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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione I Civile
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4177/2017 del Ruolo Generale promossa
D A
con l'avv. C. Lomartire, Parte_1
– opponente
CONTRO
, con l' Avv. M. Pesenti, CP_1
– opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Visto l'invito a conciliare la lite rivolto dal Giudice e le posizioni espresse delle Parti sul suggerito tentativo di conciliazione del presente giudizio.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Rilevato che Parte odierna opponente ha formulato le conclusioni seguenti : “riportandosi a tutte le proprie richieste e conclusioni di cui all'atto introduttivo della lite ed ai precedenti atti, scritti difensivi e verbali di causa da intendersi qui per riprodotte e trascritte, instando per il loro integrale accoglimento, con il rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e difesa. In particolare, insiste nell'accogliento della interposta opposizione e, per l'effetto, che venga dichiarato nullo e revocato il decreto ingiuntivo reso sub n. 1052/17 (R.G. n. 3294/17), provvisoriamente esecutivo e di cui il
Giudice Dr. Marzo in data 14.11.2017 ha sospeso la provvisoria esecuzione, in data 11/07/2017 ad istanza di . nei confronti di e mandare assolta l'opponente da ogni CP_1 Parte_1
domanda proposta nei suoi confronti da parte opposta, con condanna di questa al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc., e al pagamento delle spese e competenze di lite. Non si accetta alcuna modifica della domanda”. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opponente]
Visto che Parte opposta ha formulato le conclusioni seguenti : “In via preliminare di rito: CP_1
chiede di essere autorizzata alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. del sig.
[...] Controparte_2
residente in contrada Conforto n. 54, 72019, San Vito dei Normanni (BR), e, a tal fine, chiede il differimento della prima udienza, già fissata per il 23/01/2018, allo scopo di consentire la rituale citazione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c.. In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione opposta, rigettarla in toto
e confermare l'opposto decreto ingiuntivo. In subordine: Ritenere e dichiarare che l'opponente è debitrice nei confronti di della somma di euro 28.303,83 o, comunque, di quella Controparte_1
maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma suindicata o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre agli interessi come in decreto e spese. In via riconvenzionale In via riconvenzionale principale Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la apocrificità della sottoscrizione del sig.ra apposta al contratto di finanziamento n. Parte_1
3345310, accertare e dichiarare che il sig. si è ingiustamente arricchito Controparte_2 dell'importo di euro 14.214,59, già dedotto dell'importo già versato e, comunque, di quella maggiore
o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e conseguentemente condannare lo stesso alla restituzione della somma di euro 14.214,59, in favore di ai sensi e per gli Parte_2 effetti di cui all'art. 2041 c.c., oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo. In via riconvenzionale subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la apocrificità della sottoscrizione del sig.ra apposta al contratto di finanziamento n. Parte_1
3345310, accertare e dichiarare che il sig. , in virtù dell'accordo di saldo e stralcio Controparte_2 con accollo per il pagamento della somma di euro 10.000 in un'unica soluzione, condannare lo stesso al pagamento della somma di euro 10.000, in favore di , oltre interessi legali dal dì Parte_2 del dovuto sino al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale.” [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni di Parte opposta]
Osserva.
La domanda di Parte opponente è fondata e merita integrale accoglimento.
Al contrario, vanno rigettate integralmente tutte le domande dispiegate in via riconvenzionale dalla
Banca opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1052/17 (R.G. n. 3294/17), emesso dal Tribunale di Brindisi in data 11.7.2017, con cui in persona del rappresentante Controparte_1
legale p.t., otteneva la condanna dell'odierna Opponente al pagamento della somma complessiva pari ad euro 28.303,83, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso contenuto nei limiti del tasso soglia, oltre le spese legali ammontanti ad euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi professionali e accessori, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
la Banca opposta, per ivi sentire accogliere le conclusioni sopra testualmente riportate.
2) Nella propria opposizione asseriva la mancata prova del credito portato Parte_1 dall'impugnato decreto ingiuntivo, contestando la legittimazione ad agire di e CP_1 disconoscendo l'autenticità e l'efficacia probatoria dei documenti depositati in atti.
Men che meno dimostrata, secondo la Parte opponente, era la propria sottoscrizione del contratto di finanziamento posto a base dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Aggiungeva Parte opponente che “Parte opposta chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il sig.
(sul presupposto che questo fosse l'intestatario del veicolo oggetto del Controparte_2
finanziamento e nei cui confronti spiegava domanda riconvenzionale) ma, non avendo provveduto alla chiamata in causa dello stesso nei termini concessi, il Giudice, all'udienza del 20.09.2018 dichiarava decaduto il creditore opposto dalla possibilità di chiamare in causa il terzo assegnando i termini di cui all'art.lo 183 cpc.” [in corsivo testuali asserzioni di Parte opponente]
La provvisoria esecutività dell'impugnato decreto ingiuntivo veniva sospesa dal Giudice in data
14.11.2017. Si consideri, sul punto dell'onere della prova, che nel corso della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, assumono rilevanza i principi generali relativi alla valutazione delle prove, restando le relative risultanze valutabili dal Giudice, nel suo prudente apprezzamento, secondo la regola generale dell'art. 116 c.p.c.. (Trib. Macerata, 15.2.2018, n. 191; Trib. Milano, sez. lavoro, 30.5.2017, n. 1603).
Nel corso del presente ordinario giudizio di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, il creditore opposto ha conservato la qualità di Parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio.
Ossia, ciascuna delle Parti è venuta ad assumere la propria naturale posizione sostanziale : attore è il creditore che ha richiesto l'ingiunzione e che diviene convenuto in opposizione;
e il debitore opponente diviene attore in opposizione, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incomberebbe al creditore opposto;
mentre, all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (ex art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (Così, Trib. Milano sez. VI,
5.6.2019, n.5355)
Questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si impugna solo il decreto, ma si dispiega una attività di verifica finalizzata a non far conseguire definitività a quanto in esso sancito in via temporanea. (Trib. Pistoia,
20.5.2019, n.305) e involgente anche il rapporto controverso.
E, essendo il giudizio di opposizione un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di Parte opposta.
Integrazione che non vi è stata, in quanto Parte opposta si è limitata a generiche contestazioni o a nessuna contestazione.
D'altronde, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta in ogni caso dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito;
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tale principio non soffre deroga nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove si consideri che la citazione in opposizione “si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere all'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto)”.
(Trib. Palermo, 17.7.2019, n. 3551) Si ritiene, nel caso di specie, di poter aderire all'orientamento ormai consolidato secondo cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche, ma deve supportare la domanda di revoca del decreto allegando (in maniera specifica) fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito. (Trib. Perugia, 18.11.2019, n. 1774).
E l'Opponente a tanto ha completamente adempiuto.
Se è vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è una semplice duplicazione del procedimento monitorio, in cui il creditore deve comprovare la sussistenza della pretesa creditoria, bensì un giudizio ordinario in cui l'attore opponente – in qualità di debitore – è tenuto a contestare attivamente il decreto;
è anche vero che nel presente giudizio nulla è stato aggiunto o prodotto da
Parte opposta al fine di sostenere i propri assunti e di provare la propria legittimazione in qualità di cessionaria del credito portato nel decreto ingiuntivo opposto, contrastando le pretese di Parte opponente.
3) E' pacifico, in ogni caso, che non si ravvisa in capo all'odierna Parte opposta e alla originaria
Cedente e ai precedenti numerosi successivi Cedenti e Cessionari un comportamento diligente.
Il concetto di diligenza, richiamato dall'art. 1176 c.c., riassume in sé il complesso di cure e cautele che dovrebbero fondare il comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e alle circostanze di fatto che lo caratterizzano.
Autorevole Dottrina – il cui pensiero questo Giudice condivide – ha chiarito che, pur essendo il concetto di diligenza un criterio obiettivo, va visto ed interpretato nell'ottica del particolare rapporto, in funzione della sua specialità e della natura dell'attività esercitata, come prescritto dall'articolo sopra richiamato.
Ebbene, va attribuita particolare rilevanza alla specifica posizione del “soggetto-banca” o finanziaria o intermediario del credito, che, professionalmente, ha l'obbligo di osservare i canoni di comportamento del “buon banchiere”: l'oggetto del negozio viene, quindi, ad essere in concreto determinato per relationem, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività bancaria. (Cfr., ex pl.
Cass. 25.8.1992 n. 9839, FI 1993,I, 2172).
Lo statuto particolare dell'impresa bancaria o finanziaria o dell'intermediario del credito assume, in definitiva, rilievo essenziale ai fini dell'attribuzione del privilegio ma, al contempo, implica che le operazioni bancarie, a prescindere dalla qualificazione meramente formale di operazioni poste in essere da soggetto-banchiere, secondo gli usuali schemi operativi, siano poste in essere con la dovuta professionalità.
All'obbligo dell'istituto di credito o della finanziaria o dell'intermediario del credito di agire con diligenza, si accompagna, inoltre, quello di agire con correttezza (honeste agere), ovvero di comportarsi in modo leale ed equo: “equo trattamento” significa, in senso generico, che la banca non deve abusare della fiducia ripostagli dal cliente, anche in ossequio alla c.d. “tutela dell'affidamento”
(sancita dal codice civile, in specie, agli artt.1337 e 1338) del cliente
Non è richiesta in capo alla Banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito una semplice e generica “diligenza del buon padre di famiglia”, ma la ben più specifica e rigorosa “diligenza del buon banchiere”, che presuppone, a beneficio del cliente che è il diretto destinatario di questa superiore diligenza, non solo un'ampia prospettazione dei vantaggi e delle perdite, che derivino dalla sottoscrizione di determinati contratti, ma anche meri suggerimenti su quali contratti sottoscrivere e, viceversa, sull'inopportunità di altri contratti.
In merito alla diligenza specifica del buon banchiere (concetto mutuabile alla buona finanziaria, come nel caso che ci occupa), la Dottrina, così come la Giurisprudenza, richiede al banchiere, e di conseguenza ai suoi dipendenti, l'assunzione di una particolare diligenza professionale nell'adempimento delle proprie funzioni in relazione al particolare ruolo che gli istituti di credito ricoprono nella moderna società.
La Giurisprudenza, in particolare, ha specificato sul punto che la professionalità imposta al banchiere o alla finanziaria o all'intermediario del credito richiede “un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (C. Cass.
7.5.1992 n. 5421).
La “cura dell'interesse del cliente” (strumentale all'integrità del mercato) è, quindi, l'obiettivo primario che il principio della correttezza mira a raggiungere.
Ed è proprio secondo quest'ottica che la Suprema Corte ha espressamente stabilito che l'attività esercitata dalla o dalla finanziaria o dall'intermediario del credito, costituisce “un servizio per CP_1
il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza;
da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto” (C. Cass. Sez. I, 23.02.2000
n. 2058).
Conformemente a ciò, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che “qualora sia ritenuta la violazione del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede da parte della banca, ciò da luogo a responsabilità contrattuale della stessa, e la conseguenza non è l'inefficacia del contratto che lega il soggetto alla banca, ma l'obbligo del risarcimento del danno a carico della banca a favore dell'altro contraente, secondo i principi generali che regolano la responsabilità contrattuale”. (C. Cass.
15.03.1999 n. 2284).
In tal modo, si ipotizza un preesistente rapporto tra danneggiato e danneggiante, fondato sull'obbligo discendente in capo alla banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito dal suo status, fondato sulle regole di condotta individuate dalla normativa di settore nella generale prospettiva dell'art. 2
Cost., ovvero dall'obbligo generale di protezione dell'integrità patrimoniale della sfera giuridica del soggetto debole, esplicata nelle situazione di “contatto sociale”.
Secondo la vigente normativa, il concetto di diligenza si riferisce, quindi, alla “diligenza del buon professionista” (e, come detto, non a quella del “buon padre di famiglia”); così che, anche se non menzionata espressamente, la professionalità contrassegna la modalità di comportamento degli operatori del credito, precisando il significato della diligenza.
E a conferma di ciò, può essere richiamato, come detto, l'art. 1176 c.c., comma 2, che sancisce l'inversione dell'onere probatorio, imponendo alla banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito di dover provare di aver assunto una condotta diligente.
E' la diligenza professionale che comporta il rispetto del patrimonio di esperienze e di competenze tecniche tipico del settore di attività considerato: la peritia artis.
La ricostruzione dello standard di diligenza professionale va ricondotto esclusivamente alle regole tecniche che presiedono i servizi bancari.
Esse consistono nel dovere della banca di acquisire le informazioni necessarie dai clienti, dovere di assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento, obblighi informativi, correttezza (natura, rischi, implicazioni negative). Sul piano esecutivo, la diligenza della banca si coglie nell'astenersi dall'effettuare operazioni che possano immotivatamente ledere il cliente e distruggerne la 'ricchezza'.
Nel caso di specie, non vi è prova che la pretesa creditoria della originaria Cedente sia stata comunicata alla Parte opponente e dunque, per quanto attiene al caso di specie, non pare neppure che la originaria titolare del credito abbia scrupolosamente e diligentemente (come la legge le impone di fare) operato nell'interesse del cliente e dell'integrità dei mercati.
In più, all'obbligo della banca o della finanziaria o dell'intermediario del credito di agire con diligenza, si accompagna anche quello di agire con correttezza (honeste agere), ovvero di comportarsi in modo leale ed equo: “equo trattamento” significa, in senso generico, che la banca o la finanziaria o l'intermediario del credito non devono abusare della fiducia ripostagli dal cliente, anche in ossequio alla c.d. “tutela dell'affidamento” nelle trattative precontrattuali (sancita dal codice civile, in specie, agli artt.1337 e 1338 c.c.) del cliente.
Secondo la più autorevole Dottrina e la Giurisprudenza di legittimità, il fondamento della responsabilità della banca o della finanziaria o dell'intermediario del credito va individuato nella deviazione sia dai principi che regolano la corretta erogazione del credito (e cioè la violazione dei doveri gravanti sul soggetto “Banca/finanziaria/intermediario del credito” a causa del proprio
“status”, oltre che dei principi di correttezza che governano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt.1175, 1374 e 1375 c.c.), sia dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., i quali comportano “che diritti e obblighi se pure specificamente regolati dalle norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall'osservanza del principio di buona fede operante all'interno delle posizioni soggettive, non potendo l'autore di un comportamento trarre da esse utilità con l'altrui danno”. (C. Cass., 13.1.1993, n.343).
Il Legislatore ha inteso privilegiare, nel contemperamento degli opposti interessi, la tutela della parte debole del rapporto ed ha tenuto conto della correttezza dell'intermediario in connessione con l'affidamento del terzo danneggiato, così che i limiti di sussistenza della responsabilità dell'intermediario devono ricercarsi soprattutto nella rilevanza della condizione delle parti del rapporto.
La Dottrina e la Giurisprudenza, dunque, tendono ad interpretare estensivamente il concetto di
“inerenza del danno all'incarico”, esaltando la tutela dell'utente bancario/del credito e del consumatore, ritenendo sufficiente un minimo collegamento di occasionalità con le mansioni svolte per ritenere soddisfatto il requisito normativo.
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di agire con correttezza, esso non è altro che la traduzione della norma di cui all'art. 1175 c.c., che impone di agire secondo buona fede nell'esecuzione della prestazione e che, più in particolare, impone all'intermediario di agire in ogni situazione privilegiando l'interesse dei risparmiatori a fruire di un servizio professionale, privilegiando l'interesse del cliente.
Tale “lealtà di comportamento” opera sin dalla fase precontrattuale, traducendosi nell'evitare lo sviamento dell'attenzione del cliente suscitando falsi affidamenti e nel dovere di non approfittare dell'inesperienza del cliente;
e nei momenti successivi può individuarsi in un generale “obbligo di salvaguardia” posto in capo alla banca/finanziaria/intermediario, inteso come dovere di agire in modo tale da preservare l'integrità della sfera degli interessi del proprio interlocutore, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o dal principio generale del neminem laedere.
Alla luce di quanto sopra, deve allora ritenersi infondata la domanda di pagamento somme avanzata con la proposizione del ricorso monitorio per assoluta carenza di prova.
E, in proposito, Parte opponente evidenziava come “il comportamento di parte opposta -che non ha formulato nè l'istanza di verificazione della scrittura privata nè alcun mezzo istruttorio- che testimonia la consapevolezza dell'estraneità (che è ictu oculi) della sig.ra al rapporto Parte_1
contrattuale dedotto. Non ha neanche chiamato quale teste il "concessionario autorizzato" davanti
T_ al quale la sig.ra avrebbe assertivamente apposto la propria firma nè ha chiamato in giudizio il
T_ sig. , che ben sa essere l'ex marito della sig.ra . Questo comportamento Controparte_2
processuale non può non essere valutato dal Giudice ex art.lo 96 cpc se non altro perchè la sig.ra T_
è da anni che affronta un giudizio (con le conseguenze anche emotive che questo comporta) per un rapporto che sin dall'inizio è stato evidente non fosse a lei attribuibile così come immediatamente si è reso conto il giudice dell'opposizione che ha sospeso l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto.”
[in corsivo le testuali osservazioni dell'Opponente]
4) Le considerazioni fin qui svolte sono già decisamente assorbenti di ogni ulteriore questione di merito ed eccezione, evidenziata e sollevata dalle Parti.
Ma val la pena di svolgere brevi considerazioni sul comportamento temerario della Parte opposta nel presente giudizio, evidenziato nelle conclusioni di Parte opponente.
Attraverso l'art. 96, comma 3, c.p.c., l'abuso del processo è rimesso alla valutazione discrezionale del Giudice che potrà d'ufficio, comminare un risarcimento a carico della Parte “scorretta”, quand'anche il comportamento della Parte non sia informato a mala fede e/o colpa grave e senza richiedere la prova del danno, che può considerarsi in re ipsa.
Se è vero che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta.” e che “ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali esiti alterni delle fasi di merito, e all'esito di eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell'esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dai casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell'obbligo di agire con la normale prudenza l'esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l'esito positivo del giudizio.” (C. Cass., sent. n. 26515/2017), ai fini della quantificazione in via equitativa del risarcimento, si valuta la consapevolezza della temerarietà della lite che non poteva difettare in capo alla Parte attrice, stante la conoscenza perfetta dei fatti per cui è causa e degli annullamenti officiosi di parecchie cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio;
l'intensità dell'elemento soggettivo;
l'inutilità dell'azione introduttiva e dell'attività di prosieguo del presente giudizio (soprattutto a fronte delle risultanze della ampia prova documentale fornita dal Convenuto), considerando che “le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all'art.
96 c.p.c., costringono l'altra parte a subire un processo ingiustificato e perciò qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della violazione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App. Firenze, Sez. I, 3.32006; Trib. Bari, sent. nn. 121/2018 e 1274/2008;
Trib. Milano, sez. VIII, 22.3.2006, n. 3662; C.App. Firenze, sez. II, 21.7.2014, n. 1286; C.App.
Firenze, Sez. I, 3.3.2006; Trib. Bari, sent. nn. 121/2018 e 1274/2008; Trib. Milano, sez. VIII,
22.3.2006, n. 3662; C. Cass. civ., sez. lav., 15.2.2021, n. 3830; C. Cass. civ., sez. II, 30.10.2020, n.
24125).
Va valutata la temerarietà del comportamento processuale della Parte ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., non può sottacersi l'ingiustizia e la temerarietà di una Parte nei confronti dell'altra anche in corso di giudizio, che denota un comportamento strumentale alla funzionalità del servizio giustizia e, più in generale, al rispetto della legalità (cfr., Trib. Piacenza, sez. civile, sent. 7.12. 2010, est.
Trib. Piacenza, sez. civ., sent. 22.11.2010, est. in Guida al dir., 2011, 3; Trib. Per_1 Per_2
Varese, sez. Luino, ord. 23.1.2010 in Foro Italiano, 2010, 7–8, I, 2229; Trib. Varese, sent. n. 98 del
6.2.2011; anche Trib. Verona, ord. 1.10.2010; Trib. Verona, ord. 1.7.2010; Trib. Verona, sez. III civ., sent. 20.9.2010; Trib. Roma, sez. XI civile, sent. 11.1.2010 in Giur. Merico, 2010, 9; Trib. Prato,
6.11.2009, Trib. Milano, 29.8.2009; Trib. Roma, sez. dist. , sent. 9.12.2010; Trib. Varese, sez. I Per_3
civ., sent. 30.10.2009; C. Cass., SS.UU., sent. 16.7.2008 n. 19499; Trib. Milano, ord. 20.8.2009; C.
Cass. civ., Sez. I, 11.3.2006, n. 5381; C. Cass. Civ., Sez. II, sent. 5.1.2011, n. 226; C. Cass., sent. n.
26515/2017; C.App. Napoli, sez. VIII, 13.2.2020, n. 679; Trib. Milano sez. III, 28.6.2019, n. 6387).
Dunque, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dovrebbe considerare non solo la rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte vittoriosa, ma anche, ai sensi dell'art. 96, 3 comma,
c.p.c., il risarcimento del danno per lite temeraria, da quantificarsi equitativamente in un importo parametrato agli onorari liquidati.
Ciò posto, l'opposizione della Sig.ra va integralmente accolta e, per l'effetto, va Parte_1
caducato e revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 1052/17 (R.G. n. 3294/17), emesso dal Tribunale di Brindisi e ritualmente notificato.
Di conseguenza, va riconosciuta l'integrale soccombenza della Parte opposta e la temerarietà del comportamento processuale dalla stessa tenuto, che ne comporta la condanna anche ex art. 96 c.p.c..
In applicazione del principio di soccombenza, detta Parte va condannata anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte opponente.
⬧⬧⬧
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'avv. Parte_1
C. Lomartire, contro con l' Avv. M. Pesenti, così provvede : CP_1 1) Accoglie integralmente l'opposizione formulata da perché fondata in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, caduca e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1052/17 (R.G. n. 3294/17), emesso dal Tribunale di Brindisi in data 11.7.2017;
2) Accerta e dichiara che nulla è dovuto in forza del suddetto caducato decreto ingiuntivo dall'Opponente alla Parte opposta, ; CP_1
3) Condanna, per l'effetto, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore CP_1
della Sig.ra che liquida in euro 6.500 per onorari e ad euro 300 per spese, oltre Parte_1
contributo forfetario e oneri fiscali come per legge;
4) Condanna, altresì, al pagamento in favore di Parte opponente dell'importo di euro CP_1
5.000, quale risarcimento dei danni ex art. 96 cpc..
Brindisi, 23 aprile 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)