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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/09/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 28.03.2023, iscritta al n. 649
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
(C.F. ), con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Didonna e l'Avv. Matteo Milani del foro di Lecco, presso il quale ultimo è
elettivamente domiciliata in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85,
- attrice -
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace –
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che la IG.ra ha acquistato ex art. 1158 Parte_1
c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà
dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione
n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lecco
alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella 796, sub. 26, piano S1.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio avanti al Tribunale di Lecco e Controparte_1 CP_2
, al fine di sentire dichiarare l'intervenuto usucapione ex art. ex art. 1158
[...]
c.c. in favore della stessa attrice, in virtù del possesso continuato, manifesto,
pacifico ed esclusivo, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5,
Particella 796, sub. 26, piano S1.
Alla prima udienza di comparizione parti del 14/11/2022 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, benchè regolarmente citati in giudizio ed assegnava i termini perentori ex art. 183 VI comma c.p.c., fissando per la discussione ed eventuale ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 29/05/2023.
pagina 2 di 6 Esaminate le memorie istruttorie, con ordinanza del 29/05/2023, il Giudice,
ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale e rinviava per le prove orali all'udienza del 13/11/2023.
All'udienza del 13/11/2023 si presentava personalmente parte convenuta contumace, IG.ra , che veniva sentita per l'interrogatorio formale Controparte_2
sui capitoli di ammessi, mentre il IG. , convenuto contumace, pur Controparte_1
ritualmente avvisato mediante la notifica del verbale di udienza non si presentava a rendere l'interrogatorio formale.
Venivano inoltre escussi i testimoni IG.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Al termine delle prove orali, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/10/2024 mediante modalità cartolare con invito a depositare note d'udienza cinque giorni prima.
Il Giudice, lette le note di udienza e viste le precisazioni delle conclusioni, in data
07/10/2024 tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella
796, sub. 26, piano S1.
I convenuti, regolarmente citati in giudizi, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la loro contumacia. pagina 3 di 6 Nel presente giudizio l'attrice ha fornito ampia prova documentale di aver sempre provveduto, unitamente al di lei padre, ad eseguire, periodicamente, sull'immobile in questione, i lavori di manutenzione ordinaria, affrontando tutte le spese condominiali di gestione ordinaria e straordinaria, in maniera ininterrotta e continuata nel tempo e senza alcuna interferenza da parte dei proprietari (vedasi doc. 5 contenente i piani di riparto del consuntivo delle spese di gestione 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
A ciò aggiungasi che l'attrice ha dimostrato di essersi fatta integralmente carico di tutte le spese di manutenzione con animus possidendi, nel pieno ed esclusivo possesso indisturbato e continuato del bene immobile de quo
I testimoni e , escussi nel corso dell'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13/11/2023 hanno confermato che la famiglia dal 1990, ha periodicamente Pt_1
provveduto ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenendone altresì direttamente tutte le spese condominiali di gestione ordinaria e straordinaria;
confermando altresì che nell'arco degli ultimi 20 anni e più la IG.ra ha di fatto utilizzato, unitamente ai genitori, la suddetta autorimessa Parte_1
per parcheggiare l'autovettura di famiglia e le biciclette, oltre che come deposito/dispensa di cibo in scatola, detersivi e bottiglie d'acqua, comportandosi come proprietaria e con possesso prolungato ed ininterrotto e con tutti i requisiti di cui all'art. 1158 c.c.
Anche la convenuta , pur restando contumace, si è tuttavia Controparte_2
presentata all'interrogatorio formale ammettendo di non essersi mai occupata di detto immobile del quale nulla sapeva e confermando, rispondendo ai capitoli di prova nn.
9, 10, 12 e 13, di non aver mai utilizzato dal 1990 ad oggi il bene in questione e di non essersi mai fatta carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagina 4 di 6 delle spese condominiali e di non aver mai visto un bilancio consuntivo di gestione dal 2008 al 2020).
Quanto all'altro convenuto contumace, il IG. , lo stesso è rimasto tale e Controparte_1
non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammettendo in tale modo tutti i capitoli ammessi, di cui al verbale di causa allo stesso regolarmente notificato.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attrice, deve pertanto dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], , in virtù del possesso continuato,
manifesto, pacifico ed esclusivo della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel
Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”,
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al
Foglio 5, Particella 796, sub. 26, piano S1.
Stante l'integrale accoglimento delle domande, le spese di lite vengono liquidate in favore dell'attrice nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione art. 1158 c.c. in favore di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
febbraio n. 2, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto
pagina 5 di 6 Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella
796, sub. 26, piano S1.
- ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Lecco, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- condanna i convenuti contumaci al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'attore nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre accessori.
Così deciso in Lecco oggi 15 settembre 2025
IL GOT
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del
GOT Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 28.03.2023, iscritta al n. 649
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2022 da:
(C.F. ), con l'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Didonna e l'Avv. Matteo Milani del foro di Lecco, presso il quale ultimo è
elettivamente domiciliata in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85,
- attrice -
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace –
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 6 IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che la IG.ra ha acquistato ex art. 1158 Parte_1
c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà
dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione
n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lecco
alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella 796, sub. 26, piano S1.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso
spese generali 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio avanti al Tribunale di Lecco e Controparte_1 CP_2
, al fine di sentire dichiarare l'intervenuto usucapione ex art. ex art. 1158
[...]
c.c. in favore della stessa attrice, in virtù del possesso continuato, manifesto,
pacifico ed esclusivo, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al
Catasto Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5,
Particella 796, sub. 26, piano S1.
Alla prima udienza di comparizione parti del 14/11/2022 il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei convenuti non costituitisi in giudizio, benchè regolarmente citati in giudizio ed assegnava i termini perentori ex art. 183 VI comma c.p.c., fissando per la discussione ed eventuale ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 29/05/2023.
pagina 2 di 6 Esaminate le memorie istruttorie, con ordinanza del 29/05/2023, il Giudice,
ammetteva l'interrogatorio formale dei convenuti e prova testimoniale e rinviava per le prove orali all'udienza del 13/11/2023.
All'udienza del 13/11/2023 si presentava personalmente parte convenuta contumace, IG.ra , che veniva sentita per l'interrogatorio formale Controparte_2
sui capitoli di ammessi, mentre il IG. , convenuto contumace, pur Controparte_1
ritualmente avvisato mediante la notifica del verbale di udienza non si presentava a rendere l'interrogatorio formale.
Venivano inoltre escussi i testimoni IG.ri e . Testimone_1 Testimone_2
Al termine delle prove orali, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 01/10/2024 mediante modalità cartolare con invito a depositare note d'udienza cinque giorni prima.
Il Giudice, lette le note di udienza e viste le precisazioni delle conclusioni, in data
07/10/2024 tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento ha ad oggetto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella
796, sub. 26, piano S1.
I convenuti, regolarmente citati in giudizi, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la loro contumacia. pagina 3 di 6 Nel presente giudizio l'attrice ha fornito ampia prova documentale di aver sempre provveduto, unitamente al di lei padre, ad eseguire, periodicamente, sull'immobile in questione, i lavori di manutenzione ordinaria, affrontando tutte le spese condominiali di gestione ordinaria e straordinaria, in maniera ininterrotta e continuata nel tempo e senza alcuna interferenza da parte dei proprietari (vedasi doc. 5 contenente i piani di riparto del consuntivo delle spese di gestione 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, 2011/2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
A ciò aggiungasi che l'attrice ha dimostrato di essersi fatta integralmente carico di tutte le spese di manutenzione con animus possidendi, nel pieno ed esclusivo possesso indisturbato e continuato del bene immobile de quo
I testimoni e , escussi nel corso dell'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13/11/2023 hanno confermato che la famiglia dal 1990, ha periodicamente Pt_1
provveduto ad eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenendone altresì direttamente tutte le spese condominiali di gestione ordinaria e straordinaria;
confermando altresì che nell'arco degli ultimi 20 anni e più la IG.ra ha di fatto utilizzato, unitamente ai genitori, la suddetta autorimessa Parte_1
per parcheggiare l'autovettura di famiglia e le biciclette, oltre che come deposito/dispensa di cibo in scatola, detersivi e bottiglie d'acqua, comportandosi come proprietaria e con possesso prolungato ed ininterrotto e con tutti i requisiti di cui all'art. 1158 c.c.
Anche la convenuta , pur restando contumace, si è tuttavia Controparte_2
presentata all'interrogatorio formale ammettendo di non essersi mai occupata di detto immobile del quale nulla sapeva e confermando, rispondendo ai capitoli di prova nn.
9, 10, 12 e 13, di non aver mai utilizzato dal 1990 ad oggi il bene in questione e di non essersi mai fatta carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, pagina 4 di 6 delle spese condominiali e di non aver mai visto un bilancio consuntivo di gestione dal 2008 al 2020).
Quanto all'altro convenuto contumace, il IG. , lo stesso è rimasto tale e Controparte_1
non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammettendo in tale modo tutti i capitoli ammessi, di cui al verbale di causa allo stesso regolarmente notificato.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attrice, deve pertanto dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. in favore di
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], , in virtù del possesso continuato,
manifesto, pacifico ed esclusivo della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel
Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”,
censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al
Foglio 5, Particella 796, sub. 26, piano S1.
Stante l'integrale accoglimento delle domande, le spese di lite vengono liquidate in favore dell'attrice nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, nella persona del Got Dott. Nicola Cianciaruso,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione art. 1158 c.c. in favore di (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
febbraio n. 2, della proprietà dell'autorimessa (box) sita nel Comune di Lecco,
Corso Martiri della Liberazione n. 85, nel Condominio “ABC”, censita al Catasto
pagina 5 di 6 Fabbricati del Comune di Lecco alla Sezione Urbana LEC, al Foglio 5, Particella
796, sub. 26, piano S1.
- ordina la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Lecco, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
- condanna i convenuti contumaci al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'attore nella misura complessiva di € 1.500,00 oltre accessori.
Così deciso in Lecco oggi 15 settembre 2025
IL GOT
Dott. Nicola Cianciaruso
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