Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3231/2024 reg. gen. Aff. contenziosi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 3231 del 2024 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra
C.F. , titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Viaggia con LA, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pacelli (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in San C.F._2
Salvatore Telesino (BN) alla Via Cerreto n. 44, giusta procura ad litem in atti.
- Ricorrente
E
P.IV , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Micael Montinari (C.F. , Martina Lucenti (C.F. C.F._3
, Filippo Frigerio (C.F. ) e Luca Tormen, (C.F. C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma alla C.F._6
Via Rasella n. 155, giusta procura ad litem in atti.
- Resistente
Nonché
con sede legale in 4 Grand Canal Square, Grand Canal Controparte_2
Harbour, Dublino, Repubblica d'Irlanda.
- Resistente
Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. , premesso di essere titolare della Parte_1 ditta individuale“In Viaggio con LA ”impegnata nella promozione turistica e culturale dei piccoli borghi e comuni del territorio campano e nazionale e di avvalersi
1
Facebook“ oscurata senza alcun motivo e, comunque, Parte_2 disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo”in vista dell'instaurazione del giudizio di merito per l'accertamento della responsabilità contrattuale della resistente con conseguente domanda risarcitoria.
Il Tribunale, rilevato che la notificazione del ricorso doveva eseguirsi all'estero, con decreto in data 14.11.2024, fissava per la comparizione delle parti l'udienza dell'8.01.2025 assegnando al ricorrente termine fino al 6.12.2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione alle controparti, udienza poi differita d'ufficio al
5.02.2025 ed ulteriormente al 10.04.2025.
Il ricorrente notificava il ricorso ed il decreto a e non a Controparte_1 CP_1
. Controparte_2 si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, prodotto ed eccepito e con l'unico motivo di censura dell'avverso ricorso cautelare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai fatti contestati dal ricorrente deducendo e provando documentalmente che l'unica responsabile del servizio e del rapporto contrattuale era , società distinta ed Controparte_2 autonoma rispetto a . Concludeva pertanto per l'integrale rigetto del CP_1 ricorso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 5.02.2025, il precedente assegnatario G.O.P. Carlo Buono, rilevato che la controversia esulava da quelle di competenza dei giudici onorari, rimetteva la causa al Presidente di sezione che la assegnava al sottoscritto. Veniva pertanto fissata l'udienza del 10.04.2025 per la trattazione della causa e la decisione disponendone la trattazione scritta. All'esito del deposito delle note d'udienza e sulle conclusioni ivi rassegnate, la causa è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile ed infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta da parte ricorrente con le note d'udienza del 31.12.2024 e reiterata con le note depositate in
2 data 7.04.2025, non ravvisandosi nella fattispecie in esame una causa estranea alla volontà o a colpa del ricorrente per l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a . Controparte_2
Con le note in data 31.12.2024 infatti, deduceva di aver notificato il Parte_1 ricorso e il decreto di fissazione d'udienza a e non anche a Controparte_1
perché, testualmente,“versava in un momento di particolare Controparte_2 disagio economico (una eventuale notifica all'estero dell'atto significava ulteriori costi per la traduzione oltre all'incertezza di poter rientrare nella data del 6.12.2024 quale termine assegnato per la notifica)”, inferendo da ciò la sussistenza di una giusta causa per la rimessione in termini.
Sul punto occorre ricordare che la rimessione in termini presuppone, in ognuna delle formulazioni che nel tempo si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, tale da presentare i caratteri dell'assolutezza (e non della mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (v. Cass. Sez. Un. n.
4135/2019).
Quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini richiede la verifica della ricorrenza di entrambi gli elementi: (a) l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima e (b) l'immediatezza della reazione diretta a superarlo prontamente (cfr. Cass. n. 21282/2024).
Nella fattispecie in esame mancano entrambi i presupposti. Ed infatti, la necessità di effettuare la notificazione del ricorso cautelare all'estero era circostanza ben nota al ricorrente sin dall'iscrizione al ruolo e dall'introduzione del presente procedimento giudiziale, avendo il proposto espressamente la domanda cautelare nei Parte_1 confronti di , società con sede legale in Dublino, come Controparte_2 indicato nell'intestazione dell'atto introduttivo.
Il tempo e le spese occorrenti per la notificazione all'estero non assurgono a fatti ostativi assoluti o comunque idonei a giustificare l'omessa notificazione del ricorso nel termine perentorio fissato dal Tribunale (termine fissato peraltro tenendo opportunamente conto del fatto che la notificazione avrebbe dovuto eseguirsi all'estero), dovendosi più correttamente ravvisare nelle circostanze allegate dal
3 ricorrente a supporto della richiesta di rimessione in termini delle mere difficoltà che come tali non rilevano ai fini dell'istituto in esame.
Vi è poi da aggiungere che chi assuma di essere incorso in decadenza da un'attività processuale per causa non imputabile deve attivarsi immediatamente, perché in ciò si manifesta il bilanciamento tra i principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo. Quel che è essenziale nella valutazione di tempestività non è e non può essere la circostanza mera che l'istanza sia formulata prima del momento processuale, l'udienza, utile a deliberarne il fondamento. La tempestività è da intendere, invece, come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (v. Cass. Sez. 3 n.
23561/2011, Cass. Sez. 3 n. 19290/2016, Cass. Sez. 5 n. 6102/2019, Cass. Sez. 3 n.
2528/2020, Cass. Sez.
6-1 n. 22342/2021, Cass. Sez. 5 n. 11029/2023).
Ebbene, nella fattispecie in esame, dalla data di emissione del decreto di fissazione d'udienza del 14.11.2024 ad oggi, è intercorso un lungo lasso temporale durante il quale il ricorrente non ha attivato nè proceduto agli adempimenti connessi alla notificazione estera. Ne deriva che, anche sotto tale diverso aspetto, la richiesta di rimessione in termini è infondata perché è inescusabile l'inerzia mantenuta dall'istante dal Novembre 2024 fino ad oggi.
In conseguenza dell'omessa notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza alla parte resistente, omissione inescusabile per le esposte ragioni, la domanda nei confronti di deve dichiararsi Controparte_2 improcedibile.
Nei confronti di la domanda è infondata e come tale va rigettata. Controparte_1 ha provato documentalmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva.
Il si è doluto dell'illegittimo blocco del proprio account Facebook (da Parte_1 cui inferisce la produzione di un pregiudizio alla propria immagine ed alla propria attività commerciale), lamentando dunque un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti da Facebook nella prestazione del servizio.
Dalle condizioni d'uso del servizio Facebook al punto 4.5.1 emerge testualmente che il servizio è fornito da e che ha per Controparte_2 Controparte_1 oggetto sociale “…qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa
4 all'acquisto e alla vendita di spazi pubblicitari online o qualsiasi altra transazione commerciale relativa a spazi pubblicitari online nel senso più ampio del termine, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le offerte di acquisto, di vendita e di fornitura di spazi pubblicitari online, la negoziazione di contratti relativi a spazi pubblicitari online, l'attuazione di strategie di marketing relative ad offerte di vendita di spazi pubblicitari e tutti gli altri servizi pubblicitari forniti ad inserzionisti, agenzie pubblicitarie e altri soggetti terzi”, ma non la gestione del servizio Facebook, come emerge dalla visura camerale della società prodotta da Controparte_1 quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta.
La risulta estranea al vincolo contrattuale instauratosi tra l'istante e CP_1 CP_1
e dunque non è legittimata passiva rispetto alla domanda Controparte_2 cautelare proposta.
Del tutto inammissibile, oltre che infondata nel merito, è infine la domanda di risarcimento danni per omesso riscontro della diffida e messa in mora avanzata dal ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'8.1.2025 e reiterata nelle note d'udienza del 10.4.2025. Il ricorrente assume che avesse un Controparte_1 obbligo giuridico di riscontro alla diffida e messa in mora medio tempore inviatale e che l'omessa risposta lo avrebbe indotto in errore sull'effettivo legittimato passivo.
La domanda è innanzitutto inammissibile perché esula dall'oggetto e dai “limiti” della tutela cautelare azionata dal ricorrente in queste sede ed è, ad ogni modo, infondata, essendo onere della parte che agisce in giudizio individuare correttamente il proprio contraddittore, nel caso di specie facilmente desumibile dalle condizioni generali del servizio Facebook (pubblicate sulla piattaforma social e sempre consultabili) e dalla visura camerale della società (pubblicata nel Controparte_1 registro delle imprese), non potendosi ricavare dal contegno reticente od omissivo di rispetto alla diffida e messa in mora l'implicito riconoscimento da CP_1 parte di quest'ultima della propria legittimazione passiva.
Il ricorso, per tutti gli esposti motivi, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/14, tenendo conto dei minimi previsti, stante il valore della controversia, l'attività effettivamente svolta e la non complessità delle questioni trattate.
PQM
5 Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore e , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_2 disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Benevento il 10.04.2025.
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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