Sentenza 13 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/08/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rodolfo Magri' Presidente
dott. Natalia Fiorello Giudice est.
dott. Paola Elefante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato da:
RE LI n. Savigliano il 7.1.1985 residente in [...], difesa e rappresentata da avv
M.Conte per procura in atti per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
La sig, MI ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del
Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
in particolare viene esposto un passivo di euro 54.631,65 quale debiti personali nonché di euro 145.305,44 imputabile alla società Mery_LY snc di cui era socia con la sig Craciun MA , società chiusa e cancellata;
un attivo dato da crediti verso terzi da riscuotere, un veicolo che non può non essere liquidato, nonché l'eccedenza della retribuzione da lavoro dipendente, detratte le spese per il mantenimento del suo nucleo familiare, dato da un figlio minore cui il padre provvede nella misura di euro 150,00 al mese.
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della
Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
RE LI n Savigliano 7.1.1985 res Cuneo
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr.ssa M.Sugliano con studio in
Cuneo
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso il P.R.A. visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
Fissa ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Cuneo 1.8.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dr. Natalia Fiorello dr. Rodolfo Magri'