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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 27.3.2025:
Visto il provvedimento del 23.4.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 1617/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
IN ZZ
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del got IN
ZZ, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G.A.C. n. 1617/2021
Tra
, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. B. Parte_1
Lulli n. 4, presso lo studio degli Avv.ti IN Natalotto del Foro di Palermo e Davide Antonio Verdirame del Foro di Catania, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato allegata all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Terrasini, SS 113
Km 301, “Città del Mare”;
Convenuta Contumace
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
2 Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la contumacia del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito;
In accoglimento della domanda proposta da : Parte_1
Condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.363,00 oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali che si liquidano – ex D.M. n. 55/2014 - in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
Dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dei procuratori dell'attrice;
Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
3 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con l'atto di citazione introduttivo della lite, l'attrice sig.ra
[...]
proponeva una domanda volta ad ottenere il risarcimento Parte_1
del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno
09.09.2016, alle ore 14,00 circa, in Terrasini (PA), all'interno del
Hotel Village “Città del Mare”.
Allegava l'attrice che nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte mentre si apprestava a scendere la scalinata situata in prossimità della palazzina denominata “Stromboli”, a causa di una sostanza viscida e non segnalata presente sulle scale rovinava a terra procurandosi gravi ferite;
veniva prontamente visitata dal medico della struttura e a seguito di quanto rilevato dal medico della struttura veniva trasferita presso il PS “Villa Sofia” di Palermo
a mezzo ambulanza del 118.
Affermava, in particolare, sussistere una responsabilità della CP_2
convenuta n.q. di custode della struttura ricettiva e, di conseguenza, della scale ivi presenti, atteso che il sinistro sarebbe stato causato
“….dalla carente manutenzione delle scale e dall'assenza di elementi di sicurezza (bande antiscivolo)….”.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della responsabilità della società convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento di ogni titolo di danno patito.
4 Sebbene ritualmente evocata in giudizio la convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta
, ritualmente evocata in giudizio Controparte_1
e non costituita.
Tanto premesso, va innanzi tutto evidenziato che è in contestazione tra le parti l'effettiva sussistenza, nella fattispecie in esame, di una situazione di pericolo non visibile e non evitabile e, pertanto, la riconducibilità dell'evento all'esclusiva responsabilità della società convenuta.
A tale proposito appare opportuno ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
E' emerso nel corso del giudizio, anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e Testimone_1 Testimone_2
presenti al momento del fatto, che il giorno 9.9.2016,
“……Eravamo a Città del Mare Terrasini (PA) avevamo finito di pranzare ci stavamo avviando alle nostre stanze e mentre scendevamo dei gradini vidi mia sorella scivolare e sbattere la testa dietro sull'ultimo gradino………. Io mi trovavo dietro di lei mia sorella è svenuta quando è rinvenuta vidi che perdeva sangue dall'orecchio e non poteva nemmeno camminare abbiamo chiamato il medico del villaggio che dopo la visita chiamò l'ambulanza che trasportò mia sorella all'Ospedale più vicino…………. Mia sorella
è caduta perché sui gradini c'era una sostanza scivolosa anche io e
5 mia moglie facevamo fatica ad avvicinarci a mia sorella che si trovava sui gradini. Non potevamo tenerci perché mancano i corrimani ci sono solo dei pilastri laterali. I gradini erano in cotto non c'erano bande antiscivolo…………….. dopo pranzo dovevamo ritornare nelle camere quando mia NA scivolò a terra e rimase
a terra. La scivolata fu strana mia NA cercò di riprendersi ma non riuscì a stare in piedi. Mio marito corse subito per aiutarla ma anche lui non riusciva a stare in piedi e per poco non le cadde addosso. Mia NA cadde perché c'era qualcosa sui gradini
(non so se olio o altra sostanza). Per ritornare alle camere si attraversa un tunnel poi altri gradini che portano ad un altro tunnel non ci sono corrimani. Sono gradini marroncini e doppi non so di che materiale sono fatti non ci sono bande antiscivolo. Ci hanno aiutato quelli delle camere accanto. Mia NA non poteva alzarsi le usciva sangue dall'orecchio e non ci vedeva bene cercavamo di farle delle domande ma lei non riusciva a rispondere.
Abbiamo chiamato il medico del villaggio quindi abbiamo chiamato il 118 che ha trasportato mia NA al PS più vicino”.
Tali dichiarazioni devono reputarsi pienamente attendibili e prive di contraddizioni: risulta, dunque, accertato che la caduta è stata determinata dalla presenza di una sostanza sui gradini delle scale che portavano alle camere all'interno della struttura turistica e, quindi, risulta del pari accertato il nesso eziologico tra l'uso della cosa e l'evento lesivo occorso all'attrice.
6 Così ricostruito il dato fattuale ed il nesso tra l'evento e le lesioni riportate, occorre verificare se sia configurabile, nel caso de quo, una responsabilità della società convenuta.
Nella fattispecie de quo sussiste, pertanto, una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi discendenti dal contratto di albergo e in secondo luogo una responsabilità ex art. 2051 c.c. in considerazione delle lesioni subite dall'attrice.
Quanto alla prima deve rilevarsi che si è in presenza, come precisato, di un contratto di albergo ossia di un contratto atipico o misto al quale si ritengono applicabili le norme relative alla locazione e all'appalto di servizi (Cass. N. 1150/2005): ne discende che costituisce preciso obbligo dell'albergatore (ex art. 1375 c.c.) consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e mantenerla in modo da servire all'uso convenuto.
Al riguardo occorre considerare, da un lato, che i testi escussi hanno confermato la presenza della sostanza scivolosa sui gradini e la totale assenza di bande antiscivolo, dall'altro che ove all'interno di una struttura alberghiera siano posti impianti e servizi è massima di comune esperienza che gli stessi siano destinati alla fruizione da parte dei clienti essendo proprio questa la finalità della struttura stessa;
ne consegue, inoltre, che sulla base di presunzioni e di massime di comune esperienza, è possibile ritenere che il prezzo della villeggiatura sia stato convenuto anche in relazione alla possibilità di fruizione di tali servizi.
7 Per giurisprudenza ormai costante, ai fini della prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno
“deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass.
N. 13533/2001): nella fattispecie l'attrice ha provato l'esistenza di un contratto di albergo con la controparte nonché l'esistenza dell'insidia attraverso la prova per testi e la documentazione allegata in atti, mentre la convenuta non costituendosi ha dato prova di un totale disinteresse rispetto agli obblighi assunti.
Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, essa discende dal difetto di custodia e di manutenzione dell'area ex art. 2051 c.c.
La fattispecie richiama all'attenzione il noto dibattito sul regime di responsabilità extracontrattuale applicabile ai gestori di aree aperte al pubblico transito in ipotesi di danni da insidia o trabocchetto patiti dagli utenti.
A fronte di un indirizzo tradizionale tendente ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., anche fornendosi una nozione ristretta di insidia (assoluta imprevedibilità ed invisibilità della situazione di pericolo), si è affermata in tempi più recenti
8 l'operatività dell'art. 2051 c.c., ancorchè limitata alle ipotesi di beni non troppo estesi, non utilizzabili direttamente dalla collettività e, pertanto, sottoponibili ad un efficace controllo e ad una continua vigilanza da parte dell'ente.
Solo successivamente, si è consolidato l'orientamento a favore di un'applicazione generalizzata dell'art. 2051 c.c. agli enti gestori di aree pubbliche optandosi, in un primo momento, per un modello di responsabilità aggravata in cui la prova del fortuito, a carico dell'amministrazione, consisteva nel dimostrare l'assenza di colpa e, in seguito, riconoscendosi la natura oggettiva di tale forma di responsabilità in quanto fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno: il danneggiante per andare esente da responsabilità deve provare il fortuito, quale fattore esterno, dotato dei caratteri della imprevedibilità e inevitabilità, attinente non alla colpa ma al profilo causale dell'evento ad un fattore cioè che abbia avuto un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento).
Il fortuito può essere costituito anche dalla condotta imprevista o imprevedibile della stessa vittima ovvero di un terzo.
L'art. 2051 c.c., dunque, fonda la responsabilità sulla particolare relazione (custodia) che lega il soggetto alla cosa fonte di danno;
rapporto che deve intendersi nel senso di effettivo potere sulla cosa,
9 disponibilità materiale e giuridica concretantesi: a) nel potere di controllo della cosa;
b) nel potere di modificare/eliminare la situazione di pericolo insita nella cosa ovvero insorta;
c) nel potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (cfr. Cass. 7403/2007; Cass. 858/20008;
Cass. 5910/2011; Cass. 11532/2014).
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi sussistente innanzi tutto il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra la società convenuta e la scala ove è intervenuto il sinistro: la convenuta è infatti titolare del potere di controllo ex art. 2051 c.c. trattandosi, peraltro, di una area del villaggio turistico, aperta al pubblico uso avente, come tale, dimensioni ristrette e suscettibile di adeguato controllo.
D'altra parte non è emerso, e deve essere escluso, un concorso di colpa dell'utente giacchè dalla lettura della documentazione in atti e dalle stesse dichiarazioni rese dai testi la sostanza viscida era già ivi presente da tempo a riprova che il sinistro non era evitabile anche usando l'ordinaria diligenza.
Ciò posto, deve, pertanto, essere affermata la responsabilità della società convenuta per i danni patiti dall'attrice in conseguenza del sinistro del 9.9.2016.
L'attrice ha dunque diritto al risarcimento dei danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
10 Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu Dott.
– con motivazione che in quanto logica, Persona_1
coerente e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attrice ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 3%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 1 gg e della ITP in 10 gg. al 75%; in 10 gg. al 50% e in ulteriori
10 gg. al 25%.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto – e cioè del danno “biologico” quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – questo giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n. 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei tribunali d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale
(Cass. N. 14402/2011).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa e al grado di invalidità.
11 Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attrice, la quale all'epoca dell'evento aveva 42 anni spetterà il seguente risarcimento pari ad € 4.673,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, già aumentato della percentuale del 25% ai fini della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico- relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 115,00, in valori attuali, per ogni giorno di inabilità assoluta, ed € 1.725,00 per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri (valori medi di liquidazione invalidità permanente € 115,00) previsti dalle citate tabelle del Tribunale di
Milano per l'anno 2024/2025.
Nella categoria del danno patrimoniale deve, invece, essere riconosciuta la somma di € 1.850,00 per spese sanitarie (giusta documentazione prodotta, la cui riconducibilità eziologica è stata affermata anche dal ctu).
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad euro 8.363,00.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo
12 con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attrice va corrisposta la somma di € 8.363,00 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati
(secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel
13 periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
In ragione del criterio legale della soccombenza la società convenuta va condannata a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che si liquidano, ex D.M. n. 55/2014, come in dispositivo e vengono distratte in favore dei procuratori dell'attrice.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza sono poste definitivamente a carico della società convenuta le spese di c.t.u. liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 27.3.2025
Il Got
IN ZZ
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