Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2203/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI…………………………..Giudice dott.ssa Martina BADANO…………………….Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2203 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione con provvedimento in data 19.8.2024 a seguito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 17.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Feraldi n.6 presso lo studio dell'avv.to Sonia Fallico che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Sanremo, via Feraldi n.26 presso lo studio dell'avv.to Ramez El Jazzar che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio civile celebrato il 19/02/2005 a TAGGIA (IM) Atto N. 3 parte 1 - anno 2005
-Comune di TAGGIA (IM) per i motivi meglio specificati in narrativa 2. affidare il figlio minore nato il [...] in [...] C.F.: Persona_1
di anni 17 ad oggi (medio tempore il figlio C.F._1 Persona_2 nato il [...] in [...] C.F. è divenuto maggiorenne) C.F._2 in modo condiviso ai genitori con collocazione presso la ricorrente , Parte_1
dr. Andrea CANCIANI 1
nonché il percepimento in capo alla stessa dell'assegno unico;
3. ordinare a CP_1 nato il [...] in [...] versare alla moglie
[...] Parte_1 un assegno mensile di Euro 400,00= per ogni figlio minore a titolo di concorso al mantenimento degli stessi ovvero per gli importi meglio visti e ritenuti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i minori;
di versare alla moglie
ai fini del mantenimento della stessa un assegno mensile di Euro Parte_1
300,00=, ovvero per l'importo meglio visto e ritenuto;
5. stabilire che il genitore non collocatario potrà tenere il figlio minore con sè con pernottamento presso la propria abitazione a fine settimana alternati, con due settimane consecutive per le vacanze nella pausa estiva e altrettante in quella invernale, salvo accordo diverso dei genitori da concordarsi con giorni tre di preavviso per iscritto e salvo diverse esigenze scolastiche o sportive del minore;
6. ordinare comunque a controparte di cessare ogni comportamento omissivo e ostruzionistico nei confronti della ricorrente;
7. Con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio…”;
per il resistente: … emettere sentenza di separazione personale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi continueranno a vivere separati e fisseranno ove ritengono la propria residenza tanto in Italia quanto all'estero acconsentendosi al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio; 2) I figli e Per_2 R_ saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma collocati presso l'abitazione del padre sita ad Arma di Taggia in Via Aurelia Ponente n. 112; 3) La madre contribuirà al mantenimento dei minori mediante corresponsione della somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate. ; Part 4) Nessun contributo per il mantenimento della moglie sarà dovuto;
5) La signora dovrà corrispondere, per il periodo dall'aprile 2022 ad oggi, un contributo per il mantenimento dei minori di fatto collocati presso l'abitazione del padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
6) per il resto le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere…”;
per il pubblico Ministero: “…Voglia il Tribunale pronunciare la separazione tra i coniugi
e ”. Parte_1 Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.11.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Taggia il 19.2.2005 (matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2005, al n.3, parte I) con e che dall'unione CP_3 sono nati i figli (19 anni, essendo nato il [...]) e (17 anni, Per_2 R_ essendo nato il [...]); che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 800,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Chiedeva, infine, disporsi in proprio favore ed al medesimo titolo un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_3 costituzione, se da un lato nulla opponeva alla domanda di separazione così come ad un affidamento condiviso dei figli (all'epoca entrambi minorenni), dall'altro chiedeva che dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2203/2022 R.G.A.C.C.
essi fossero collocati presso la propria abitazione e che a carico della madre, a titolo di contributo al loro mantenimento, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 400,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Chiedeva, infine, rigettarsi la richiesta di contributo al mantenimento del coniuge.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 15.3.2023 all'esito della quale, sentite le parti ed i figli minori e nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 17.4.2023 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso l'abitazione del padre e regolamentazione del diritto di visita della madre. Inoltre, senza stabilire alcun assegno per il mantenimento ordinario dei figli, poneva a carico di entrambi i genitori ed in pari misura le spese mediche riguardanti gli stessi, interamente riservando al padre la percezione dell'assegno unico universale. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
Ritenute inammissibili (con ordinanza in data 2.3.2024) le richieste di prova orale avanzate da parte resistente (unica ad averle formulate), la causa veniva istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti).
Le parti, infine, precisavano le rispettive conclusioni con note di trattazione ex art. 127- ter c.p.c. (depositate entro il termine perentorio del 17.7.2024) ed acquisite quelle del
Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza in data 19.8.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalle stesse riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito in sede di udienza presidenziale ed ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio. Il resistente, del resto, risulta stabilmente convivere more uxorio con altra persona fin dal 2022.
Ciò premesso e passando a questo punto ad esaminare le ulteriori domande spiegate in giudizio, deve preliminarmente essere osservato come il figlio abbia medio Per_2 tempore raggiunto in corso di causa la maggiore età (in data 6.12.2023), talché nulla deve essere disposto riguardo allo stesso in punto affidamento, collocazione e regime di visite.
Quanto all'affidamento del figlio minore tenuto conto delle conclusioni R_ conformi avanzate sul punto dalle parti e di come lo stesso, in sede di udienza presidenziale, abbia dichiarato di avere con tutti e due buoni rapporti, merita in questa sede confermarsi quello congiunto ad entrambi i genitori, in quanto idoneo ad assicurare un corretto e condiviso esercizio del ruolo e della funzione (vds. Cass., sez. 1, ord.
8.5.2024, n.12474: “…La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori…la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore…”).
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2203/2022 R.G.A.C.C.
Quanto alla sua collocazione di valorizzata la sua stabile residenza presso R_ l'abitazione del padre ormai a far data dal 2022 (confermata da entrambe le parti anche in sede di comparsa conclusionale) e preso atto della volontà dallo stesso manifestata in sede di udienza presidenziale (vds. “…Anche io sono legato ai genitori e ad Per_2 ma devo dire che con AP c'è un maggior dialogo e molta tranquillità, mentre con la mamma dialogo poco e spesso discutiamo a voce alta. Mi farebbe piacere rimanere a casa di AP, vedendo spesso la mamma, come sta avvenendo. AP mi segue nello studio… L'ipotesi di cambiare abitazione non mi piace…”), ritiene il Collegio di doverla anch'essa stabilire in conformità a quanto previsto con ordinanza in data 17.4.2023.
Non appare, invece, necessario prevedere un rigido calendario di incontri tra e la R_ madre, sia in ragione dell'età ormai raggiunta dallo stesso (diventerà maggiorenne tra pochi mesi) che di una loro frequentazione fino ad oggi positivamente mantenuta (come dalla ricorrente allegato nelle proprie memorie); quanto precede dovendosi, pertanto, stabilire che la madre potrà tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo diretto con lo stesso e comunicazione all'altro genitore.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione, deve essere preliminarmente confrontata, sulla scorta della documentazione in atti e delle autocertificazioni, la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa sia con contratto a Parte_1 tempo determinato part-time presso la “Penta Service s.r.l.” (percependo una retribuzione pari a circa € 700,00 mensili) che per il tramite dell'Agenzia di somministrazione “Adecco Italia s.p.a.” (con contratto a termine e retribuzione di ulteriori € 700,00 mensili circa); quanto precede essendo gravata da un canone di locazione dell'importo di € 455,00 mensili.
Quanto, invece, a lo stesso, sulla scorta di quanto autocertificato, CP_3 risulta svolgere l'attività di manutentore presso l'Ospedale di Sanremo, percependo entrate mensili pari a circa € 1.800,00; quanto precede essendo a sua volta gravato da un canone di locazione pari ad € 650,00 mensili e condividendo le spese della vita quotidiana con la propria attuale convivente more uxorio.
Tutto ciò premesso, deve a questo punto essere sottolineato come, nel caso che occupa, le esigenze di mantenimento debbano ritenersi riguardare anche il figlio maggiorenne
(solo 19enne) che, pur avendo già avuto talune esperienze lavorative ma senza Per_2 aver concluso il ciclo di studi, non risulta ancora essere stabilmente assunto e/o inserito nel circuito produttivo (vds. quanto riferito dalla ricorrente all'udienza del 12.7.2023:
“…Fa presente come il figlio più grande, lasciata la scuola senza terminare il ciclo di studi dell'istituto alberghiero, stia attualmente lavorando in uno stabilimento balneare per la stagione estiva con l'idea di reperire poi in autunno più stabile occupazione…” ed in comparsa conclusionale: “…il figlio maggiore da giugno 2024 presta Per_2 attività lavorativa come manutentore di imbarcazioni di cui si sconosce la retribuzione messa peraltro a disposizione di controparte…” nonché dal resistente nella propria comparsa conclusionale: “…Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dal figlio
si precisa come lo stesso sia stato assunto nel giugno 2024 per terminare di Per_2 lavorare tre mesi dopo…”); quanto precede apparendo evidente la sua non ancora conseguita indipendenza economica.
Ritiene, pertanto, il Collegio conforme a giustizia sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio e rispondente alle esigenze della prole porre a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e un assegno dell'importo di € Per_2 R_
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2203/2022 R.G.A.C.C.
200,00 mensili. Tale somma, infatti, può ritenersi adeguata alle risultanze dell'istruttoria di causa, idonea a soddisfare – in uno con il contributo richiesto al padre in forma diretta
- le esigenze di mantenimento dei figli in ossequio ai criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.c. nonché del tutto compatibile con l'attuale ritenuta capacità contributiva della ricorrente.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie riguardanti i figli;
spese che, in assenza di ragioni ostative, appare opportuno disciplinare come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
Deve poi disporsi che, quale genitore collocatario ed in ragione dei maggiori tempi di permanenza dei figli presso di sé, venga interamente percepito dal padre l'assegno unico universale per i figli e Per_2 R_
Passando a questo punto ad esaminare la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere contributo al proprio mantenimento, deve essere preliminarmente osservato come nella separazione personale l'assegno de quo possa essere riconosciuto in favore del coniuge che, sussistendo una situazione di disparità economica rispetto all'altro, versi in condizioni tali da non poter mantenere, con le risorse a propria disposizione, tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso, nel caso in esame ed al netto della limitata attività istruttoria svolta, non pare sussistere tra le parti una disparità tale da determinare tra loro un significativo squilibrio;
quanto precede avuto in particolare riguardo alle differenti spese su di esse gravanti e tali in concreto da parificarne - anche e soprattutto in ragione del maggior peso sostenuto dal resistente per il mantenimento della prole - la complessiva situazione economica. Ed è per le superiori ragioni che l'istanza de quo deve essere rigettata.
In ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 3.7.1979 e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Taggia in data 19.2.2005; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2005, al n. 3, parte I;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con R_ collocazione prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione del padre;
3) la madre rimette, tenuto conto dell'età dallo stesso raggiunta (17 anni) e dell'attuale positiva frequentazione, potrà tenere con sé il figlio minore R_ sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo diretto con lo stesso e comunicazione all'altro genitore;
4) pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (maggiorenne ma non economicamente non indipendente) e Per_2 R_ (minorenne) mediante versamento al padre di un assegno mensile dell'importo di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2203/2022 R.G.A.C.C.
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e
- trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
5) dispone che venga interamente percepito dal padre, ad integrazione del contributo di cui al capo 4), l'assegno unico universale per i figli ed R_
Per_2
6) rigetta nel resto;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 5.4.2024
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 6