Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Luigi Verzillo e dell'avv. Giuseppe Sansonetti;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 19.028,47 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con la missiva del CP_1 30/08/2021 ed inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di assegno sociale e maggiorazione sociale in relazione al periodo dal 01.01.2019 al 30.09.2021 deve ritenersi fondata nei limiti e per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa deve essere evidenziato che l' ha rappresentato la sussistenza dei CP_1 pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente all'assegno sociale originariamente incassato in ragione della mancata comunicazione all'istituto di redditi sia propri che della sua ex moglie.
Ciò posto, deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte Cost. 264/2004).
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Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: <nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn.
2 431 del 1993 e 166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
A fronte di tanto, circa le fattispecie che escludono il dolo dell'interessato, se è abbastanza agevole identificare le situazioni in cui i dati reddituali sono già stati conosciuti dall'istituto previdenziale, è più complicato individuare le situazioni in cui i dati reddituali (sebbene non conosciuti) sarebbero stati conoscibili dall' con l'uso della CP_1 diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione.
In proposito la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020), con riferimento alle materie diverse dall'invalidità civile, ha evidenziato la sussistenza di un obbligo in capo all' di acquisire i dati reddituali in CP_1 possesso di altre P.P.A.A. richiamando gli interventi normativi di seguito elencati.
1) Il d.l. 78/2009 (conv. con mod. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102) che, all'art. 15, prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni CP_1 presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono ordinariamente conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica a decorrere da tale data. CP_1
2) L'art. 13 del d.l. 78/2010 (conv. con mod. dalla l. 30 luglio 2010, n. 122) che, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la CP_1 raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale e, al comma 6, stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. E'
3 perciò confermato che i titolari delle prestazioni collegate al reddito non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
3) L'art. 35 del d.l. 207/2008 che, al comma 10 bis, stabilisce che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. In ragione di tanto, l'obbligo di comunicazione all' dei titolari di prestazioni collegate al reddito CP_1 riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere però dichiarati all'ente previdenziale.
Compiuto questo ampio inquadramento deve essere evidenziato che nel caso sottoposto all'odierno vaglio lo stesso CP_1 ha ammesso che i redditi che avrebbero determinato il superamento del limite reddituale per le prestazioni oggetto di causa sono stati conosciuti a seguito di accesso all'Agenzia delle Entrate;
in ragione di tanto (e di quanto innanzi premesso) si è al cospetto di elementi di fatto che erano certamente conoscibili dall'istituto sicchè non può ritenersi sussistente alcun dolo in capo al ricorrente.
Non può essere accolta la domanda volta alla corresponsione da parte dell' di quanto eventualmente ripetuto CP_1 dall'istituto proprio perché non vi è prova dell'avvenuta effettiva ripetizione da parte di quest'ultimo delle poste oggetto di causa.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo ai minimi ex D.M. 55/2014 in ragione della semplicità delle questioni affrontate – seguono la prevalente soccombenza con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
− accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accerta l'insussistenza dell'indebito prospettato dall' ed oggetto di causa;
CP_1
− rigetta le restanti domande;
4 − condanna l' alla corresponsione delle spese di lite CP_1 che si liquidano complessivamente in Euro 1.865,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge con distrazione.
Bari, 20/03/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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