TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4452/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 527 cc ed ex art 494 cc,
promossa da:
avv. MENSI Paolo CodiceFiscale_1
dott. CP_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
avv. PASTI Piercarlo CodiceFiscale_3
tutti con l'avv. Nicola Grani, di Verona,
CONTRO
CP_2 CodiceFiscale_4
con l'avv. Federico Casa, di ZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
In via principale.
Previa reiezione di ogni avversa domanda e/o eccezione:
1,Accertarsi e dichiararsi che (c.f. ) è, ex art 527 c.c., erede CP_2 C.F._5
pura e semplice di deceduto a ZA il 13/03/2020 (c.f. . Persona_1 C.F._6
1 In via alternativa e/o subordinata.
2.Dichiararsi la signora , per i fatti descritti nel ricorso introduttivo, decaduta dal CP_2
beneficio di inventario in relazione alla successione di e conseguentemente Persona_1
accertarsi e dichiararsi che la medesima è erede pura e semplice del medesimo Persona_1
3.Spese e competenze di causa interamente rifuse oltre rimb forf. Iva e cpa nella misura di legge.
In via istruttoria:
ISTANZA DI EMISSIONE DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART 210 E 213 C.P.C.
Si rinnova l'istanza a che il Tribunale voglia ordinare, ex art 210 c.p.c., alla Cancelleria Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di ZA nella persona del Cancelliere ed alla convenuta CP_2
, di esibire il Rendiconto Periodico di Gestione depositato in data 17/04/2020
[...]
dall'Amministratore di Sostegno di , nel processo 1204/2011 RG VG Persona_1 CP_2
Tribunale di ZA.
LA CONVENUTA:
Disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, si insite affinchè
l'Ill.mo Tribunale adito volgia
In via preliminare
1) Disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla definizione giudizio n.
1070/2023 R.G. della Corte d'appello di Venezia, per tutte le ragioni in atti meglio indicate;
Nel merito e in via principale
2) Rigettarsi le domande di parte attrice – ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in atti meglio indicate;
In ogni caso
3) Con vittoria si spese e compensi professionali;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il presente giudizio (n. 4452/2022, RG, in primo grado) costituisce una delle tante cause che compongono la “galassia” dei procedimenti giudiziari civili (ed amministrativi) che, in primo,
secondo, e ormai anche terzo, grado, vedono contrapposti da anni, ed intersecando svariate questioni su diversi piani e profili: da un lato, il “gruppo” composto dall'avv. Pasti, l'avv. Mensi e il commercialista dott. tutti di Verona (d'ora in avanti anche: i tre professionisti) e, CP_1
dall'altro, la . Controparte_3
Posta la premessa, comune a tutte le cause, che i tre professionisti si qualificano come creditori del defunto di cui è la vedova, ed erede (per l'esattezza, è formalmente Persona_1 CP_2
erede con beneficio di inventario), essi in particolare, nella presente causa, hanno agito contro la per sentir accertare: (1) che essa è erede del marito “pura e semplice”, ex art 527 cc, per aver CP_2
essa, nella veste di “chiamata all'eredità”, “sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità”, e (2, in via subordinata o alternativa) che essa è decaduta dal beneficio d'inventario ex art 494 cc, per aver
“omesso, in mala fede, di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità”, con il risultato,
anche in questo caso, di considerare la , nonostante l'accettazione beneficiata e l'inventario, CP_2
come erede “pura e semplice”.
La parte convenuta si è costituita opponendosi all'accoglimento delle domande.
La causa, introdotta con il rito semplificato, ha visto poi il mutamento del rito in quello ordinario,
ed è oggi in decisione.
* * *
Per ordine logico, si deve anteporre qui l'esame di una questione preliminare posta dalla difesa di parte convenuta, e che si può così sintetizzare:
• nella “galassia” delle cause fra i tre professionisti e la ne esiste una, avente in primo CP_2
grado numero di RG 1162/2021 (Tribunale di ZA, Giudice Colbacchini), definita con sentenza n. 698/2003, ed avente in secondo grado numero di RG 1070/2023 (Corte
3 d'Appello di Venezia), proprio in questi giorni incamerata in decisione dalla Corte
veneziana,
• fra le domande dei professionisti oggetto di quella causa c'è anche la richiesta di accertarsi che la è erede pura e semplice del sia per aver compiuto, ex art 476 cc, prima CP_2 Per_1
dell'accettazione espressa, atti implicanti l'accettazione tacita dell'eredità, sia per esservi decaduta ex art 494 cc;
• in questo senso, vi sarebbe una sovrapposizione fra quelle domande e quelle in esame nel presente giudizio (4452/2022 RG), per cui questo Tribunale dovrebbe dichiarare la litispendenza fra le due cause, oppure quanto meno la litisconnessione, e sospendere il presente giudizio in attesa che l'altro sia definito con sentenza passata in giudicato.
I tre professionisti si sono opposti ad entrambe le richieste.
Ora, questo Giudicante possiede tutti gli elementi per sciogliere la questione, disponendo: della sentenza 698/23 che ha definito il primo grado del giudizio 1162/21; dell'atto di citazione in appello nella causa veneziana 1070/23; della comparsa di costituzione della nella causa di appello;
di CP_2
un'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte in data 31/10/2023, ed infine, naturalmente, delle conclusioni rassegnate in questa causa dalla parte ricorrente/attrice.
È possibile allora effettuare la seguente “ricostruzione” e raggiungere le seguenti “conclusioni”:
• la causa 1162/21 è una causa di opposizione a precetto, con la nella veste di CP_2
precettata / opponente;
• come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, il precetto era stato intimato sulla base della premessa per cui la era decaduta dal beneficio di inventario per aver, in CP_2
mala fede, omesso di denunziare nell'inventario, i mobili presenti nella casa coniugale di via
Stelvio, 7, a ZA (deduzione contrastata dalla nell'atto di opposizione a precetto); CP_2
• nel costituirsi in primo grado, i tre professionisti avevano formulato una domanda riconvenzionale: “accertare la decadenza della dal beneficio di inventario per aver CP_2
4 essa taciuto un credito derivante da un contratto di locazione, e per non avervi inserito i beni che arredavano la casa di via Stelvio, 7”;
• come si evince poi dall'atto di appello, la , con la memoria n. 2 ex art 183 cpc, aveva CP_2
prodotto un inventario relativo al suo ruolo di Amministratrice di Sostegno del marito, e da questo i tre professionisti avevano ricavato la notizia dell'esistenza, in North Carolina, negli
Stati Uniti, di un immobile appartenuto in comunione indivisa per la metà al e per Per_1
metà alla , e che poi era stato venduto;
CP_2
• poiché nell'inventario dell'eredità non vi era alcuna voce relativa al denaro ricavato come prezzo (naturalmente, per la quota del Visonà), i tre professionisti introducevano, nella memoria n. 3 ex art 183 cpc, la questione della decadenza della dal beneficio di CP_2
inventario anche per questo motivo;
• tuttavia, la sentenza di primo grado non ha speso alcuna parola su tale questione, e nell'atto di appello i tre professionisti, da un lato, affermano che la avrebbe “accettato il CP_2
contraddittorio” su tale questione (benché introdotta solo con la terza memoria ex art 183
cpc), e, dall'altro, lamentano per l'appunto la omessa pronunzia, sul punto, del Giudice
Colbacchini, convertendolo in motivo di appello (dal punto di vista formale, la sentenza di primo grado riporta, come conclusioni della parte precettante: <accertarsi, anche in via
riconvenzionale, che la signora è erede pura e semplice di vuoi CP_2 Persona_1
per avere compiuto, ex art 476 c.c., prima della accettazione espressa, atti implicanti
l'accettazione tacita dell'eredità di vuoi per esservi decaduta ex art 494 Persona_1
c.c.>>, e come conclusioni della parte opponente: <rigettare (…) la pretesa decadenza
dell'attrice – opponente sig.ra dal beneficio d'inventario, siccome azionata CP_2
dai convenuti – opposti in via riconvenzionale…>>);
• formulando le conclusioni nell'atto di appello, i tre professionisti hanno chiesto alla Corte
veneziana, fra l'altro, di “accertarsi, che la signora è erede pura e semplice di CP_2
5 per avere compiuto, ex art 476 c.c., prima della accettazione espressa, atti Persona_1
implicanti l'accettazione tacita dell'eredità di quale l'incasso della rata a Persona_1
scadenza 01/04/2020 del contrato di locazione 01/07/2012 stipulato tra e Persona_1
e la soc. ”, e accertarsi Controparte_4 Controparte_5
e dichiararsi, in ogni caso, la decadenza della signora ex art 494 c.p.c. dal CP_2
beneficio di inventario relativo alla successione di per i fatti descritti nei Persona_1
motivi di appello” (fra i quali vi è la questione del prezzo dell'immobile americano),
• costituendosi in appello, la ha concluso, fra l'altro, per accertarsi che “le vicende CP_2
traslative che interessavano l'immobile della e del in North Carolina venivano CP_2 Per_1
dedotte nel primo grado di giudizio dagli avvocati Paolo Mensi e Piercarlo Pasti e il dott.
Pietro Francesco Meschini solo con la memoria a prova contraria, datata 16 settembre 2021,
ossia in un momento in cui erano maturate le preclusioni assertive”,
• infine, le conclusioni dei tre professionisti, nella presente causa, sono state: “1, accertarsi e dichiararsi che (c.f. ) è, ex art 527 c.c., erede pura e CP_2 C.F._5
semplice di deceduto a ZA il 13/03/2020 (c.f. ; Persona_1 C.F._6
in via alternativa e/o subordinata: 2, dichiararsi la signora , per i fatti descritti CP_2
nel ricorso introduttivo, decaduta dal beneficio di inventario in relazione alla successione di e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che la medesima è erede pura e Persona_1
semplice del medesimo;
Persona_1
• ora, già come principio generale, è noto che in una causa di opposizione a precetto, le parti non possono, neppure in via riconvenzionale, introdurre domande o questioni che esulano dalla mera verifica, formale o sostanziale, della correttezza del precetto medesimo,
• in concreto, la , come opponente, si doleva del fatto che il precetto si basava su una CP_2
premessa a suo dire errata: la sua decadenza dal beneficio di inventario per aver, in mala
6 fede, omesso di denunziare nell'inventario, i mobili presenti nella casa coniugale di via
Stelvio, 7, a ZA;
• dunque, quando i tre professionisti, costituendosi, avevano formulato una domanda riconvenzionale per accertare (anche) la decadenza della dal beneficio di inventario CP_2
per aver essa taciuto un credito derivante da un contratto di locazione, si era già in presenza di un argomento ulteriore rispetto al precetto, e di per sé inammissibile;
• a maggior ragione, appare del tutto inammissibile la questione ulteriore che i tre professionisti introducevano addirittura con la terza memoria ex art 183 cpc (a proposito dell'immobile in North Carolina appartenuto in comunione indivisa per la metà al e Per_1
per metà alla , e che poi era stato venduto) e cioè ben oltre qualsiasi sbarramento CP_2
processuale ed al di fuori dell'oggetto “vincolato” di una causa di opposizione a precetto (a nulla rilevando se la notizia era stata appresa con il deposito della seconda memoria da parte della ); CP_2
• non c'è da stupirsi dunque se la sentenza di primo grado non ha speso alcuna parola su tale questione, la quale è stata ritenuta, implicitamente, come inammissibile (non potendosi neppure porre una questione di “accettazione del contraddittorio” da parte della ); CP_2
• insomma, benché i tre professionisti, nell'atto di appello, abbiano insistito per l'accoglimento di domande che, nel loro complesso, sono intese nel più ampio perimetro possibile rispetto al “campo di azione” del primo grado (con immediata reazione della
, che ha anche sottolineato come sia stato “ondivago” il percorso di parte avversa CP_2
proprio in riferimento alle questioni e alle domande che si è tentato via via di “aggiungere”
al thema decidendum), pare inevitabile al sottoscritto Giudice dedurre che tutte le domande dei professionisti, formulate nella causa di opposizione a precetto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e diverse dalla mera conferma del precetto, siano e saranno da dichiarare inammissibili;
7 • conseguentemente, non può e non potrà esistere alcuna sovrapposizione fra quelle domande e quelle portate oggi all'attenzione del Tribunale nella presente causa.
Ora, potrebbe tuttavia sembrare che tutto quanto argomentato sin qui sia contraddetto dalla ordinanza istruttoria emessa dalla Corte d'Appello nell'ottobre del 2023, soprattutto nella parte in cui la Corte formula un ordine di esibizione (oltre che ammettere certe prove orali) allo scopo di capire la sorte del corrispettivo della vendita dell'immobile sito in North Carolina, quasi a far intendere che tale aspetto sia rilevante, e dunque rientri nell'insieme delle domande sottoposte al suo esame (ed infatti la difesa della sottolinea questo aspetto a suo vantaggio). CP_2
Questo dato, però, a parere del sottoscritto Giudicante, resta neutro, apparendo possibile ipotizzare,
a fronte di tale ordinanza di “dubbia” comprensione, che quando il Collegio veneziano si troverà, di qui a poco, a esaminare tutta la causa globalmente, per deciderla, si renderà conto della sostanziale inammissibilità che inficia, come detto, tutte le domande formulate dai professionisti, nella causa di opposizione a precetto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e diverse dalla mera conferma del precetto.
* * *
Tutto ciò chiarito, si può entrare nel merito della decisione, rammentando che:
• il e la erano sposati in separazione dei beni;
Per_1 CP_2
• dal 2011 la era l'Amministratrice di Sostegno del (procedura aperta il 4 CP_2 Per_1
ottobre 2011),
• il 10 luglio 2019 il vendette le quote da lui detenute nella srl Serena Immobiliare, e il Per_1
prezzo (di oltre 466.000 euro) fu versato in un Trust chiamato Salons Trust;
• tale “versamento” suscitò due reazioni da parte dei tre professionisti: il deposito di un ricorso per sequestro conservativo, di natura revocatoria (29 giugno 2020), ovviamente notificato alla , e l'instaurazione di una causa revocatoria ordinaria (ottobre del 2020, CP_2
con numero di RG 5502/2020);
8 • l'immobile della North Carolina fu venduto l'11 settembre 2019, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare, e previa conferimento di una procura a vendere alla sorella della , CP_2
residente negli Stati Uniti;
• una volta incassato il prezzo, di 85.000 dollari, e detratte varie spese (agenzia immobiliare,
volturazioni, assicurazioni, imposte comunali pagate anche negli anni precedenti), la procuratrice ha bonificato alla sorella l'importo residuato;
• il bonifico fu anteriore rispetto alla morte del avvenuta il 13 marzo del 2020; Per_1
• la dichiarò di accettare l'eredità del marito, con beneficio di inventario, in data 8 CP_2
giugno 2020, e la redazione dell'inventario – divisa in due parti – fu conclusa il 14
settembre 2020;
• il 27 ottobre 2020 la chiese di poter ottenere 200.000 euro dal capitale del Salons CP_2
Trust (come ben poteva fare, essendo lei beneficiaria del trust) e il trustee accolse la richiesta effettuandole il bonifico (3 novembre 2020);
• due settimane dopo (17 novembre 2020), peraltro, lo stesso Trust “spostò” 205.000 euro da un suo conto basato in Trento ad un altro suo conto basato in ZA.
* * *
PRIMA DOMANDA DEGLI ATTORI: ACCERTARSI E DICHIARARSI CHE NI OL È, EX ART 527 C.C.,
EREDE PURA E SEMPLICE DI RENATO VISONÀ.
Prevede dunque l'art. 527 cc che il chiamato all'eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decade dalla facoltà di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice.
La tesi degli odierni attori è declinata su due sotto-profili.
PRIMO SOTTO-PROFILO:
La tesi è che la avrebbe occultato la quota parte del prezzo della vendita dell'immobile CP_2
americano, spettante al marito, nel senso che, nell'inventario dell'eredità, concluso, come detto, il
14/9/2020, non compare (pacificamente) né il denaro, come voce attiva, né un credito
9 eventualmente vantato dal de cujus;
di conseguenza, essa andrebbe dichiarata erede pura e semplice.
La tesi è infondata, e ciò si deduce dallo stesso tenore della norma che è stata invocata.
Essa, infatti, prevede la conseguenza dell'essere considerati eredi “puri e semplici” (rendendo inefficace qualunque rinunzia all'eredità eventualmente già avvenuta, e impedendo la rinunzia, se non ancora fatta) con riferimento a coloro che, chiamati all'eredità, abbiano sottratto oppure nascosto beni spettanti all'eredità.
Essendo dunque chiaro che l'atto di sottrarre o di nascondere dev'essere posteriore alla delazione ereditaria, la legge considera rilevanti in tal senso le sottrazioni o gli occultamenti avvenuti dopo la morte del soggetto nel cui patrimonio i beni dovrebbero in teoria trovarsi.
Ora, benché i tre professionisti, formalmente, invitano il Tribunale a soffermare l'attenzione sulla redazione dell'inventario, sostenendo che nella assenza in inventario del prezzo (o di un credito)
consisterebbe quella sottrazione o quell'occultamento, in realtà, dal punto di vista sostanziale (oltre che logico) ciò che essi veramente lamentano (e ciò è scritto in diversi punti dei loro atti) è che la somma, una volta bonificata dalla procuratrice sul conto corrente della , sarebbe “svanita nel CP_2
nulla”.
Ma allora è chiaro che il momento in cui collocare la presunta sottrazione o l'occultamento è
proprio quello immediatamente successivo all'operazione di bonifico, e cioè un momento in cui,
senza alcun dubbio, la rivestiva il ruolo di Amministratrice di Sostegno del marito, ed in cui CP_2
non vi era alcuna delazione ereditaria perché il era ancora fra i vivi. Per_1
Se dunque qualcosa di poco chiaro, o di illecito, è accaduto in quel momento, la materia dovrà
essere eventualmente approfondita (come scrive la convenuta) dal Giudice Tutelare che si occuperà
di revisionare i conti dell'Amministrazione di Sostegno, operazione di revisione che parrebbe essere già in corso.
10 Detto in altro modo: la tesi dei professionisti presuppone necessariamente che al momento dell'apertura della successione del vi fosse nel suo patrimonio la quota-parte del prezzo Per_1
dell'immobile oppure un corrispondente credito verso qualche soggetto;
ora, al di là del fatto che sono gli attori stessi a collocare – di fatto – la sottrazione o l'occultamento ad un momento ben anteriore rispetto alla morte del la dimostrazione di una tale sussistenza del denaro (o di un Per_1
credito) nel patrimonio del al momento della sua morte è mancata: gli attori, su cui gravava Per_1
l'onere, non l'hanno fornita, ed anzi, al contrario, affermano essi stessi che al momento della morte del il denaro o un credito non vi erano nel patrimonio poi divenuto “ereditario”. Per_1
Tale conclusione esime il Giudice dall'esaminare altri profili che, in via subordinata, le parti avevano discusso sullo stesso argomento, come ad esempio la tesi di parte convenuta, secondo cui,
a tutto concedere, il “credito” del era stato ampiamente assorbito da una voce ben maggiore Per_1
di crediti vantati dalla nei suoi confronti;
la eccezione di parte avversa, secondo cui, vigendo CP_2
fra coniugi l'obbligo di contribuire vicendevolmente ai bisogni della famiglia, non si potrebbero nemmeno ipotizzare crediti e debiti reciproci fra due sposi, e infine la
contro
-eccezione di parte convenuta secondo cui, a tutto ammettere, i
contro
-crediti di cui si tratta non hanno nulla a che fare con la famiglia intesa in senso stretto, ma sono tutti di natura (in senso lato) imprenditoriale.
* * *
SECONDO SOTTO-PROFILO:
La tesi è che (a) quando la redasse l'inventario, le era stato già notificato il ricorso per CP_2
sequestro conservativo avente natura “revocatoria”, in vista ad una revoca, appunto, del versamento,
nel Salons Trust del prezzo della vendita delle quote di Serena Immobiliare;
(b) il ricorso fu seguito poi dall'instaurazione della vera e propria causa di revocatoria ordinaria;
(c) in caso di accoglimento della domanda, la somma sarebbe “tornata” nel patrimonio del e, in seguito, nella sua Per_1
eredità; (d) la richiesta di bonifico fatta dalla al Trust (ed accolta) ha avuto l'effetto di CP_2
neutralizzare l'eventuale accoglimento della domanda di revocatoria, spostando di nuovo il denaro
11 (stavolta in uscita dal Salons Trust) (e poi del resto la movimentazione anche degli ulteriori 205.000
euro ha fatto “sparire” dall'originario conto corrente del Trust tutto il controvalore della vendita delle quote); (e) la medesima richiesta di bonifico, andando ad incidere su somme da ritenersi tornate nel patrimonio (e nell'eredità) del ha avuto l'effetto di sottrarre ed occultare beni Per_1
spettanti all'eredità, in violazione proprio dell'art 527 cc.
Anche questa prospettiva, tuttavia, appare infondata, e per tre ordini di motivi:
1) una volta versato nel trust, il denaro era ormai denaro, appunto, del trust (per la precisione,
in titolarità del trustee, come vuole la disciplina specifica del trust, prodotta da parte convenuta); esso era dunque ormai fuori dal patrimonio (e in seguito dall'eredità) del sicché viene a mancare uno degli elementi previsti dall'art 527 cc;
Per_1
2) anche ad ammettere l'accoglimento della azione revocatoria, essa avrebbe avuto l'effetto di rendere il versamento inefficace per gli attori in revocatoria, ma non di elidere,
giuridicamente, la validità in sé dell'atto, per cui, nuovamente, il denaro non sarebbe comunque rientrato nel patrimonio (e in seguito nell'eredità) del e viene a mancare Per_1
uno degli elementi previsti dall'art 527 cc;
3) d'altronde, a tutto concedere, non si potrebbe nemmeno discutere di una “sottrazione” di denaro (in ipotesi) spettante all'eredità perché nel richiederne l'accreditamento la si è CP_2
semplicemente avvalsa di una facoltà da lei posseduta nella veste di beneficiaria del trust.
* * *
SECONDA DOMANDA DEGLI ATTORI (IN VIA ALTERNATIVA E/O SUBORDINATA): DICHIARARSI NI
OL, PER I FATTI DESCRITTI NEL RICORSO INTRODUTTIVO, DECADUTA DAL BENEFICIO DI
INVENTARIO IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIONE DI RENATO VISONÀ E CONSEGUENTEMENTE
ACCERTARSI E DICHIARARSI CHE LA MEDESIMA È EREDE PURA E SEMPLICE DEL MEDESIMO RENATO
VISONÀ.
12 In questo caso, i tre professionisti fanno leva sull'art 494 cc, secondo cui decade dal beneficio d'inventario l'erede che abbia omesso in mala fede di denunziare all'interno dell'inventario beni appartenenti all'eredità; la tesi degli attori è che, nuovamente, la debba essere considerata CP_2
erede pura e semplice del e si basa, sia pure sotto una diversa prospettiva, che si incentra su Per_1
una norma diversa, sulla stessa circostanza esaminata prima, e cioè la mancata inclusione nell'inventario dell'eredità del denaro (o eventualmente di un corrispondente credito) che costituì la quota parte del prezzo ricevuto per la vendita dell'immobile del North Carolina.
Anche in questo caso, però, la tesi è infondata, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, non diversamente da quanto si è osservato rispetto alla prima domanda, anche questa richiesta presuppone un requisito essenziale: che, al momento dell'apertura della successione del vi fosse nel suo patrimonio (per poter essere inclusa nella parte attiva dell'inventario) la Per_1
quota-parte del prezzo dell'immobile oppure un corrispondente credito verso qualche soggetto;
e tuttavia, a ben guardare, non solo non vi è prova di una tale sussistenza ma anzi, implicitamente, il requisito è negato dalla stessa tesi degli attori, i quali affermano chiaramente che della somma (o del credito) si erano già “perse le tracce” subito dopo il bonifico fatto alla dalla sorella CP_2
procuratrice che era intervenuta materialmente alla vendita.
Dall'altro lato (e questo aspetto in realtà basterebbe di per sé solo) anche la mala fede dell'erede è
requisito essenziale per l'operatività della norma, e spetta a chi agisce in giudizio contro l'erede provarne l'esistenza; in questo senso, però, diventa decisiva la mancata prova offerta dagli attori,
laddove, dal canto suo, la , documentando una lunga serie di esborsi fatti a beneficio delle CP_2
attività imprenditoriali o economiche del marito, ha offerto almeno degli indizi in senso contrario alla possibile esistenza di una situazione di mala fede (affermando di aver ritenuto la compensazione fra la quota parte del prezzo e quei suoi
contro
-crediti).
* * *
Insomma, le domande di parte attrice sono da respingere.
13
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna gli attori a rimborsare alla convenuta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 10.860 per compensi (per i giudizi di valore indeterminabile a media complessità), oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
ZA, l'11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 4452/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Azione ex art 527 cc ed ex art 494 cc,
promossa da:
avv. MENSI Paolo CodiceFiscale_1
dott. CP_1 Parte_1 CodiceFiscale_2
avv. PASTI Piercarlo CodiceFiscale_3
tutti con l'avv. Nicola Grani, di Verona,
CONTRO
CP_2 CodiceFiscale_4
con l'avv. Federico Casa, di ZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI:
In via principale.
Previa reiezione di ogni avversa domanda e/o eccezione:
1,Accertarsi e dichiararsi che (c.f. ) è, ex art 527 c.c., erede CP_2 C.F._5
pura e semplice di deceduto a ZA il 13/03/2020 (c.f. . Persona_1 C.F._6
1 In via alternativa e/o subordinata.
2.Dichiararsi la signora , per i fatti descritti nel ricorso introduttivo, decaduta dal CP_2
beneficio di inventario in relazione alla successione di e conseguentemente Persona_1
accertarsi e dichiararsi che la medesima è erede pura e semplice del medesimo Persona_1
3.Spese e competenze di causa interamente rifuse oltre rimb forf. Iva e cpa nella misura di legge.
In via istruttoria:
ISTANZA DI EMISSIONE DI ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART 210 E 213 C.P.C.
Si rinnova l'istanza a che il Tribunale voglia ordinare, ex art 210 c.p.c., alla Cancelleria Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di ZA nella persona del Cancelliere ed alla convenuta CP_2
, di esibire il Rendiconto Periodico di Gestione depositato in data 17/04/2020
[...]
dall'Amministratore di Sostegno di , nel processo 1204/2011 RG VG Persona_1 CP_2
Tribunale di ZA.
LA CONVENUTA:
Disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, anche in via istruttoria, si insite affinchè
l'Ill.mo Tribunale adito volgia
In via preliminare
1) Disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio sino alla definizione giudizio n.
1070/2023 R.G. della Corte d'appello di Venezia, per tutte le ragioni in atti meglio indicate;
Nel merito e in via principale
2) Rigettarsi le domande di parte attrice – ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in atti meglio indicate;
In ogni caso
3) Con vittoria si spese e compensi professionali;
2 MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il presente giudizio (n. 4452/2022, RG, in primo grado) costituisce una delle tante cause che compongono la “galassia” dei procedimenti giudiziari civili (ed amministrativi) che, in primo,
secondo, e ormai anche terzo, grado, vedono contrapposti da anni, ed intersecando svariate questioni su diversi piani e profili: da un lato, il “gruppo” composto dall'avv. Pasti, l'avv. Mensi e il commercialista dott. tutti di Verona (d'ora in avanti anche: i tre professionisti) e, CP_1
dall'altro, la . Controparte_3
Posta la premessa, comune a tutte le cause, che i tre professionisti si qualificano come creditori del defunto di cui è la vedova, ed erede (per l'esattezza, è formalmente Persona_1 CP_2
erede con beneficio di inventario), essi in particolare, nella presente causa, hanno agito contro la per sentir accertare: (1) che essa è erede del marito “pura e semplice”, ex art 527 cc, per aver CP_2
essa, nella veste di “chiamata all'eredità”, “sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità”, e (2, in via subordinata o alternativa) che essa è decaduta dal beneficio d'inventario ex art 494 cc, per aver
“omesso, in mala fede, di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità”, con il risultato,
anche in questo caso, di considerare la , nonostante l'accettazione beneficiata e l'inventario, CP_2
come erede “pura e semplice”.
La parte convenuta si è costituita opponendosi all'accoglimento delle domande.
La causa, introdotta con il rito semplificato, ha visto poi il mutamento del rito in quello ordinario,
ed è oggi in decisione.
* * *
Per ordine logico, si deve anteporre qui l'esame di una questione preliminare posta dalla difesa di parte convenuta, e che si può così sintetizzare:
• nella “galassia” delle cause fra i tre professionisti e la ne esiste una, avente in primo CP_2
grado numero di RG 1162/2021 (Tribunale di ZA, Giudice Colbacchini), definita con sentenza n. 698/2003, ed avente in secondo grado numero di RG 1070/2023 (Corte
3 d'Appello di Venezia), proprio in questi giorni incamerata in decisione dalla Corte
veneziana,
• fra le domande dei professionisti oggetto di quella causa c'è anche la richiesta di accertarsi che la è erede pura e semplice del sia per aver compiuto, ex art 476 cc, prima CP_2 Per_1
dell'accettazione espressa, atti implicanti l'accettazione tacita dell'eredità, sia per esservi decaduta ex art 494 cc;
• in questo senso, vi sarebbe una sovrapposizione fra quelle domande e quelle in esame nel presente giudizio (4452/2022 RG), per cui questo Tribunale dovrebbe dichiarare la litispendenza fra le due cause, oppure quanto meno la litisconnessione, e sospendere il presente giudizio in attesa che l'altro sia definito con sentenza passata in giudicato.
I tre professionisti si sono opposti ad entrambe le richieste.
Ora, questo Giudicante possiede tutti gli elementi per sciogliere la questione, disponendo: della sentenza 698/23 che ha definito il primo grado del giudizio 1162/21; dell'atto di citazione in appello nella causa veneziana 1070/23; della comparsa di costituzione della nella causa di appello;
di CP_2
un'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte in data 31/10/2023, ed infine, naturalmente, delle conclusioni rassegnate in questa causa dalla parte ricorrente/attrice.
È possibile allora effettuare la seguente “ricostruzione” e raggiungere le seguenti “conclusioni”:
• la causa 1162/21 è una causa di opposizione a precetto, con la nella veste di CP_2
precettata / opponente;
• come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, il precetto era stato intimato sulla base della premessa per cui la era decaduta dal beneficio di inventario per aver, in CP_2
mala fede, omesso di denunziare nell'inventario, i mobili presenti nella casa coniugale di via
Stelvio, 7, a ZA (deduzione contrastata dalla nell'atto di opposizione a precetto); CP_2
• nel costituirsi in primo grado, i tre professionisti avevano formulato una domanda riconvenzionale: “accertare la decadenza della dal beneficio di inventario per aver CP_2
4 essa taciuto un credito derivante da un contratto di locazione, e per non avervi inserito i beni che arredavano la casa di via Stelvio, 7”;
• come si evince poi dall'atto di appello, la , con la memoria n. 2 ex art 183 cpc, aveva CP_2
prodotto un inventario relativo al suo ruolo di Amministratrice di Sostegno del marito, e da questo i tre professionisti avevano ricavato la notizia dell'esistenza, in North Carolina, negli
Stati Uniti, di un immobile appartenuto in comunione indivisa per la metà al e per Per_1
metà alla , e che poi era stato venduto;
CP_2
• poiché nell'inventario dell'eredità non vi era alcuna voce relativa al denaro ricavato come prezzo (naturalmente, per la quota del Visonà), i tre professionisti introducevano, nella memoria n. 3 ex art 183 cpc, la questione della decadenza della dal beneficio di CP_2
inventario anche per questo motivo;
• tuttavia, la sentenza di primo grado non ha speso alcuna parola su tale questione, e nell'atto di appello i tre professionisti, da un lato, affermano che la avrebbe “accettato il CP_2
contraddittorio” su tale questione (benché introdotta solo con la terza memoria ex art 183
cpc), e, dall'altro, lamentano per l'appunto la omessa pronunzia, sul punto, del Giudice
Colbacchini, convertendolo in motivo di appello (dal punto di vista formale, la sentenza di primo grado riporta, come conclusioni della parte precettante: <accertarsi, anche in via
riconvenzionale, che la signora è erede pura e semplice di vuoi CP_2 Persona_1
per avere compiuto, ex art 476 c.c., prima della accettazione espressa, atti implicanti
l'accettazione tacita dell'eredità di vuoi per esservi decaduta ex art 494 Persona_1
c.c.>>, e come conclusioni della parte opponente: <rigettare (…) la pretesa decadenza
dell'attrice – opponente sig.ra dal beneficio d'inventario, siccome azionata CP_2
dai convenuti – opposti in via riconvenzionale…>>);
• formulando le conclusioni nell'atto di appello, i tre professionisti hanno chiesto alla Corte
veneziana, fra l'altro, di “accertarsi, che la signora è erede pura e semplice di CP_2
5 per avere compiuto, ex art 476 c.c., prima della accettazione espressa, atti Persona_1
implicanti l'accettazione tacita dell'eredità di quale l'incasso della rata a Persona_1
scadenza 01/04/2020 del contrato di locazione 01/07/2012 stipulato tra e Persona_1
e la soc. ”, e accertarsi Controparte_4 Controparte_5
e dichiararsi, in ogni caso, la decadenza della signora ex art 494 c.p.c. dal CP_2
beneficio di inventario relativo alla successione di per i fatti descritti nei Persona_1
motivi di appello” (fra i quali vi è la questione del prezzo dell'immobile americano),
• costituendosi in appello, la ha concluso, fra l'altro, per accertarsi che “le vicende CP_2
traslative che interessavano l'immobile della e del in North Carolina venivano CP_2 Per_1
dedotte nel primo grado di giudizio dagli avvocati Paolo Mensi e Piercarlo Pasti e il dott.
Pietro Francesco Meschini solo con la memoria a prova contraria, datata 16 settembre 2021,
ossia in un momento in cui erano maturate le preclusioni assertive”,
• infine, le conclusioni dei tre professionisti, nella presente causa, sono state: “1, accertarsi e dichiararsi che (c.f. ) è, ex art 527 c.c., erede pura e CP_2 C.F._5
semplice di deceduto a ZA il 13/03/2020 (c.f. ; Persona_1 C.F._6
in via alternativa e/o subordinata: 2, dichiararsi la signora , per i fatti descritti CP_2
nel ricorso introduttivo, decaduta dal beneficio di inventario in relazione alla successione di e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che la medesima è erede pura e Persona_1
semplice del medesimo;
Persona_1
• ora, già come principio generale, è noto che in una causa di opposizione a precetto, le parti non possono, neppure in via riconvenzionale, introdurre domande o questioni che esulano dalla mera verifica, formale o sostanziale, della correttezza del precetto medesimo,
• in concreto, la , come opponente, si doleva del fatto che il precetto si basava su una CP_2
premessa a suo dire errata: la sua decadenza dal beneficio di inventario per aver, in mala
6 fede, omesso di denunziare nell'inventario, i mobili presenti nella casa coniugale di via
Stelvio, 7, a ZA;
• dunque, quando i tre professionisti, costituendosi, avevano formulato una domanda riconvenzionale per accertare (anche) la decadenza della dal beneficio di inventario CP_2
per aver essa taciuto un credito derivante da un contratto di locazione, si era già in presenza di un argomento ulteriore rispetto al precetto, e di per sé inammissibile;
• a maggior ragione, appare del tutto inammissibile la questione ulteriore che i tre professionisti introducevano addirittura con la terza memoria ex art 183 cpc (a proposito dell'immobile in North Carolina appartenuto in comunione indivisa per la metà al e Per_1
per metà alla , e che poi era stato venduto) e cioè ben oltre qualsiasi sbarramento CP_2
processuale ed al di fuori dell'oggetto “vincolato” di una causa di opposizione a precetto (a nulla rilevando se la notizia era stata appresa con il deposito della seconda memoria da parte della ); CP_2
• non c'è da stupirsi dunque se la sentenza di primo grado non ha speso alcuna parola su tale questione, la quale è stata ritenuta, implicitamente, come inammissibile (non potendosi neppure porre una questione di “accettazione del contraddittorio” da parte della ); CP_2
• insomma, benché i tre professionisti, nell'atto di appello, abbiano insistito per l'accoglimento di domande che, nel loro complesso, sono intese nel più ampio perimetro possibile rispetto al “campo di azione” del primo grado (con immediata reazione della
, che ha anche sottolineato come sia stato “ondivago” il percorso di parte avversa CP_2
proprio in riferimento alle questioni e alle domande che si è tentato via via di “aggiungere”
al thema decidendum), pare inevitabile al sottoscritto Giudice dedurre che tutte le domande dei professionisti, formulate nella causa di opposizione a precetto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e diverse dalla mera conferma del precetto, siano e saranno da dichiarare inammissibili;
7 • conseguentemente, non può e non potrà esistere alcuna sovrapposizione fra quelle domande e quelle portate oggi all'attenzione del Tribunale nella presente causa.
Ora, potrebbe tuttavia sembrare che tutto quanto argomentato sin qui sia contraddetto dalla ordinanza istruttoria emessa dalla Corte d'Appello nell'ottobre del 2023, soprattutto nella parte in cui la Corte formula un ordine di esibizione (oltre che ammettere certe prove orali) allo scopo di capire la sorte del corrispettivo della vendita dell'immobile sito in North Carolina, quasi a far intendere che tale aspetto sia rilevante, e dunque rientri nell'insieme delle domande sottoposte al suo esame (ed infatti la difesa della sottolinea questo aspetto a suo vantaggio). CP_2
Questo dato, però, a parere del sottoscritto Giudicante, resta neutro, apparendo possibile ipotizzare,
a fronte di tale ordinanza di “dubbia” comprensione, che quando il Collegio veneziano si troverà, di qui a poco, a esaminare tutta la causa globalmente, per deciderla, si renderà conto della sostanziale inammissibilità che inficia, come detto, tutte le domande formulate dai professionisti, nella causa di opposizione a precetto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, e diverse dalla mera conferma del precetto.
* * *
Tutto ciò chiarito, si può entrare nel merito della decisione, rammentando che:
• il e la erano sposati in separazione dei beni;
Per_1 CP_2
• dal 2011 la era l'Amministratrice di Sostegno del (procedura aperta il 4 CP_2 Per_1
ottobre 2011),
• il 10 luglio 2019 il vendette le quote da lui detenute nella srl Serena Immobiliare, e il Per_1
prezzo (di oltre 466.000 euro) fu versato in un Trust chiamato Salons Trust;
• tale “versamento” suscitò due reazioni da parte dei tre professionisti: il deposito di un ricorso per sequestro conservativo, di natura revocatoria (29 giugno 2020), ovviamente notificato alla , e l'instaurazione di una causa revocatoria ordinaria (ottobre del 2020, CP_2
con numero di RG 5502/2020);
8 • l'immobile della North Carolina fu venduto l'11 settembre 2019, previa autorizzazione del
Giudice Tutelare, e previa conferimento di una procura a vendere alla sorella della , CP_2
residente negli Stati Uniti;
• una volta incassato il prezzo, di 85.000 dollari, e detratte varie spese (agenzia immobiliare,
volturazioni, assicurazioni, imposte comunali pagate anche negli anni precedenti), la procuratrice ha bonificato alla sorella l'importo residuato;
• il bonifico fu anteriore rispetto alla morte del avvenuta il 13 marzo del 2020; Per_1
• la dichiarò di accettare l'eredità del marito, con beneficio di inventario, in data 8 CP_2
giugno 2020, e la redazione dell'inventario – divisa in due parti – fu conclusa il 14
settembre 2020;
• il 27 ottobre 2020 la chiese di poter ottenere 200.000 euro dal capitale del Salons CP_2
Trust (come ben poteva fare, essendo lei beneficiaria del trust) e il trustee accolse la richiesta effettuandole il bonifico (3 novembre 2020);
• due settimane dopo (17 novembre 2020), peraltro, lo stesso Trust “spostò” 205.000 euro da un suo conto basato in Trento ad un altro suo conto basato in ZA.
* * *
PRIMA DOMANDA DEGLI ATTORI: ACCERTARSI E DICHIARARSI CHE NI OL È, EX ART 527 C.C.,
EREDE PURA E SEMPLICE DI RENATO VISONÀ.
Prevede dunque l'art. 527 cc che il chiamato all'eredità che abbia sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decade dalla facoltà di rinunziare all'eredità e si considera erede puro e semplice.
La tesi degli odierni attori è declinata su due sotto-profili.
PRIMO SOTTO-PROFILO:
La tesi è che la avrebbe occultato la quota parte del prezzo della vendita dell'immobile CP_2
americano, spettante al marito, nel senso che, nell'inventario dell'eredità, concluso, come detto, il
14/9/2020, non compare (pacificamente) né il denaro, come voce attiva, né un credito
9 eventualmente vantato dal de cujus;
di conseguenza, essa andrebbe dichiarata erede pura e semplice.
La tesi è infondata, e ciò si deduce dallo stesso tenore della norma che è stata invocata.
Essa, infatti, prevede la conseguenza dell'essere considerati eredi “puri e semplici” (rendendo inefficace qualunque rinunzia all'eredità eventualmente già avvenuta, e impedendo la rinunzia, se non ancora fatta) con riferimento a coloro che, chiamati all'eredità, abbiano sottratto oppure nascosto beni spettanti all'eredità.
Essendo dunque chiaro che l'atto di sottrarre o di nascondere dev'essere posteriore alla delazione ereditaria, la legge considera rilevanti in tal senso le sottrazioni o gli occultamenti avvenuti dopo la morte del soggetto nel cui patrimonio i beni dovrebbero in teoria trovarsi.
Ora, benché i tre professionisti, formalmente, invitano il Tribunale a soffermare l'attenzione sulla redazione dell'inventario, sostenendo che nella assenza in inventario del prezzo (o di un credito)
consisterebbe quella sottrazione o quell'occultamento, in realtà, dal punto di vista sostanziale (oltre che logico) ciò che essi veramente lamentano (e ciò è scritto in diversi punti dei loro atti) è che la somma, una volta bonificata dalla procuratrice sul conto corrente della , sarebbe “svanita nel CP_2
nulla”.
Ma allora è chiaro che il momento in cui collocare la presunta sottrazione o l'occultamento è
proprio quello immediatamente successivo all'operazione di bonifico, e cioè un momento in cui,
senza alcun dubbio, la rivestiva il ruolo di Amministratrice di Sostegno del marito, ed in cui CP_2
non vi era alcuna delazione ereditaria perché il era ancora fra i vivi. Per_1
Se dunque qualcosa di poco chiaro, o di illecito, è accaduto in quel momento, la materia dovrà
essere eventualmente approfondita (come scrive la convenuta) dal Giudice Tutelare che si occuperà
di revisionare i conti dell'Amministrazione di Sostegno, operazione di revisione che parrebbe essere già in corso.
10 Detto in altro modo: la tesi dei professionisti presuppone necessariamente che al momento dell'apertura della successione del vi fosse nel suo patrimonio la quota-parte del prezzo Per_1
dell'immobile oppure un corrispondente credito verso qualche soggetto;
ora, al di là del fatto che sono gli attori stessi a collocare – di fatto – la sottrazione o l'occultamento ad un momento ben anteriore rispetto alla morte del la dimostrazione di una tale sussistenza del denaro (o di un Per_1
credito) nel patrimonio del al momento della sua morte è mancata: gli attori, su cui gravava Per_1
l'onere, non l'hanno fornita, ed anzi, al contrario, affermano essi stessi che al momento della morte del il denaro o un credito non vi erano nel patrimonio poi divenuto “ereditario”. Per_1
Tale conclusione esime il Giudice dall'esaminare altri profili che, in via subordinata, le parti avevano discusso sullo stesso argomento, come ad esempio la tesi di parte convenuta, secondo cui,
a tutto concedere, il “credito” del era stato ampiamente assorbito da una voce ben maggiore Per_1
di crediti vantati dalla nei suoi confronti;
la eccezione di parte avversa, secondo cui, vigendo CP_2
fra coniugi l'obbligo di contribuire vicendevolmente ai bisogni della famiglia, non si potrebbero nemmeno ipotizzare crediti e debiti reciproci fra due sposi, e infine la
contro
-eccezione di parte convenuta secondo cui, a tutto ammettere, i
contro
-crediti di cui si tratta non hanno nulla a che fare con la famiglia intesa in senso stretto, ma sono tutti di natura (in senso lato) imprenditoriale.
* * *
SECONDO SOTTO-PROFILO:
La tesi è che (a) quando la redasse l'inventario, le era stato già notificato il ricorso per CP_2
sequestro conservativo avente natura “revocatoria”, in vista ad una revoca, appunto, del versamento,
nel Salons Trust del prezzo della vendita delle quote di Serena Immobiliare;
(b) il ricorso fu seguito poi dall'instaurazione della vera e propria causa di revocatoria ordinaria;
(c) in caso di accoglimento della domanda, la somma sarebbe “tornata” nel patrimonio del e, in seguito, nella sua Per_1
eredità; (d) la richiesta di bonifico fatta dalla al Trust (ed accolta) ha avuto l'effetto di CP_2
neutralizzare l'eventuale accoglimento della domanda di revocatoria, spostando di nuovo il denaro
11 (stavolta in uscita dal Salons Trust) (e poi del resto la movimentazione anche degli ulteriori 205.000
euro ha fatto “sparire” dall'originario conto corrente del Trust tutto il controvalore della vendita delle quote); (e) la medesima richiesta di bonifico, andando ad incidere su somme da ritenersi tornate nel patrimonio (e nell'eredità) del ha avuto l'effetto di sottrarre ed occultare beni Per_1
spettanti all'eredità, in violazione proprio dell'art 527 cc.
Anche questa prospettiva, tuttavia, appare infondata, e per tre ordini di motivi:
1) una volta versato nel trust, il denaro era ormai denaro, appunto, del trust (per la precisione,
in titolarità del trustee, come vuole la disciplina specifica del trust, prodotta da parte convenuta); esso era dunque ormai fuori dal patrimonio (e in seguito dall'eredità) del sicché viene a mancare uno degli elementi previsti dall'art 527 cc;
Per_1
2) anche ad ammettere l'accoglimento della azione revocatoria, essa avrebbe avuto l'effetto di rendere il versamento inefficace per gli attori in revocatoria, ma non di elidere,
giuridicamente, la validità in sé dell'atto, per cui, nuovamente, il denaro non sarebbe comunque rientrato nel patrimonio (e in seguito nell'eredità) del e viene a mancare Per_1
uno degli elementi previsti dall'art 527 cc;
3) d'altronde, a tutto concedere, non si potrebbe nemmeno discutere di una “sottrazione” di denaro (in ipotesi) spettante all'eredità perché nel richiederne l'accreditamento la si è CP_2
semplicemente avvalsa di una facoltà da lei posseduta nella veste di beneficiaria del trust.
* * *
SECONDA DOMANDA DEGLI ATTORI (IN VIA ALTERNATIVA E/O SUBORDINATA): DICHIARARSI NI
OL, PER I FATTI DESCRITTI NEL RICORSO INTRODUTTIVO, DECADUTA DAL BENEFICIO DI
INVENTARIO IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIONE DI RENATO VISONÀ E CONSEGUENTEMENTE
ACCERTARSI E DICHIARARSI CHE LA MEDESIMA È EREDE PURA E SEMPLICE DEL MEDESIMO RENATO
VISONÀ.
12 In questo caso, i tre professionisti fanno leva sull'art 494 cc, secondo cui decade dal beneficio d'inventario l'erede che abbia omesso in mala fede di denunziare all'interno dell'inventario beni appartenenti all'eredità; la tesi degli attori è che, nuovamente, la debba essere considerata CP_2
erede pura e semplice del e si basa, sia pure sotto una diversa prospettiva, che si incentra su Per_1
una norma diversa, sulla stessa circostanza esaminata prima, e cioè la mancata inclusione nell'inventario dell'eredità del denaro (o eventualmente di un corrispondente credito) che costituì la quota parte del prezzo ricevuto per la vendita dell'immobile del North Carolina.
Anche in questo caso, però, la tesi è infondata, e ciò per due ordini di ragioni.
Da un lato, non diversamente da quanto si è osservato rispetto alla prima domanda, anche questa richiesta presuppone un requisito essenziale: che, al momento dell'apertura della successione del vi fosse nel suo patrimonio (per poter essere inclusa nella parte attiva dell'inventario) la Per_1
quota-parte del prezzo dell'immobile oppure un corrispondente credito verso qualche soggetto;
e tuttavia, a ben guardare, non solo non vi è prova di una tale sussistenza ma anzi, implicitamente, il requisito è negato dalla stessa tesi degli attori, i quali affermano chiaramente che della somma (o del credito) si erano già “perse le tracce” subito dopo il bonifico fatto alla dalla sorella CP_2
procuratrice che era intervenuta materialmente alla vendita.
Dall'altro lato (e questo aspetto in realtà basterebbe di per sé solo) anche la mala fede dell'erede è
requisito essenziale per l'operatività della norma, e spetta a chi agisce in giudizio contro l'erede provarne l'esistenza; in questo senso, però, diventa decisiva la mancata prova offerta dagli attori,
laddove, dal canto suo, la , documentando una lunga serie di esborsi fatti a beneficio delle CP_2
attività imprenditoriali o economiche del marito, ha offerto almeno degli indizi in senso contrario alla possibile esistenza di una situazione di mala fede (affermando di aver ritenuto la compensazione fra la quota parte del prezzo e quei suoi
contro
-crediti).
* * *
Insomma, le domande di parte attrice sono da respingere.
13
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge le domande di parte attrice,
2. condanna gli attori a rimborsare alla convenuta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 10.860 per compensi (per i giudizi di valore indeterminabile a media complessità), oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
ZA, l'11 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
14