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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: TRIBUNALE DI MATERA Divorzio -
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno Cessazione effetti
16/04/2025, nelle persone dei magistrati: civili dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 311/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), con l'avvocato MANICONE LOREDANA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. E_
), contumace C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 6 marzo 2024, Parte_1
proponeva ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario nei confronti del coniuge . . E_
Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il predetto in Gravina in
Puglia il 16 agosto 2003 e di aver ottenuto omologa della separazione consensuale decreto del Tribunale di Trani in data 3-19 luglio 2018. . Riferiva che dal matrimonio erano nati due figli: , nata il 3 novembre Per_1
2004 e , nato l'[...] e ancora minorenne. R_
Esponeva che il teneva condotte pregiudizievoli per il secondogenito e CP_1
di sostanziale disinteresse per la primogenita, che nell'occasione di una vacanza insieme si era scontrata con lui in un forte alterco, disattendendo altresì agli obblighi di contribuzione economica. Instava dunque per la pronuncia di divorzio, ma anche per l'adozione di provvedimenti indifferibili consistenti in una rimodulazione degli incontri con il minore, la previsione del suo affido esclusivo a lei, e inoltre l'ammonizione del , sanzioni economiche e risarcitorie a carico dello stesso, e CP_1
un aumento del contributo di mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, veniva rimesso a un separato provvedimento la pronuncia dei provvedimenti indifferibili, successivamente resi con decreto dell'8 marzo 2024 mediante la sottoposizione del ad alcune prescrizioni di condotta nelle CP_1
relazioni col figlio.
Il decreto sui provvedimenti indifferibili veniva confermato con ordinanza collegiale del 17 aprile 2024.
Il non si costituiva né nel giudizio interinale, né in quello di merito CP_1
benchè risultasse destinatario di regolare notifica del ricorso.
Preso atto di ciò, alla prima udienza ne veniva dichiarata la contumacia.
La trattazione proseguiva con l'ascolto del minore e l'escussione a teste R_
della primogenita e del medico pediatra. Veniva anche acquisita un'informativa di polizia tributaria sulla posizione fiscale del e di una società a lui riferibile. CP_1
All'esito, su richiesta della parte, la causa veniva rimessa all'udienza di discussione con autorizzazione al deposito di note della ricorrente.
All'udienza del 25 marzo 2025, l'istruttore riservava di rimettere gli atti alla camera di consiglio del collegio con invio degli atti al P.M..
Costui concludeva come da nota del 26 marzo successivo. Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pacificamente accolta ricorrendone i presupposti di legge, in ragione dell'omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto del 3-19 luglio 2028 del Tribunale di Trani, che rende applicabile l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione, dalla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dal disinteresse del rimasto contumace. CP_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle domande concernenti la prole, rispetto alla separazione ora la figlia
è divenuta maggiorenne, ma essendo ancora la stessa studentessa Per_1
universitaria e quindi priva di redditi, pur non dovendo nulla disporsi in ordine alle sue relazioni con il padre, va previsto anche in suo favore il riconoscimento di un contributo al mantenimento. La condizione di minore età di , richiede, invece, che a suo R_
riguardo, sia considerato non solo l'aspetto economico delle obbligazioni paterne, ma il dispiegarsi anche dei rapporti personali.
Proprio l'ascolto del minore, d'altra parte, ha messo in evidenza il sofferto rapporto che lo lega al padre, caratterizzato da un sentimento di protezione, che va oltre il conflitto di lealtà nel condividerne gli atteggiamenti sregolati, contraddittori e diseducativi, e che lui introietta fino a soffrirne visibilmente sia quando vede minacciata la sua relazione con il genitore (e dice: “il mio non è un dolore fisico ma mentale”, e più avanti: “nessuno può capire quello che sto passando io e anche mio padre”), sia quando pone mente alle vicessitudini di lui. Nel corso dell'ascolto, il minore ha mantenuto un profilo di riservatezza e finanche di opposizione rispetto all'investigazione sulle condizioni personali del padre, giungendo a una chiusura totale quando insistentemente si è rifiutato di rispondere agli approfondimenti e ha trattenuto una commozione che era pronta a scadere nel pianto. Egli ha attraversato durante l'ascolto un turbinio di emozioni, passando dall'esaltazione dell'attività lavorativa paterna e dalla riconoscenza per il sostegno che il genitore riserva alle sue passioni, al nascondimento della realtà e all'infingimento sui fatti. Ha negato di aver visto il padre disporre di denaro contante, e ha negato ancora di aver guidato un'autovettura con lui a suo fianco nelle strade pubbliche;
si è rifugiato in un racconto fantastico sulle sue abilità di autore musicale (non ricordando neanche una strofa di una canzona che lui avrebbe composto) e sulle vacanze con il padre (ristrette a due giorni spesi rispettivamente nelle città di Bari e di Lecce, perché “né a lui né a AP piace andare in spiaggia”).
Vi è prova, invece, come documentato dalle foto e dai video allegati dalla ricorrente, che abbia maneggiato un borsello del padre con numerose banconote, R_
e che è stato alla guida dell'autovettura Citroen su strade pubbliche, che si vedono fiancheggiate da alti palazzi.
Non di meno, ha ammesso, di aver fatto molte assenze in occasione della R_
permanenza presso il padre, e benchè egli dica che cio è dipeso dalla sua volontà, la circostanza ha certo un rilievo negativo nella considerazione delle capacità educative del , anche quando gli si dovesse solo addebitare di indulgere alla svogliatezza CP_1
del figlio.
Così come significativamente inidonee all'accudimento della prole sono le altre manchevolezze, quale quella ricordata dalla dottoressa Vespe, circa la mancata cura dello stato febbrile di , quando il padre contravvenne alle prescrizioni di lei di R_
permanenza domiciliare e terapia antiinfluenzale, oppure il contrasto con la figlia scaturito da futili motivi, che ha portato il a un risentimento tanto Per_1 CP_1
ingiustificato quanto radicale, così che egli non ha più rapporti con la figlia e da allora non versa nulla per il mantenimento.
Emerge quindi evidente la connotazione di una condotta paterna del tutto disarmonica per l'educazione della prole, e vaniloquente e subornante, quanto al piccolo , e di più, algida, anaffettiva, recriminatoria e vendicativa quanto a R_
. Per_1 Siffatte caratteristiche delle relazioni paterne e una generalizzata incapacità di autolimitazione del , che si volga verso condotte più adeguate di accudimento CP_1
dei figli, evidenziano una sua sostanziale inaffidabilità dei suoi comportamenti, i quali si traducono in situazioni di effettivo pregiudizio. La stessa sua contumacia è sintomatica di un disinteresse verso le sorti del processo, che scade nell'indifferenza per le decisioni che disciplineranno la sua responsabilità di genitore.
E questo depone significativamente nell'impossibilità per la CA di ottenere una collaborazione educativa e un'interlocuzione responsiva.
Alla luce di ciò trova fondamento la conclusione della ricorrente rivolta a ottenere l'affidamento esclusivo del minore.
E tuttavia, non può non tenersi conto del legame che avverte verso il padre, R_
il quale se pure si esprime con dinamiche capziose, che avviluppano i sentimenti filiali in una spirale di accondiscendenza tutelante, e generano anche turbamenti psicologici, costituisce una condizione insopprimibile dell'esistenza del minore, da lui espressa in modo fermo e incontrovertibile (“io ho un bellissimo rapporto con AP e perciò non voglio lasciarlo”; “vorrei essere accontentato di stare sempre con lui”; “voglio solo dire che voglio stare con mio padre e non sopporto l'idea che qualcuno mi impedisca di andare con lui”).
Questo impone il mantenimento degli incontri fra padre e figlio, i quali possono essere esemplati secondo la disciplina della separazione, sia perché questa fu raggiunta nell'accordo fra i genitori e sia perché caratterizzata da una flessibilità con intese estemporanee dei genitori e, in mancanza, vincolata alla precisa indicazione dei giorni degli incontri calendarizzati il mercoledì e il venerdì di ogni settimana e, a week end alternati, con orari differenziati secondo la stagione estiva o invernale, oltre che per il periodo delle vacanze natalizie e pasquali, e per le ferie estive.
L'ipotesi di limitare gli incontri alla sola permanenza a Matera, come richiesto dalla , risulta invece dissonante con gli spazi relazionali desiderati da , Parte_1 R_
e tale da far paventare un'involuzione negativa della sua condizione emotiva e psicologica. E se, indubbiamente, la condotta disarmonica del trova modo di CP_1
realizzarsi con maggiore effetto negativo, proprio perché egli conduce lontano R_
dalla più diretta sorveglianza materna in Matera, il provvedimento indifferibile con cui il Presidente delegato ha impartito al genitore la prescrizione “dell'integrale e corretto rispetto delle condizioni di separazione … garantendo la completa ed esatta frequenza scolastica e l'assolvimento degli obblighi di studio da parte di lui nonché il preciso rispetto delle contribuzioni di mantenimento” sembra il più adatto a rendere in forma normativa la guida dei comportamenti paterni, salvaguardando l'interesse del minore al mantenimento di un luogo e un modo suo proprio per l'effettività del suo rapporto con il padre.
C'è di più che, all'esito della trattazione di merito, e in conseguenza delle prove orali e documentali acquisite, tutte concordi nei termini anzidetti nella dimostrazione di quanto la condotta paterna sia intrusiva, destabilizzante e aliena dall'esercizio responsabile della genitorialità, il va altresì ammonito ai sensi dell'art. 473bis CP_1
n. 39 c.p.c..
La tutela dell'integrità della condizione psicologica del minorenne, che nella permanenza con il padre trova una ragione irrinunciabile di espressione, sconsiglia la previsione di una sanzione per il ritardo, nei termini richiesti dalla ricorrente.
Del pari, quanto alla domanda risarcitoria, se gli inadempimenti del CP_1
sono conclamati secondo le prove già descritte, è mancata la dimostrazione quantitativa del danno, avendo di per sé effetto di ristoro la riscossione degli interessi generati dalle somme liquide e sottoponibili ad esecuzione a titolo di contributo di mantenimento, non pagate dal predetto . CP_1
Quanto infine alla misura del mantenimento dovuto da quest'ultimo sia per R_
che per , deve tenersi conto dell'incremento dei bisogni dovuti alle maggiori Per_1
esigenze di un bambino che si avvia all'adolescenza e di una ragazza appena maggiorenne che, con la frequenza universitaria è destinata a vivere lontano dall'ambiente domestico per apprezzabile tempo, e vede aumentate le sue relazioni sociali. In questo senso si stima corrispondente alle necessità e conforme alle potenzialità economiche dell'obbligato la quantificazione del mantenimento in euro 400,00 mensili per e in euro 300,00 mensili per , per un totale di euro 700,00 mensili Per_1 R_
con decorrenza dalla presente decisione, in maggiorazione rispetto all'assegno conseguente alla separazione e dovuto fin qui, oltre ad ulteriore rivalutazione annuale.
Quanto alle disponibilità del , dalle indagini di P.T. egli è risultato CP_1
dipendente della società Purosangue design s.r.l.s. con un reddito annuo oscillante intorno ai 26.000,00 euro;
in più è amministratore unico della stessa società e quindi ha la possibilità di gestire gli introiti di quella, che hanno raggiunto nel tempo cifre di poco inferiori a 40.000,00 euro di volumi d'affari. Di fatto, è stata dimostrata la disponibilità del di denaro contante di ignota provenienza e in misura non CP_1
minima. Il poi con la sua contumacia, ha sottratto alla decisione qualsiasi CP_1
elemento valutativo di diverso indirizzo, e gli elementi acquisiti giustificano le quantificazioni raggiunte.
La condanna alle spese segue la soccombenza, con refusione in favore della nella misura di cui in dispositivo in ragione dell'ampiezza della questioni e Parte_1
della difesa anche nel procedimento interlocutorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 06/03/2024 da e Parte_1
, così provvede, ogni altra istanza rigettata: E_
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 16/08/2003 in Parte_1 E_
GRAVINA IN PUGLIA;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di GRAVINA IN PUGLIA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, Parte II, serie A, numero 158;
3) dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre E_
; Parte_1 4) conferma la disciplina degli incontri del minore con il padre come concordata in sede di separazione consensuale;
5) conferma in via definitiva le prescrizioni impartite con il provvedimento indifferibile del Presidente delegato in data 8 marzo 2024;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a E_ Parte_1
il contributo ordinario di mantenimento della prole, nella misura maggiore
[...]
misura rispetto a quella di separazione, determinata, a decorrere dalla data della presente decisione, in complessive euro 700,00 mensili ripartite come in motivazione, oltre ulteriore rivalutazione annuale secondo indici Istat, e oltre alla refusione delle spese straordinarie anticipate dalla per i figli, nella misura del Parte_1
50%;
7) ammonisce ad adempiere le obbligazioni rivenienti a suo E_
carico dalla presente decisione;
8) Condanna alle refusione in favore di E_ Parte_1
delle spese di costituzione e difesa di questo grado del giudizio, comprensive della fase interlocutoria, liquidandole in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 16/04/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco