Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 24.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies a definizione della causa iscritta al numero n. 3930 del R.G. dell'anno 2022 all'esito della discussione orale nell'udienza del 24.04.25 vertente
TRA
nata a [...] il [...], (c.f: ) e residente in [...] n.135, elettivamente domiciliato in Salerno alla Via SS Martiri Salernitani n. 24, presso lo studio dell'avv. Daniela Andria e dell'avv. Corrada Andria che lo rappresentano come da procura in atti;
- Attore -
e in pers del l.r.p.t cod. fiscale e part. I.V.A. rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Luigi GRECO presso cui domicilia come da procura in atti;
- Convenuta -
e
(C.F.: ) residente in [...] , 84062 Olevano sul CP_2 C.F._2
Tusciano (SA);
- Convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la ed il Parte_1 CP_3 responsabile civile per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertata la circostanza che CP_2 Pt_1
, in occasione del sinistro verificatosi il 18/6/2019 nel mentre viaggiava trasportata a bordo del motociclo KTM
[...]
pagina 1 di 9
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non CP_1 patrimoniale, patiti dall'istante in dipendenza delle lesioni subite a seguito del sinistro per cui è causa, come indicati e quantificati in premessa, ovvero in quella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, detratta la somma offerta ante causam dalla , oltre rivalutazione del danno secondo gli indici I.S.T.A.T ed interessi legali sulle somme annualmente CP_4 rivalutate, con decorrenza dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”.
A sostegno delle suesposte conclusioni parte attrice assumeva che alla guida Controparte_5 della moto KTM tg.EJ17070 di proprietà di percorreva la SP 135 diretto verso il centro di CP_2
Battipaglia; che giunto all'altezza della ditta CI. PLAST, in località Villani, il suddetto motociclo entrava in collisione con l'autocarro Mercedes Benz tg.FB128KN di proprietà della che Controparte_6 effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel piazzale della ditta CI. PLAST;
che in conseguenza dell'impatto tra i due veicoli, la sig.ra che viaggiava quale trasportata a bordo Parte_1 del motociclo KTM tg.EJ17070, rovinava al suolo subendo lesioni alla gamba destra e al volto;
soccorsa dal servizio 118, veniva trasportata presso l'ospedale di Battipaglia e poi condotta presso il Presidio
Ospedaliero di Eboli, ove veniva ricoverata con diagnosi di “frattura diafisaria scomposta del femore destro, trauma facciale con f.l.c. sopraciliare destro”; che l'istante veniva sottoposta ad intervento chirurgico per essere poi dimessa in data 12/7/2019. Seguiva un lungo periodo di malattia, durante il quale l'istante si vedeva costretta ad ulteriori ricoveri ospedalieri e trattamenti sanitari;
che dell'evento suddetto veniva redatto rapporto dalla Polizia Municipale di Battipaglia;
che per i danni tutti patiti da in Parte_1 conseguenza dalle patite lesioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del Dlgs 209/2005 si inoltrava richiesta risarcitoria alla quale Compagnia che garantiva per la RCA la circolazione motociclo KTM Controparte_1 tg.EJ17070; che la a fronte di tale richiesta, in data 05/02/2021 formulava offerta Controparte_1 risarcitoria, rimettendo l'importo di € 103.800,00 quale ristoro dei danni tutti patiti da Parte_1 somma da quest'ultima accettata in acconto sul maggior avere.
Il responsabile civile rimaneva contumace mentre si costituiva in giudizio la impugnando e CP_3 contestando l'avversa domanda, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che la legittimazione dell'assicurazione del vettore, in relazione all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, dipende solo dall'accertamento di un'eventuale corresponsabilità del conducente del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato;
di aver formulato in via stragiudiziale una proposta satisfattiva dei diritti dell'attrice; eccepiva il concorso colposo dell'attrice nel risarcimento del danno per aver omesso di indossare il casco protettivo;
contestava il quantum del risarcimento richiesto.
pagina 2 di 9 Instaurato il contraddittorio processuale e concessi i termini ex art 183 co 6 cpc, con ordinanza del
15.02.23 veniva formulata una proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, accettata dalla compagnia convenuta ma rifiutata dall'attrice.
Si procedeva quindi ad istruire la causa con CMU, depositata la quale, la causa veniva rinviata all'udienza odierna del 24.04.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. con autorizzazione al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, la dinamica del sinistro emerge in modo chiaro dal verbale degli agenti della polizia municipale di Battipaglia riproduttivo degli accertamenti compiuti dopo essersi recati sul luogo del sinistro con i relativi allegati.
La ricostruzione della dinamica del sinistro è agevole dall'esame delle fotografie allegate al suddetto verbale (motivo per cui è stata ritenuta superflua la prova testimoniale), dalle quali si evince che l'autocarro della condotto nell'occasione da , mentre percorreva la S.P.135 Controparte_7 Persona_1 con direzione di marcia Battipaglia, giunto nei pressi della Società “CI.PLAST”, effettuava una improvvisa manovra di svolta a sinistra per accedere al cortile di ingresso del suindicato opificio, tagliando la strada al motociclo KTM 125 tg EJ17070.
Dalle foto si nota che il punto di impatto del motociclo sull'autocarro è collocato nella parte posteriore sinistra;
dal che si ricava che l'autocarro aveva già quasi completato la manovra di svolta a sinistra nel momento in cui veniva impattato dal motociclo condotto dal . Gli operanti non hanno CP_2 rilevato tracce di frenatura a terra ed hanno evidenziato che vigeva su quel tratto di strada il limite di velocità di 50 km/h.
Giova richiamare il disposto dell'art 2054 co 2 c.c. che pone il principio della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di due veicoli rimasti coinvolti in un sinistro stradale.
Si riportano di seguito alcune pronunce della Cassazione che hanno precisato il perimetro applicativo di tale disposizione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 04/11/2014 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; Sez. 3, Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma
2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”; Sez. 3 Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la pagina 3 di 9 conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”; sentenza 28 novembre 2022, n. 34895 “In caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Applicando tali principi al caso di specie, dal rapporto dei verbalizzanti non emergono i presupposti per il superamento della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro;
anzi, ricorrono gli estremi per ritenere, per presunzioni semplici, che il , conducente del motoveicolo su cui la era CP_2 Pt_1 trasportata, abbia violato le norme prudenziali e che abbia concorso a cagione dell'elevata velocità alla causazione del sinistro.
Infatti, se avesse tenuto una velocità più moderata avrebbe potuto avvedersi del pericolo imminente
(la svolta repentina a sinistra dell'autocarro) ed avrebbe potuto frenare o svoltare a destra evitando l'impatto. Diversamente, lo scontro frontale del suo veicolo con la parte posteriore sinistra dell'autocarro e l'assenza di segni di frenata lascia presumere che il stesse conducendo il suo veicolo a velocità elevata, CP_2
o comunque non conforme alle regole di prudenza, motivo per cui non è riuscito ad evitare l'impatto.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, l'eccezione della compagnia di carenza di legittimazione passiva va rigettata;
peraltro, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 4147/2019 - su cui la compagnia ha fondato la predetta eccezione – non è stato confermato in altre successive pronunce della medesima S.C.
La compagnia eccepisce il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro, CP_3 ma il rilievo è infondato, in quanto il concorso colposo nella causazione del sinistro ex art 1227 c.c. è configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Cass. Sez.
3, sentenza n. 27010 del 07/12/2005). Non si intende, infatti, come la persona terza trasportata possa aver inciso sulla condotta di guida colposa del conducente del veicolo. pagina 4 di 9 Ugualmente da rigettare è l'eccezione di concorso colposo della danneggiata ex art 1227 c.c. per non aver indossato dispositivi di protezione (casco). Tale circostanza non è stata riscontrata nel verbale degli operanti giunti sul posto dopo il sinistro. Inoltre dalle foto allegate al medesimo verbale è possibile notare la presenza di due caschi protettivi, che evidentemente erano in uso dal e dalla Uno dei caschi CP_2 Pt_1 era del tipo “a scodella” ed il suo uso è compatibile con le lesioni al volto patite dalla danneggiata, per cui non vi sono gli estremi per la riduzione del danno.
In merito al quantum debeatur, il CTU nominato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A seguito del sinistro del 18 Giugno 2019 ha riportato la “Frattura diafisaria pluriframmentaria Parte_1
3° medio-distale del femore destro con esposizione di 1° grado;
anemizzazione post-traumatica; contusione ed abrasioni multiple con ferita lacero-contusa gamba destra ed importante ematoma al polpaccio;
escoriazioni alla mano destra;
ferita lacero-contusa arcata sovraciliare destra;
onicectomia traumatica 4° dito piede destro;
frattura composta base 5° MTT, infrazione della superficie articolare del cuboide e distacco parcellare del terzo cuneiforme a destra”; a seguito di tale politraumatismo sono residuati esiti funzionali interessanti la deambulazione, la funzionalità dell'arto inferiore dx, esiti cicatriziali estesi a varie parti del corpo (esposte e non), accorciamento dell'arto inferiore dx e deflessione del tono dell'umore.
2. L'invalidita temporanea totale 100% è stata pari a 125 (centoventicinque) giorni.
3. L'invalidità temporanea parziale è stata pari a giorni 110 (centodieci) al 75%.
4. L'invalidità temporanea parziale è stata pari a giorni 90 (novanta) al 50%.
5. L'invalidità temporanea parziale è stata di giorni 40 (quaranta) al 25%
6. Danno Biologico permanente 23% ( ventitre per cento).
7. Spese mediche Euro 7685,69 (comprensive di esami radiografici, fkt, visite specialistiche, intervento chirurgico) +
335,80 (acquisto medicinali e materiale per medicazioni)”.
Pervenivano osservazioni da parte di entrambi i CTU;
quello della compagnia esprimeva perplessità sull'entità delle spese affrontate dalla periziata e se le stesse potessero essere erogate dal SSN;
rispondeva il perito che le spese esibite dall'attrice per prestazioni sanitarie erano congrue in relazione all'entità delle lesioni e che seppur le prestazioni potessero essere erogate dal SSN i tempi lunghi di attesa avevano indotto la paziente a rivolgersi a privati.
Il CTP dell'attrice riteneva incongrua la valutazione del danno biologico operata dal perito che sul punto ha risposto che “Riguardo alla mancata valutazione del danno biologico delle lesioni fratturative a carico del V metatarso, del cuboide e del cuneiforme del piede destro occorre precisare che la perizianda ha riportato, così come emerge dalla documentazione sanitaria agli atti, “la frattura composta della base del 5° MTT, l'infrazione della superficie articolare del cuboide e distacco parcellare del terzo cuneiforme a destra”. Le linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, a pag. 371, per gli esiti di frattura del I o del V metatarso con dolore e limitazione funzionale di grado moderato attribuiscono una valutazione percentuale del 2%-4% (la valutazione va rapportata alla sede della frattura
(base, diafisi, testa), all'eventuale interessamento articolare, alla morfologia del callo osseo e ad eventuali dismorfismi diafisari pagina 5 di 9 comportanti alterazioni del carico. Sempre a pag. 371 è riportata la valutazione percentuale degli esiti di frattura del cuboide o del terzo cuneiforme a cui attribuiscono una valutazione percentuale del 2%-4%. Pertanto non siamo di fronte a lesioni fratturative ma ad una infrazione (frattura parziale di un qualsiasi osso;
consiste in una semplice fissurazione, che non determina l'interruzione completa della continuità dell'osso) per quanto riguarda il cuboide e ad un distacco parcellare (la frattura parcellare consiste in un tipo di frattura in cui a lesionarsi è un piccolo frammento dell'osso) per quanto riguarda il terzo cuneiforme, di conseguenza tali valutazioni percentuali appaiono eccessive. Per quanto riguarda il punteggio attribuito alle singole menomazioni preciso che ho attribuito una percentuale del 4% alla frattura del femore;
l'11% alla limitazione funzionale dell'anca; il 6% alle cicatrici ed il 2% alle lesioni riguardanti le lesioni del piede;
la cui somma è pari al 23% che in una valutazione globale degli esiti di cui è portatrice la perizianda, ritengo equa e quindi di dover confermare”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questo giudicante a fondamento della decisione (Cass. sent. n. 7341/04).
I consulenti tecnici di entrambe le parti hanno presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale che sono state disattese dal CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche dei CTP si offre una diversa prospettazione di alcune considerazioni del perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati.
In considerazione della percentuale riconosciuta del danno biologico (superiore al 9%), ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale applica le tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico, secondo il seguente prospetto:
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 125
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 110
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 88.224,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 122.632,00 pagina 6 di 9 Con personalizzazione massima (max 36% del danno biologico) € 154.393,00
Invalidità temporanea totale € 14.375,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 9.487,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 30.187,50
Spese mediche € 7.685,69
Altre spese € 335,80
Totale generale: € 160.840,99
Totale con personalizzazione massima € 192.601,99
Si ritiene di applicare l'incremento massimo a titolo di personalizzazione del danno, tenuto conto dei riflessi delle lesioni patite dal danneggiato sul profilo estetico, funzionale e dinamico-relazionale della persona per tutta la durata della invalidità. In particolare, si riconosce l'importo massimo tenuto conto della giovane età della danneggiata (17 anni) e della lunghissima durata dell'invalidità, che ha determinato un detrimento notevole, evincibile per presunzioni, nella sfera emotiva relazionale e personale di una persona così giovane.
Detraendo dalla somma l'importo di € 103.800,00 ricevuto in acconto dalla si perviene Pt_1 all'importo definitivo di € 88.801,99.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (18/06/2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995).
Più in particolare, al fine di individuare in modo corretto la liquidazione del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione di valore, tenuto conto dell'acconto di € 103.800,00 già versato, in fase di esecuzione della presente sentenza occorrerà:
a) devalutare sia l'acconto sia il credito liquidato alla data dell'illecito;
b) calcolare la differenza;
c) effettuare un primo conteggio degli interessi (dalla data del sinistro sino al pagamento dell'acconto): in tal caso si considererà come capitale l'intero credito devalutato (rivalutato anno per anno);
d) effettuare un secondo conteggio degli interessi (dalla data del pagamento dell'acconto sino al saldo): in tal caso invece si considererà come capitale solo la differenza (rivalutata anno per anno).
Sulla somma finale matureranno interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
pagina 7 di 9 Per quanto concerne infine la domanda di risarcimento danni patrimoniali da lucro cessante, parte attrice ha fornito quale unica prova, la Certificazione rilasciata dalla A.S.D. Beautiful Dance di Battipaglia, che non è idonea a dimostrare che l'attrice ha subito la perdita di occasioni di guadagno a cagione delle lesioni.
Occorre ricordare che all'epoca del fatto l'attrice aveva solo 17 anni, presumendosene che frequentasse ancora un istituto scolastico;
inoltre, superato il periodo di inattività causato dall'invalidità conseguente al sinistro potrà nuovamente cimentarsi nella danza e tentare l'ingresso nel mondo del lavoro, non avendo il CTU accertato che le lesioni subite dalla a seguito del sinistro abbiano inciso sulla sua Pt_1 capacità lavorativa futura. L'impossibilità per l'attrice di danzare nel periodo di durata della invalidità è stata ampiamente risarcita mediante riconoscimento della personalizzazione, in misura massima, del danno biologico.
Le spese di CTU e di giudizio seguono soccombenza e liquidate come da dispositivo sulla base del decisum. Non vi saranno decurtazioni per il rifiuto dell'attrice di aderire alla proposta conciliativa tenuto conto del riconoscimento in sentenza di un importo superiore a quello indicato nella proposta medesima.
La difesa di parte attrice ha chiesto anche gli onorari per l'assistenza stragiudiziale prestata alla sua assistita Rammentando il principio giurisprudenziale enunciato in Ordinanza n. 24481 del Parte_1
04/11/2020 secondo cui “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie”; non essendo stata provata l'attività difensiva svolta in fase stragiudiziale (ad eccezione delle lettere di costituzione in mora tutte dell'identico tenore), tale compenso non va riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1. Dichiara la contumacia del convenuto CP_2
2. In accoglimento della domanda attorea, visto l'art 141 Cod Ass priv. condanna il responsabile civile e la al pagamento in solido, a favore dell'attrice, la somma di € 88.801,99 (al netto CP_3 dell'acconto di € 103.800,00 già versato dalla compagnia convenuta in fase stragiudiziale), a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
3. Condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 10.000,00 per onorari, oltre spese vive, oltre rimborso forfettario spese in misura di pagina 8 di 9 legge in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
4. Pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
24.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9