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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/07/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- Ricorrente - contro
in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente sin dal
10.08.2014 – con la qualifica di operaio e con mansioni di ausiliario, inquadrato al livello A2 del
CCNL CASE DI CURA AIOP pers. Non medico – all'interno della Struttura Ospedaliera SS
Annunziata di Taranto - della convenuta, chiedeva condannarsi quest'ultima a corrispondergli la somma di €3.576,12 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo, a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo dal 01.01.2017 al 01.11.2020, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione - e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da
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parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata, dovendosi rilevare che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house (quale è la convenuta) sono assoggettati alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ex art 19 d.lgs. 175/16, salve espresse deroghe. Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla giurisprudenza recente si ritiene che il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti di cui si dirà.
Sul tema di questa controversia, la ha elaborato un articolato criterio decisionale Parte_2 congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358, la CORTE di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, CASS. 7 GIUGNO 2012, N. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In via generale la Corte ha sancito che: “Al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento..” (cfr. Cass.n. 5437/19).
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La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato tale principio di carattere generale in relazione alle professioni sanitarie (e dunque applicabile altresì alla fattispecie in esame, trattandosi di ausiliario sociosanitario che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute).
Da ultimo, con una serie di pronunce alle quali chi scrive ritiene di aderire, si è ribadito che:
“…consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17635/2019;
3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) -, secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.
Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_3 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore
e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri (e del personale sanitario) come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così,
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testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 8622, 8623, 8624, 8625, 8626 e 8627/20).
Ciò detto, nel silenzio della contrattazione collettiva, appare principio ormai consolidato che in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività sanitaria, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Difatti, l'obbligo di vestizione/svestizione e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro nello svolgimento di questa attività, si desume in maniera implicita dalla natura degli indumenti, i quali assolvono a prioritarie esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica.
Pertanto, in considerazione della comune esperienza si ritiene che tali indumenti debbano essere adeguatamente sterilizzati e non possano essere indossati o portati all'esterno della struttura sanitaria, con conseguente necessità che le attività di vestizione e svestizione avvengano all'interno della struttura.
In secondo luogo, l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro in ambito sanitario trova il suo fondamento esplicito nel D.lgs. 81/08 agli artt. 273 ss. e nella Circolare del Ministero del lavoro n.
34/99, le quali qualificano gli indumenti protettivi da rischi biologici come DPI, i quali devono obbligatoriamente essere indossati per esigenze di prevenzione/contrasto dei fattori di rischio.
Gli atti di causa e le univoche dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno corroborato i principi enunciati dalla giurisprudenza. E difatti, dalla produzione documentale, in particolare dalle copie dei cartellini marcatempo prodotti in atti, si evincono i tempi di timbratura e delle variabili oscillazioni degli orari in ingresso ed in uscita.
Inoltre, le circostanze di cui al ricorso – e relative in particolare all'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro, obbligo che veniva assolto rispettivamente prima e dopo la timbratura in ingresso e in uscita – hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente escussi
(colleghi di lavoro del ricorrente). È risultata confermata anche dal teste di parte resistente escisso l'obbligo gravante sui lavoratori di effettuare il passaggio di consegne a inizio e fine turno.
Considerata, pertanto, la necessità di indossare la divisa per ragioni di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, l'impossibilità che tale operazione di vestizione/svestizione avvenga al di fuori dei luoghi di lavoro, nonché le variazioni temporali nella timbratura del cartellino in ingresso ed in uscita, si ritiene inevitabile e ragionevole che il ricorrente debba anticipare l'ingresso in reparto per poter indossare gli indumenti da lavoro e prendere servizio all'ora stabilita per l'inizio del turno e, allo stesso modo, che alla fine del turno debba prima svestirsi e poi timbrare l'uscita.
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Pertanto, può dirsi accertato che il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione descritte in ricorso deve considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro. Tale tempo, tuttavia, deve essere compensato non quale straordinario - in difetto di prova dei presupposti di quest'ultimo da parte dell'istante su cui incombeva il rigoroso onere (cfr. Cass. 16.2.2009 n.
3714) – bensì mediante la retribuzione ordinaria.
Sotto il profilo del quantum, deve ricordarsi che la questione relativa alla remunerabilità del tempo necessario per la vestizione per il personale sanitario ha trovato una sua composizione anche in sede di contrattazione collettiva, poiché nel CCNL Case di Cura Aiop sottoscritto in data 08.10.2020 all'art. 18, nella parte che qui interessa, si è previsto: “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/2008 l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tale attività comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Quanto sopra non riguarda l'ipotesi in cui il dipendente è tenuto a indossare soltanto il camice oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa.
Nel qual caso, il tempo di vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.(…)”.
Il Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente assoggettato all'obbligo di divisa, adottato dalla a far data dal 01.11.2020 ha previsto che il tempo CP_1 per la vestizione/svestizione debba quantificarsi nella misura complessiva di 14 minuti.
Tale indicazione è frutto di contrattazione con le parti sociali ed è indicativa del tempo mediamente necessario per le operazioni di vestizione e svestizione. Deve pertanto, ritenersi che il tempo occorrente per l'esecuzione di tali compiti possa essere stimato in complessivi 14 minuti, come può desumersi da nozioni di comune esperienza avuto riguardo alla duplice operazione di vestizione/svestizione richiesta prima dell'inizio turno e al termine di questo.
Tuttavia, fermo quanto chiarito sinora, deve ritenersi provato in quanto dedotto da parte resistente e non specificatamente contestato da parte ricorrente ex art. 115 c.p.c., che a far data da giugno 2019 il personale fruiva di 10 minuti di tolleranza in ingresso sull'orario del turno di lavoro. Tale arco temporale avrebbe consentito ai dipendenti di assolvere all'obbligo di vestizione senza dover anticipare l'ingresso e senza incorrere in pregiudizio in caso di ritardo nell'inizio del turno purché in un arco temporale di dieci minuti.
Pertanto, da giugno 2019 il ricorrente poteva ritenersi autorizzato a collocare le attività di vestizione nell'ambito del turno lavorativo senza pregiudizio sotto il profilo retributivo e senza dover anticipare l'ingresso. Da tale momento, dunque, si ritiene non spetti più alcun compenso per il
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tempo divisa potendo appunto i lavoratori compiere le operazioni di vestizione e svestizione in quei dieci minuti di tolleranza.
Tanto chiarito, alla luce dei dati reddituali mensili indicati nelle buste paga allegate (retribuzione complessiva e numero di ore retribuite) si è addivenuti al calcolo della retribuzione oraria (€8,86) e dunque a quella relativa ai 14 minuti per ogni turno di lavoro (€1,96), pervenendo, per il periodo dal gennaio 2017 al maggio 2019, alla complessiva somma di €981,96.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma di €981,96 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
2. rigetta nel resto la domanda;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €350,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 15 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- Ricorrente - contro
in persona del direttore generale pro tempore, Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuta -
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2022, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente sin dal
10.08.2014 – con la qualifica di operaio e con mansioni di ausiliario, inquadrato al livello A2 del
CCNL CASE DI CURA AIOP pers. Non medico – all'interno della Struttura Ospedaliera SS
Annunziata di Taranto - della convenuta, chiedeva condannarsi quest'ultima a corrispondergli la somma di €3.576,12 (ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del credito e sino al soddisfo, a titolo di cd. indennità di tuta asseritamente spettante per il periodo dal 01.01.2017 al 01.11.2020, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro.
La convenuta resisteva - eccependo altresì la prescrizione - e concludeva per il rigetto dell'iniziativa processuale del lavoratore.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, la causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da
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parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'eccezione è infondata, dovendosi rilevare che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società in house (quale è la convenuta) sono assoggettati alle disposizioni del codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ex art 19 d.lgs. 175/16, salve espresse deroghe. Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla giurisprudenza recente si ritiene che il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Nel merito il ricorso è risultato fondato nei limiti di cui si dirà.
Sul tema di questa controversia, la ha elaborato un articolato criterio decisionale Parte_2 congruo e condivisibile, del quale, pertanto, qui si intende fare applicazione.
Con la SENTENZA 10 SETTEMBRE 2010, N. 19358, la CORTE di legittimità ha statuito che il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, sebbene sia relativo a una fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Ribadendo lo stesso principio, CASS. 7 GIUGNO 2012, N. 9215, ha valorizzato il presupposto che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo-tuta) sia qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione, invece, rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
In via generale la Corte ha sancito che: “Al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti,
o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento..” (cfr. Cass.n. 5437/19).
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La giurisprudenza di legittimità ha poi specificato tale principio di carattere generale in relazione alle professioni sanitarie (e dunque applicabile altresì alla fattispecie in esame, trattandosi di ausiliario sociosanitario che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che pertanto è tenuto ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute).
Da ultimo, con una serie di pronunce alle quali chi scrive ritiene di aderire, si è ribadito che:
“…consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 17635/2019;
3901/2019; 12935/2018; 27799/2017) -, secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene.
Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_3 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012 secondo cui, "nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore
e non dà titolo ad autonomo corrispettivo"; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla "funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere", per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
che, pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri (e del personale sanitario) come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così,
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testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. 8622, 8623, 8624, 8625, 8626 e 8627/20).
Ciò detto, nel silenzio della contrattazione collettiva, appare principio ormai consolidato che in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività sanitaria, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Difatti, l'obbligo di vestizione/svestizione e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro nello svolgimento di questa attività, si desume in maniera implicita dalla natura degli indumenti, i quali assolvono a prioritarie esigenze di tutela dell'igiene e della salute pubblica.
Pertanto, in considerazione della comune esperienza si ritiene che tali indumenti debbano essere adeguatamente sterilizzati e non possano essere indossati o portati all'esterno della struttura sanitaria, con conseguente necessità che le attività di vestizione e svestizione avvengano all'interno della struttura.
In secondo luogo, l'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro in ambito sanitario trova il suo fondamento esplicito nel D.lgs. 81/08 agli artt. 273 ss. e nella Circolare del Ministero del lavoro n.
34/99, le quali qualificano gli indumenti protettivi da rischi biologici come DPI, i quali devono obbligatoriamente essere indossati per esigenze di prevenzione/contrasto dei fattori di rischio.
Gli atti di causa e le univoche dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno corroborato i principi enunciati dalla giurisprudenza. E difatti, dalla produzione documentale, in particolare dalle copie dei cartellini marcatempo prodotti in atti, si evincono i tempi di timbratura e delle variabili oscillazioni degli orari in ingresso ed in uscita.
Inoltre, le circostanze di cui al ricorso – e relative in particolare all'obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro, obbligo che veniva assolto rispettivamente prima e dopo la timbratura in ingresso e in uscita – hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente escussi
(colleghi di lavoro del ricorrente). È risultata confermata anche dal teste di parte resistente escisso l'obbligo gravante sui lavoratori di effettuare il passaggio di consegne a inizio e fine turno.
Considerata, pertanto, la necessità di indossare la divisa per ragioni di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro, l'impossibilità che tale operazione di vestizione/svestizione avvenga al di fuori dei luoghi di lavoro, nonché le variazioni temporali nella timbratura del cartellino in ingresso ed in uscita, si ritiene inevitabile e ragionevole che il ricorrente debba anticipare l'ingresso in reparto per poter indossare gli indumenti da lavoro e prendere servizio all'ora stabilita per l'inizio del turno e, allo stesso modo, che alla fine del turno debba prima svestirsi e poi timbrare l'uscita.
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Pertanto, può dirsi accertato che il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di vestizione e svestizione descritte in ricorso deve considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro. Tale tempo, tuttavia, deve essere compensato non quale straordinario - in difetto di prova dei presupposti di quest'ultimo da parte dell'istante su cui incombeva il rigoroso onere (cfr. Cass. 16.2.2009 n.
3714) – bensì mediante la retribuzione ordinaria.
Sotto il profilo del quantum, deve ricordarsi che la questione relativa alla remunerabilità del tempo necessario per la vestizione per il personale sanitario ha trovato una sua composizione anche in sede di contrattazione collettiva, poiché nel CCNL Case di Cura Aiop sottoscritto in data 08.10.2020 all'art. 18, nella parte che qui interessa, si è previsto: “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/2008 l'orario di lavoro ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tale attività comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Quanto sopra non riguarda l'ipotesi in cui il dipendente è tenuto a indossare soltanto il camice oppure ha facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa.
Nel qual caso, il tempo di vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa.(…)”.
Il Regolamento per la disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente assoggettato all'obbligo di divisa, adottato dalla a far data dal 01.11.2020 ha previsto che il tempo CP_1 per la vestizione/svestizione debba quantificarsi nella misura complessiva di 14 minuti.
Tale indicazione è frutto di contrattazione con le parti sociali ed è indicativa del tempo mediamente necessario per le operazioni di vestizione e svestizione. Deve pertanto, ritenersi che il tempo occorrente per l'esecuzione di tali compiti possa essere stimato in complessivi 14 minuti, come può desumersi da nozioni di comune esperienza avuto riguardo alla duplice operazione di vestizione/svestizione richiesta prima dell'inizio turno e al termine di questo.
Tuttavia, fermo quanto chiarito sinora, deve ritenersi provato in quanto dedotto da parte resistente e non specificatamente contestato da parte ricorrente ex art. 115 c.p.c., che a far data da giugno 2019 il personale fruiva di 10 minuti di tolleranza in ingresso sull'orario del turno di lavoro. Tale arco temporale avrebbe consentito ai dipendenti di assolvere all'obbligo di vestizione senza dover anticipare l'ingresso e senza incorrere in pregiudizio in caso di ritardo nell'inizio del turno purché in un arco temporale di dieci minuti.
Pertanto, da giugno 2019 il ricorrente poteva ritenersi autorizzato a collocare le attività di vestizione nell'ambito del turno lavorativo senza pregiudizio sotto il profilo retributivo e senza dover anticipare l'ingresso. Da tale momento, dunque, si ritiene non spetti più alcun compenso per il
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tempo divisa potendo appunto i lavoratori compiere le operazioni di vestizione e svestizione in quei dieci minuti di tolleranza.
Tanto chiarito, alla luce dei dati reddituali mensili indicati nelle buste paga allegate (retribuzione complessiva e numero di ore retribuite) si è addivenuti al calcolo della retribuzione oraria (€8,86) e dunque a quella relativa ai 14 minuti per ogni turno di lavoro (€1,96), pervenendo, per il periodo dal gennaio 2017 al maggio 2019, alla complessiva somma di €981,96.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma di €981,96 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
2. rigetta nel resto la domanda;
3. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €350,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Taranto, 16 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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