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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 21.5.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7237/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Di Biase Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Francesca Banchetti) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.9.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato regolarmente iscritta negli elenchi OTD, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2021, per 102 giornate (dal 14.8.2021 al 31.12.2021), alle dipendenze dell'azienda agricola “Società Agricola Naturagri s.r.l.s.” ha esposto di essere stata erroneamente iscritta negli elenchi OTD 2022 per sole 37 giornate, anziché per le 102 effettivamente lavorate e si è doluta del mancato pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola e degli ANF 2021.
La ricorrente in esame ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “- accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo tra il ricorrente Società agricola Naturagri srls 14.08.2021 al 31.12.2021 per 102 giorni;
- per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla iscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Orta Nova per il 2021 per 102 giorni di
1 cui 37 già risultanti dall'elenco ; - condannare l' in persona del suo direttore protempore, a detta CP_2
reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale, nonchè al pagamento delle somma di € 3162,58 di cui € 2337,58 a titolo di ds agricola 2021 ed € 825,00 a titolo di ANF per il primo semestre 2021, o a quella maggiore e o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria . Con vittoria di diritti, spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con note TS del 6.12.2024, l'Avv. Caterina Di Biase ha chiesto di: “essere rimessa in termini per notificare il ricorso dal momento che non sono stati osservato i termini di legge.”
Con ordinanza del 12.12.2024, considerato quanto evidenziato nelle note di TS dal difensore di parte ricorrente, in merito all'eseguita notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza in violazione del termine a difesa per il convenuto ex art. 415, co. 5 c.p.c., è stata dichiarata la nullità della eseguita notifica e ne è stata disposta la rinnovazione entro un termine perentorio.
Si è, dunque, tempestivamente costituito in giudizio l' , il quale, in via preliminare, ha eccepito la CP_2
carenza di interesse ad agire della ricorrente, la violazione del principio del ne bis in idem, rilevando in particolare che: “La ricorrente ha già intrapreso un'azione giudiziaria avente il medesimo oggetto.
Con ricorso cui è stato attribuito numero di R.G. 7445/2022, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la re-iscrizione per i medesimi periodi e per lo stesso anno (all.1). L' , CP_1
costituitosi in detto procedimento, chiedeva il rigetto della domanda avversa rilevando che le presunte giornate lavorative erano state disconosciute a seguito di verbale ispettivo n. 2021010735 del
21.01.2022 (all.2). Il processo si concludeva con sentenza n. 3430/2024 del 12.12.2024, dott.ssa Di
Leo, che prendeva atto della rinuncia all'azione della ricorrente e dichiarava dunque cessata la materia del contendere (…).”; nel merito, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_2
legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato.
All'odierna udienza, cui la causa è pervenuta, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, sulle conclusioni rassegnate ai procuratori delle parti, trascritte nel verbale di udienza che precede, la causa è stata decisa con la presente sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429, co. 1 c.p.c.
e depositata telematicamente, assenti i procuratori delle parti (i quali hanno rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo).
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data
20.5.2025.
2 Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato. Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente
Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 21.5.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
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