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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1270/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di Consiglio del 24.02.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, nella persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. avv.ti Liliana Molesti e Claudio Fantoni
Appellante nei confronti di SI.ra e SI.ra , rappresentate e difese dagli avv.ti CP_1 CP_2 Caretti e Tagliaferri Appellate nonché appellanti incidentale nella persona del rappresentante legale pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Di Carlo Carmen Regione Lazio, nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciotola Tiziana Appellati Controparte_4
[...]
[...]
avente ad oggetto: appello avverso ordinanza resa ex a. 702 bis c.p.c. del 23 giugno 2020
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “In tesi, voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Firenze, in totale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze (…), accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'
[...] e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o Parte_1 domanda di pagamento/rimborso proposta dalle sigg.re e CP_1 CP_2
, per i motivi di cui in atti. (…) In subordine, voglia l'eccellentissima Corte
[...] pello di Firenze, in parziale riforma dell'ordinanza emessa (…), accogliere l'eccezione di prescrizione ex a. 2984 cc proposta dall' Parte_1
e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto dell
[...] le somme pagate per il periodo dal 31.08.2012 al 20.11.2013 e pertanto detrarle in ogni caso dalla somma eventualmente dovuta alle sig.re , con CP_1 ogni consequenziale pronuncia in tema di obblighi restitutori. NEL MERITO, voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Firenze riformare totalmente l'ordinanza emessa (…), dichiarando infondata o comunque non provata la domanda di pagamento/rimborso avanzata dalle sigg.re e CP_1 CP_2
nei confronti dell' , per i motivi di cui in atti.
[...] Parte_1 (…)”.
- per le appellate/appellanti incidentali: “in via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'appello proposto dall'
[...] per i motivi di cui in narrativa;
in via incidentale: nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere il motivo di appello incidentale proposto dalle odierne comparenti e, per gli effetti: - accertare e dichiarare l'obbligo della in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, e/o dal in Controparte_5 persona del Direttore pro tempore, ciascuno per quanto di propria competenza, di corrispondere all' in persona del Controparte_4 legale rappresentant desimo a CP_6 titolo di quota sanitaria per il ricovero presso tale istituto della SI.ra Pt_2 dal 31 agosto 2012 all'attualità, previa, ove occorrer po
[...] disapplicazione della nota prot. n. 77393 del 27 novembre 2017 dell' CP_3 3 a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure Primarie Dott. Guido , e,
[...] Pt_3 conseguentemente, - condannare l' in persona de ale CP_3 rappresentante pro tempore, e/o il in persona Controparte_5 del legale Direttore pro tempore, ci petenza, a corrispondere alle SI.re e le somme dalle medesime CP_1 CP_2 versate all' pari a Euro 134.235,56, oltre Controparte_4 interessi diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di quota sanitaria per il ricovero presso tale istituto della SI.ra Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla Parte_2 condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 e/o il in persona del legale Direttore pro Controparte_5 tempor competenza, a corrispondere ad
[...]
la somma già versata dalla medesima Parte_4 Parte_4
ed in ottemperanza del CP_1 CP_2 grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l' “in via principale, rigettare Controparte_7 l'avverso atto di appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la Ordinanza emessa nel procedimento dinanzi al Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. II Civile, Rg.n. 12450/2018, che ha riconosciuto l'obbligo della a corrispondere all' Parte_4 Controparte_4 le somme ad esso dovute a titolo di quota sanitaria per il
[...] ricovero della sig.ra per tutto il periodo successivo al Parte_2 trasferimento di reside ima presso la . Il tutto Controparte_4 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
Per la : “chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in CP_8 fatto e in diritto e per avere conoscenza dei successivi atti e degli ulteriori sviluppi processuali, ancorché non siano state formulate domande nei confronti della , né in primo e né in secondo grado” CP_8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 e hanno promosso ricorso ex a. 702 bis CP_1 CP_2
c.p.c. chiedendo:
- l'accertamento obbligo di pagamento della quota sanitaria per ricovero nella RSA fiorentina della zia in capo all' Parte_2 Parte_5 ed in subordine in capo per il periodo dal 31 Parte_1 agosto 2012 sino all'attualità nei confronti dell'ospizio israeliano;
- la restituzione di quanto indebitamente pagato dalle ricorrenti, in luogo dell'azienda sanitaria locale.
A sostegno deducevano che: le stesse si prendevano cura della zia
(nata a [...] [...]), la quale soffriva di demenza senile grave CP_3 medicalmente accertata;
nel 2012, quando era ancora residente in la CP_3 veniva inserita l'Istituto “ ”, l'ospizio israelitico di Pt_2 CP_4
Firenze; l' in ragione della residenza della aveva Parte_5 Pt_2 sostenuto la quota sanitaria per tale ricovero nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013; dopodiché, in conseguenza del trasferimento della residenza della paziente da a Firenze (presso la RSA Ospizio Israelitico), l'Azienda CP_3 ospedaliera romana aveva interrotto i pagamenti;
pertanto, le ricorrenti si erano trovate a pagare personalmente le rette;
allegavano, in particolare, di aver pagato le rette sino alla data del 30.09.2019 (depositando relativa documentazione), per questo chiedevano il rimborso per la somma complessiva pari ad € 124.531,32 e l'accertamento dell'obbligo dell'
[...]
o di altro soggetto pubblico competente, alla corresponsione della Pt_4 retta.
Inizialmente le parti avevano instaurato il giudizio dinnanzi al TAR della Toscana ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'obbligo di pagare le rette di degenza in capo all' , al Parte_6 [...] nei confronti dell' Controparte_5 Controparte_9
Il TAR aveva però declinato la propria giurisdizione a
[...] Pt_1 favore del GO. Il processo era quindi stato riassunto dinnanzi al Tribunale di
Firenze e trattato col rito sommario, nelle forme e nei termini di cui all'a. 702 bis c.p.c., stante l'assenza della necessità di eseguire un'istruttoria più approfondita.
3 Nel giudizio si costituivano l' e l' Parte_1 CP_3 che rispettivamente deducevano che la titolarità passiva sarebbe spettata all'altra. Si costituiva altresì la , che invece assumeva CP_8 unicamente il suo difetto di legittimazione passiva.
Rimanevano invece contumaci la e l' Controparte_4 [...]
. CP_4
Con ordinanza del 25.06.2020, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“DICHIARA l' tenuta a corrispondere all' Parte_7 [...] le somme ad esso dovute a titolo di quota sanitaria Controparte_4 per il ricovero di per il periodo successivo al trasferimento della Parte_2 residenza anagrafica della paziente da a Firenze;
CONDANNA l' CP_3 [...]
a restituire alle ricorrenti, e , la Parte_7 CP_1 CP_2 somma complessiva di € 124.531,32, oltre interessi legali, dai pagamenti delle singole rate al saldo;
CONDANNA a rimborsare a Parte_7
e le spese di lite, liquidate in € 487,05 per esborsi CP_1 CP_2
e in € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della decisione, il Tribunale rilevava, innanzitutto, che l'oggetto del giudizio non era l'an dell'onere contributivo a carico delle unità sanitarie locali (giacché non oggetto di contestazione dalle parti), bensì
l'individuazione del soggetto pubblico chiamato a contribuire al pagamento della retta dovuta a titolo di “quota sanitaria” alla . Parte_8
Il primo giudice, eseguita una disamina della normativa applicabile in relazione alle prestazioni di natura sanitarie (legge n. 833/1978, d.lgs. n.
502/1992, legge n. 887/1994), nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, rilevava che la regola generale, applicabile anche al caso de qua, era quella per cui l'unità sanitaria competente a pagare il contributo per la prestazione erogata dalla struttura privata convenzionata era a carico della Cont di residenza del paziente.
Escludeva, invece, l'applicabilità della regola sancita dall'a. 6, co. 4 della l. n. 328/2000, a mente del quale spetta al Comune nel quale il paziente ha la residenza prima del ricovero, l'obbligo di corrispondere la prestazione
4 (e che ritiene irrilevante la residenza successivamente assunta), poiché dettata con esclusivo riguardo alle prestazioni socio – assistenziali.
Eseguite tali premesse, il Tribunale statuiva che il soggetto tenuto alla contribuzione fosse l' attesa la residenza Parte_7 anagrafica della situata presso la sin dal settembre Pt_2 Parte_8
2012. Per tale ragione, accertava il diritto delle ricorrenti al rimborso delle rette pagate sino al 30.09.2019, nonché l'attuale e futuro obbligo dell'
[...]
di corresponsione delle rette nei confronti della Controparte_10 [...]
. Parte_8
Rigettava l'eccezione di prescrizione promossa dall' Parte_1
, formulata in relazione ai pagamenti antecedenti al 2013, ai sensi
[...] dell'a. 2948, num. 4) cc (che sancisce la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche), poiché riteneva che la domanda avesse ad oggetto la prestazione indebita pagata dalle ricorrenti e non anche i pagamenti periodici dovuti alla . Parte_8
Rigettava, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_8
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello l' Parte_7 per i seguenti motivi:
1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui statuiva che il soggetto tenuto al pagamento fosse l' ; a sostegno, deduceva l'erronea interpretazione Parte_1 della normativa di settore in tema di criteri territoriali di ripartizione delle spese. In particolare, secondo l'appellante, la prestazione erogata era da qualificarsi come sociosanitaria (e non esclusivamente sanitaria), pertanto, doveva applicarsi l'a. 6, co. 4 della l. n. 328/2000 che sancisce la regola per cui l'Unità Sanitaria Locale competente a sostenere l'onere contributivo è quella nella quale il paziente è residente al momento del ricovero nella struttura, (sia per la quota sociale, che per quella sanitaria), a nulla rilevando la successiva modifica della residenza. Aancora, l'appellante assumeva che la pronuncia della Cassazione n. 19353/2017, su cui il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento, non era condivisibile in quanto pronuncia
5 isolata e comunque discordante rispetto all'orientamento seguito giurisprudenza amministrativa;
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione, censurandone il mancato accoglimento. Ssecondo l'appellante,
i pagamenti eseguiti negli anni 2013 – 2019 sarebbero prestazioni periodiche, come tali soggette a prescrizione quinquennale in base al disposto dell'art. 2948, num. 4); pertanto, le somme corrisposte dalle ricorrenti/appellate per il periodo antecedente al 20.01.2013 non sarebbero dovute.
3) C0n il terzo motivo, viene censurata l'omessa analisi della normativa in tema di quota capitaria e riparto spese per assistiti non autosufficienti (quota sociale), nonché degli Accordi Stato – Regioni. Secondo
l'appellante un'attenta disamina della disciplina avrebbe condotto il primo giudice a ritenere che il criterio da prendere in considerazione per l'individuazione del soggetto competente era quello della regione di provenienza del paziente;
4) Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la pretesa creditoria anche se le ricorrenti non avevano dato adeguata dimostrazione del titolo giustificativo
(tramite fatture o altra documentazione). Ha dedotto altresì che l'accesso all'erogazione del contributo pubblico avviene tramite inserimento nelle “lista di attesa” e che nel caso concreto l'inserimento era avvenuto senza adeguata istruttoria.
Si sono costituite le signore , le quali hanno resistito CP_1 all'appello deducendo quanto segue:
1) Quanto al primo motivo ha affermato che la tesi sostenuta dal
Giudice di prime cure si poggia su criteri di ragionevolezza riconosciuti anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civile, 19353/2017), con un orientamento che si sta consolidando: Cass. Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2019, n. 20401 ove si legge che: “Conformemente a quanto deciso, di recente, da Cass. n.
19353 del 2017, deve ritenersi che le norme di riferimento sopra indicate della
Regione Lombardia non impongano alcun radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato
6 nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza (in base a quanto prescritto dal regolamento anagrafico della popolazione, D.P.R. n. 233 del
1989, anche a seguito delle modifiche introdotte con il successivo D.P.R. n. 126 Cont del 2015), la responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”;
2) Quanto al secondo motivo ha dedotto che l'eccezione di prescrizione
è inammissibile e/o infondata: le quote di degenza dovute sino al mese di giugno 2013 sono state corrisposte dall' e dunque l'eccezione CP_3 dev'essere sollevata nei confronti di quest'ultima; mentre quelle relative al periodo che va dal mese di luglio al mese di novembre 2013 non sarebbero comunque prescritte, poiché le stesse avrebbero richiesto, sin dal momento del pagamento, il loro rimborso;
3) Quanto al terzo motivo parte appellata ha rilevato che si tratta di questioni afferenti alla gestione della spesa pubblica e, comunque, del tutto irrilevanti rispetto al diritto di credito vantato dalle SI.re ; CP_1
4) Quanto al quarto motivo ha sostenuto che le contestazioni relative al quantum degli importi pagati dalle SI.re a titolo di quota sanitaria CP_1 sono innanzitutto inammissibili poiché tardive (l' Parte_1
li avrebbe contestati espressamente e specificamente solo nel secondo
[...] grado): In secondo luogo ha dedotto che esse risultano comunque infondate,
a sostegno ha richiamato le SSUU sopra citate, che hanno rilevato come:
“l'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta è insindacabile Cont da parte delle che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica”.
Le sig.re hanno poi promosso appello incidentale CP_1
(condizionato) con il quale hanno chiesto la modifica della sentenza di primo grado deducendo “l'erroneo esame circa un fatto decisivo della controversia”.
Le appellanti incidentali, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, hanno chiesto che venisse accertato l'obbligo della CP_3 di corrispondere le somme per cui è causa all' Parte_1
(che ha provveduto al pagamento in favore delle signore Coen in forza dell'ordinanza di primo grado). Hanno evidenziano che ove non venisse con
7 condiviso l'orientamento accolto dal primo giudice, la Corte non potrebbe che giungere ad individuare l'ente obbligato al pagamento nell' , CP_3 dato che è in che risedeva la paziente prima del ricovero. CP_3
Si è costituita la , che ha dato preliminarmente atto CP_8 del fatto che nei suoi confronti non sono state formulate domande, né in primo e né in secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Dopo la prima udienza, si è costituita l' la quale ha CP_3 resistito all'appello principale e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.02.2024, nella quale venivano concessi alle parti i termini per lo scambio delle memorie e delle repliche ai sensi dell'a. 190 c.p.c.
– MOTIVI DELLA DECISIONE-
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Col primo motivo, l'appellante, in sostanza, assume che le prestazioni erogate a favore della sig.ra siano di natura socio- Pt_2 assistenziale e che dunque la materia sia regolata dall'art. 6, co. 4 della legge n. 328/2000, che fissa il criterio di competenza al rimborso della quota sanitaria in capo all'Ente pubblico sito nel luogo di residenza del paziente al momento del ricovero. In base a tale rilievo, chiede che la sentenza sia riformata nel senso di ritenere che il soggetto legittimato passivo rispetto agli obblighi di rimborso sia l' . CP_3
Il motivo è infondato. Il richiamo normativo su cui l'appellato fonda la sua tesi non è conferente. Esso può rilevare come norma esegetica alla stregua del quale valutare il quadro normativo ma, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'art. 6, a ben vedere, fissa il criterio di competenza applicabile alle prestazioni socio – assistenziali in relazione alla “quota sociale” (che grava sul Comune o sul paziente a seconda della fascia di reddito) e non in relazione alla “quota sanitaria” (oggetto del presente giudizio). In secondo luogo la norma individua nel Comune il soggetto competente ad erogare tale quota e non nella struttura sanitaria locale.
8 Tanto premesso, in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di Cont convenzione, la tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, come correttamente rilevato dal primo giudice in base a quello che è il quadro normativo descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado (cui ci si può integralmente riportare), vigente in materia di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione (in particolare, a. 26 della l. n. 833/78). Al quadro rappresentato, deve aggiungersi il disposto di cui all'art. 29 della l. Regione n. 40/2005: Pt_1
“Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino;
l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione”. La lettura proposta, del resto, è quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19353 del 2017), confermata di recente dalle SSUU con sentenza n. 20401/2019.
Oltre al dato normativo, l'appellante perora la sua tesi richiamando l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa del TAR, che effettivamente ravvisa la competenza a farsi carico delle “prestazioni di rilievo sanitario” o comunque “di tipo misto” in capo all'unità sanitaria locale del luogo di residenza del paziente al momento dell'originario ricovero e che Cont ritiene che l'obbligazione di pagamento permanga in capo alla di originaria residenza a prescindere dai successivi cambi di residenza.
Anche sul punto, tuttavia, le osservazioni del primo giudice sono corrette e condivisibili;
le pronunce possono ritenersi superabili alla luce dell'orientamento seguito dalla Cassazione precedentemente richiamato che, oltre ad avere adeguato supporto normativo, è ragionevole anche sul piano sostanziale. La Cass., riferendosi proprio all'orientamento dei giudici amministrativi de qua, osserva in modo oculato che: “(…) Le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del Cont contributo, a carico della di nuova residenza, che è l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia
9 sanitaria. Se così non fosse, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove Cont l'ammalato muti residenza, tutte le dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico Cont della che per prima dispose il ricovero” (Cass. n. 20401/2019).Per tutti le ragioni esposte, il primo motivo dev'essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione rispetto alle pretese avanzate in data antecedente al novembre 2013, per prescrizione intervenuta ai sensi dell'a. 2948, num. 4 cc. Anche tale motivo è infondato.
Il ragionamento seguito dal primo giudice per respingere l'eccezione di prescrizione è quello per cui la prestazione di cui le ricorrenti chiedono il rimborso non ha natura periodica, perché le stesse richiedono la restituzione dell'indebito. In realtà, l'argomento non è decisivo, poiché, seppur è vero che le ricorrenti hanno agito in giudizio con un'azione di restituzione, è anche vero che tale circostanza non esclude che la prestazione che le ricorrenti hanno eseguito, e di cui chiedono il rimborso, abbia natura periodica. Di talché, ammessa la natura periodica dei pagamenti, il diritto alla restituzione sorgerebbe, in relazione alla singola retta, nel momento del singolo pagamento.
La questione è comunque superabile in base ad un diverso e dirimente argomento. Le ricorrenti/odierne appellate chiedono la restituzione di quanto hanno versato a titolo di retta a partire dal 01.07.2013, poiché fino a tale momento è stata l' di a pagare. Tanto premesso, Parte_1 CP_3 anche qualora si volesse ritenere che il termine di prescrizione è quinquennale, il diritto si sarebbe estinto nel luglio del 2018. Tuttavia, la prescrizione è stata senza dubbio interrotta da parte delle creditrici/ricorrenti con la notifica degli atti giudiziari relativi al ricorso dinnanzi al TAR, avvenuta il 30 ottobre 2017. Dunque, anche tale motivo dev'essere respinto.
Col terzo motivo, l'appellante svolge una serie di considerazioni relative alla normativa in tema di quota capitaria ai criteri di ripartizione del
Fondo Sanitario tra le regioni e riparto spese per assistiti non autosufficienti.
In particolare, l'appellato evidenzia come la quota capitaria spettante a
10 ciascuna regione non sarebbe comprensiva delle quote sanitarie per persone disabili assistite presso strutture residenziali extraospedaliere che provengono da altre regioni. A riprova, osserva, sarebbero intervenute delle intese Stato – regioni, volte proprio a compensare quelle situazioni in cui una regione si è fatta carico dell'assistenza di disabili cronici provenienti da altre regioni. Sul punto, possono essere riprese le considerazioni spese dal primo giudice, che mette in evidenza la differenza tra trasferimento temporaneo e permanente verso altra regione. Solo nella prima ipotesi, sottolinea il primo giudice, ha senso ritenere che sussista un'ultrattività della competenza della regione di residenza ante-ricovero (questo è lo scenario cui fanno riferimento le intese richiamate da parte appellata, volte alla predisposizione di meccanismi compensativi), mentre nella seconda ipotesi (trasferimento permanente) continua ad operare la regola generale della correlazione tra residenza del paziente ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Infine, col quarto ed ultimo motivo d'appello, l'appellante censura la decisione del giudice nella parte in cui ha riconosciuto l'importo richiesto dalle ricorrenti/odierne appellate, senza che quest'ultime avessero provato adeguatamente, con fatture e/o altri titoli giustificativi, l'effettivo ammontare della quota sanitaria a carico del soggetto pubblico.
Anche tale censura è da ritenersi infondata. Innanzitutto, l' Parte_1
non ha contestato, nel corso di primo grado, il quantum dell'obbligo
[...] di rimborso, limitandosi a contestare la sua legittimazione passiva. In secondo luogo, la quantificazione delle somme richieste si fonda su quanto le ricorrenti hanno versato per il ricovero della sig.ra per come Pt_2 documentato (cfr. docc. 11 e 19 fascicolo Tar).
Infondate, sono infine le censure relative all'esistenza della lista d'attesa e alla mancanza di un'istruttoria per l'ammissione della al Pt_2 beneficio del contributo pubblico. Come noto, trattandosi di prestazioni a carico del SSN: “L'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta Cont è insindacabile da parte delle che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica” (v. Corte Cost. n. 267 del 1998). In più, è corretto il rilievo delle appellanti, che hanno osservato come il difetto di istruttoria in ordine all'accesso al beneficio non è dipesa dal comportamento delle ricorrenti, che
11 si sono attivate, sin dal 2013, per regolarizzare la posizione dell' la Pt_2 quale, peraltro, aveva già ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della retta da parte dell' di prima del Parte_6 CP_3 cambio di residenza.
L'appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale, può dunque ritenersi assorbito.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00
Euro, valori minimi tenuto conto della bassa complessità della causa (ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata:
- RESPINGE le domande come in atti proposte avverso l'ordinanza resa ex a.
702 bis c.p.c. del 23 giugno 2020;
- CONDANNA a rimborsare a ciascuna delle Parte_1 parti convenute in giudizio, le spese del presente grado, che liquida, per compenso, in 4.997,00 € oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. estens. Dr.ssa Laura D'Amelio La Presidente Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di Consiglio del 24.02.2025, in persona dei magistrati
Dott.ssa Isabella Mariani Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
, nella persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv. avv.ti Liliana Molesti e Claudio Fantoni
Appellante nei confronti di SI.ra e SI.ra , rappresentate e difese dagli avv.ti CP_1 CP_2 Caretti e Tagliaferri Appellate nonché appellanti incidentale nella persona del rappresentante legale pro tempore, CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Di Carlo Carmen Regione Lazio, nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciotola Tiziana Appellati Controparte_4
[...]
[...]
avente ad oggetto: appello avverso ordinanza resa ex a. 702 bis c.p.c. del 23 giugno 2020
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “In tesi, voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Firenze, in totale riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze (…), accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dall'
[...] e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o Parte_1 domanda di pagamento/rimborso proposta dalle sigg.re e CP_1 CP_2
, per i motivi di cui in atti. (…) In subordine, voglia l'eccellentissima Corte
[...] pello di Firenze, in parziale riforma dell'ordinanza emessa (…), accogliere l'eccezione di prescrizione ex a. 2984 cc proposta dall' Parte_1
e per l'effetto dichiarare prescritto il diritto dell
[...] le somme pagate per il periodo dal 31.08.2012 al 20.11.2013 e pertanto detrarle in ogni caso dalla somma eventualmente dovuta alle sig.re , con CP_1 ogni consequenziale pronuncia in tema di obblighi restitutori. NEL MERITO, voglia l'eccellentissima Corte di Appello di Firenze riformare totalmente l'ordinanza emessa (…), dichiarando infondata o comunque non provata la domanda di pagamento/rimborso avanzata dalle sigg.re e CP_1 CP_2
nei confronti dell' , per i motivi di cui in atti.
[...] Parte_1 (…)”.
- per le appellate/appellanti incidentali: “in via principale: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito l'appello proposto dall'
[...] per i motivi di cui in narrativa;
in via incidentale: nella Parte_1 denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, accogliere il motivo di appello incidentale proposto dalle odierne comparenti e, per gli effetti: - accertare e dichiarare l'obbligo della in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, e/o dal in Controparte_5 persona del Direttore pro tempore, ciascuno per quanto di propria competenza, di corrispondere all' in persona del Controparte_4 legale rappresentant desimo a CP_6 titolo di quota sanitaria per il ricovero presso tale istituto della SI.ra Pt_2 dal 31 agosto 2012 all'attualità, previa, ove occorrer po
[...] disapplicazione della nota prot. n. 77393 del 27 novembre 2017 dell' CP_3 3 a firma del Direttore UOC Amministrativa Cure Primarie Dott. Guido , e,
[...] Pt_3 conseguentemente, - condannare l' in persona de ale CP_3 rappresentante pro tempore, e/o il in persona Controparte_5 del legale Direttore pro tempore, ci petenza, a corrispondere alle SI.re e le somme dalle medesime CP_1 CP_2 versate all' pari a Euro 134.235,56, oltre Controparte_4 interessi diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di quota sanitaria per il ricovero presso tale istituto della SI.ra Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla Parte_2 condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 e/o il in persona del legale Direttore pro Controparte_5 tempor competenza, a corrispondere ad
[...]
la somma già versata dalla medesima Parte_4 Parte_4
ed in ottemperanza del CP_1 CP_2 grado. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l' “in via principale, rigettare Controparte_7 l'avverso atto di appello in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la Ordinanza emessa nel procedimento dinanzi al Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. II Civile, Rg.n. 12450/2018, che ha riconosciuto l'obbligo della a corrispondere all' Parte_4 Controparte_4 le somme ad esso dovute a titolo di quota sanitaria per il
[...] ricovero della sig.ra per tutto il periodo successivo al Parte_2 trasferimento di reside ima presso la . Il tutto Controparte_4 con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
Per la : “chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in CP_8 fatto e in diritto e per avere conoscenza dei successivi atti e degli ulteriori sviluppi processuali, ancorché non siano state formulate domande nei confronti della , né in primo e né in secondo grado” CP_8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 e hanno promosso ricorso ex a. 702 bis CP_1 CP_2
c.p.c. chiedendo:
- l'accertamento obbligo di pagamento della quota sanitaria per ricovero nella RSA fiorentina della zia in capo all' Parte_2 Parte_5 ed in subordine in capo per il periodo dal 31 Parte_1 agosto 2012 sino all'attualità nei confronti dell'ospizio israeliano;
- la restituzione di quanto indebitamente pagato dalle ricorrenti, in luogo dell'azienda sanitaria locale.
A sostegno deducevano che: le stesse si prendevano cura della zia
(nata a [...] [...]), la quale soffriva di demenza senile grave CP_3 medicalmente accertata;
nel 2012, quando era ancora residente in la CP_3 veniva inserita l'Istituto “ ”, l'ospizio israelitico di Pt_2 CP_4
Firenze; l' in ragione della residenza della aveva Parte_5 Pt_2 sostenuto la quota sanitaria per tale ricovero nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2013; dopodiché, in conseguenza del trasferimento della residenza della paziente da a Firenze (presso la RSA Ospizio Israelitico), l'Azienda CP_3 ospedaliera romana aveva interrotto i pagamenti;
pertanto, le ricorrenti si erano trovate a pagare personalmente le rette;
allegavano, in particolare, di aver pagato le rette sino alla data del 30.09.2019 (depositando relativa documentazione), per questo chiedevano il rimborso per la somma complessiva pari ad € 124.531,32 e l'accertamento dell'obbligo dell'
[...]
o di altro soggetto pubblico competente, alla corresponsione della Pt_4 retta.
Inizialmente le parti avevano instaurato il giudizio dinnanzi al TAR della Toscana ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per accertare l'obbligo di pagare le rette di degenza in capo all' , al Parte_6 [...] nei confronti dell' Controparte_5 Controparte_9
Il TAR aveva però declinato la propria giurisdizione a
[...] Pt_1 favore del GO. Il processo era quindi stato riassunto dinnanzi al Tribunale di
Firenze e trattato col rito sommario, nelle forme e nei termini di cui all'a. 702 bis c.p.c., stante l'assenza della necessità di eseguire un'istruttoria più approfondita.
3 Nel giudizio si costituivano l' e l' Parte_1 CP_3 che rispettivamente deducevano che la titolarità passiva sarebbe spettata all'altra. Si costituiva altresì la , che invece assumeva CP_8 unicamente il suo difetto di legittimazione passiva.
Rimanevano invece contumaci la e l' Controparte_4 [...]
. CP_4
Con ordinanza del 25.06.2020, il Tribunale di Firenze così statuiva:
“DICHIARA l' tenuta a corrispondere all' Parte_7 [...] le somme ad esso dovute a titolo di quota sanitaria Controparte_4 per il ricovero di per il periodo successivo al trasferimento della Parte_2 residenza anagrafica della paziente da a Firenze;
CONDANNA l' CP_3 [...]
a restituire alle ricorrenti, e , la Parte_7 CP_1 CP_2 somma complessiva di € 124.531,32, oltre interessi legali, dai pagamenti delle singole rate al saldo;
CONDANNA a rimborsare a Parte_7
e le spese di lite, liquidate in € 487,05 per esborsi CP_1 CP_2
e in € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
A sostegno della decisione, il Tribunale rilevava, innanzitutto, che l'oggetto del giudizio non era l'an dell'onere contributivo a carico delle unità sanitarie locali (giacché non oggetto di contestazione dalle parti), bensì
l'individuazione del soggetto pubblico chiamato a contribuire al pagamento della retta dovuta a titolo di “quota sanitaria” alla . Parte_8
Il primo giudice, eseguita una disamina della normativa applicabile in relazione alle prestazioni di natura sanitarie (legge n. 833/1978, d.lgs. n.
502/1992, legge n. 887/1994), nonché della giurisprudenza formatasi sul punto, rilevava che la regola generale, applicabile anche al caso de qua, era quella per cui l'unità sanitaria competente a pagare il contributo per la prestazione erogata dalla struttura privata convenzionata era a carico della Cont di residenza del paziente.
Escludeva, invece, l'applicabilità della regola sancita dall'a. 6, co. 4 della l. n. 328/2000, a mente del quale spetta al Comune nel quale il paziente ha la residenza prima del ricovero, l'obbligo di corrispondere la prestazione
4 (e che ritiene irrilevante la residenza successivamente assunta), poiché dettata con esclusivo riguardo alle prestazioni socio – assistenziali.
Eseguite tali premesse, il Tribunale statuiva che il soggetto tenuto alla contribuzione fosse l' attesa la residenza Parte_7 anagrafica della situata presso la sin dal settembre Pt_2 Parte_8
2012. Per tale ragione, accertava il diritto delle ricorrenti al rimborso delle rette pagate sino al 30.09.2019, nonché l'attuale e futuro obbligo dell'
[...]
di corresponsione delle rette nei confronti della Controparte_10 [...]
. Parte_8
Rigettava l'eccezione di prescrizione promossa dall' Parte_1
, formulata in relazione ai pagamenti antecedenti al 2013, ai sensi
[...] dell'a. 2948, num. 4) cc (che sancisce la prescrizione quinquennale per le prestazioni periodiche), poiché riteneva che la domanda avesse ad oggetto la prestazione indebita pagata dalle ricorrenti e non anche i pagamenti periodici dovuti alla . Parte_8
Rigettava, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_8
Avverso la suddetta sentenza, ha promosso appello l' Parte_7 per i seguenti motivi:
1 Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui statuiva che il soggetto tenuto al pagamento fosse l' ; a sostegno, deduceva l'erronea interpretazione Parte_1 della normativa di settore in tema di criteri territoriali di ripartizione delle spese. In particolare, secondo l'appellante, la prestazione erogata era da qualificarsi come sociosanitaria (e non esclusivamente sanitaria), pertanto, doveva applicarsi l'a. 6, co. 4 della l. n. 328/2000 che sancisce la regola per cui l'Unità Sanitaria Locale competente a sostenere l'onere contributivo è quella nella quale il paziente è residente al momento del ricovero nella struttura, (sia per la quota sociale, che per quella sanitaria), a nulla rilevando la successiva modifica della residenza. Aancora, l'appellante assumeva che la pronuncia della Cassazione n. 19353/2017, su cui il primo giudice aveva fondato il proprio convincimento, non era condivisibile in quanto pronuncia
5 isolata e comunque discordante rispetto all'orientamento seguito giurisprudenza amministrativa;
2) Con il secondo motivo, l'appellante ha riproposto l'eccezione di prescrizione, censurandone il mancato accoglimento. Ssecondo l'appellante,
i pagamenti eseguiti negli anni 2013 – 2019 sarebbero prestazioni periodiche, come tali soggette a prescrizione quinquennale in base al disposto dell'art. 2948, num. 4); pertanto, le somme corrisposte dalle ricorrenti/appellate per il periodo antecedente al 20.01.2013 non sarebbero dovute.
3) C0n il terzo motivo, viene censurata l'omessa analisi della normativa in tema di quota capitaria e riparto spese per assistiti non autosufficienti (quota sociale), nonché degli Accordi Stato – Regioni. Secondo
l'appellante un'attenta disamina della disciplina avrebbe condotto il primo giudice a ritenere che il criterio da prendere in considerazione per l'individuazione del soggetto competente era quello della regione di provenienza del paziente;
4) Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice ha riconosciuto la pretesa creditoria anche se le ricorrenti non avevano dato adeguata dimostrazione del titolo giustificativo
(tramite fatture o altra documentazione). Ha dedotto altresì che l'accesso all'erogazione del contributo pubblico avviene tramite inserimento nelle “lista di attesa” e che nel caso concreto l'inserimento era avvenuto senza adeguata istruttoria.
Si sono costituite le signore , le quali hanno resistito CP_1 all'appello deducendo quanto segue:
1) Quanto al primo motivo ha affermato che la tesi sostenuta dal
Giudice di prime cure si poggia su criteri di ragionevolezza riconosciuti anche dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civile, 19353/2017), con un orientamento che si sta consolidando: Cass. Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2019, n. 20401 ove si legge che: “Conformemente a quanto deciso, di recente, da Cass. n.
19353 del 2017, deve ritenersi che le norme di riferimento sopra indicate della
Regione Lombardia non impongano alcun radicamento della obbligazione in capo all'originario luogo di residenza del paziente, ma che, qualora questi, stabilmente ricoverato presso una struttura, abbia conseguentemente spostato
6 nel Comune ove si trova la struttura la sua residenza (in base a quanto prescritto dal regolamento anagrafico della popolazione, D.P.R. n. 233 del
1989, anche a seguito delle modifiche introdotte con il successivo D.P.R. n. 126 Cont del 2015), la responsabile della obbligazione ex lege non sia più quella di originaria residenza, ma quella della residenza attuale, ovvero del luogo in cui il paziente risiede nel periodo in cui ha fruito della prestazione della quale si chiede il compenso”;
2) Quanto al secondo motivo ha dedotto che l'eccezione di prescrizione
è inammissibile e/o infondata: le quote di degenza dovute sino al mese di giugno 2013 sono state corrisposte dall' e dunque l'eccezione CP_3 dev'essere sollevata nei confronti di quest'ultima; mentre quelle relative al periodo che va dal mese di luglio al mese di novembre 2013 non sarebbero comunque prescritte, poiché le stesse avrebbero richiesto, sin dal momento del pagamento, il loro rimborso;
3) Quanto al terzo motivo parte appellata ha rilevato che si tratta di questioni afferenti alla gestione della spesa pubblica e, comunque, del tutto irrilevanti rispetto al diritto di credito vantato dalle SI.re ; CP_1
4) Quanto al quarto motivo ha sostenuto che le contestazioni relative al quantum degli importi pagati dalle SI.re a titolo di quota sanitaria CP_1 sono innanzitutto inammissibili poiché tardive (l' Parte_1
li avrebbe contestati espressamente e specificamente solo nel secondo
[...] grado): In secondo luogo ha dedotto che esse risultano comunque infondate,
a sostegno ha richiamato le SSUU sopra citate, che hanno rilevato come:
“l'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta è insindacabile Cont da parte delle che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica”.
Le sig.re hanno poi promosso appello incidentale CP_1
(condizionato) con il quale hanno chiesto la modifica della sentenza di primo grado deducendo “l'erroneo esame circa un fatto decisivo della controversia”.
Le appellanti incidentali, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, hanno chiesto che venisse accertato l'obbligo della CP_3 di corrispondere le somme per cui è causa all' Parte_1
(che ha provveduto al pagamento in favore delle signore Coen in forza dell'ordinanza di primo grado). Hanno evidenziano che ove non venisse con
7 condiviso l'orientamento accolto dal primo giudice, la Corte non potrebbe che giungere ad individuare l'ente obbligato al pagamento nell' , CP_3 dato che è in che risedeva la paziente prima del ricovero. CP_3
Si è costituita la , che ha dato preliminarmente atto CP_8 del fatto che nei suoi confronti non sono state formulate domande, né in primo e né in secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Dopo la prima udienza, si è costituita l' la quale ha CP_3 resistito all'appello principale e chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.02.2024, nella quale venivano concessi alle parti i termini per lo scambio delle memorie e delle repliche ai sensi dell'a. 190 c.p.c.
– MOTIVI DELLA DECISIONE-
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Col primo motivo, l'appellante, in sostanza, assume che le prestazioni erogate a favore della sig.ra siano di natura socio- Pt_2 assistenziale e che dunque la materia sia regolata dall'art. 6, co. 4 della legge n. 328/2000, che fissa il criterio di competenza al rimborso della quota sanitaria in capo all'Ente pubblico sito nel luogo di residenza del paziente al momento del ricovero. In base a tale rilievo, chiede che la sentenza sia riformata nel senso di ritenere che il soggetto legittimato passivo rispetto agli obblighi di rimborso sia l' . CP_3
Il motivo è infondato. Il richiamo normativo su cui l'appellato fonda la sua tesi non è conferente. Esso può rilevare come norma esegetica alla stregua del quale valutare il quadro normativo ma, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'art. 6, a ben vedere, fissa il criterio di competenza applicabile alle prestazioni socio – assistenziali in relazione alla “quota sociale” (che grava sul Comune o sul paziente a seconda della fascia di reddito) e non in relazione alla “quota sanitaria” (oggetto del presente giudizio). In secondo luogo la norma individua nel Comune il soggetto competente ad erogare tale quota e non nella struttura sanitaria locale.
8 Tanto premesso, in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di Cont convenzione, la tenuta al rimborso va individuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione, come correttamente rilevato dal primo giudice in base a quello che è il quadro normativo descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado (cui ci si può integralmente riportare), vigente in materia di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione (in particolare, a. 26 della l. n. 833/78). Al quadro rappresentato, deve aggiungersi il disposto di cui all'art. 29 della l. Regione n. 40/2005: Pt_1
“Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino;
l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione”. La lettura proposta, del resto, è quella accolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19353 del 2017), confermata di recente dalle SSUU con sentenza n. 20401/2019.
Oltre al dato normativo, l'appellante perora la sua tesi richiamando l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa del TAR, che effettivamente ravvisa la competenza a farsi carico delle “prestazioni di rilievo sanitario” o comunque “di tipo misto” in capo all'unità sanitaria locale del luogo di residenza del paziente al momento dell'originario ricovero e che Cont ritiene che l'obbligazione di pagamento permanga in capo alla di originaria residenza a prescindere dai successivi cambi di residenza.
Anche sul punto, tuttavia, le osservazioni del primo giudice sono corrette e condivisibili;
le pronunce possono ritenersi superabili alla luce dell'orientamento seguito dalla Cassazione precedentemente richiamato che, oltre ad avere adeguato supporto normativo, è ragionevole anche sul piano sostanziale. La Cass., riferendosi proprio all'orientamento dei giudici amministrativi de qua, osserva in modo oculato che: “(…) Le norme sopra trascritte, per contro, rendono palese che il trasferimento effettivo della residenza anagrafica comporta il trasferimento dell'obbligo di pagamento del Cont contributo, a carico della di nuova residenza, che è l'unica in grado di controllare le esigenze sanitarie del territorio, in conformità alle obiettive esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia
9 sanitaria. Se così non fosse, nel caso di malati lungodegenti o cronici, ove Cont l'ammalato muti residenza, tutte le dei successivi luoghi di residenza sarebbero indotte a non verificare se il paziente abbia ancora bisogno del ricovero o meno, fidando nel fatto che tutti gli oneri resteranno sempre a carico Cont della che per prima dispose il ricovero” (Cass. n. 20401/2019).Per tutti le ragioni esposte, il primo motivo dev'essere rigettato.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione rispetto alle pretese avanzate in data antecedente al novembre 2013, per prescrizione intervenuta ai sensi dell'a. 2948, num. 4 cc. Anche tale motivo è infondato.
Il ragionamento seguito dal primo giudice per respingere l'eccezione di prescrizione è quello per cui la prestazione di cui le ricorrenti chiedono il rimborso non ha natura periodica, perché le stesse richiedono la restituzione dell'indebito. In realtà, l'argomento non è decisivo, poiché, seppur è vero che le ricorrenti hanno agito in giudizio con un'azione di restituzione, è anche vero che tale circostanza non esclude che la prestazione che le ricorrenti hanno eseguito, e di cui chiedono il rimborso, abbia natura periodica. Di talché, ammessa la natura periodica dei pagamenti, il diritto alla restituzione sorgerebbe, in relazione alla singola retta, nel momento del singolo pagamento.
La questione è comunque superabile in base ad un diverso e dirimente argomento. Le ricorrenti/odierne appellate chiedono la restituzione di quanto hanno versato a titolo di retta a partire dal 01.07.2013, poiché fino a tale momento è stata l' di a pagare. Tanto premesso, Parte_1 CP_3 anche qualora si volesse ritenere che il termine di prescrizione è quinquennale, il diritto si sarebbe estinto nel luglio del 2018. Tuttavia, la prescrizione è stata senza dubbio interrotta da parte delle creditrici/ricorrenti con la notifica degli atti giudiziari relativi al ricorso dinnanzi al TAR, avvenuta il 30 ottobre 2017. Dunque, anche tale motivo dev'essere respinto.
Col terzo motivo, l'appellante svolge una serie di considerazioni relative alla normativa in tema di quota capitaria ai criteri di ripartizione del
Fondo Sanitario tra le regioni e riparto spese per assistiti non autosufficienti.
In particolare, l'appellato evidenzia come la quota capitaria spettante a
10 ciascuna regione non sarebbe comprensiva delle quote sanitarie per persone disabili assistite presso strutture residenziali extraospedaliere che provengono da altre regioni. A riprova, osserva, sarebbero intervenute delle intese Stato – regioni, volte proprio a compensare quelle situazioni in cui una regione si è fatta carico dell'assistenza di disabili cronici provenienti da altre regioni. Sul punto, possono essere riprese le considerazioni spese dal primo giudice, che mette in evidenza la differenza tra trasferimento temporaneo e permanente verso altra regione. Solo nella prima ipotesi, sottolinea il primo giudice, ha senso ritenere che sussista un'ultrattività della competenza della regione di residenza ante-ricovero (questo è lo scenario cui fanno riferimento le intese richiamate da parte appellata, volte alla predisposizione di meccanismi compensativi), mentre nella seconda ipotesi (trasferimento permanente) continua ad operare la regola generale della correlazione tra residenza del paziente ed erogazione delle prestazioni sanitarie.
Infine, col quarto ed ultimo motivo d'appello, l'appellante censura la decisione del giudice nella parte in cui ha riconosciuto l'importo richiesto dalle ricorrenti/odierne appellate, senza che quest'ultime avessero provato adeguatamente, con fatture e/o altri titoli giustificativi, l'effettivo ammontare della quota sanitaria a carico del soggetto pubblico.
Anche tale censura è da ritenersi infondata. Innanzitutto, l' Parte_1
non ha contestato, nel corso di primo grado, il quantum dell'obbligo
[...] di rimborso, limitandosi a contestare la sua legittimazione passiva. In secondo luogo, la quantificazione delle somme richieste si fonda su quanto le ricorrenti hanno versato per il ricovero della sig.ra per come Pt_2 documentato (cfr. docc. 11 e 19 fascicolo Tar).
Infondate, sono infine le censure relative all'esistenza della lista d'attesa e alla mancanza di un'istruttoria per l'ammissione della al Pt_2 beneficio del contributo pubblico. Come noto, trattandosi di prestazioni a carico del SSN: “L'accettazione dell'assistito da parte della struttura prescelta Cont è insindacabile da parte delle che non hanno nessuna discrezionalità amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica” (v. Corte Cost. n. 267 del 1998). In più, è corretto il rilievo delle appellanti, che hanno osservato come il difetto di istruttoria in ordine all'accesso al beneficio non è dipesa dal comportamento delle ricorrenti, che
11 si sono attivate, sin dal 2013, per regolarizzare la posizione dell' la Pt_2 quale, peraltro, aveva già ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione della retta da parte dell' di prima del Parte_6 CP_3 cambio di residenza.
L'appello incidentale, subordinato all'accoglimento dell'appello principale, può dunque ritenersi assorbito.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 52.001,00 a 260.000,00
Euro, valori minimi tenuto conto della bassa complessità della causa (ed esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, con integrale conferma dell'ordinanza impugnata:
- RESPINGE le domande come in atti proposte avverso l'ordinanza resa ex a.
702 bis c.p.c. del 23 giugno 2020;
- CONDANNA a rimborsare a ciascuna delle Parte_1 parti convenute in giudizio, le spese del presente grado, che liquida, per compenso, in 4.997,00 € oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. estens. Dr.ssa Laura D'Amelio La Presidente Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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