Decreto cautelare 1 aprile 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 917 del 2025, proposto da Site S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B49CE96FDC, B49CE970B4, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
- della comunicazione di esclusione del RTI Site dalla procedura selettiva per l’affidamento dell’accordo quadro per lavori di manutenzione di reti e impianti del ciclo idrico integrato, limitatamente al lotto VII (CIG B49CE96FDC) e al lotto VIII (CIG B49CE970B4);
- della comunicazione del 3.03.2025, con cui Acque S.p.A. ha disposto l’esclusione del RTI Site dalla gara per l’affidamento dell’accordo quadro per lavori di manutenzione di reti e impianti del ciclo idrico integrato, limitatamente al lotto VII (CIG B49CE96FDC) ed al lotto VIII (CIG B49CE970B4) della gara anzidetta (Appalto n. 3723);
- della conferma dell’esclusione del RTI Site dalla gara anzidetta, avvenuta a mezzo di comunicazione prot. n. 0016882/25 del 19.03.2025;
- del disciplinare di gara, punto 3 “Requisiti di qualificazione”, sub A1), nella parte in cui richiede, quale requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione nel registro c.d. white list (o la presentazione della relativa istanza) a fronte di un oggetto dell’appalto che non contempla e non individua attività ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, co. 52 e ss., della legge n. 190/2012 (c.d. white list ) e nella parte in cui estende gli obblighi in materia di iscrizione nella white list ad operatori economici che in fase esecutiva non realizzeranno, comunque, attività riconducibili al predetto elenco nonché di ogni altra clausola o riferimento del disciplinare di gara avente quale oggetto le prescrizioni di che trattasi;
- del bando di gara;
- del capitolato speciale d’appalto, art. I.I.3., lett. B), pag. 17-18, nella parte in cui dispone l’obbligo di iscrizione nella white list (o la presentazione della relativa istanza) a fronte di un oggetto dell’appalto che non contempla e non individua attività ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, co. 52 e ss., della legge n. 190/2012 e nella parte in cui dispone “ che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento ”, nonché di ogni altra clausola o riferimento del capitolato speciale d’appalto avente quale oggetto le prescrizioni di che trattasi;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto
e per la declaratoria
di nullità della clausola di cui al punto 3 del disciplinare di gara, “Requisiti di qualificazione”, sub A1), nella parte in cui richiede, quale requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione nella white list e/o, comunque, l’iscrizione da parte di tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di impresa anche non impegnati nell’esecuzione di attività contemplate nel registro di cui all’art. 1, co. 52 e ss., della legge n. 190/2012, nonché di ogni altra sua clausola o comunque altro riferimento della legge di gara alla prescrizione di che trattasi, ivi incluso il capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui parimenti dispone l’obbligo di iscrizione nella white list e/o, comunque, “ che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento ”, ovvero di ogni altra sua clausola o comunque riferimento alle prescrizioni in tema di white list
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Acque S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con bando pubblicato il 30.01.2025, Acque S.p.A. indiceva la gara per l’affidamento di un “ Accordo quadro per lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato ”, suddivisa in otto lotti, per un valore complessivo stimato pari ad € 74.000.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. – Per quanto qui di interesse, nel disciplinare di gara (art. 3, lett. A1) si evidenziava che la procedura riguardava una serie di attività, che non potevano « essere scorporate e puntualmente quantificate », che, ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012, erano annoverate quali attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. Pertanto, « al fine di contrastare l’infiltrazione mafiosa », il disciplinare prevedeva che « ai fini dell’applicazione della L. 190/2012, nonché del comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, l’operatore economico che concorre [va] all’assegnazione dell’appalto [avrebbe dovuto] dimostrare di essere iscritto alla White List presso la Prefettura territorialmente competente, pena l’esclusione », con l’ulteriore precisazione che, «[ i ] n caso di RTI, l’iscrizione alla White List [era] richiesta per tutte le imprese costituenti il raggruppamento ». La legge di gara prevedeva inoltre che era ammesso a partecipare l’operatore economico che avesse dimostrato di aver domandato l’iscrizione nella white list alla Prefettura territorialmente competente.
Il disciplinare stabiliva, poi, che quanto sopra avrebbe trovato applicazione anche nel caso in cui l’aggiudicatario avesse inteso subappaltare le opere di contratto, che non sarebbero stati autorizzati subappalti a favore di imprese non in possesso di iscrizione nella white list e che era sempre richiesta l’iscrizione nell’elenco delle imprese subcontraenti nei casi in cui i subcontratti avessero avuto ad oggetto una delle prestazioni di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012.
3. – Il capitolato speciale di appalto conteneva, all’art. I.I.3, una descrizione molto analitica delle lavorazioni rientranti nell’accordo quadro, distinguendole in due macro gruppi di prestazioni (“ manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato a chiamata a seguito di guasto H24 ” e “ manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato programmabile a seguito di individuazione perdite occulte e sostituzione tratti di rete e altri interventi programmati ”) ed aggiungeva ad esse un elenco particolareggiato di ulteriori attività, tra le quali figurano il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere, gli scavi e i ripristini su strade e marciapiedi e le relative opere provvisionali, i reinterri, il ripristino e il rifacimento di pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, lo spostamento di sottoservizi interferenti con la realizzazione delle opere, la fornitura di mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata in economia, di attrezzature e di materiali necessari ai lavori, posa in opera di murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio, opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell’impresa e le prestazioni necessarie a dare le opere complete, funzionanti e pronte per l’esercizio, la fornitura in opera di carpenterie metalliche, la messa a disposizione, anche tramite noleggio, di autogru, pompe di sollevamento per fognatura e drenaggio e altre attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto di contratto, le attività di spurgo funzionali ad altri interventi oggetto del contratto, la pulizia di aree o altro alle quali la committente fosse tenuta per obblighi di legge o per necessità di tutela dell’igiene pubblica, il noleggio di macchinari e apparecchiature accessorie.
Lo stesso capitolato precisava che le lavorazioni previste rientravano prevalentemente nella categoria OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e che le restanti lavorazioni (opere edili, rifacimento asfalti, rimozione amianto, ecc.) avrebbero dovuto essere svolte contestualmente alla manutenzione ordinaria o straordinaria della rete idrica.
Nel capitolato erano poi ribadite le disposizioni previste dal disciplinare in ordine al possesso del requisito dell’iscrizione nella white list .
4. – Il raggruppamento temporaneo di imprese tra Site S.r.l. (mandataria), B. Energy S.p.A. e -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. (mandanti) presentava offerte per diversi lotti, tra i quali il lotto VII e il lotto VIII.
Il RTI dichiarava l’intenzione di eseguire le lavorazioni indicate nel capitolato speciale di appalto secondo la seguente ripartizione:
- Site (capogruppo): opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 nella percentuale del 46% del valore complessivo dell’appalto;
- -OMISSIS- -OMISSIS- (mandante): opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 nella percentuale del 44%;
- B. Energy (mandante): bonifica di materiali contenenti amianto nella percentuale del 10%.
Nella documentazione presentata in gara, ciascun componente del RTI – e, per quello che qui rileva, -OMISSIS- -OMISSIS- – dichiarava « nel rispetto dei limiti di cui all’art. 119 co. 2 e co. 4 del d.lgs. 36/2023 e della disciplina riportata nel capitolato speciale d’appalto allegato alla documentazione di gara », di riservarsi « la facoltà di poter subappaltare le prestazioni oggetto dell’appalto e ricadenti nella categoria OG6 ».
5. – Durante la seduta del 28.02.2025, la commissione di gara comunicava al RTI Site l’esclusione dalla procedura a causa della mancanza, in capo a -OMISSIS- -OMISSIS-, del requisito dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list ) istituito presso la competente Prefettura, ovvero della presentazione della relativa domanda.
Dell’esclusione del RTI veniva data comunicazione anche con nota della stazione appaltante del 3.03.2025.
6. – In data 10.03.2025 Site presentava istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.
7. – Con atto del 19.03.2025, la stazione appaltante, acquisita la nota del RUP del 17.03.2025 contenente la specificazione delle ragioni per le quali l’iscrizione nella white list era a ritenersi necessaria per la conduzione dell’appalto, riscontrava l’istanza di autotutela si Seti confermando l’esclusione del raggruppamento.
8. – Con ricorso notificato e depositato il 31.03.2025, Site ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di esclusione e gli altri atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
Con il primo motivo, la società ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 e l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché la stazione appaltante non avrebbe considerato che il requisito dell’iscrizione nella white list deve essere posseduto soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione, e dunque non da -OMISSIS- -OMISSIS-, che si è riservata la facoltà di subappaltare le prestazioni rientranti nella categoria OG6, non incontrando tale facoltà alcun limite nella legge di gara.
Con il secondo mezzo di impugnazione, Site deduce la violazione, sotto altri profili, dell’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012, l’eccesso di potere e la nullità degli atti di gara ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990: la ricorrente sostiene che l’art. 3 del disciplinare sarebbe nullo ed improduttivo di effetti, non essendo le prestazioni oggetto della procedura di gara ricomprese nell’elenco tassativo di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012, se non in riferimento a lavorazioni di rilievo del tutto marginale rispetto all’oggetto dell’appalto.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e la nullità sotto altri profili della legge di gara, sostenendo che la stazione appaltante non avrebbe mai individuato quali siano, nello specifico contesto della commessa per cui è causa, le attività effettivamente riconducibili all’elenco di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012, né le ragioni della loro asserita non “scorporabilità”, con la conseguenza che il provvedimento di esclusione sarebbe solo apparentemente motivato, oltre ad essere illegittimo per non essere stato preceduto dall’attivazione del soccorso istruttorio sul punto ritenuto ostativo alla partecipazione del raggruppamento.
9. – Acque S.p.A. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, oltre a contestare nel merito gli assunti di parte ricorrente, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del primo motivo, che, essendo rivolto contro una clausola immediatamente escludente della legge di gara, avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando.
10. – Alla camera di consiglio del 17 aprile 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare a fronte dell’impegno della stazione appaltante di non procedere all’apertura delle offerte economiche fino alla definizione del giudizio.
11. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
12. – All’udienza pubblica del 5 giugno 2025, la causa è stata diffusamente discussa dalle parti presenti ed è stata quindi trattenuta in decisione.
13. – L’eccezione di tardività della proposizione del primo motivo di ricorso sollevata dalla stazione appaltante non è meritevole di condivisione.
La legge di gara prevedeva che, in caso di RTI, l’iscrizione nella white list era richiesta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e che il possesso del requisito era stabilito a pena di esclusione.
Laddove fondata, la tesi della ricorrente comporterebbe l’invalidità in parte qua della legge di gara per contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione, con la conseguenza che detta clausola dovrebbe considerarsi come non apposta ai sensi dell’art. 10, co. 2, d.lgs. n. 36/2023, con conseguente sindacabilità, anche in difetto dell’espressa impugnazione della clausola, del provvedimento ne costituisce applicazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 16 ottobre 2020, n. 22; Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2023, n. 1175).
14. – Passando all’esame delle censure formulate da parte ricorrente, il collegio ritiene, per ragioni di ordine logico, di dover prendere le mosse da quelle che implicano profili di invalidità più radicali degli atti del procedimento, ovvero quelle relative alla denunziata nullità parziale della legge di gara nella parte in cui pretenderebbe il requisito di partecipazione dell’iscrizione nella white list per lo svolgimento di prestazioni non ricomprese nell’elenco tassativo di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 (secondo motivo), senza peraltro preoccuparsi di individuare quali attività, nello specifico contesto della commessa per cui è causa, sarebbero riconducibili allo stesso elenco (terzo motivo).
14.1. – Come sopra evidenziato, il capitolato speciale d’appalto conteneva un meticoloso elenco delle lavorazioni oggetto dell’accordo quadro.
La sussumibilità di molte delle lavorazioni indicate nel capitolato nell’elenco di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 non può essere fondatamente messa in dubbio.
Si tratta delle attività indicate nella nota del RUP del 17.03.2025, ovvero quelle relative al disfacimento di pavimentazioni stradali, agli scavi, ai reinterri e alla fornitura e al trasporto dei relativi materiali, riconducibili alle attività di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti (art. 1, co. 53, lett. c) ), al ripristino di strade e marciapiedi e alla posa in opera di murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, comportanti il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e bitume (lett. d) ) e alla pulizia delle aree, rientrante nei servizi ambientali (lett. i-quater) ).
Ma rientrano nelle attività indicate nella disposizione della legge n. 190/2012 anche la fornitura di mezzi d’opera, il noleggio di macchinari e apparecchiature accessorie e la messa a disposizione, tramite noleggio, di autogru, pompe di sollevamento per fognatura e drenaggio e altre attrezzature necessarie (lett. e) e g) ) e può rientrarvi anche la fornitura di tubazioni e di carpenterie metalliche (lett. f) ).
14.2. – Il fatto che la legge di gara non contenesse l’espresso riferimento circa la riconducibilità delle lavorazioni sopra esemplificativamente richiamate all’elenco delle attività di cui all’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 e che il RUP sia stato chiamato a chiarire, con la suddetta nota del 17.03.2025, quali delle categorie di attività elencate nella citata disposizione fossero coinvolte nelle lavorazioni oggetto della procedura non può essere invocato per escludere la necessità dell’iscrizione nella white list .
Deve infatti ricordarsi che l’art. 1, co. 53, della legge n. 190/2012 configura una speciale causa di esclusione, applicabile anche in mancanza di una specifica menzione nella lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628), con la conseguenza che l’assenza nei documenti di gara della clausola che imponga, a pena di esclusione, l’iscrizione nella white list deve essere colmata ricorrendo all’eterointegrazione degli atti di gara, considerata la natura imperativa e cogente della disciplina relativa agli accertamenti antimafia nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9284; Id., 6 ottobre 2022, n. 8558; Id., sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 19 maggio 2025, n. 3857).
Né assume rilievo in contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, co. 1, del d. lgs. n. 36/2023. L’esclusione per mancata iscrizione nella white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, co. 2, cui espressamente la legge (art. 1, co. 52, della legge n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345; Id., 3 dicembre 2024, n. 9664).
14.3. – Le lavorazioni cui si è fatto sopra riferimento, lungi dall’assumere un rilievo del tutto marginale (come nel caso deciso da Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2024, n. 9201), possono al più considerarsi « strumentali, accessorie o connesse alla prestazione oggetto di affidamento », essendo pertanto la stazione appaltante tenuta all’accertamento del possesso del requisito dell’iscrizione nella white list (cfr. TAR Campania, sez. IX, 19 maggio 2025, n. 3857, cit.; TAR Basilicata, 15 gennaio 2025, n. 37).
Infatti, del tutto ragionevolmente il capitolato precisava che le suddette lavorazioni avrebbero dovuto essere svolte contestualmente alla manutenzione ordinaria o straordinaria della rete idrica. E, come si legge nella nota del RUP, « l’appaltatore, nell’esecuzione delle attività manutentive delle reti, è chiamato a fornire inerti e terre. Anche nelle ipotesi in cui gli inerti debbano essere acquistati da un soggetto terzo, il trasporto resta a carico dell’appaltatore, che deve provvedere a condurli sino al cantiere »; «[ l ] ’appaltatore deve fornire e/o trasportare sia calcestruzzo che bitume. Dette attività sono “ordinarie” nel senso che non rappresentano una mera ipotesi ma al contrario, sono attività quotidiane nella conduzione di un appalto della specie di quello di che trattasi, e che non possono essere scorporate e demandate a terzi esecutori »; «[ p ] er la gestione dell’appalto è essenziale che l’appaltatore sia in grado di gestire i rifiuti prodotti durante lo svolgimento delle attività appaltate, nella cui gestione rientra anche il trasporto a discarica. Nella gestione dei rifiuti, pertanto, non rientra la sola attività di gestione dei materiali pericolosi come l’amianto ».
La stazione appaltante, dunque, non poteva legittimamente esimersi dall’inserire la clausola relativa al requisito dell’iscrizione nella white list e, se anche detta clausola fosse stata omessa, la lacuna avrebbe comunque dovuto essere colmata attraverso l’eterointegrazione della legge di gara.
15. – Venendo all’esame delle doglianze che si appuntano più da vicino sul difetto del requisito dell’iscrizione nella white list in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- (primo motivo e ultima parte del terzo), il collegio ritiene di dover fare le considerazioni che seguono.
15.1. – L’art. 14 del disciplinare di gara consentiva il ricorso al subappalto così dettandone le condizioni: « poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un’unica categoria OG6, l’aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente ».
L’art. 3, lett. R3), del disciplinare, con riguardo ai “concorrenti raggruppati”, stabiliva che «[ l ] e imprese raggruppate, devono assumere almeno il 20% di lavorazioni nell’ambito dell’intero raggruppamento (c. 12, art. 68, D.lgs. 36/23) e sono tenute ad eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla quota assunta sulla predetta categoria, potendone subappaltare la restante parte (ex art. 119, c. 1, del D.lgs. 36/23) ».
15.2. – L’art. 119, co. 4, lett. c) , del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che «[ i ] soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: (…) c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare ».
15.3. – Come si ricorderà, in sede di presentazione dell’offerta, il RTI Site aveva dichiarato l’intenzione di eseguire le prestazioni secondo la seguente ripartizione:
- Site (capogruppo): opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 nella percentuale del 46%, senza ulteriori distinzioni;
- -OMISSIS- -OMISSIS- (mandante): opere ricadenti nella categoria prevalente OG6 nella percentuale del 44%, senza ulteriori distinzioni;
- B. Energy (mandante): bonifica di materiali contenenti amianto nella percentuale del 10%.
Nel documento denominato “ Accettazione disposizioni di gara ”, -OMISSIS- -OMISSIS- aveva dichiarato di riservarsi « la facoltà di poter subappaltare le prestazioni oggetto dell’appalto e ricadenti nella categoria OG6 ».
15.4. – Per effetto delle disposizioni della legge di gara, -OMISSIS- -OMISSIS-, che si era assunta una quota pari al 44% del valore complessivo dell’accordo quadro, senza distinzioni tra le diverse lavorazioni indicate nel capitolato (art. I.I.3), non poteva riservarsi di subappaltare la sua intera quota, dovendo eseguire in proprio almeno la misura maggioritaria della stessa e potendo subappaltare solo il resto.
Nella dichiarazione con cui -OMISSIS- -OMISSIS- si è riservata di ricorrere al subappalto non sono indicati « i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare », non essendo stata pertanto soddisfatta la condizione prescritta dal citato art. 119, co. 4, lett. c) , del d.lgs. n. 36/2023.
In mancanza di tale indicazione, la stazione appaltante non aveva alcun margine per considerare non necessario il possesso dell’iscrizione nella white list in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- in ragione del fatto che la stessa non avrebbe direttamente eseguito prestazioni rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, co. 56, della legge n. 190/2012.
Infatti, di fronte alla riserva formulata dalla società, l’Amministrazione non poteva che ritenere che il subappalto avrebbe riguardato indistintamente alla parte minoritaria della quota assunta relativa alle lavorazioni non riconducibili alla bonifica dei materiali contenenti amianto (quest’ultima essendo stata assunta da B Energy), con la conseguenza -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe dovuto eseguire, altrettanto indistintamente, la parte maggioritaria della quota assunta.
In altri termini, non avendo -OMISSIS- -OMISSIS- indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendeva subappaltare nell’ambito della quota assunta, la stazione appaltante non avrebbe potuto legittimamente prescindere dalla verifica del possesso, da parte della stessa mandante del RTI, del requisito dell’iscrizione nella white list (cfr. TAR CA, sez. I, 24 aprile 2025, n. 758).
15.5. – Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio, deve premettersi che è pacifico tra le parti il difetto in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- del requisito dell’iscrizione nella white list .
L’iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere soddisfatta al momento della partecipazione alla procedura di gara, rientra tra i requisiti soggettivi e la sua carenza determina l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Tale principio è stato ribadito dall’ANAC, da ultimo, anche con il comunicato n. 25 del 17 gennaio 2023, ove è chiaramente scolpita la portata escludente della mancanza del requisito dell’iscrizione alla white list , che « è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa », la cui mancanza « per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012 determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione » e « non è sanabile mediante soccorso istruttorio » (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9284).
16. – Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso di Site deve essere respinto.
17. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della stazione appaltante delle spese di lite, che liquida nella misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.