Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
Presidente dott. Massimo Escher
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Grazia Cannarozzo Componente privato
Dott. Maurizio Ferla Componente privato ha pronunziato il seguente
DECRETO Nella causa civile iscritta al n. 583/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto “ricorso avverso declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale".
promossa da
,nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
C.F. 1n. 256, C.F.
,elettivamente domiciliata in Catania, via Gigi Macchi n. 12 presso lo studio dell'avv. Remigia D'Agata, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso in appello,
Contro
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
,
n. 256, C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo
Avv. Giorgia Crisafi, nella qualità di tutore e curatore speciale dei minori
[...]
nata a [...] il Persona_1 nato a [...] il [...], e Persona_2
,
28.12.2010,
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 14.03.2025, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto del reclamo, la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto n. 3376/2023, depositato il 19.05.2023, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento iscritto al n. 654/2021 R. VG iscritto su ricorso ex art. 330 cc della Procura della Repubblica in sede, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre sui figli Parte_1 Persona_1 e Persona_2
affidando e collocando gli stessi, in limitazione della responsabilità genitoriale del padre
Controparte_1 presso gli zii paterni Parte_2 e Persona_3 cui attribuiva i
,
normali poteri di ordinaria amministrazione dei minori, conferendo altresì al SS di Catania
l'incarico do monitorare il nucleo per la durata di mesi sei.
Ha interposto reclamo avverso tale provvedimento, comunicatole in data 23.05.2023, Parte 1
[...] , madre dei minori, lamentando l'erroneità del decreto assunto e l'eccessività delle statuizioni ivi contenute, in quanto altamente lesivo e contrario agli interessi dei minori che avevano sempre vissuto con la madre. In particolare la Parte_1 rappresentava di essersi separata dal padre dei minori con decreto di omologa emesso in data 30.10.2010 e avere in corso un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava quindi come il provvedimento impugnato fosse viziato da travisamento dei fatti da parte degli assistenti sociali interessati, che avrebbero a suo dire frainteso il suo comportamento in occasione di un incontro protetto con la minore Per_2, allorchè la madre, resasi conto che la figlia stava male, si era preoccupata e, non essendo intervenuto nessuno in aiuto, aveva provveduto a portare autonomamente la minore al Pronto Soccorso. Sottolineava come erroneamente i servizi avessero interpretato tale suo gesto come l'intento di portare via la minore;
ribadiva di essersi sempre presa cura dei figli e di aver sempre lavorato, contrariamente al padre, per provvedere alle loro esigenze;
che da ultimo, non trovando lavoro in Sicilia si era trasferita in Piemonte al fine di avere una maggiore stabilità economica e dare ai figli una migliore prospettiva di vita. Rilevava il mancato ascolto della minore Per_2, sebbene la stessa avesse nelle more della procedura compiuto i dodici anni.
Tanto premesso, chiedeva in via preliminare, dichiararsi la nullità del decreto, e, nel merito,
Controparte 2 nei confronti annullarsi/revocarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale di
Persona_2 revocarsi il collocamento degli stessi dei minori Persona_1 e presso gli zii paterni e l'affidamento ed il collocamento degli stessi alla madre, chiedendo nelle more sospendersi il decreto impugnato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente nel presente grado di giudizio il padre dei minori contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare Controparte_1 evidenziava come la Parte_1 si fosse del tutto disinteressata alla procedura, rilevando la tardività della domanda di ascolto avanzata dalla stessa rispetto alla figlia Per_2 solo in fase di reclamo. Contestava nel merito quanto dedotto ed eccepito da controparte riguardo l'impegno profuso nell'accudimento dei figli, evidenziando come le risultanze dell'istruttoria svolta avessero ampiamente dimostrato il contrario, non rilevando a tal fine il mero contributo economico.
Rilevava come, nonostante il proprio importante grado di inabilità, si fosse sempre prodigato per supportare i figli nelle loro esigenze quotidiane, accompagnandoli a scuola ed ai vari impegni ed alle attività, rilevando come gli stessi fossero sereni e ben inseriti nel contesto di appartenenza, esprimendosi in termini negativi alla prospettiva del trasferimento dei ragazzi in Piemonte dalla madre. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il curatore speciale del minore avv. Giorgia Crisafi, la quale, rilevata preliminarmente l'assoluta genericità del reclamo proposto, evidenziava la assoluta correttezza del provvedimento impugnato, assunto sulla scorta di approfondita istruttoria dopo aver considerato una pluralità di elementi da cui era emerso il perdurante atteggiamento non collaborante e diffidente della genitrice, verosimilmente da ricondurre alle fragilità personali della donna, in carico al DSM per “disturbo delirante di tipo persecutorio”. Rilevava come la Parte_1 avesse assunto gravi condotte atte a inficiare il benessere psico-fisico dei minori, specie di Per_2, contravvenendo alle prescrizioni dei servizi e del Tribunale e coinvolgendo la bambina in dinamiche disfunzionali di coppia con ripercussioni sull'equilibrio emotivo e la serenità della stessa. Sottolineava come fossero stati proprio tali impropri comportamenti della Parte_1 a determinare l'intervento a tutela della Procura e a indurre il TM, con il decreto del 2.7.2022, e poi a disporre il collocamento della minore presso il padre, con previsione di incontri madre-figlia solo in spazio neutro, di seguito interrotti a causa delle condotte incongrue tenute nel dicembre
2022, tali da indurre gli operatori dello Spazio Neutro a chiedere l'intervento delle FF.OO. e del
SS di Catania. Precisava come comunque detti incontri protetti fossero stati ripristinati dal gennaio
2023, seppur con modalità telematica. Ribadiva quindi come il decreto impugnato, alla luce della situazione sopra descritta, prevedendo il collocamento dei minori presso gli zii paterni coniugi [...]
,Persona_4 dichiaratisi disponibili ad occuparsene e valutati positivamente dai servizi, avessero correttamente bilanciato le esigenze di tutela dei minori con il diritto al mantenimento delle relazioni affettive. Chiedeva quindi la conferma del provvedimento impugnato.
Indi, all'udienza in data 10.07.2024 i procuratori insistevano nei rispettivi atti, ed il Collegio, ritenuta l'opportunità, disponeva procedersi all'ascolto della minore Per_2 rinviando all'uopo all'udienza del 9.10.2024. Assente la minore alla suddetta udienza, l'ascolto veniva quindi rinviato ed espletato all'udienza del 15.01.2025 innanzi al Presidente all'uopo delegato dal Collegio e ad alla sola presenza del tutore. Indi, su concorde richiesta delle parti, il procedimento veniva rinviato per discussione all'udienza in data 14.05.2025.
Infine, all'udienza in data 14.05.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti e acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato il sopravvenuto raggiungimento della maggiore età da parte del minore nato a [...] il [...], e la conseguente incompetenzaPersona_1
della Corte a provvedere riguardo il medesimo.
,Va quindi dato atto della tempestività del reclamo proposto da in quanto Parte_3 depositato in data 31.05.2023, a fronte della comunicazione del provvedimento impugnato avvenuta in data 23.05.2023.
Va quindi rigettata l'eccezione di nullità del procedimento di prime cure per mancato ascolto della minore ex art. 336 bis, norma applicabile ratione temporis, non potendo che rilevarsi a riguardo come la minore, peraltro affetta da un lieve ritardo, abbia compiuto il dodicesimo anno di età quando ormai l'istruttoria era pressocchè conclusa, evidenziandosi come la condizione di disagio emotivo della stessa all'esito delle complesse vicende che la hanno interessata inducesse a ritenere del tutto inopportuna oltre che superflua detta audizione, peraltro mai richiesta nel corso della procedura, (Cass. I 8.11.2022 n. 32876).
Parte_1 averso laCiò premesso, ritiene il Collegio che l'appello proposto da declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale disposta con decreto del Tribunale per i Minorenni n. 3376/2023, depositato il 19.05.2023 a definizione del procedimento iscritto al n.
654/2021 VG sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, integralmente condividendosi le conclusioni cui è addivenuto il Tribunale all'esito della lunga e approfondita istruttoria svolta ( durante la quale sono stati emessi ben sette decreti), e dei numerosi approfondimenti e interventi di sostegno disposti ed effettuati a tutela dei due minori e a supporto dei genitori tramite le agenzie territoriali di riferimento.
E invero, va innanzitutto evidenziata la genericità delle contestazioni al provvedimento formulate dalla reclamante la quale, in maniera alquanto riduttiva, in ricorso si limita a lamentare sic et sempliciter la eccessiva gravosità della decretata declaratoria di decadenza e il travisamento della condotta della genitrice da parte degli servizi sociali in occasione di un incontro protetto madre- figlia, non potendo che constatarsi come per converso le conclusioni cui è addivenuto il Tribunale per i Minorenni siano state assunte a seguito di una pluralità di comportamenti inadeguati tenuti dalla Parte_1 per un lungo arco di tempo, con conseguente pregiudizio dell'equilibrio, della serenità e del benessere della minore Per_2, coinvolta suo malgrado nella conflittualità genitoriale e trascurata dalla madre nei suoi bisogni educativi ed evolutivi.
Si osserva infatti come la donna, sebbene legata da sincero affetto nei confronti della figlia, non abbia mai acquisito, verosimilmente a causa delle fragilità personologiche e della patologia psichiatrica da cui era affetta (disturbo delirante persecutorio per cui era in carico al DSM di
NA) non sufficiemente compensata a causa del rifiuto di assumere la terapia, alcuna reale consapevolezza delle necessità di accudimento della figlia, affetta da ritardo mentale lieve, di assicurare alla stessa una regolare frequenza scolastica ed un contesto di vita sereno ed equilibrato, oltre che di non esporla a triangolazioni ed ai traumi che ne hanno turbato la sana crescita, mantenendo un atteggiamento diffidente e non collaborativo nei confronti dei servizi.
In particolare dagli atti emerge come il procedimento de qua, fosse stato avviato su richiesta del
PM nel settembre 2021 a seguito di segnalazione del SS di San Pietro Clarenza del disagio dei minori, all'epoca conviventi con la madre, dovuto alla fragilità ed all'accesa conflittualità genitoriale e, in particolare, delle riferite problematiche comportamentali di Per_2, sia in ambito scolastico che familiare.
Nella relazione del Servizio di NPI di NA di Catania trasmessa in data 26.11.2021 si legge che la minore, che presentava "un assetto cognitivo lievemente deficitario con difficoltà nella elaborazione di contenuti più complessi, facile distraibilità e difficoltà di memorizzazione” ed avviata agli accertamenti per la fruizione dei beneficio di cui alla L. 104/92, si fosse serenamente aperta al dialogo “ narrando spontaneamente eventi di vita per lei significativi ed esprimendo i 66
propri vissuti circa il rapporto intrattenuto con le figure parentali”. Il Servizio affermava quindi che "da quanto sinora emerso, è nostro parere che la relazione con la figura paterna sia quella di maggiore pregnanza e positiva valenza affettiva per la bambina;
Si rilevano vissuti ed emozioni positive, un genitore disponibile attento ai suoi bisogni anche emotivi, seppur per contingenza non presente nella quotidianità della figlia. Il rapporto con la madre, verso cui palesa un forte senso di lealtà, è parso essere maggiormente improntato agli accadimenti essenziali di base ed alla gestione della routine quotidiana, con minore attenzione forse per gli aspetti educativi improntati al gioco, alla condivisione, alla partecipazione, all'affettività." Si riportava che appaiono, 66
piuttosto averla maggiormente segnata i riferiti e ripetuti sinistri stradali che le sarebbero accorsi congiuntamente a madre e fratello, seppure a suo dire senza conseguenze di rilievo sanitario.
In ultimo, certamente, si rileva ancora un intenso dolore per il lutto subito a causa del decesso
Per della nonna materna;
si comprende quanto tale figura fosse per la vera "base sicura", prendendosi cura della piccola e verosimilmente dando equilibrio e stabilità all'intero nucleo familiare materno".
Con decreto del 13.01.2022 il Tribunale per i Minorenni, preso atto dell'intervenuto trasferimento dei minori, con il consenso della madre (per necessità lavorative), presso il padre, il quale poteva giovarsi del sostegno della sorella che abitava nel medesimo stabile, disponeva il coaffidamento degli stessi al SS di Catania confermandone il collocamento presso il padre, tenuto conto di quanto riferito dal Servizio di NPI e della mancata presentazione della Parte_1 presso il DSM di
NA (cfr. nota in data 12.11.2021 in atti).
La successiva relazione trasmessa dal DSM di NA di Catania del 01.03.2022 riguardo le condizioni psicopatologiche di Parte_1 dava atto di aver sottoposto la donna a colloquio rilevandone l'atteggiamento disponibile seppur improntato a sospettosità, riferendo che "non emergevano deliri floridi ed il comportamento si è mantenuto adeguato al contesto".
Si affermava quindi che “sulla base del colloquio clinico l'orientamento diagnostico e per un disturbo delirante di tipo persecutorio. Il funzionamento non risulta compromesso in modo marcato e conserva un buon grado di autonomia personale di gestione della vita quotidiana.
Viene comunque consigliato di assumere una terapia mirata per meglio contenere il disagio conseguente la tematica delirante ma la stessa rifiuta”.
Il successivo decreto del TM del 28.4.2022, alla luce del persistere di forte conflittualità familiare e di riferite denunce sporte dalla Parte_1 nei confronti del Per_1 tenuto conto del fatto che
la minore era in quarantena presso la madre per infezione da Covid 19 e delle note personologiche della stessa tratteggiate dal DSM, disponeva la sospensione della responsabilità genitoriale e la Per_ presso il padre, nomina di un tutore, incaricando i servizi “di ripristinare il collocamento di appena conclusa la quarantena obbligatoria". Dall'esame delle successive relazioni trasmesse emergeva come le superiori statuizioni inizialmente non fossero state eseguite a causa del comportamento oppositivo della Parte_1 la quale, in spregio alle prescrizioni del TM, condizionava negativamente la figlia che aveva accumulato molti giorni di assenza da scuola e non aveva più frequentato regolarmente il semiconvitto, non partecipando alle attività proposte "rendendo incostante ed inefficace e il percorso...". (cfr. relaz. SS di Catania in data 20.05.2022).
La difficoltà della situazione della minore risultava confermata nella relazione dell'Associazione
"Sacro Cuore" del 25.5.2022 ove, dopo aver descritto alcuni episodi da cui emergeva l'inadeguatezza del comportamento materno, si riportava che “la minore, soprattutto negli ultimi giorni, probabilmente a causa del comportamento della madre, appare molto ansiosa, triste, spesso piange. Tale stato d'animo non le permette di svolgere serenamente le attività programmate".
Ancora, l'articolata relazione del Servizio di NPI di NA di Catania del 10.06.2022 nel dare atto del peggioramento della condizione psicofisica della minore, che si presentava “lievemente trascurata nell'igiene e nell'aspetto" ponendosi nel setting “con un atteggiamento ansioso e note di opposività", dopo aver evidenziato il condizionamento negativo della minore da parte della madre atteso "lo stile educativo improntato da un lato a scarsa attenzione e rispetto dell'autonomia di pensiero della minore, dall'altro ad una scarsa propensione ad assumere un ruolo normativo ed assertivo quando necessario" concludeva esprimendosi per l'assoluta necessità del collocamento della minore presso la dimora paterna, col supporto vicariante degli zii paterni..." e con richiesta di disporre "il divieto di consegna alla madre" e la previsione di
"incontri protetti sotto osservazione presso luogo idoneo...".
Il Servizio di NPI proseguiva quindi affermando: " sia auspica che la madre possa in tal modo comprendere che tali prescrizioni ulteriori siano esito delle sue condotte che possano sospingerla ad attivarsi fattivamente nel prendersi cura di sé e della sua condizione personale di fragilità, nel preminente interesse della figlia.
L'adozione di una tale misura, che, se fallace, non potrebbe che rendere necessari e impellenti Per وpotrebbe altresì a nostro avviso più severi interventi a tutela dell'integrità psicofisica di
Per_1 che ad oggi apparerendere maggiormente fattivo il supporto degli zii paterni al essere inficiato ed impedito dall'incontenibile spesso incongrue azioni possono essere dalla madre". Il Servizio ancora si impegnava a mantenere il “raccordo con la rete dei servizi"
"rendendosi disponibile al monitoraggio della minore, previo suo collocamento nel contesto familiare in atto ritenuto maggiormente idoneo, non sussistendo margini di intervento fintanto che la stessa resti presso la madre, che al momento appare non essere recettiva a qualsivoglia indicazione resale nell'interesse della figlia".
A fronte di tali allarmanti indicazioni del servizio specialistico il TM con decreto del 30.06.2022 disponeva nuovamente il collocamento della minore presso il padre ed il divieto di consegna della minore alla madre, prevedendo lo svolgimento di incontri madre-figlia in ambito protetto. Detto decreto, reiterato il 5.8.2022, trovava esecuzione con notevoli difficoltà solo a seguito del coinvolgimento delle FF.OO , nel costante dissenso della Parte_1 la quale persisteva in comportamenti screditanti nei confronti dei servizi e manipolatori della minore, che solo grazie all'intermediazione del nonno materno ed al costante supporto del servizio di NPI, veniva collocata presso il padre il 10 agosto 2022.
A seguito dell'intervenuto collocamento della minore presso il padre e dell'avvio degli incontri protetti madre-figlia presso Spazio Neutro, accadeva che in data 3.12.2022 in occasione di un incontro, la Parte_1 sul presupposto di un riscontrato malessere della figlia, affetta da sindrome influenzale, arbitrariamente portava via la bambina asserendo di portarla in ospedale;
la minore veniva poi ritrovata presso l'abitazione della Parte_1 con il coinvolgimento delle FF.OO, e poi condotta presso l'Ospedale "San Marco" per accertamenti e poi riaffidata al padre.
La relazione del SS di Catania del 12.12.2022 ribadiva come l'atteggiamento disfunzionale della
Parte 1 , la quale continua a denigrare il padre della minore e a porsi in termini di sfida con i servizi, avesse gravi ripercussioni non solo sull'equilibrio di Per_2 ma anche su quello del figlio maggiore Per 1 anch'egli collocato presso il padre.
Le allegate relazioni del Servizio di Spazio Neutro del 2.12.2022 e del 16.12.2022 davano quindi atto del venir meno del rapporto di fiducia tra gli operatorie e la Parte_1 , richiedendosi la sospensione degli incontri. Il Tribunale per i Minorenni provvedeva in conformità con decreto del
30.12.2022, incaricandosi il DSM di trasmettere una relazione di aggiornamento riguardo la situazione della sig.ra Parte_1
La nota trasmessa dal DSM di NA di Catania il 10.02.2023 riferiva circa l'avvenuto colloquio con la Parte_1 mostratasi disponibile seppur "sebbene con atteggiamento sospettoso e diffidente, giustificando tale atteggiamento con il motivo della convocazione e al fatto di ritenere questo servizio responsabile del mancato affido della figlia". Il Servizio riportava quanto segue "la sig.ra verbalizza il disagio di non aver in affido la figlia e si Parte_1
descrive come una madre premurosa e in grado di adoperarsi a sua tutela, come da lei descritto in diversi episodi. A questo si aggiunge una mancata fiducia nelle istituzioni e una polarizzazione a carattere persecutorio nei suoi confronti per tutta la vicenda. Si prova a consigliare alla sig.ra
Parte_1 di assumere una terapia mirata per meglio contenere il disagio e la tensione conseguente alla vicenda ma la stessa rifiuta, con riconoscendone il bisogno. In atto, comunque, non acuzie psichiatriche tali da ritenere opportuno un T.S.O.”.
Orbene, in questi termini sintetizzato l'iter processuale della vicenda che ha determinato, su conforme parere del PM, la definizione della procedura con la declaratoria di decadenza dalla
Parte_1 sulla figlia minore responsabilità genitoriale di Persona_2 e con
l'affidamento della stessa agli zii in limitazione della Parte_2 e Persona_3
responsabilità genitoriale paterna, per quanto in questa sede rileva rispetto all'impugnata statuizione, nel ribadire quanto sopra anticipato circa la ponderatezza delle conclusioni del
Tribunale, alla luce degli esiti fallimentari degli interventi di sostegno alla genitorialità di delle fragilità personologiche della stessa e della assoluta mancanza di Parte_1
,
consapevolezza manifestata circa la necessità di porre in essere comportamenti attivi ai fini di mitigare la conflittualità con il padre della minore e rafforzare le proprie competenze genitoriali, con riferimento al carente aspetto educativo e normativo, specie avuto riguardo alle peculiari necessità della minore, portatrice di bisogni speciali, non può che darsi atto del fatto che la minore, ormai ultra dodicenne, sentita dalla Corte, ha in questa sede dichiarato di stare bene presso gli zii, da cui è collocata da ormai oltre due anni, di andare a piedi a scuola e di frequentare la prima classe dell'istituto alberghiero. Ha aggiunto di sentire solo telefonicamente la madre, compatibilmente con gli orari di lavoro della predetta, perché la donna abita a Torino. Ha dichiarato che la madre in passato ha sofferto di “una grave forma di depressione “ cui ascrive l'apertura della presente procedura esternando sofferenza per la precarietà della condizione psichica materna e i problemi della predetta. Ha dichiarato di svolgere una vita regolare, di avere buone relazioni sociali ed affettive con i pari.
Ebbene, per quanto la minore abbia manifestato un legame affettivo per la propria madre, appare evidente come la riscontrata condizione di benessere della ragazza sotto il profilo personale, dell'andamento scolastico e della crescita individuale, e al contempo, il disagio manifestato per la situazione materna, costituisce ulteriore elemento di riscontro della correttezza della determinazione del Tribunale per i Minorenni, che collocando la minore presso gli zii paterni ha consentito alla stessa di giovarsi di un contesto familiare sereno e accudente atto a garantirne una adeguata crescita senza subire le disfunzionali modalità relazionali materne causate dalle caratteristiche personologiche della donna.
E' da aggiungere che nemmeno nel corso di giudizio la predetta reclamante ha fornito alcun dettaglio riguardo alla sua attuale condizione personale, lavorativa, abitativa, psicologica, né tantomeno ha riferito di aver avviato alcun percorso psicoterapeutico atto a rielaborare le vicende pregresse o di essere seguita da uno specialista per la sua patologica. Va sottolineato a riguardo quindi come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte evidenziato che i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt, 330, 333 e 336 cc, sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (cfr. CP_3 Civ. sez. I n. 14091 del 17 giugno 2009 n. 18562 del 22 settembre 2016 e n. 22633 del 21 novembre 2016). Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma sono fondati piuttosto sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (v. Cass. Sez. I, 07.06.2017 n. 14145).
Conclusivamente, alla luce delle suesposte risultanze del procedimento di prime cure, da cui emerge la condotta altamente pregiudizievole tenuta dalla Parte_1 tale da causare serio pregiudizio alla minore e da indurre a una valutazione di non affidabilità della predetta, il reclamo non può che essere rigettato (Cass. I ord. n 24708/2024)
Tenuto conto della natura del procedimento e dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a tenore del quale "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”;
PQM
Parte_1 e conferma il provvedimento La Corte rigetta il reclamo proposto da impugnato relativamente alla minore Persona_2
Spese compensate.
Si attesta infine la ricorrenza dei presupposti processuali di imposizione del supplemento di C.U. di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher