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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/01/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2637 dell'anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2637/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. SUL NAVIGLIO (MI) il Parte_1 C.F._1 Pt_2
08/06/1972, con il patrocinio dell'Avv. RIBOLI TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MB) il 16/06/1965, CP_1 C.F._2 CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. RUSCIO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: COME DA FOGLIO TELEMATICO DEL 4.1.2024.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (15.1.2024).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1 giorno 27 giugno 1998, in UL (MI);
− dal matrimonio è nata (Vizzolo P., 12.7.1999); Persona_1
− i coniugi si sono separati con verbale del 16.3.2010, omologato il 25.3.2010, da questo
Tribunale, con condizioni poi modificate come da decreto emesso da questo stesso
Ufficio il 13.11.2012;
Pag. 1 − con ricorso del 2.11.2022, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, il trasferimento della quota di proprietà del 50% della casa alla figlia, di versare alla figlia la somma di 350 euro mensili per il mantenimento della stessa;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda di stato e ha chiesto gli assegni di 350 euro mensili per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese extra assegno e di 200 euro mensili per sé;
− con ordinanza del 10.3.2023, il Presidente f.f., sentiti i coniugi, ha confermato le condizioni vigenti;
− all'udienza del 12.9.2023 il Giudice istruttore ha sentito le parti, anche con finalità conciliative, e ha indicato alle stesse l'opportunità di definizione congiunta del procedimento, considerato il parallelo procedimento di mediazione pendente per la domanda di divisione immobiliare;
− con nota scritta congiunta del 15.11.2023 le parti hanno riferito di aver intenzione di definire la causa con la sottoposizione di condizioni concordate al Tribunale;
− la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il
13.1.2024, sulle conclusioni come precisate, senza quindi la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 16/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2010. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le ulteriori condizioni appaiono non contrastanti con disposizioni di ordine pubblico e/o inderogabili e meritano integrale accoglimento, considerata altresì la situazione di salute della figlia (maggiorenne, ma non autosufficiente) . Nel resto, trattandosi di accordi Per_1 di natura economica, nulla vi osta.
4. Le spese possono quindi essere compensate integralmente, come concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA sciolto il matrimonio contratto il 27.6.1998 a UL (atto di matrimonio di cui al n. 8, p. I, registri del Comune di UL) da e;
Parte_1 CP_1
Pag. 2 2. RECEPISCE integralmente le condizioni che seguono e DISPONE in conformità alle stesse:
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2637/2022, introdotta da:
(c.f. ), n. SUL NAVIGLIO (MI) il Parte_1 C.F._1 Pt_2
08/06/1972, con il patrocinio dell'Avv. RIBOLI TIZIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. (MB) il 16/06/1965, CP_1 C.F._2 CP_2
Con il patrocinio dell'Avv. RUSCIO LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: COME DA FOGLIO TELEMATICO DEL 4.1.2024.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (15.1.2024).
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1 giorno 27 giugno 1998, in UL (MI);
− dal matrimonio è nata (Vizzolo P., 12.7.1999); Persona_1
− i coniugi si sono separati con verbale del 16.3.2010, omologato il 25.3.2010, da questo
Tribunale, con condizioni poi modificate come da decreto emesso da questo stesso
Ufficio il 13.11.2012;
Pag. 1 − con ricorso del 2.11.2022, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio, il trasferimento della quota di proprietà del 50% della casa alla figlia, di versare alla figlia la somma di 350 euro mensili per il mantenimento della stessa;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda di stato e ha chiesto gli assegni di 350 euro mensili per il mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese extra assegno e di 200 euro mensili per sé;
− con ordinanza del 10.3.2023, il Presidente f.f., sentiti i coniugi, ha confermato le condizioni vigenti;
− all'udienza del 12.9.2023 il Giudice istruttore ha sentito le parti, anche con finalità conciliative, e ha indicato alle stesse l'opportunità di definizione congiunta del procedimento, considerato il parallelo procedimento di mediazione pendente per la domanda di divisione immobiliare;
− con nota scritta congiunta del 15.11.2023 le parti hanno riferito di aver intenzione di definire la causa con la sottoposizione di condizioni concordate al Tribunale;
− la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il
13.1.2024, sulle conclusioni come precisate, senza quindi la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
− la camera di consiglio si è svolta il 16/01/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970. Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2010. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le ulteriori condizioni appaiono non contrastanti con disposizioni di ordine pubblico e/o inderogabili e meritano integrale accoglimento, considerata altresì la situazione di salute della figlia (maggiorenne, ma non autosufficiente) . Nel resto, trattandosi di accordi Per_1 di natura economica, nulla vi osta.
4. Le spese possono quindi essere compensate integralmente, come concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA sciolto il matrimonio contratto il 27.6.1998 a UL (atto di matrimonio di cui al n. 8, p. I, registri del Comune di UL) da e;
Parte_1 CP_1
Pag. 2 2. RECEPISCE integralmente le condizioni che seguono e DISPONE in conformità alle stesse:
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 16/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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