Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 29 gennaio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento
R.G. n. 3931/2018 alle ore 10,15 è comparso l'Avv. Nunzio Giannetto in sostituzione dell'Avv. Interdonato Stefania per la , parte appellata ed appellante Controparte_1 incidentale, che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione con il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale anche in relazione al sopravvenuto intervento delle sezioni Unite in materia di impugnabilità autonoma del ruolo con la sentenza del 6.9.2022 n. 26283 applicabile anche ai processi pendenti;
nessuno è comparso per parte appellante
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 29.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. R.G. 3931/2018
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorillo Ernesto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, Corso Cavour 143, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
CONTRO
già , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
(c.f. – P. IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Interdonato Stefania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Consolare Valeria n. 81, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
Piazza Unione Europea 98122;
- APPELLATO CONTUMACE -
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 138/2018 del Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione all'esecuzione. Conclusioni delle parti: all'udienza del 29 gennaio 2025, il procuratore della parte appellata discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti,
e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 138/2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 15.01.18, depositata in data 19 gennaio 2018 e non notificata, con cui è stata solo parzialmente accolta l'opposizione dalla stessa sollevata per l'annullamento di sanzioni amministrative. Parte appellante, in particolare, premetteva di aver dedotto in primo grado l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n. 295 2004 0055068970 000 con la quale la aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 4.193,62 Controparte_2 per contravvenzioni al Codice della Strada elevate dal corpo di Polizia Municipale di
Messina nell'anno 2004 nonché alla cartella esattoriale n. 295 2001 0076503408 000 dell'importo di €. 805,33 relativa a contravvenzioni al C.d.S. elevate dal corpo di Polizia Municipale di Messina nell'anno 2001, e di avere altresì eccepito la mancata notifica dei verbali sottesi.
L'appello si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sulla mancanza di motivazione e contraddittorietà della sentenza di prime cure, dal momento che, a dire dell'appellante, nonostante il Giudice di Pace avesse correttamente individuato in cinque anni il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, avrebbe immotivamente rigettato l'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale avente importo di € 4.193,62, elevata per una presunta infrazione avvenuta nell'anno 2004 e notificata in data 25 giugno 2006, nonostante il successivo atto interruttivo - l'intimazione di pagamento n. 295 2010 09024245624 000 – fosse stato notificato il 24.01.2012 e dunque oltre il termine prescrizionale quinquennale.
Con il secondo motivo d'appello, la deduceva poi la violazione e/o falsa Pt_1 applicazione dell'art. 91 c.p.c. e ss. per essere state le spese di lite compensate in presenza di una soccombenza totale della parte opposta.
Per tali fatti, chiedeva di ritenere l'appello ammissibile per quanto esposto Parte_1
e, dunque, di riformare la sentenza impugnata nel capo in cui aveva disposto il rigetto dell'opposizione con riferimento alla cartella esattoriale n. 295 2004 0055068970 000 dell'importo di €. 4.193,62 per intervenuta prescrizione della stessa nonché di riformare il capo della sentenza relativo alle spese con condanna della e/o Controparte_2 del alle spese di lite del primo grado nella misura ritenuta di giustizia;
Controparte_5 con vittoria di spese e compensi di questo grado, da distrarsi in favore del procuratore costituito, che rendeva la dichiarazione di legge.
Instauratosi il contraddittorio, la (già si Controparte_2 Controparte_3 costituiva e chiedeva, in via incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla avverso gli estratti di ruolo Pt_1 rilasciati dalla anziché avverso le cartelle esattoriali e gli atti Controparte_1 successivamente notificati, con ogni consequenziale statuizione. L riscossione CP_6 domandava, poi, il rigetto dell'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando la legittimità della procedura di riscossione e del proprio operato;
con integrale vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Nessuno si costituiva per il regolarmente citato e non comparso. Controparte_5
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_5 nonostante il perfezionamento dell'iter notificatorio nei suoi confronti.
La questione che occupa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 138/2018, depositata in data 19.1.2018, con cui il Giudice di Pace di Messina ha parzialmente rigettato l'opposizione dalla stessa sollevata in primo grado non riconoscendo l'intervenuta prescrizione del debito portato dalla cartella n. 295 2004
0055068970000, con compensazione delle spese di lite.
Procedendo per gradi, va preso in esame, in via assorbente, il motivo di appello incidentale formulato dalla di erroneità della sentenza di prime cure per Controparte_2 avere statuito su un ricorso in opposizione ad estratti di ruolo, a suo avviso, atti non direttamente impugnabili. Nello specifico, parte appellata osserva come le cartelle di pagamento elencate nel ricorso della davanti al Giudice di Pace siano state Pt_1 regolarmente notificate e non tempestivamente opposte, venendo in tal modo meno i presupposti necessari per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
In punto di diritto, deve rilevarsi che, nelle more del procedimento, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, cd. Fisco-Lavoro, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), è stato inserito il comma 4-bis, con cui è stata sancita la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sono stati delineati i limiti di impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento, impugnabili a specifiche condizioni: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sugli effetti temporali della novella del decreto fiscale, con sentenza n. 26283/2022, hanno rilevato come la norma, per la parte relativa alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, abbia valore meramente ricognitivo, in quanto, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, l'estratto di ruolo è atto meramente interno, inidoneo a determinare un pregiudizio al contribuente, essendo impugnabili solo gli atti in esso riportati se conosciuti tramite l'estratto.
Con riferimento alla novella del decreto fiscale, poi, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale ius superveniens si applica ai processi pendenti, pure non tributari (art. 17 e 18
D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della
Strada e delle sanzioni amministrative), osservando che: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt.
3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Da quanto detto, ne consegue, che la disposizione in esame non determina di per sé
l'inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l'atto impositivo menzionato nell'estratto di ruolo, che si assume invalidamente notificato. Tuttavia, in tale ipotesi, è necessario che il ricorrente dimostri la sussistenza dell'interesse all'azione, da individuarsi nel pregiudizio che determina bisogno di tutela giurisdizionale.
L'interesse ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, deve poi sussistere sino al momento della decisione. Alla luce della normativa richiamata, deve osservarsi che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata. Mentre nel caso in cui gli atti impositivi richiamati nell'estratto di ruolo siano stati ritualmente notificati, come è avvenuto nel caso di specie, al fine di far valere fatti estintivi successivi, quali la prescrizione, occorre dimostrare che vi sia un interesse all'azione di accertamento negativo, condizione che manca allorquando non vi sia stata nessuna iniziativa esecutiva da parte dell'amministrazione.
Pertanto, nel caso in cui si deducano fatti estintivi, quali la prescrizione, maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento, è possibile esercitare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dimostrando, tuttavia, la sussistenza di un interesse ad agire. Ciò non può dirsi avvenuto nel caso in esame, ove l'eccezione di prescrizione delle cartelle di pagamento è stata formulata in seguito all'autonoma acquisizione degli estratti di ruolo da parte della ricorrente in assenza di iniziativa da parte dell'Amministrazione.
Si condivide a tal riguardo la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” e ancora: “Quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale” (Cass. civ. sent. 7353/2022; nello stesso senso Cass., n. 22946 del 2016) Pertanto, nel caso in oggetto, l'opposizione avanzata in primo grado, pur correttamente qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., avendo addotto il fatto estintivo della prescrizione del Parte_1 dritto al pagamento della sanzione pecuniaria, sopravvenuto alla formazione dei titoli esecutivi – ritualmente notificati -, deve in questa sede dichiararsi inammissibile in assenza di prova circa l'interesse richiesto dalla normativa sopravvenuta ed in applicazione dei canoni ermeneutici su indicati, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
Per tutto quanto precede, il motivo di appello incidentale proposto dalla
[...] va accolto, mentre va rigettato l'appello principale proposto da CP_2 [...]
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 138/2018 del Giudice di Pace di Pt_1
Messina depositata in data 19.1.2018, l'opposizione proposta in primo grado con atto del
23 marzo 2017 da va dichiarata inammissibile. Parte_1
Solo per completezza, va pure osservato come l'appellante non abbia in alcun modo contestato, relativamente alla cartella n. 295 2004 0055068970 000 dall'ultimo atto interruttivo (intimazione n. 295 2016 9012264682 000 notificata in data 11.1.2017).
Inoltre, e sempre per completezza, va pure dato atto che con riferimento al ruolo n.
4092/2001 portato dalla cartella n. 295 2001 0076503408, è intervenuto l'annullamento ex lege del suddetto ruolo in virtù dell'art. 4 D.L. 199/2018.
Anche in virtù del cd. “principio della ragione più liquida”, resta assorbita ogni altra questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio tra le parti costituite, tenuto conto dell'applicazione di una normativa sopravvenuta e dei pregressi orientamenti in merito di impugnazione degli estratti di ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In rigetto dell'appello avanzato da e in accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale della riforma la Controparte_2 sentenza n. 138/2018 del Giudice di Pace di Messina depositata in data 19.1.2018, dichiara inammissibile il ricorso proposto da in primo grado con Parte_1 atto del 23 marzo 2017; − Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio tra le parti costituite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana
Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, il 29.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna