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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/10/2025, n. 2271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2271 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 28.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1616 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Carmine Guarriello ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Rizzo e Amalia Rizzo resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver lavorato come ex LSU (Lavoratori Socialmente Utili) / A.T.A. alle dipendenze della società dal 01.09.2017 al 01.03.2020 con qualifica di addetto alle pulizie negli Controparte_1 istituti scolastici e inquadramento nel II livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia;
di aver svolto la propria attività lavorativa presso il
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese (CE) secondo le seguenti modalità: dal lunedì al sabato, per 6 ore al giorno (dalle ore 13.00 alle 19.00 ovvero dalle
12.00 alle 18.00), per 36 ore settimanali, ripartite su 6 giorni lavorativi esclusa la domenica;
di aver, tuttavia, sempre percepito la retribuzione base prevista dal C.C.N.L. innanzi indicato, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 30, che prevede una maggiorazione del 25% della paga base giornaliera nel caso in cui la prestazione lavorativa venga svolta su 6 giorni settimanali in luogo dei 5 giorni settimanali ordinariamente (e contrattualmente) previsti;
di non aver percepito l'indennità per ferie non godute e festività soppresse, e solo parzialmente i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tanto premesso, assumendo di aver percepito una retribuzione insufficiente rispetto alle prestazioni svolte, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 11.494,36.
All'atto della costituzione in giudizio, la convenuta società, eccepita preliminarmente “la compensazione giudiziale del maggior credito della Società di € 4.854,55 per le ore della
“banca ore” non utilizzate, con l'importo a debito della stessa di € 1.090,52”, ha dedotto, nel merito, che il ricorrente avrebbe prestato lavoro nella giornata del sabato solo in via occasionale. Cionondimeno, nelle more del giudizio (v. memoria 28.03.2024), la resistente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di compensazione formulata in memoria, dichiarandosi disponibile a versare al ricorrente la minor somma di € 1.090,52 per i titoli ivi analiticamente indicati, pur insistendo per il rigetto della domanda principale afferente al lavoro svolto di sabato.
Ciò posto, il ricorso dev'essere accolto nei limiti di seguito esposti, alla luce delle risultanze istruttorie costituite dai documenti versati in atti e dall'espletata prova orale: va infatti rilevato, quanto alle modalità di svolgimento del rapporto, ed in particolare al sistematico espletamento di lavoro per 36 ore settimanali ripartite su 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, che la deposizione testimoniale raccolta – anche a dispetto del generico disconoscimento dei fogli presenza depositati dal unitamente al ricorso (v. all.), Pt_1 operato dalla difesa di parte resistente – ha permesso di acclarare l'effettività della prestazione lavorativa resa dal ricorrente oltre i limiti dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo di settore.
Ed invero, la teste , che ha lavorato insieme al ricorrente per tutto il Testimone_1 periodo dedotto in giudizio svolgendo le sue stesse mansioni, ha così descritto le modalità
e gli orari di lavoro che entrambi seguivano alle dipendenze della società convenuta: “…
Entrambi eravamo impiegati nelle pulizie delle scuole, con regolare contratto. Abbiamo lavorato entrambi nella stessa scuola, il liceo scientifico Galilei di Piedimonte Matese, anche se l'azienda a volte ci mandava a sostituire altri dipendenti anche presso istituti scolastici diversi. Avevamo gli stessi orari di lavoro, se ben ricordo dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 19:00 e il sabato dalle 12:00 alle 18:00. Confermo che abbiamo sempre lavorato anche il sabato. Non so dire nulla sull'istituto della banca ore, posso solo dire che talvolta sostituivamo lavoratori assenti, osservando più o meno lo stesso orario di lavoro. Non ho cause in corso con la società” (cfr. verb. ud. 19.09.2023).
Pertanto, le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio consentono di ritenere sufficientemente dimostrato che l'attività lavorativa del ricorrente veniva effettivamente espletata per 6 giorni a settimana (sabato compreso). E ciò trova riscontro anche nella circostanza, opportunamente evidenziata dalla parte istante, che “a riconoscere la debenza di differenze retributive per il ricorrente alla luce dell'espletamento dell'attività lavorativa su 6 giorni settimanali in luogo di 5 è stata la stessa società resistente che con
e-mail del 23.2.2018 (ore 16.30) a firma della “Direzione del Personale Dr. ” ha Persona_1 espressamente affermato: “Egregio Avvocato , in riscontro alla Sua, relativa a quanto in oggetto, posso assicurarLe che per quanto concerne la maggiorazione sesta giornata
25%, si è trattato di un errore contabile, considerato che i Responsabili di servizio non hanno evidenziato la circostanza che i Suoi assistiti prestano servizio su sei giorni e non su cinque. Ciò premesso, quanto prima provvederemo a corrispondere quanto dovuto …”.
D'altra parte, il datore di lavoro non ha dimostrato che la durata della prestazione, eccedente quella ordinaria a causa del numero di giorni di lavoro, sia stata compensata in alcun modo.
Ne deriva che, in assenza di una circostanziata difesa concernente l'inesattezza dei calcoli effettuati in parte qua dal ricorrente (che gli accreditano per il titolo anzidetto la complessiva somma di € 4.722,22; v. conteggi all.) – non avendo la offerto, ad CP_1 esempio, una differente quantificazione del potenziale debito per maggiorazione lavoro del sabato – essi vanno integralmente recepiti in relazione alla quantificazione della pretesa con riferimento alla voce per cui è stata raggiunta la prova.
Quanto, invece, alle indennità varie e ai ratei di mensilità aggiuntive computati nell'anzidetto conteggio, difetta in maniera assoluta l'esplicitazione delle modalità in base alle quali l'istante è pervenuto alla relativa quantificazione.
Di conseguenza, possono essere accordate al ricorrente le somme che egli rivendica per gli anzidetti titoli nei limiti di quanto riconosciuto dalla stessa infatti, CP_1 dall'analitico prospetto afferente alla ricostruzione delle competenze maturate nel corso dell'intero rapporto di lavoro (allegato alla memoria difensiva), si ricava che “… al ricorrente, per i richiamati istituti, competono € 1.090,52, così specificati: €186,94 per ratei
13° mensilità, € 674,54 per ratei 14° mensilità, € 186,07 per ferie non godute, € 42,97 per riduzione orario. Nel prospetto allegato sono riportate le ferie maturate e quelle godute, con il saldo di 5,4 ore a credito del lavoratore, le ROL a credito del ricorrente in € 42,97”.
In definitiva, la va condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di € 5.812,74. Importo da maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di lite, che nella restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di complessivi €
[...]
5.812,74 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
b) Compensa nella misura di 1/3 le spese di giudizio e condanna la società convenuta al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 31.10.2025
Il giudice de lavoro
Dr.ssa Antonia Cozzolino