CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1110/2022 R.G. promosso
DA
), quale incorporante della in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Vincenzo Pedone;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Carmela Allegra e dall'avv. Manuela Lo Presti, giusta procura in atti;
Appellato-appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
( ), in personale del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. D. Massimo Pedone, giusta procura in atti;
( ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Antonella Testa e dall'avv. Maria Rosaria
Battiato;
Appellati
OGGETTO: differenze retributive – lavoro straordinario - mansioni superiori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.3.2020, adiva il Tribunale Controparte_1
di Catania ed esponeva di essere stato assunto dalla in data 6.12.2007 Parte_2
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 60%, con inquadramento al livello VI del CCNL terziario commercio CNAI-Aziende con dipendenti da 15 a 50, con mansioni di portiere/usciere; che nel mese di gennaio del 2012, nonostante la formale assunzione presso la gli Parte_2
veniva ordinato dalla di svolgere mansioni di “operatore Controparte_2
meccanografico con maneggio denaro” presso la sala conta ed il caveau siti in
Belpasso Via Creta n.11; che in data 8.6.2012 il rapporto veniva trasformato da tempo parziale a tempo pieno e che, a partire dal mese di maggio 2013 veniva inquadrato nell'ambito del IV livello CCNL CNAI, tuttavia non ancora adeguato all'attività espletata;
che nel mese di giugno 2014 gli veniva riassegnato il servizio di portierato presso la sede della a Controparte_4
Catania ma solo sino al mese di luglio 2014 quando veniva nuovamente riassegnato alla sala conta ed al caveau;
che in data 3.10.2016, la Parte_2
avviava procedimento disciplinare nei suoi confronti conclusosi con provvedimento di licenziamento per giusta causa, che veniva da lui impugnato in altro giudizio.
Premesso di avere svolto attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro e di avere espletato mansioni inquadrabili in un livello superiore a quello di appartenenza, il ricorrente chiedeva, in via principale, che venisse accertata la sussistenza di una interposizione fittizia o comunque di una codatorialità tra le società e e che quest'ultima società venisse Parte_2 Controparte_2
condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive indicate in ricorso in relazione al lavoro straordinario svolto, avuto riguardo al fatto che le mansioni da lui disimpegnate quale addetto alla sala conta ed al caveau erano inquadrabili nel livello IV del CCNL vigilanza privata o in subordine nel livello II o III del CCNL terziario CNAI applicato al rapporto e in via ancora gradata nel livello VI e poi IV del suddetto CCNL. In via subordinata chiedeva, qualora non si rinvenissero i profili di codatorialità, la condanna della in solido con la al pagamento delle differenze Controparte_2 Parte_2
retributive sopra indicate.
Il Tribunale, con sentenza n. 2470/2022 del 28 giugno 2022 dichiarava in via preliminare fondata l'eccezione, sollevata dalle parti resistenti, di giudicato ex art. 2909 c.c. relativamente alla questione dell'interposizione fittizia di manodopera, che era già stata prospettata dal nel giudizio di CP_1
licenziamento e, in quella sede, risolta in senso negativo per il lavoratore, per il fatto che lo stesso non aveva formulato alcuna allegazione concreta a sostegno della dedotta interposizione, per cui doveva ritenersi che il rapporto di lavoro fosse intercorso solo con la Parte_2
In ordine invece alla domanda relativa alle differenze retributive rivendicate, il
Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti, riteneva, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi, che vi fosse la prova che avesse svolto lavoro straordinario relativamente CP_1
all'inquadramento nel livello IV del CCNL CNAI per un ammontare di almeno
54 ore settimanali.
Escludeva invece che il ricorrente avesse fornito la prova delle reclamate mansioni superiori, sia con riferimento al CCNL CNAI applicato al rapporto di lavoro, sia con riferimento al CCNL vigilanza privata.
In parziale accoglimento della domanda, pertanto, condannava la società resistente SE. in qualità di incorporante della al pagamento CP_5 Parte_2
in favore del della somma di euro 13.996,56, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la società con atto Parte_1
depositato il 29.11.2022.
Si costituiva in giudizio , a sua volta proponendo Controparte_1
appello incidentale.
Si costituivano altresì la società l . Controparte_2 CP_3
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 20 marzo 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato lo svolgimento da parte del di lavoro straordinario per un CP_1
ammontare complessivo di 54 ore settimanali;
deduce che una tale conclusione non può trarsi dalle dichiarazioni dei testi addotti dal lavoratore appellato, e in particolare dalla deposizione della teste Tes_1
(sorella dello stesso) che aveva riferito di aver accompagnato e ripreso a fine servizio alcune volte il proprio fratello al lavoro (dichiarando che allorquando accompagnava il fratello alle ore 7,00 del mattino lo andava a riprendere alle ore 15:00 mentre quando lo accompagnava alle 14:00 lo riprendeva alle ore 22:00), da cui si traeva soltanto che il aveva CP_1
lavorato per otto ore giornaliere, compatibilmente con quanto previsto dall'art.52 del CCNL Commercio CNAI. L'appellante aggiunge che anche dalla deposizione del teste -il quale aveva dichiarato che “spesso” Tes_2
si svolgeva lavoro straordinario per circa tre ore a turno- non si desumeva la prova che giornalmente il svolgesse lavoro straordinario. CP_1
Evidenzia che già in primo grado la società datrice aveva dedotto di avere regolarmente pagato il per le ore di servizio effettivamente prestate, CP_1
comprensive del lavoro straordinario eventualmente svolto.
Critica le risultanze della consulenza tecnica come recepite dal primo decidente, in relazione alle differenze per TFR, e rileva che, tenuto conto del disposto dell'art.2120 c.c., la retribuzione da prendere a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto può essere legittimamente modificata in forza di pattuizioni collettive;
nel caso in oggetto, il CCNL
CNAI per i dipendenti da aziende del settore commercio tra i 15 ed i 50 dipendenti, con validità dal 1.10.2009, (successivo all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 che ha modificato il citato art.2120 c.c.) esclude i compensi per lavoro straordinario dalla retribuzione annua da prendere a base per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. Con l'appello incidentale, lamenta l'omessa Controparte_1
pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l'inquadramento nel livello IV del CCNL di settore a decorrere dal gennaio 2012 nonché sulla domanda relativa alle differenze retributive tra il livello IV e il livello VI.
3. L'appello principale è fondato nei limiti di seguito indicati.
Le deposizioni testimoniali assunte in primo grado confermano, come già ritenuto dal primo giudice, lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del CP_1
Ed infatti i testi escussi hanno confermato che il lavoro che veniva svolto presso la sala conta ed il caveau si articolava in turni di otto ore e che l'attività proseguiva sino a quando non venivano completate le operazioni connesse alla contabilizzazione ed alla sistemazione delle banconote nel caveau.
Detta circostanza è stata in particolare riferita dai testi , Testimone_3
e , che erano tutti presenti all'interno nei Testimone_4 Testimone_5
luoghi in cui veniva eseguita la prestazione e che, dunque, hanno avuto una cognizione diretta dei fatti.
Segnatamente, il teste ha riferito, per quel che qui Testimone_3
rileva: “Adr: sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la società resistente fino alla fine dell'anno 2016. Io CP_2
svolgevo l'attività di responsabile della filiale di Catania che era sita in Valcorrente. Adr cap. 1: ricordo che il ricorrente dall'anno 20212 fino a quando io sono rimasto al lavoro ha svolto l'attività di ausiliario adibito alla sala conta. … … Adr cap. 3: Il personale che operava in sala conta, lavorava in turni di otto ore, a volte l'orario poteva essere sforato. Ricordo che i turni di lavoro nella sala conta erano uno mattutino ed uno pomeridiano, solo per un breve periodo si è svolto un turno notturno ma considerato che il turno notturno non dava risultati soddisfacenti l'azienda decise di rinforzare i due turni diurni …”.
Il teste ha riferito: “Adr: sono a conoscenza dei fatti di Testimone_4
causa in quanto ho lavorato nella sala conta di Valcorrente dal Giugno
2008 al febbraio 2016 … … Adr cap. 3: ricordo che gli orari del caveau erano diversi da quelli della sala conta. Non ricordo bene con precisone quali fossero gli orari del caveau, mi pare che la mattina il caveau apriva la alle cinque o alle sei, ricordo che noi della sala conta entravamo al lavoro alle sette ed a quell'ora il caveau era già aperto. Ricordo che al caveau dovevano fare dei turni di otto ore ma poi in realtà andavano via quando finivano il lavoro che stavano svolgendo. Quando ha lavorato in sala conta il ricorrente ha osservato gli orari che osservavano le squadre
e cioè quelli del turno di mattina che erano dalle ore 7,00 alle ore 15,00 o quelli del turno pomeridiano che erano dalle ore 16,00 a mezzanotte.
Ricordo che per un periodo di circa un anno si è svolto anche un turno di lavoro notturno con orario dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del mattino successivo. Preciso che durante il periodo per cui è causa gli orari sono cambiati varie volte. Preciso che gli orari da me riferiti erano gli orari ufficiali, quelli effettivi erano altri. Infatti spesso si arrivava a fare circa tre ore in più di lavoro a turno …”.
Il teste ha altresì riferito: “adr: sono a conoscenza dei fatti di Testimone_5
causa in quanto sono il responsabile della filiale di Catania Parte_3
dal giugno dell'anno 2016. … … Adr cap. 3: il sig. lavorava CP_1 in turni. I turni erano due, mattutino e pomeridiano, il primo con orario dalle ore 7,00 alle ore 15,00 ed il secondo con orario dalle ore 15,00 alle ore 23,00. I turni erano di otto ore ma ii lavoratori dovevano restare al lavoro fino a quando non chiudevano il bilancio…”.
Dalle suddette deposizioni emerge con evidenza che i turni di otto ore venivano sforati sino al completamento di tutte le attività connesse alla contabilizzazione e conservazione delle banconote, e che ciò avveniva in modo continuativo, ciò che è stato confermato dai testi e Tes_3
, entrambi aventi funzioni di responsabili presso la filiale della Tes_5
ove il ha lavorato. CP_2 CP_1
Non può tuttavia ritenersi che, come si legge nella sentenza impugnata, il
Verdi abbia svolto ogni settimana lavoro straordinario per un ammontare complessivo di 54 ore settimanali, tenuto conto che dal prospetto dei turni prodotti in atti emerge che l'appellato effettuava in media circa cinque turni a settimana, ciascuno di otto ore, cosicchè appare ragionevole ritenere che l'orario settimanale effettivo dallo stesso osservato fosse in media di 48 ore
(superiore al normale orario di lavoro che, secondo il CCNL di riferimento,
è di 40 ore settimanali).
Nel corso del presente grado è stata disposta CTU al fine di quantificare le somme dovute all'appellato dal gennaio 2012 sino alla cessazione del rapporto, tenendo conto di un orario di 48 ore settimanali e detratte le somme già percepite dal lavoratore per il medesimo titolo quali risultanti dalle buste paga in atti.
Le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio nella depositata relazione peritale sono integralmente condivise da questo collegio in quanto fondate su corretti calcoli e coerenti procedimenti contabili;
in particolare, il CTU ha quantificato le somme dovute al - CP_1
calcolate in relazione al IV livello di cui al CCNL CNAI di inquadramento del lavoratore a partire dal maggio 2013- in complessivi € 9.118,06, di cui € 8.515,18 a titolo di differenze per lavoro straordinario e € 602,88 a titolo di differenze sul T.F.R.
A quest'ultimo riguardo, sono infondate le doglianze della società appellante secondo cui il compenso per lavoro straordinario non va considerato ai fini del computo del TFR.
L'art.2120 c.c. dispone che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, che si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Il secondo comma stabilisce che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Sul punto appare opportuno richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte (tra le altre, Cass. n.24801/2024) secondo cui il principio dell'omnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, comporta che, se la prestazione di lavoro non è occasionale, la relativa retribuzione debba essere compresa nel trattamento di fine rapporto, salvo che la contrattazione collettiva apporti un'eccezione a tale regola in modo chiaro e univoco.
Nella specie, il lavoro straordinario svolto dal va computato ai fini CP_1
del calcolo del TFR in quanto la prestazione in oggetto, per come sopra chiarito, si svolgeva in modo sistematico e continuativo, non rinvenendosi nel CCNL di riferimento una eccezione espressa al principio di onnicomprensività dettato dall'art. 2120 c.c. In definitiva, e per le ragioni che precedono, l'appello principale va parzialmente accolto, atteso che, come detto, la somma accertata e spettante al lavoratore a titolo di differenze retributive sul lavoro straordinario, è inferiore a quella riconosciuta in primo grado.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società Pt_1
va condannata a pagare al lavoratore la somma di € 9.118,06, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
4. L'appello incidentale, avente ad oggetto l'accertamento di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni superiori a quelle di inquadramento, è infondato.
Va dato atto che nel presente grado la difesa del non ha riproposto CP_1
tutte le domande svolte dinanzi al tribunale, insistendo solo in quella di inquadramento nel livello IV del CCNL CNAI sin dal gennaio 2012, oltre che nella domanda di corresponsione delle differenze retributive tra il livello VI e il livello IV per il periodo gennaio 2012- aprile 2013.
Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, va evidenziato che la sentenza impugnata non è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia, avendo statuito sulla domanda di mansioni superiori ritenendola non provata.
Al riguardo il primo giudice ha infatti rilevato che il ricorrente in primo grado non aveva indicato alcun mezzo istruttorio, “…volto a dimostrare
l'espletamento in concreto di mansioni superiori sia con riferimento al
CCNL CNAI, applicato al rapporto di lavoro, sia con riferimento al CCNL vigilanza, invocato dal quale contratto collettivo più indicato al tipo CP_1
di mansioni rivendicate…”.
Tale statuizione va confermata.
In generale, circa il riconoscimento dello svolgimento di mansioni rientranti in un livello superiore vanno richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. n. n. 12039/2020; 30580/2019; n.
8589/2015).
Condizione essenziale ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che
"abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato"
(Cass. Civ., Sez. Lav., 14 agosto 2001, n. 11125). In altri termini il lavoratore deve provare la riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato sia sotto il profilo oggettivo-materiale sia con riguardo al livello di autonomia e responsabilità richiesto dalla declaratoria.
Va poi evidenziato che la Cassazione, con orientamento che si condivide, ha affermato che l'onere della prova circa le mansioni superiori esercitate spetta al lavoratore che rivendichi il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore. Si veda Cass. civ. n.5536/2021 secondo cui il lavoratore che: “…rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale", non gravando "sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”.
Nel caso in specie, il livello IV del CCNL CNAI reclamato dall'appellato riguarda “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche…”.
Tra i vari profili la citata declaratoria riporta, a titolo esemplificativo, quelli di contabile d'ordine, cassiere comune e operatore meccanografico, che sono assimilabili alle mansioni svolte dal CP_1
Ritiene il collegio che il assunto con le mansioni di usciere (VI CP_1
livello) e sul quale incombeva l'onere della prova - non abbia dimostrato di essere stato in possesso, sin dal gennaio 2012 (data della sua prima assegnazione alle mansioni di addetto alla sala conta ed al caveau) delle specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche che connotano il citato IV livello.
È pertanto fondato quanto sostenuto dalla società datrice circa il fatto che il nel 2012 ha svolto funzioni di mero ausiliario alla sala conta e al CP_1
caveau, ciò che trova conferma tanto nella deposizione del teste
[...]
(…ricordo che il ricorrente dall'anno 20212 fino a quando io Tes_3
sono rimasto al lavoro ha svolto l'attività di ausiliario adibito alla sala conta …. … Adr: preciso che non sono stato io ad adibire il ricorrente all'attività della sala conta. Io come ho già detto ero responsabile per la società il ricorrente proveniva da altra società e mi era CP_2
stato mandato per lavorare in sala conta. Io come responsabile non avevo potere disciplinare sugli ausiliari che CP_2
provenivano da altre società. Se c'erano dei problemi con gli ausiliari, quale era il ricorrente, io mi dovevo rivolgere alle società da cui provenivano perché facessero gli interventi opportuni. Adr: Preciso che in sala conta lavoravano sia guardie giurate della che gli CP_2
ausiliari provenienti da altre società. Anche le guardie giurate utilizzate nella sala conta svolgevano l'attività di sala conta che prima ho riferito…”), quanto in quella del teste , che ha anch'egli Testimone_5
confermato che l'appellato era un mero ausiliario (ricordo che il sig. CP_1
era un ausiliario addetto alla contazione. L'attività dallo stesso
[...]
svolta consisteva dell'apertura dei marsupi e dei plichi che provenivano dalle attività commerciali e dagli istituti bancari, contazione delle banconote con le macchine apposite, bilanciamento, li confezionava per ogni singola banca e li predisponeva per essere conservati nel caveau. Il ricorrente nel periodo in cui ci sono stato io ha lavorato oltre che in sala conta anche nel caveau. L'attività svolta dal ricorrente nel caveau consisteva nello scaricare i mezzi blindati, inserire i contenitori nel computer per poi passarli in sala conta per la contazione. …Adr: nella sala conta della lavoravano sia lavoratori della CP_2 CP_2
quasi tutti guardie giurate che lavoratori provenienti da altre società.
Preciso che anche nel caveau della lavoravano sia CP_2
lavoratori della quasi tutti guardie giurate, che lavoratori CP_2
provenienti da altre società. Adr: che io sappia per lavorare nel caveau non ci vuole una qualifica specifica”.
Alla stregua di tali dichiarazioni, non sconfessate da elementi di segno contrario, deve ritenersi corretto l'operato della società datrice, che soltanto dal maggio 2013 ha inquadrato l'odierno appellato nel IV livello del CCNL di settore, in conformità alle disposizioni del CCNL di riferimento (art.44
e ss.) secondo cui il lavoratore che svolga attività afferenti a diverse qualifiche (come appunto il può transitare ad un livello superiore CP_1
dopo un certo periodo di tempo dall'assunzione. L'appello incidentale, pertanto, va rigettato, assorbita ogni ulteriore questione.
5. Le spese di entrambi i gradi vanno regolate tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio;
considerata la parziale reciproca soccombenza ed il fatto che il lavoratore è creditore di somme a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario (anche se in misura inferiore a quella stabilita in primo grado), appare equo compensare le spese di entrambi i gradi nella misura della metà ponendo il residuo a carico della società
nella misura indicata in dispositivo. Parte_1
Vanno integralmente compensate le spese tra il e la società CP_1
(in relazione a cui la notifica del ricorso introduttivo è stata CP_2
effettuata solo ai fini di litis denuntiatio), così come vanno compensate le spese nei confronti dell' . CP_3
Le spese di CTU di primo e secondo grado, come liquidate, restano in via definitiva a carico della società Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la società Parte_1
a pagare a , per i titoli di cui in motivazione, la Controparte_1
somma di € 9.118,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale.
Compensa per metà le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
e pone a carico della società la restante metà, che liquida in € Parte_1
1.500,00 per il primo grado e per il presente grado in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali CPA e IVA se dovute. Pone in via definitiva a carico della società le spese di CTU di Parte_1
primo e secondo grado.
Compensa le spese nei confronti della società e nei confronti CP_2
dell' . CP_3
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.3.2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti