Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Chieti, Via Amendola n. 41, presso lo studio dell'Avv. Federico
Gallucci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
E (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Corradini n. 225, presso lo studio dell'Avv. Aurelio Irti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laachirche, come da procura in atti;
APPELLATA
E (C.F. ) e (C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3 C.F._1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 391/2023 del Giudice di Pace di Chieti, emessa a definizione del giudizio allibrato al R.G. N. 1457/2022 del Giudice di Pace di Chieti, pubblicata in data 20/11/2023 e non notificata, per le causali di cui ni narrativa ed in accoglimento dell'appello: in via principale: - condannare gli appellati, in solido, all'integrale risarcimento di tutti i danni come quantificati dalla sentenza di primo grado, al netto delle somme corrisposte da in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado;
in subordine: - condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei danni quantificati nella sentenza di primo grado, nella percentuale di responsabilità che sarà ritenuta di giustizia, al netto delle somme corrisposte da . , in esecuzione di della sentenza. CP_1
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI CHIETI, contrariis rejectis, NEL MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello avverso la sentenza IMPUGNATA in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato , ivi CP_1 comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c.: 'IN VIA PREGIUDIZIALE, accertare e dichiarare ex art. 1418 c.c. la nullità del contratto di cessione del credito intervenuto fra la cessionaria e la cedente sig.ra Parte_1 [...] per violazione di norme imperative, con conseguente declaratoria di carenza d Parte_2 legittimazione attiva in capo all'odierna attrice;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente la domanda attorea, ivi compresa la richiesta di corresponsione di interessi legali e rivalutazione, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e non dovute;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, limitare la condanna della convenuta alla sola parte di danni da lesioni da considerarsi conseguenza esclusiva e diretta della condotta del responsabile civile che risulteranno adeguatamente provati anche dalla documentazione dimessa al momento dell'iscrizione
In ogni caso, con condanna a carico dell'attrice di spese, diritti e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori (IVA e CPA) incluse, come per legge'. In via istruttoria: ammettere le prove per testi e le altre istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di Pace di prime cure;
confermare il rigetto da parte del Tribunale delle istanze istruttorie di controparte non ammesse e/o rigettate in primo grado. Dichiararsi in ogni caso inammissibile ed infondata la domanda ripetizione delle spese legali del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del secondo grado. FATTO E DIRITTO
Con atto di appello, notificato in data 20.5.2024, la ha impugnato la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Chieti n. 391/2023 pubbl. il 20/11/2023, che ha solo parzialmente accolto la domanda risarcitoria formulata dalla stessa e, per l'effetto, condannato CP_1 [...] e , in solido, al pagamento della somma di € 2.427,01, oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro, compensando le spese legali e ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna. In primo grado, l'odierno appellante aveva, infatti, chiesto il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorso il 4.4.2022 alle ore 11.45 circa, allorquando la vettura condotta dalla sig.ra momentaneamente ferma, veniva tamponata dalla vettura condotta dal sig. Parte_2
di proprietà della e assicurata con la lungo la CP_3 Controparte_2 CP_1 fondovalle di Ripa Teatina. L'attrice precisava di aver ricevuto l'auto incidentata per le riparazioni e di essersi resa cessionaria del credito, quantificato in € 8.459,90 di cui € 7.126,20 per il danno, € 494,10 per noleggio di vettura sostitutiva, € 219,60 per le spese di soccorso stradale, € 120,00 per spese di CTP ed € 500,00 per rimborso spese di assistenza stragiudiziale.
Si costituiva in primo grado la sola deducendo di aver già offerto la somma, ritenuta CP_1 congrua, di € 3.008,00 in favore del proprietario del veicolo, sig. che, però, Testimone_1 non veniva incassata.
Eccepiva, ancora, il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo alla cessionaria, essendo appunto proprietario del veicolo il sig. e non la sig.ra Deduceva, Testimone_1 Parte_2 inoltre, che la cessione del credito a fronte dell'attività di riparazione sarebbe nulla in quanto andrebbe ad integrare attività finanziaria in assenza dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Eccepiva, altresì, il difetto del litisconsorzio necessario con il responsabile civile, appunto il sig.
e la concorrente responsabilità del veicolo in sosta in zona vietata e senza le Testimone_1 prescritte cautele (apposizione del triangolo).
Contestava, infine, il quantum richiesto.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea riconoscendo la legittimità della cessione del credito ma ravvisando un concorso di colpa della sig.ra nella misura del Parte_2
70%, essendosi fermata in zona di sosta vietata e senza le prescritte cautele. La sentenza è stata impugnata dalla laddove ha ravvisato la responsabilità Parte_1 della sig.ra nella misura del 70%, dovendo, a suo dire, considerarsi la responsabilità Parte_2 esclusiva o, quantomeno, prevalente, del sig. CP_3 Si è costituita la insistendo, in via principale, per il rigetto dell'appello e, in via CP_1 subordinata, nelle domande già formulate in primo grado.
Ciò detto, si osserva quanto segue. Partendo dalla comparsa di costituzione della va evidenziato che la stessa non ha CP_1 proposto appello incidentale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 13195 del 25/05/2018), la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite (o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni), ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (v. Cass., 28/11/2016, n. 24021; Cass.,
26/11/2010, n. 24021; Cass., Sez. Un., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246, e, da ultimo, Cass., Sez,
Un., 19/4/2016, n. 7700; Cass., Sez, Un., 12/5/2017, n. 11799).
Ora, nel giudizio di primo grado, la non è stata pienamente vittoriosa. CP_1
Conseguentemente, era suo onere proporre appello incidentale per tutte le questioni già affrontate e risolte dal giudice di primo grado (titolarità attiva del rapporto, legittimità della cessione, quantificazione del danno). Rimane da scrutinare l'unico motivo di appello, ossia l'asserita erronea attribuzione del concorso di colpa in misura pari al 70% alla sig.ra Parte_2 L'appello, in parte qua, è fondato nella misura in cui il giudice di prime cure non ha fatto applicazione dell'art. 2054 c.c. Di recente la giurisprudenza (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29927 del 20/11/2024) ha affermato che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.
Ancora (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18479 del 21/09/2015), l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno o dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, di cui all'art. 2054, comma
2, c.c., quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento. Nel caso di specie sono evidenti i profili di responsabilità di entrambi i conducenti: la sig.ra ha, infatti, sostato in zona vietata, su una strada a scorrimento veloce e senza le dovute Parte_2 segnalazioni;
il sig. non ha rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva CP_3
e non ha tenuto una condotta di guida idonea alle condizioni della strada. Quindi, in conclusione, va applicata la presunzione di responsabilità al 50% di cui all'art. 2054 c.c. comma 2, non essendo stata data la prova di una condotta preponderante nella eziologia del sinistro. Per tali ragioni l'appello va accolto con parziale riforma della sentenza appellata e condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.045,02, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro (come statuito dal giudice di primo grado che, però, non ha distinto tra debito di valuta e debito di valore ma non è stato proposto appello incidentale).
Stante la reciproca soccombenza la sentenza di primo grado va confermata in punto di liquidazione delle spese legali e di CTU.
Per analoga ragione le spese del presente giudizio possono interamente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Chieti n. 391/2023 pubbl. il 20/11/2023, ferma nel resto, condanna (P. CP_1
I.V.A.: ), (C.F. ) e P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F.: ), in solido tra loro, al pagamento, in favore della C.F._1 [...] (C.F.: ), della somma di € 4.045,02, oltre interessi legali e Parte_1 P.IVA_1 rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro;
2) Compensa le spese di lite del grado di appello.
Così deciso in Chieti, 15.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco