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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1815/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Parte_1
NA RI, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2023, ha agito in giudizio per Parte_1
CP_ domandare al Tribunale l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione della somma di euro 6.608,15, a titolo di indebito oggettivo, esponendo quanto segue:
- di essere stato riconosciuto invalido al cento per cento, con diritto alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a decorrere dall'anno 2012;
- di essere stato sottoposto a visita di revisione il 14 settembre 2020, all'esito della quale la commissione medica aveva accertato una condizione di invalidità al 75 percento;
- che il verbale della competente commissione medica non gli era stato però comunicato;
CP_
- che nel giugno 2022 l' aveva interrotto l'erogazione della pensione e, per comprenderne le ragioni, egli si era rivolto presso gli uffici dell'Istituto, dove gli era stata data notizia del verbale di accertamento negativo del requisito sanitario;
- che il funzionario con cui aveva interloquito si era allora adoperato per dare comunicazione formale del verbale, trasmessogli il 16 settembre 2022; CP_
- di aver sempre percepito in buona fede i ratei di pensione erogati dall' fino al maggio pagina 1 di 8 2022; CP_
- che l' ha preteso la restituzione dei ratei di pensione versati da ottobre 2020 a maggio
2022, per la complessiva somma di euro 6.608,15, con nota del 22 settembre 2022. CP_ L' ha resistito in giudizio, insistendo nella affermazione della propria pretesa creditoria.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. E' stato documentalmente dimostrato che una volta divenuto Parte_1 percettore della pensione di inabilità ex lege 118/1971, in presenza di tutti i presupposti di legge per la sua concessione (circostanza pacifica), successivamente sia stato sottoposto a visita medica di verifica, risalente al 14 settembre 2020, all'esito della quale era stato giudicato invalido nella misura del 75 percento, privo quindi del requisito sanitario per continuare a fruire del beneficio.
Tuttavia, non v'è prova e neppure allegazione che il verbale sia mai stato comunicato all'interessato. CP_ Soltanto nel giugno 2022 l' ha interrotto l'erogazione del sussidio, sulla base di un provvedimento di “riliquidazione” datato 3 maggio 2022, in cui è stato anche conteggiato l'importo indebitamente erogato dal mese di ottobre 2020 fino ad allora, per complessivi euro
6.608,15 (compreso il rateo di maggio 2022), di cui ha chiesto la restituzione.
Soltanto nel settembre 2022, l' ha peraltro comunicato al ricorrente l'esito della visita CP_1 di verifica del settembre 2020 (doc. 3 allegato al ricorso).
2.2. Dalla ricostruzione dei fatti che precede, è dato ritenere innanzitutto che Pt_1 abbia percepito in buona fede la pensione di inabilità, per tutto il periodo in cui gli è
[...] stata erogata, anche dopo la visita di revisione del settembre 2020.
Deve inoltre ritenersi che egli avesse riposto un affidamento incolpevole sull'esistenza dei presupposti legittimanti il versamento della pensione, che mese per mese era stata percepita, a CP_ partire dal 2012, senza che, a seguito della visita del 2020, l' avesse comunicato informazioni che lasciassero presagire il contrario.
D'altronde, il fatto che nel settembre 2020 la commissione medica lo avesse considerato invalido nella misura del 75 per cento (riconoscendo quindi un grado di invalidità significativo), lascia supporre che l'interessato (che, si rammenta, era “portatore di stomia in esiti di resezione rettocolica, esiti di resezione di ripetizione epatica e lobectomia polmonare in follow-up”) presentasse ancora menomazioni importanti, che necessitavano di una valutazione specialistica e tecnica per comprendere se fossero o non sussumibili nella fattispecie generale e astratta legittimante la percezione della pensione di inabilità. pagina 2 di 8 2.3. Occorre a questo punto chiedersi se e come questi due elementi - buona fede ed incolpevole affidamento sull'esistenza dei presupposti legittimanti il pagamento della pensione
- possano in concreto operare come fattori impeditivi della pretesa restitutoria dell'Istituto.
Il Tribunale ritiene di dover dare risposta affermativa al quesito, in ossequio ad un orientamento di questo stesso ufficio giudiziario risalente dalla sentenza 6 luglio 2022, resa nella causa iscritta al n. 624/2018 r.a.c.l., il cui impianto motivazionale di seguito viene riportato
2.4. Diverse sono le norme di legge che, nel corso degli anni, si sono occupate della materia della verifica della permanenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile e, quindi, indirettamente, dell'indebito assistenziale connesso all'erogazione di quei trattamenti, nonostante il venir meno del requisito sanitario.
L'art. 4, commi 3 bis e ss., del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in l.
8 agosto 1996, n. 425, aveva stabilito:
“La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario”.
Analoga disposizione era stata inserita all'art. 37, comma 8, della l. 23 dicembre 1998, n.
448 (“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”).
Sulla base del chiaro disposto normativo, è stato affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma
4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 pagina 3 di 8 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n.
34013).
Si tratta, peraltro, di una pronuncia, simile ad altre precedenti, in cui il tema dell'affidamento incolpevole e della buona fede dell'accipiens non si poneva con un accento tanto forte, come invece si pone nel caso concreto esaminato dal Tribunale.
La Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 e poi dalla sentenza n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
– della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
pagina 4 di 8 Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. 4, del d.l.
20 giugno 1996, n. 323 – come si tratti di una disciplina che si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica.
Mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il
"problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla CP_ condotta obbligata dell' e che la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme, dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Ed è per tali ragioni - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione, avvicinandosi all'indebito previdenziale, e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". CP_ Quid iuris, quindi, nel caso in cui l' continui ad erogare per oltre un anno la pensione di inabilità, dopo l'accertamento negativo del requisito sanitario, peraltro mai comunicato all'interessato, che, pur avendo perduto il requisito sia stato comunque riconosciuto invalido nella misura del 75 percento?
Ebbene, in tal caso è convinzione del Tribunale che debba ritenersi precluso all'autorità amministrativa di pretendere in restituzione quanto pur indebitamente erogato a partire da una visita di revisione, il cui esito di fatto è stato ignorato da tutti i protagonisti dal rapporto assistenziale (su un caso simile, cfr. Cass. civ., Sez. L, 15 novembre 2018, n. 29419), fino almeno al compimento di un atto successivo che dichiari l'insussistenza del requisito e di cui sia reso edotto l'interessato.
Questa è quindi l'interpretazione della norma contenuta all'art. 4, commi 3 bis e ss., del d.l.
20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1996, n. 425, la quale presuppone che la prestazione assistenziale indebitamente erogata dopo la visita di verifica con cui è accertato il venir meno del requisito sanitario debba essere restituita, purché vi sia stata una comunicazione del verbale all'interessato o quantomeno un provvedimento dell'autorità pagina 5 di 8 competente che sospenda o revochi il beneficio con decorrenza dalla data della visita e non siano invece compiuti atti suscettibili di ingenerare, come nella specie, un incolpevole affidamento del beneficiario.
Questa soluzione ermeneutica è stata recentemente avallata anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., Sez VI-L,4 agosto 2022, n. 24180).
2.5. Siffatta interpretazione si rende necessaria anche alla luce dell'art. 38 Cost. ed anche alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., per rapporto all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.
A mente dell'art. 1 del citato Protocollo è previsto:
“
1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di “beni” contenuta nella prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo che non è limitato alla proprietà dei beni fisici ed è indipendente dalla classificazione formale nel diritto interno e comprende ogni diritto a contenuto patrimoniale, compresi i crediti, anche quelli aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e assistenziali, si osserva che la revoca retroattiva della prestazione assistenziale è nel caso di specie suscettibile di costituire un'ingerenza sproporzionata nel diritto del beneficiario al rispetto della sua proprietà (latamente intesa), suscettibile cioè di turbare l'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro lato (Čakarević c. Croazia, n. 48921/13, 26 aprile 2018; AL c. Polonia,
n. 10373/05, 15 settembre 2009).
Infatti, nel caso di specie:
- nulla consente di considerare l'accipiens responsabile dell'errata valutazione dei presupposti legittimanti le erogazioni, di cui in seguito si è affermata la natura indebita;
pagina 6 di 8 - l'errore di valutazione è stato commesso dall'autorità amministrativa preposta alla verifica CP_ dei presupposti per l'erogazione (l' non ha comunicato all'interessato l'esito della visita di verifica ed ha continuato ad erogare il trattamento assistenziale come se la visita non fosse mai esistita o, meglio, come se avesse avuto per esito la conferma del requisito sanitario);
- il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che il requisito sanitario fosse stato confermato e che la visita di verifica del 2020 avesse avuto esito per lui positivo e, quindi, che i pagamenti successivi fossero stabili e destinati ad essere definitivi;
- il ricorrente ha ricevuto ratei di pensione di importo notoriamente contenuto, presumibilmente consumati per soddisfare le esigenze primarie di vita;
- in queste circostanze pagare il debito restitutorio preteso nella misura quantificata CP_ dall' anche se a rate, metterebbe a rischio il suo sostentamento e comporterebbe un onere individuale eccessivo. CP_ In ragione delle considerazioni che precedono, non resta che affermare che l' non è titolare del credito restitutorio per cui è causa. CP_
3. Le spese processuali devono essere interamente poste a carico dell' secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Infatti, il procedimento è stato istruito esclusivamente con le produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
Nessuna delle attività difensive svolte dalle parti rientra nel concetto di istruttoria/trattazione, per come descritto dall'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. 55/2014, nel quale è anche precisato che la fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione delle somme per cui è causa;
pagina 7 di 8 CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati del ricorrente.
Cagliari, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1815/2023 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Parte_1
NA RI, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Doa, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2023, ha agito in giudizio per Parte_1
CP_ domandare al Tribunale l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione della somma di euro 6.608,15, a titolo di indebito oggettivo, esponendo quanto segue:
- di essere stato riconosciuto invalido al cento per cento, con diritto alla percezione della pensione di inabilità ex art. 12 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a decorrere dall'anno 2012;
- di essere stato sottoposto a visita di revisione il 14 settembre 2020, all'esito della quale la commissione medica aveva accertato una condizione di invalidità al 75 percento;
- che il verbale della competente commissione medica non gli era stato però comunicato;
CP_
- che nel giugno 2022 l' aveva interrotto l'erogazione della pensione e, per comprenderne le ragioni, egli si era rivolto presso gli uffici dell'Istituto, dove gli era stata data notizia del verbale di accertamento negativo del requisito sanitario;
- che il funzionario con cui aveva interloquito si era allora adoperato per dare comunicazione formale del verbale, trasmessogli il 16 settembre 2022; CP_
- di aver sempre percepito in buona fede i ratei di pensione erogati dall' fino al maggio pagina 1 di 8 2022; CP_
- che l' ha preteso la restituzione dei ratei di pensione versati da ottobre 2020 a maggio
2022, per la complessiva somma di euro 6.608,15, con nota del 22 settembre 2022. CP_ L' ha resistito in giudizio, insistendo nella affermazione della propria pretesa creditoria.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
2.1. E' stato documentalmente dimostrato che una volta divenuto Parte_1 percettore della pensione di inabilità ex lege 118/1971, in presenza di tutti i presupposti di legge per la sua concessione (circostanza pacifica), successivamente sia stato sottoposto a visita medica di verifica, risalente al 14 settembre 2020, all'esito della quale era stato giudicato invalido nella misura del 75 percento, privo quindi del requisito sanitario per continuare a fruire del beneficio.
Tuttavia, non v'è prova e neppure allegazione che il verbale sia mai stato comunicato all'interessato. CP_ Soltanto nel giugno 2022 l' ha interrotto l'erogazione del sussidio, sulla base di un provvedimento di “riliquidazione” datato 3 maggio 2022, in cui è stato anche conteggiato l'importo indebitamente erogato dal mese di ottobre 2020 fino ad allora, per complessivi euro
6.608,15 (compreso il rateo di maggio 2022), di cui ha chiesto la restituzione.
Soltanto nel settembre 2022, l' ha peraltro comunicato al ricorrente l'esito della visita CP_1 di verifica del settembre 2020 (doc. 3 allegato al ricorso).
2.2. Dalla ricostruzione dei fatti che precede, è dato ritenere innanzitutto che Pt_1 abbia percepito in buona fede la pensione di inabilità, per tutto il periodo in cui gli è
[...] stata erogata, anche dopo la visita di revisione del settembre 2020.
Deve inoltre ritenersi che egli avesse riposto un affidamento incolpevole sull'esistenza dei presupposti legittimanti il versamento della pensione, che mese per mese era stata percepita, a CP_ partire dal 2012, senza che, a seguito della visita del 2020, l' avesse comunicato informazioni che lasciassero presagire il contrario.
D'altronde, il fatto che nel settembre 2020 la commissione medica lo avesse considerato invalido nella misura del 75 per cento (riconoscendo quindi un grado di invalidità significativo), lascia supporre che l'interessato (che, si rammenta, era “portatore di stomia in esiti di resezione rettocolica, esiti di resezione di ripetizione epatica e lobectomia polmonare in follow-up”) presentasse ancora menomazioni importanti, che necessitavano di una valutazione specialistica e tecnica per comprendere se fossero o non sussumibili nella fattispecie generale e astratta legittimante la percezione della pensione di inabilità. pagina 2 di 8 2.3. Occorre a questo punto chiedersi se e come questi due elementi - buona fede ed incolpevole affidamento sull'esistenza dei presupposti legittimanti il pagamento della pensione
- possano in concreto operare come fattori impeditivi della pretesa restitutoria dell'Istituto.
Il Tribunale ritiene di dover dare risposta affermativa al quesito, in ossequio ad un orientamento di questo stesso ufficio giudiziario risalente dalla sentenza 6 luglio 2022, resa nella causa iscritta al n. 624/2018 r.a.c.l., il cui impianto motivazionale di seguito viene riportato
2.4. Diverse sono le norme di legge che, nel corso degli anni, si sono occupate della materia della verifica della permanenza dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile e, quindi, indirettamente, dell'indebito assistenziale connesso all'erogazione di quei trattamenti, nonostante il venir meno del requisito sanitario.
L'art. 4, commi 3 bis e ss., del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in l.
8 agosto 1996, n. 425, aveva stabilito:
“La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica.
3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario”.
Analoga disposizione era stata inserita all'art. 37, comma 8, della l. 23 dicembre 1998, n.
448 (“In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”).
Sulla base del chiaro disposto normativo, è stato affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma
4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 pagina 3 di 8 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art.
38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n.
34013).
Si tratta, peraltro, di una pronuncia, simile ad altre precedenti, in cui il tema dell'affidamento incolpevole e della buona fede dell'accipiens non si poneva con un accento tanto forte, come invece si pone nel caso concreto esaminato dal Tribunale.
La Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 e poi dalla sentenza n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti
– della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta
a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
pagina 4 di 8 Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. 4, del d.l.
20 giugno 1996, n. 323 – come si tratti di una disciplina che si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento erogate prima della visita di verifica.
Mentre per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il
"problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla CP_ condotta obbligata dell' e che la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme, dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione".
Ed è per tali ragioni - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione, avvicinandosi all'indebito previdenziale, e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost.". CP_ Quid iuris, quindi, nel caso in cui l' continui ad erogare per oltre un anno la pensione di inabilità, dopo l'accertamento negativo del requisito sanitario, peraltro mai comunicato all'interessato, che, pur avendo perduto il requisito sia stato comunque riconosciuto invalido nella misura del 75 percento?
Ebbene, in tal caso è convinzione del Tribunale che debba ritenersi precluso all'autorità amministrativa di pretendere in restituzione quanto pur indebitamente erogato a partire da una visita di revisione, il cui esito di fatto è stato ignorato da tutti i protagonisti dal rapporto assistenziale (su un caso simile, cfr. Cass. civ., Sez. L, 15 novembre 2018, n. 29419), fino almeno al compimento di un atto successivo che dichiari l'insussistenza del requisito e di cui sia reso edotto l'interessato.
Questa è quindi l'interpretazione della norma contenuta all'art. 4, commi 3 bis e ss., del d.l.
20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in l. 8 agosto 1996, n. 425, la quale presuppone che la prestazione assistenziale indebitamente erogata dopo la visita di verifica con cui è accertato il venir meno del requisito sanitario debba essere restituita, purché vi sia stata una comunicazione del verbale all'interessato o quantomeno un provvedimento dell'autorità pagina 5 di 8 competente che sospenda o revochi il beneficio con decorrenza dalla data della visita e non siano invece compiuti atti suscettibili di ingenerare, come nella specie, un incolpevole affidamento del beneficiario.
Questa soluzione ermeneutica è stata recentemente avallata anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo
a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., Sez VI-L,4 agosto 2022, n. 24180).
2.5. Siffatta interpretazione si rende necessaria anche alla luce dell'art. 38 Cost. ed anche alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., per rapporto all'art. 1 del Protocollo n. 1 alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU.
A mente dell'art. 1 del citato Protocollo è previsto:
“
1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di “beni” contenuta nella prima parte dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 ha un significato autonomo che non è limitato alla proprietà dei beni fisici ed è indipendente dalla classificazione formale nel diritto interno e comprende ogni diritto a contenuto patrimoniale, compresi i crediti, anche quelli aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e assistenziali, si osserva che la revoca retroattiva della prestazione assistenziale è nel caso di specie suscettibile di costituire un'ingerenza sproporzionata nel diritto del beneficiario al rispetto della sua proprietà (latamente intesa), suscettibile cioè di turbare l'equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico generale, da un lato, e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà, dall'altro lato (Čakarević c. Croazia, n. 48921/13, 26 aprile 2018; AL c. Polonia,
n. 10373/05, 15 settembre 2009).
Infatti, nel caso di specie:
- nulla consente di considerare l'accipiens responsabile dell'errata valutazione dei presupposti legittimanti le erogazioni, di cui in seguito si è affermata la natura indebita;
pagina 6 di 8 - l'errore di valutazione è stato commesso dall'autorità amministrativa preposta alla verifica CP_ dei presupposti per l'erogazione (l' non ha comunicato all'interessato l'esito della visita di verifica ed ha continuato ad erogare il trattamento assistenziale come se la visita non fosse mai esistita o, meglio, come se avesse avuto per esito la conferma del requisito sanitario);
- il ricorrente avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che il requisito sanitario fosse stato confermato e che la visita di verifica del 2020 avesse avuto esito per lui positivo e, quindi, che i pagamenti successivi fossero stabili e destinati ad essere definitivi;
- il ricorrente ha ricevuto ratei di pensione di importo notoriamente contenuto, presumibilmente consumati per soddisfare le esigenze primarie di vita;
- in queste circostanze pagare il debito restitutorio preteso nella misura quantificata CP_ dall' anche se a rate, metterebbe a rischio il suo sostentamento e comporterebbe un onere individuale eccessivo. CP_ In ragione delle considerazioni che precedono, non resta che affermare che l' non è titolare del credito restitutorio per cui è causa. CP_
3. Le spese processuali devono essere interamente poste a carico dell' secondo il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
Infatti, il procedimento è stato istruito esclusivamente con le produzioni documentali allegate agli scritti difensivi di costituzione delle parti.
Nessuna delle attività difensive svolte dalle parti rientra nel concetto di istruttoria/trattazione, per come descritto dall'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. 55/2014, nel quale è anche precisato che la fase “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, CP_
- dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione delle somme per cui è causa;
pagina 7 di 8 CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati del ricorrente.
Cagliari, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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