Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3378 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. OLIVERIO CARMELO c/o il cui studio in VIA GALATEO, 10, ROSSANO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto in CORSO CALABRIA CASTROVILLARI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido senza diritto all'assegno ex L.
222/84, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione.
CP_ Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti (Proc.
3293/23 RG) alla odierna udienza la causa, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione previo deposito di note da parte del ricorrente che insisteva per il rinnovo della CTU.
Parte resistente non procedeva al deposito di note.
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati, da parte del ricorrente, tutti i termini previsti a pena CP_ di decadenza ragion per cui ogni doglianza dell' sul punto risulta destituita di fondamento.
Infatti risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 09.06.2023 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali del 10.05.2023) nonché
l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 10.07.2023
(lunedì).
Risulta, ancor prima proposto ricorso in via amministrativa avverso la decisione di rigetto della domanda.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP previamente introdotta accertarsi la sussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ex L. 222/84.
L'elaborato svolto dal ctu nominato nella pregressa fase processuale, dott. , appare Persona_1 motivato, più che condivisibile e non suscettibile di censure e non risulta infirmato dalle contestazioni di parte ricorrente che, nel mettere in evidenza le patologie che affliggono il sig. , ritiene sussistente il Pt_1 requisito di natura sanitaria.
A ben vedere le critiche mosse all'elaborato peritale sono sostanzialmente le medesime svolte in sede di osservazioni alla ctu e rispetto alle quali il dott. in modo più che condivisibile ha dato risposta Per_1 ponendo in evidenza la circostanza che il ricorrente non è certo impedito allo svolgimento di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini rilevando come il ricorrente, pescatore, nel momento in cui si è reso necessario un intervento chirurgico al ginocchio sinistro (anno 2022) che gli ha precluso quell'attività ha consentito, però, allo stesso di “svolgere un'attività lavorativa confacente (ha 52 anni) a quella sospesa di pescatore;
infatti riferisce, in sede di visita peritale, che lavora in terraferma nello stesso settore di pesca, ai banchi di incassettamento e vendita del prodotto ittico” (v. risposta alle osservazioni). Detta attività lavorativa, confacente alle sue attitudini - per come prevede il dato normativo – risulta confermata dall'estratto contributivo versato agli atti dal quale emerge, per l'appunto, anche nell'anno 2023 lo svolgimento di attività con lo stesso datore di lavoro.
Non è inutile rammentare a tal proposito come univoca giurisprudenza ha sempre avuto modo di chiarire che
“ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte . . . , ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo . . .” (v.
Cassazione Sentenza 10424/15; Cassazione Sentenza 15303/18; Cassazione Ordinanza 16141/18; ecc.); il che è quanto ricorre nel caso sottoposto alla cognizione del Tribunale.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di non soccombenza resa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dal sig. Parte_1
CP_ a seguito di ATP (Proc. 3293/23 RG) e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t.,
così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda del sig. , dichiarando ed Parte_1
accertando in capo al medesimo l'insussistenza del presupposto di natura sanitaria afferente all'assegno ex L. 222/84;
- Nulla sulle spese di lite.
Castrovillari, 19 Febbraio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo