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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO NICOLA MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STASULLI CP_1 C.F._2
ASSUNTA, MARCELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del Parte_1 CP_1 contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 29.4.2015, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Manfredonia alla via Don Luigi Sturzo n. 26. A sostegno dell'intimazione ha dedotto la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni a partire dal mese di marzo 2023, per complessivi euro 3330,00.
La morosità dedotta non è stata contestata nel merito dall'intimato, il quale, costituendosi nella fase sommaria, ha invece eccepito la propria carenza di “legittimazione passiva”, sostenendo che l'immobile locato è ormai nell'esclusiva disponibilità materiale della moglie e dei figli minori, nelle more della separazione tra i coniugi.
Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.
pagina 1 di 2 Per converso l'intimato, non ha contestato la morosità dedotta – prottatasi nel corso del giudizio - e tantomeno ha provato l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto.
La circostanza dedotta dall'intimato in ordine alla disponibilità materiale dell'immobile, peraltro neppure adeguatamente dimostrata, non esclude la sua legittimazione sostanziale e processuale rispetto alla domanda dell'intimante, essendo il l'unico titolare dal lato passivo del rapporto contrattuale CP_1 di locazione dedotto in giudizio.
Sussiste pertanto il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione. Va invece dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 30.9.2024 come da verbale allegato.
Il va altresì condannato al pagamento della somma complessiva di euro 5800,00 pari ai canoni CP_1 insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento del conduttore resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 29.4.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in
Manfredonia alla via Don Luigi Sturzo n. 26; condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma di euro 5800,00 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato;
condanna altresì il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PALUMBO NICOLA MAURO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STASULLI CP_1 C.F._2
ASSUNTA, MARCELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di in forza del Parte_1 CP_1 contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 29.4.2015, regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile sito in Manfredonia alla via Don Luigi Sturzo n. 26. A sostegno dell'intimazione ha dedotto la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni a partire dal mese di marzo 2023, per complessivi euro 3330,00.
La morosità dedotta non è stata contestata nel merito dall'intimato, il quale, costituendosi nella fase sommaria, ha invece eccepito la propria carenza di “legittimazione passiva”, sostenendo che l'immobile locato è ormai nell'esclusiva disponibilità materiale della moglie e dei figli minori, nelle more della separazione tra i coniugi.
Orbene, rileva questo giudicante che l'intimante ha allegato il titolo costitutivo dell'azione promossa, vale a dire il contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, regolarmente registrato, ed ha specificamente allegato l'altrui inadempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.
pagina 1 di 2 Per converso l'intimato, non ha contestato la morosità dedotta – prottatasi nel corso del giudizio - e tantomeno ha provato l'adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento dedotto.
La circostanza dedotta dall'intimato in ordine alla disponibilità materiale dell'immobile, peraltro neppure adeguatamente dimostrata, non esclude la sua legittimazione sostanziale e processuale rispetto alla domanda dell'intimante, essendo il l'unico titolare dal lato passivo del rapporto contrattuale CP_1 di locazione dedotto in giudizio.
Sussiste pertanto il presupposto della gravità dell'inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di locazione. Va invece dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile, atteso il sopravvenuto rilascio forzoso in data 30.9.2024 come da verbale allegato.
Il va altresì condannato al pagamento della somma complessiva di euro 5800,00 pari ai canoni CP_1 insoluti sino alla data di rilascio dell'immobile, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertato il grave inadempimento del conduttore resistente, dispone la risoluzione del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti in data 29.4.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in
Manfredonia alla via Don Luigi Sturzo n. 26; condanna il resistente a pagare in favore della controparte la somma di euro 5800,00 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi legali a decorrere dalle singole scadenze mensili;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio dell'immobile locato;
condanna altresì il resistente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 76,00 per spese ed € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2