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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere all'udienza del 23.5.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 396/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Agnello come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Vecchia
[...] P.IVA_1 CP_1
Ognina, 149 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.3776/2023, emessa all'udienza del 21.9.2023 e depositata in via telematica, il
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da Pt_1
avverso le ordinanze ingiunzioni n. 21/0032 prot. 2904 di €. 2.719,00 e n. 21/0033 prot. 2900
[...] di €. 1.019,00 emesse dal Dirigente responsabile del Servizio Direzione Territoriale del Lavoro di il 12.2.2021, per omessa e/o infedele registrazione nel libro unico del lavoro delle CP_1
prestazioni lavorative rese dalla dipendente per il periodo ricompreso tra Gennaio Persona_1
2015 e Settembre 2015 e da Ottobre 2015 ad Aprile 2016, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 21.3.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, all' , proponeva appello alla Controparte_1 Parte_1
detta sentenza che censurava per le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Il proposto gravame è affidato a tre motivi.
1) Con il primo, l'appellante ritiene viziata la sentenza di prime cure per non avere tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n.4927 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania che aveva annullato il verbale di accertamento dal quale erano scaturite anche le sanzioni impugnate con l'odierno giudizio.
Assume che, trattandosi di sentenza passata in giudicato, produce conseguenze giuridiche anche nei riguardi dei soggetti estranei al suddetto processo quando i terzi sono legati alle parti processuali da un diritto che dipende dalla materia oggetto del procedimento definito.
Con la conseguenza che, anche se al giudizio innanzi al tribunale del lavoro non avevano partecipato né l'appellante e né l' , tuttavia essendo identica la materia del contendere nei CP_1
due giudizi ed essendo stato annullato il verbale ispettivo, gli effetti si producevano anche nell'odierno giudizio.
1.1) Il motivo è infondato.
Va premesso che il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale del lavoro di Catania e definito con la sentenza n.4927, emessa il 26.11.2021, passata in giudicato, richiamata dall'appellante, ha riguardato più ricorsi riuniti con i quali erano stati impugnati gli avvisi di addebito emessi dall' per il recupero delle prestazioni ritenute indebitamente erogate a titolo di assegni CP_2
familiari e la richiesta di pagamento dei contributi a titolo di lavoratori autonomi, avvisi emessi in considerazione delle contestazioni mosse con il verbale unico ispettivo prot. n. CP_2
2100.28/11/2016 0397536 del 23/11/2016, lo stesso verbale dal quale sono scaturite le differenti sanzioni amministrative emesse da latro ente ed oggetto dell'odierno procedimento.
2 La sentenza tuttavia non ha affatto annullato il sopracitato verbale ispettivo, bensì ha annullato gli impugnati avvisi di addebito sotto il profilo della carenza di prova, posto che gravava sull'Istituto creditore la prova della fondatezza della pretesa contributiva, anche quando l'Istituto la fondi su rapporto ispettivo.
Precisamente sul punto ha testualmente motivato “Ebbene nel caso a mano l' non ha CP_2
fornito in giudizio alcun elemento di prova a sostegno della pretesa creditoria, omettendo più volte di convocare i testi indicati sulle circostanze di fatto rilevanti per l'accertamento delle inadempienze contestate ai ricorrenti. A ciò va aggiunto che i testimoni escussi in giudizio, ad istanza dei ricorrenti, hanno fornito elementi di valutazione che militano a favore della tesi prospettata negli atti introduttivi dei procedimenti qui riuniti.”
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non solo non vi è stata alcuna statuizione riguardo il verbale ispettivo ma anzi il tribunale, proprio avuto riguardo alle contestazioni degli opponenti relativamente al verbale ispettivo, ha premesso che “nel giudizio in esame nessuna rilevanza possono avere né i vizi propri dell'accertamento ispettivo, posto che non condizionano la validità della riscossione da parte dell'Istituto previdenziale alla luce dei principi che governano la materia della riscossione dei contributi previdenziali, disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, e per l' , dal 1 gennaio 2011, dall'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_2
dalla I n. 122 del 2010, che si seguito si richiamano. In sede di opposizione ad avviso di addebito non ostano all'esame della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica del titolo, considerato che la Suprema Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale (o avviso di addebito) avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale Dopo l'iscrizione a ruolo, fase peraltro neanche più prevista dall'art. 30 d.l. n. 78 del
2010, neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del
3 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova). (Cfr. Cass.- Ordinanza 21 ottobre
2020, n. 22986)”.
Ciò posto, il giudicato formatosi con la sentenza in esame afferisce all'annullamento di avvisi di addebito che seppure emessi in base a fatti accertati con il verbale ispettivo unico – lo stesso con cui l' ha inflitto le sanzioni oggetto dell'odierno giudizio - nessuna statuizione ha Controparte_1
riguardato siffatto verbale ed anzi il tribunale ne ha accertato l'assoluta irrilevanza in quel giudizio sicchè la decisione richiamata, attenendo a soggetti diversi ed a contestazioni differenti, nessun effetto può spiegare nell'odierno procedimento.
2) Con il 2° motivo l'impugnante critica la decisione di primo grado per avere rigettato l'eccezione di violazione dell'art.14 della legge n.689/81 ritenendo rispettati i termini previsti dalla invocata norma, nonostante, a fronte dell'accesso del 5.4.2016, data in cui era stata sentita la lavoratrice ed in relazione alla quale l' ha emesso le impugnate sanzioni Persona_1 CP_1
amministrative, il verbale ispettivo è stato emesso il 23.11.2016 anziché entro 4 mesi, ovvero entro il 3.7.2016.
Inoltre rileva come la decisione appellata non contiene alcuna specifica motivazione e si pone in contrasto con la giurisprudenza dello stesso tribunale e dello stesso decidente formatesi in altre controversie.
2.1) Il motivo non coglie nel segno
Va premesso che il comma 2° dell'art.14 della legge n.689 del 1981 dispone: "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
Costituisce orientamento pacifico della Suprema Corte, cui ha fatto applicazione la sentenza gravata ed a cui la Corte aderisce condividendone le motivazioni, che la citata norma “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a
4 riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità. A tale esigenza, si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto” (da Cassazione civile sez. VI,
06/02/2019, n.3524; ibidem n.16286/2018).
Ora, basti considerare che l'acceso eseguito da ispettori dell' presso i locali ove la CP_2
società svolgeva la propria attività è avvenuto in data 5.04.2016, mentre le contestazioni hanno formato oggetto del verbale unico di accertamento del 23.11.2016, notificato all'appellante il
20.12.2016.
Posto che l'accertamento ha riguardato 4 lavoratori, periodi differenti, l'esame di diversa documentazione successivamente acquisita, contestazioni del tutto diverse in relazione a quelle di competenza dell' e quelle riguardanti l' , deve ritenersi che la pluralità delle CP_2 CP_1
violazioni differenti commesse, la necessità di esame dei documenti acquisiti e di quelli ulteriori che l'Amministrazione nei suoi poteri di indagine ha ritenuto di dovere acquisire, è del tutto congruo, per un accertamento corretto e completo, la notificazione delle contestazioni in un lasso temporale di 8 mesi dall'accesso sui luoghi.
E' tradizionale principio delle Corte di legittimità in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
5 - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (conf., ex multis, Cass. n.
1043/2015; Cass. n. 7681/2014). Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3693 (cfr. Cass. n.
27702/2019),
Né la necessaria acquisizione di ulteriore documentazione affermata dalla Amministrazione non richiede un prova specifica posto che il procedimento può ritenersi comunque concluso nei termini congrui sopra indicati considerate le sue specifiche caratteristiche, ovvero la pluralità delle contestazioni;
l'esame della documentazione di tipo differente, fra i quali libro unico del lavoro;
buste paga dal 2012 al 2016; documenti di trasporto;
dichiarazioni di ex dipendenti e dell'amministratore della società.
3) Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta la carenza di prova delle violazioni contestate dall' , avuto riguardo alla lavoratrice nonostante il relativo Controparte_1 Persona_1 onere fosse a carico dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione.
Critica la statuizione del tribunale che ha ritenuto sufficiente quanto emerso dal verbale ispettivo ed in particolare le dichiarazioni rese dalla dipendente, senza dare luogo ad alcuna attività istruttoria non tenendo conto che tali dichiarazioni non hanno valore probatorio precostituito ma sono liberamente valutabili dal giudice.
Conclude che il giudice non doveva limitarsi ad esaminare i documenti prodotti dalle parti ma procedere all'istruttoria, oppure avrebbe dovuto motivare in maniera precisa le ragioni che facevano ritenere sufficiente i documenti acquisiti senza ulteriore attività istruttoria.
3.1) Il motivo così come proposto è inammissibile.
Infatti l'appellante non assume quale sarebbe stata l'attività istruttoria necessaria ed idonea a smentire le risultanze del verbale ispettivo considerate le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento dalla lavoratrice e né ripropone le istanze istruttorie non ammesse in Per_1 primo grado, non essendo ammissibili d'ufficio se non reiterate con il gravame.
6 Come chiarito anche di recente dai giudici di legittimità “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'articolo 359 del Cpc. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado.
Ora l'appellante del tutto genericamente ha asserito l'omessa attività istruttoria da parte del tribunale ma non ha riproposto con l'appello i mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi né in maniera specifica ha evidenziato quale sarebbe stata l'attività istruttoria omessa e la sua idoneità a contrastare quanto emergeva dal verbale ispettivo.
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado come liquidate in dispositivo applicando il d.m. 13.8.2022 n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., sez. un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
396/2024, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n..3776/2023 del Parte_1
Tribunale di Catania, emessa all'udienza del 21.9.2023 che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida per compensi in €.1.923,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
dott. Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere all'udienza del 23.5.2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti e previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 396/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Agnello come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Vecchia
[...] P.IVA_1 CP_1
Ognina, 149 presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.3776/2023, emessa all'udienza del 21.9.2023 e depositata in via telematica, il
Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione avanzata da Pt_1
avverso le ordinanze ingiunzioni n. 21/0032 prot. 2904 di €. 2.719,00 e n. 21/0033 prot. 2900
[...] di €. 1.019,00 emesse dal Dirigente responsabile del Servizio Direzione Territoriale del Lavoro di il 12.2.2021, per omessa e/o infedele registrazione nel libro unico del lavoro delle CP_1
prestazioni lavorative rese dalla dipendente per il periodo ricompreso tra Gennaio Persona_1
2015 e Settembre 2015 e da Ottobre 2015 ad Aprile 2016, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato il 21.3.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, all' , proponeva appello alla Controparte_1 Parte_1
detta sentenza che censurava per le ragioni esposte e ne chiedeva l'integrale riforma, con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
Il proposto gravame è affidato a tre motivi.
1) Con il primo, l'appellante ritiene viziata la sentenza di prime cure per non avere tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n.4927 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania che aveva annullato il verbale di accertamento dal quale erano scaturite anche le sanzioni impugnate con l'odierno giudizio.
Assume che, trattandosi di sentenza passata in giudicato, produce conseguenze giuridiche anche nei riguardi dei soggetti estranei al suddetto processo quando i terzi sono legati alle parti processuali da un diritto che dipende dalla materia oggetto del procedimento definito.
Con la conseguenza che, anche se al giudizio innanzi al tribunale del lavoro non avevano partecipato né l'appellante e né l' , tuttavia essendo identica la materia del contendere nei CP_1
due giudizi ed essendo stato annullato il verbale ispettivo, gli effetti si producevano anche nell'odierno giudizio.
1.1) Il motivo è infondato.
Va premesso che il giudizio svoltosi innanzi al Tribunale del lavoro di Catania e definito con la sentenza n.4927, emessa il 26.11.2021, passata in giudicato, richiamata dall'appellante, ha riguardato più ricorsi riuniti con i quali erano stati impugnati gli avvisi di addebito emessi dall' per il recupero delle prestazioni ritenute indebitamente erogate a titolo di assegni CP_2
familiari e la richiesta di pagamento dei contributi a titolo di lavoratori autonomi, avvisi emessi in considerazione delle contestazioni mosse con il verbale unico ispettivo prot. n. CP_2
2100.28/11/2016 0397536 del 23/11/2016, lo stesso verbale dal quale sono scaturite le differenti sanzioni amministrative emesse da latro ente ed oggetto dell'odierno procedimento.
2 La sentenza tuttavia non ha affatto annullato il sopracitato verbale ispettivo, bensì ha annullato gli impugnati avvisi di addebito sotto il profilo della carenza di prova, posto che gravava sull'Istituto creditore la prova della fondatezza della pretesa contributiva, anche quando l'Istituto la fondi su rapporto ispettivo.
Precisamente sul punto ha testualmente motivato “Ebbene nel caso a mano l' non ha CP_2
fornito in giudizio alcun elemento di prova a sostegno della pretesa creditoria, omettendo più volte di convocare i testi indicati sulle circostanze di fatto rilevanti per l'accertamento delle inadempienze contestate ai ricorrenti. A ciò va aggiunto che i testimoni escussi in giudizio, ad istanza dei ricorrenti, hanno fornito elementi di valutazione che militano a favore della tesi prospettata negli atti introduttivi dei procedimenti qui riuniti.”
Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, non solo non vi è stata alcuna statuizione riguardo il verbale ispettivo ma anzi il tribunale, proprio avuto riguardo alle contestazioni degli opponenti relativamente al verbale ispettivo, ha premesso che “nel giudizio in esame nessuna rilevanza possono avere né i vizi propri dell'accertamento ispettivo, posto che non condizionano la validità della riscossione da parte dell'Istituto previdenziale alla luce dei principi che governano la materia della riscossione dei contributi previdenziali, disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, e per l' , dal 1 gennaio 2011, dall'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_2
dalla I n. 122 del 2010, che si seguito si richiamano. In sede di opposizione ad avviso di addebito non ostano all'esame della fondatezza della pretesa impositiva eventuali vizi della procedura verificatisi anteriormente alla notifica del titolo, considerato che la Suprema Corte ha ribadito in plurimi arresti che la controversia in opposizione a cartella esattoriale (o avviso di addebito) avente ad oggetto crediti degli enti previdenziali non si risolve nella mera verifica della regolarità del titolo, ma comporta la valutazione di merito nel rapporto debito-credito fra datore di lavoro ed ente previdenziale Dopo l'iscrizione a ruolo, fase peraltro neanche più prevista dall'art. 30 d.l. n. 78 del
2010, neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della I. n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018, Cass. n. 3269 del
3 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova). (Cfr. Cass.- Ordinanza 21 ottobre
2020, n. 22986)”.
Ciò posto, il giudicato formatosi con la sentenza in esame afferisce all'annullamento di avvisi di addebito che seppure emessi in base a fatti accertati con il verbale ispettivo unico – lo stesso con cui l' ha inflitto le sanzioni oggetto dell'odierno giudizio - nessuna statuizione ha Controparte_1
riguardato siffatto verbale ed anzi il tribunale ne ha accertato l'assoluta irrilevanza in quel giudizio sicchè la decisione richiamata, attenendo a soggetti diversi ed a contestazioni differenti, nessun effetto può spiegare nell'odierno procedimento.
2) Con il 2° motivo l'impugnante critica la decisione di primo grado per avere rigettato l'eccezione di violazione dell'art.14 della legge n.689/81 ritenendo rispettati i termini previsti dalla invocata norma, nonostante, a fronte dell'accesso del 5.4.2016, data in cui era stata sentita la lavoratrice ed in relazione alla quale l' ha emesso le impugnate sanzioni Persona_1 CP_1
amministrative, il verbale ispettivo è stato emesso il 23.11.2016 anziché entro 4 mesi, ovvero entro il 3.7.2016.
Inoltre rileva come la decisione appellata non contiene alcuna specifica motivazione e si pone in contrasto con la giurisprudenza dello stesso tribunale e dello stesso decidente formatesi in altre controversie.
2.1) Il motivo non coglie nel segno
Va premesso che il comma 2° dell'art.14 della legge n.689 del 1981 dispone: "Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".
Costituisce orientamento pacifico della Suprema Corte, cui ha fatto applicazione la sentenza gravata ed a cui la Corte aderisce condividendone le motivazioni, che la citata norma “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a
4 riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011). Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua
(eventuale) responsabilità. A tale esigenza, si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto” (da Cassazione civile sez. VI,
06/02/2019, n.3524; ibidem n.16286/2018).
Ora, basti considerare che l'acceso eseguito da ispettori dell' presso i locali ove la CP_2
società svolgeva la propria attività è avvenuto in data 5.04.2016, mentre le contestazioni hanno formato oggetto del verbale unico di accertamento del 23.11.2016, notificato all'appellante il
20.12.2016.
Posto che l'accertamento ha riguardato 4 lavoratori, periodi differenti, l'esame di diversa documentazione successivamente acquisita, contestazioni del tutto diverse in relazione a quelle di competenza dell' e quelle riguardanti l' , deve ritenersi che la pluralità delle CP_2 CP_1
violazioni differenti commesse, la necessità di esame dei documenti acquisiti e di quelli ulteriori che l'Amministrazione nei suoi poteri di indagine ha ritenuto di dovere acquisire, è del tutto congruo, per un accertamento corretto e completo, la notificazione delle contestazioni in un lasso temporale di 8 mesi dall'accesso sui luoghi.
E' tradizionale principio delle Corte di legittimità in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento
5 - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (conf., ex multis, Cass. n.
1043/2015; Cass. n. 7681/2014). Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3693 (cfr. Cass. n.
27702/2019),
Né la necessaria acquisizione di ulteriore documentazione affermata dalla Amministrazione non richiede un prova specifica posto che il procedimento può ritenersi comunque concluso nei termini congrui sopra indicati considerate le sue specifiche caratteristiche, ovvero la pluralità delle contestazioni;
l'esame della documentazione di tipo differente, fra i quali libro unico del lavoro;
buste paga dal 2012 al 2016; documenti di trasporto;
dichiarazioni di ex dipendenti e dell'amministratore della società.
3) Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta la carenza di prova delle violazioni contestate dall' , avuto riguardo alla lavoratrice nonostante il relativo Controparte_1 Persona_1 onere fosse a carico dell'Amministrazione che ha irrogato la sanzione.
Critica la statuizione del tribunale che ha ritenuto sufficiente quanto emerso dal verbale ispettivo ed in particolare le dichiarazioni rese dalla dipendente, senza dare luogo ad alcuna attività istruttoria non tenendo conto che tali dichiarazioni non hanno valore probatorio precostituito ma sono liberamente valutabili dal giudice.
Conclude che il giudice non doveva limitarsi ad esaminare i documenti prodotti dalle parti ma procedere all'istruttoria, oppure avrebbe dovuto motivare in maniera precisa le ragioni che facevano ritenere sufficiente i documenti acquisiti senza ulteriore attività istruttoria.
3.1) Il motivo così come proposto è inammissibile.
Infatti l'appellante non assume quale sarebbe stata l'attività istruttoria necessaria ed idonea a smentire le risultanze del verbale ispettivo considerate le dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accertamento dalla lavoratrice e né ripropone le istanze istruttorie non ammesse in Per_1 primo grado, non essendo ammissibili d'ufficio se non reiterate con il gravame.
6 Come chiarito anche di recente dai giudici di legittimità “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'articolo 359 del Cpc. In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, in particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado.
Ora l'appellante del tutto genericamente ha asserito l'omessa attività istruttoria da parte del tribunale ma non ha riproposto con l'appello i mezzi di prova richiesti in primo grado e non ammessi né in maniera specifica ha evidenziato quale sarebbe stata l'attività istruttoria omessa e la sua idoneità a contrastare quanto emergeva dal verbale ispettivo.
Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado come liquidate in dispositivo applicando il d.m. 13.8.2022 n.147 tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione dell'atto di appello, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis"
(Cass. sez. un. 20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., sez. un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. n.
396/2024, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n..3776/2023 del Parte_1
Tribunale di Catania, emessa all'udienza del 21.9.2023 che conferma;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che liquida per compensi in €.1.923,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 23/05/2025.
Il Presidente estensore
7 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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dott. Antonella Vittoria Balsamo