata dall'appellante è stata sostituita con l'udienza del 19.09.2024, con applicazione della previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta dd. 16.7.2024, si è costituita nel giudizio di appello contestando i motivi di appello dedotti e concludendo come in epigrafe. Controparte_1
Non si è costituita . Persona_2
Le parti hanno tempestivamente depositato le rituali note d'udienza e con ordinanza del 17.10.2024, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 17.04.2025, assegnando alle parti termini di legge per le note e memorie di cui all'art. 352 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica, confermando la forma della trattazione scritta del procedimento. Acquisite le note delle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che , evocata in giudizio con atto di citazione Persona_2 ritualmente notificato, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
pagina 4 di 7 La Corte prende, altresì, atto della rinuncia, da parte dell'appellante, all'istanza di sospensione della sentenza impugnata, proposta ex art. 283 c.p.c., che rende superfluo l'esame di essa.
* Con l'unico articolato motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1 la domanda di accertamento della nullità del testamento olografo di datato 5.4.1015, Persona_1 ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'attrice. Lamenta che, erroneamente, il primo Giudice ha disatteso le istanze istruttorie proposte, valutando come generiche e irrilevanti le prove orali dedotte e ritenendo meramente esplorativa la richiesta di consulenza grafologica.
Secondo il Collegio, le doglianze dell'appellante sono infondate per le seguenti ragioni.
, sorella del de cuius, domanda l'accertamento della nullità, per mancanza di autografia, del Parte_1 testamento olografo di data 5.04.2015, con il quale è stata istituita erede , con apertura Controparte_1 della successione ab intestato e l'accertamento della sua qualità di erede legittima.
In ordine al riparto dell'onere della prova, la Corte di Cassazione ha ribadito, anche recentemente, che
“…la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”( Sez. 2 - , Sentenza n. 11659 del 04/05/2023; Sez. 2 -
, Sentenza n. 24835 del 17/08/2022).
Così qualificata l'azione, va osservato, in primo luogo, che l'art. 602 c.c. richiede, ai fini dell'esistenza e validità dell'atto, che il testamento olografo sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. L'apposizione del luogo non è un requisito previsto a pena di nullità e la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. Sul piano formale, il documento allegato al n.
2-3 del fascicolo di primo grado, appare quindi completo dei necessari e sufficienti requisiti essenziali.
Le prove orali, dedotte da parte appellante, in primo grado, nelle memorie istruttorie e di replica, qui riproposte, avrebbero dovuto supportare la tesi della non riconducibilità alla mano di della Persona_1 redazione del documento. Esse, tuttavia, come osservato dal primo Giudice, appaiono inconferenti: le circostanze indicate non contraddicono il fatto dell'avvenuta stesura del documento di pugno del testatore in data 5.04.2015. Parte appellante, in particolare, insiste sulla rilevanza dell'esistenza di una relazione con una donna diversa dall'appellata. Ma il fatto che avesse incontrato un'altra persona “la sera del 05.04.2015” Per_1
a , oltre a non essere rilevante ai fini di causa, non è affatto incompatibile con la redazione CP_2 del documento, che, come si è detto, risulta completo di tutti i suoi elementi formali, indispensabili ai fini della sua validità. In ogni caso, la presunta incongruenza indicata dall'appellante, tra il “luogo” apposto sul documento e l'allegata localizzazione del in quel tempo, oltre a non apparire in concreto inconciliabile (Trento Per_1
e distano poco meno di 25 km), non rileva per la superfluità dell'apposizione di CP_2 pagina 5 di 7 un'indicazione geografica ai fini della completezza e validità del testamento. Del resto, non è stato dedotta l'esistenza di alcun impedimento assoluto, quale quello che potrebbe derivare, ad esempio, da una limitazione fisica o psichica, da malattia, da ricovero in struttura sanitaria, la cui allegazione avrebbe reso necessario l'accertamento della non veridicità della data e del luogo (cfr. art. 602 ultimo comma c.c.) della redazione dell'atto.
Quanto alla richiesta di accertamento peritale dell'assenza di autografia del testamento, va dato atto che l'appellante, giusta il principio sopra riportato, aveva l'onere non solo di richiederla ma di offrire la documentazione utile per la verifica. Invece, le uniche produzioni effettuate dall'appellante, sorella del testatore non sono idonee, poiché provengono da persona diversa dal testatore (doc. 6 fasc. primo Per_1 grado, doc.18 primo grado) e sono, quindi, inutilizzabili come scritture di comparazione: “… CP_1
In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire” (Cass. Sez. 1 Sent. 129 del 05.01.2001, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13078 del 23/06/2016).
* L'appello proposto va, quindi, rigettato perché infondato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che, vista la nota spese, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, fatta applicazione dei vigenti parametri ministeriali per causa di valore indeterminabile di complessità bassa, attesa l'assenza di questioni giuridiche nuove o particolari, e considerando per tutte le fasi processuali valori intermedi non inferiori ai minimi, in considerazione della semplicità della trattazione nonché dell'attività e dell'impegno professionale prestati.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, contrariis reiectis Respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 243/2024, pubblicata il Parte_1
27.2.2024 del Tribunale di Trento, condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla per le spese in favore della parte contumace. Ordina la cancellazione dell'annotazione tavolare di litispendenza iscritta sub G.N. 2239/2021 presso l' , al passaggio in giudicato. Controparte_3
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 quater D.P.R.n. 115/2002. Così deciso nella camera di Consiglio virtuale del 06.10.2025 Il Consigliere estensore Camilla Gattiboni IL PRESIDENTE Demarchi Albengo
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