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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2196/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. OTTAVIANO LUCA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta LUBRANO Controparte_1
FRANCESCA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato l'08/03/2022 la ricorrente deduceva di avere partecipato alla selezione pubblica indetta con atto pubblicato all'Albo e sul sito dell' Pt_2
il 16/01/2020 per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato con
[...]
contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per il profilo professionale di psicologa occupando, nella graduatoria definitiva approvata il 21/04/2021, il centododicesimo posto;
che la successiva delibera n. 1534 del 16/12/2021, autorizzando lo scorrimento della graduatoria,
proponeva di conferire 27 incarichi annuali a tempo determinato, includendo fra questi quelli relativi a 7 psicologi da destinare ad un progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi
Part dello spettro autistico;
ch'ella, convocata presso l' per la data del 13/01/2022
ai fini del conferimento di uno di tali 7 incarichi, non aveva potuto presentarsi
Part trovandosi in stato di malattia. Censurando la decisione dell' di considerarla per tale assenza rinunciataria, agiva in giudizio per ottenerne la condanna a conferirle l'incarico per il quale era stata convocata o in subordine a risarcirle il danno conseguente al mancato espletamento del medesimo.
L' si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata il Parte_2
02/12/2022, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
e – cui veniva notificato il Testimone_1 Testimone_2 Persona_1
ricorso in quanto candidati che seguivano la ricorrente nella graduatoria approvata il 21/04/2021 e nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda
– rimanevano contumaci.
Sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
1. L'assunto che la ricorrente non vanterebbe alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile ai sensi dell'art. 100 c.c. in quanto l'incarico oggetto della convocazione per la data del 13/01/2022 sarebbe stato conferito alla candidata che la precedeva immediatamente in graduatoria è rimasto, all'esito del giudizio, indimostrato. La
resistente, infatti, non ha mai prodotto i documenti (pur) elencati nell'indice versato in atti dai quali dovrebbe desumersi la circostanza evidenziata.
Aggiungasi che, quand'anche fosse vero che l'incarico specificamente oggetto della nota dell'11/01/2022 è stato assegnato alla candidata , Persona_2
collocata alla posizione 111, la ricorrente avrebbe comunque interesse a vedere
Part accertata la legittimità della condotta dell' anche in funzione degli altri incarichi, facenti pure essi parte del “progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi dello spettro autistico” di cui alla delibera n. 1259 del 18/10/2021, che a seguire è pacifico siano stati assegnati ai candidati occupanti in graduatoria posizioni successive alla sua.
2. Viene qui in rilievo, nei termini delineati dall'Avviso pubblicato il 16/01/2020,
una procedura selettiva che, previa pubblicazione degli incarichi disponibili,
prevede l'attribuzione di questi ai candidati già inseriti in apposita graduatoria di merito sulla scorta della relativa posizione in graduatoria. Trattasi,
evidentemente, di una fattispecie negoziale che esula dagli schemi tipici del pubblico concorso per l'assunzione di pubblici dipendenti in quanto priva di una valutazione dei candidati strettamente comparativa e limitata alla previa verifica della sussistenza di requisiti individuali di professionalità in capo al soggetto che aspira ad essere inserito nella graduatoria ed al quale l'incarico viene poi assegnato in ragione della sola posizione acquisita all'interno della graduatoria stessa. In sostanza si è in presenza di una ipotesi in cui l'Amministrazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “realizza una 'autolimitazione' - quanto alla scelta del soggetto con cui
instaurare il rapporto di prestazione professionale - del potere discrezionale
dell'ente di organizzare il servizio, e ciò a specifico vantaggio di quei
professionisti che vengono a trovarsi nelle situazioni dalla normativa stessa
previste e che debbono essere considerati titolari di diritti” (analogamente, Cass.
n. 5301 del 1995).
L'Avviso individua – sia pure sinteticamente –la procedura da utilizzare per l'individuazione dell'avente diritto all'assegnazione dell'incarico pubblicato,
prevedendo apposito atto di convocazione degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, l'accettazione da parte di questi – secondo la posizione prioritariamente rivestita - dell'incarico disponibile, la successiva formalizzazione dell'incarico con apposita deliberazione direttoriale. Operata, con tali modalità, la scelta del contraente, questi diviene certamente titolare del diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, diritto cui è correlato il parallelo obbligo dell'
[...]
di assumere nei confronti di questi e non di altri il proprio impegno CP_1
negoziale mercè la stipula del corrispondente contratto a tempo determinato.
3. Tanto premesso, si osserva che risulta del tutto pacifico che la ricorrente sia stata regolarmente interpellata – secondo le modalità previste dal bando - ai fini del conferimento di uno degli incarichi oggetto del “progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi dello spettro autistico” di cui alla delibera n. 1259 del 18/10/2021 e che non si sia presentata.
La ricorrente si duole del fatto che nel predetto atto di interpello fosse inclusa la dicitura “la mancata presentazione equivarrà a rinuncia” e sia stata perciò
esclusa. Si osserva in contrario che lungi dal costituire una previsione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decadenziale estranea all'Avviso o intrinsecamente illogica e irragionevole, tale dicitura si limita a sottolineare la necessità che i candidati – per potere aspirare all'assegnazione dell'incarico - si presentassero alla data indicata correttamente attribuendo, alla contraria assenza, il valore di rinuncia per facta concludentia a concorrere per il medesimo, giustificandone la conseguente esclusione.
3. Che l'interpello abbia fissato un termine illegittimamente breve è tesi che non persuade: in assenza di termini predeterminati imposti dall'Avviso o da fonte regolamentare, una convocazione a distanza di due giorni, trasmessa con modalità
(la pec) certamente tracciabile ed idonea a dare certezza della ricezione da parte dei destinatari, in giornate infrasettimanali, pacificamente uguale per tutti i candidati, anche a fronte della previsione già nell'Avviso della necessità di una
“disponibilità immediata al conferimento dell'incarico”, costituisce un preavviso ragionevole e sufficiente per garantire l'effettiva partecipazione degli interessati,
trovando alimento anche nel principio di autoresponsabilità che si impone ai candidati di una procedura selettiva e nell'esigenza di soddisfare, in un'ottica di efficienza amministrativa. il fabbisogno di personale che ha giustificato l'indizione della selezione.
4. Ricorda, ancora, la ricorrente che “una legittima causa di impedimento…
costituisce, per consolidata prassi, giustificazione valida per ottenere un rinvio
dell'attività da espletarsi anche qualora si è fissato un termine per quest'ultima”
(così la ricorrente nelle note difensive ex articolo 429 c.p.c.). Ma anche a non volere considerare che costituisce (al contrario) principio generale nel contesto delle procedure concorsuali o (come nel caso di specie) paraconcorsuali quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, quand'anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e non
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giustificano l'assenza del candidato rendendo perciò legittima la relativa esclusione, appare nel caso di specie decisivo il fatto – rimasto, all'esito del giudizio, del tutto pacifico – che la ricorrente non ha mai reso preventivamente noto il proprio stato di malattia chiedendo a tal fine il differimento ad altra data della ricevuta convocazione.
Se tale evenienza è, per altro verso, del tutto coerente con l'impianto assertivo che vede la ricorrente accorgersi della pec solo il successivo 19/01/2022, non appare condivisibile l'assunto secondo cui la malattia della ricorrente, determinando un concreto impedimento anche solo a prendere cognizione della data fissata per
Part l'attribuzione dell'incarico, dovesse comunque imporre all' – una volta rappresentata e documentata anche a posteriori l'incorsa malattia - la riedizione della procedura.
Non può non evidenziarsi, infatti, che ai sensi dell'art.
3-bis della L. 53/1994, la notifica tramite PEC si considera perfezionata nel momento della ricezione nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, a prescindere dalla sua apertura o lettura effettiva. La mancata presa visione dell'atto, pertanto, non inficia in alcun modo la validità della convocazione.
La conclusione invocata dalla ricorrente non costituisce certamente una soluzione generalizzabile e sarebbe stata astrattamente predicabile, piuttosto, in una valutazione dello specifico caso concreto, a fronte magari di uno stato di malattia particolarmente grave, legato ad esempio ad un ricovero, ad uno stato di coma o alla presenza altre gravi compromissioni del suo stato fisico o mentale, costituenti come tali un impedimento oggettivo e insuperabile a prendere visione della pec pur regolarmente ricevuta. Tale situazione non può individuarsi, però, nella
“sindrome influenzale febbrile” che è stata certificata il 10/01/2022 dal dottor
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro . Persona_3
Aggiungasi che il medico indicava, nel certificato prodotto dalla ricorrente, un periodo di astensione dal lavoro di sette giorni, scadenti dunque il 16/01/2022,
Part mentre la ricorrente solo il successivo 19/01/2022 ha contattato l' per partecipare alla procedura di conferimento dell'incarico, perciò dimostrando di non essersi neppure attivata – prima per verificare la propria posta elettronica
Part certificata e poi per rivolgersi all' - con la necessaria immediatezza e tempestività.
5. In definitiva, la convocazione è stata regolarmente notificata tramite pec all'indirizzo della ricorrente, con un preavviso conforme ai criteri di trasparenza e ragionevolezza, ed è stata dalla stessa regolarmene ricevuta. La ricorrente non ha mai documentato – né prima né dopo la data fissata – l'esistenza di una condizione di malattia talmente grave tale da impedirle oggettivamente di prendere visione di tale comunicazione. In mancanza della prova di un impedimento di tale gravità, l'assenza della ricorrente alla data fissata per l'interpello dei candidati interessati a conseguire gli incarichi di cui alla delibera n.
1259 del 18/10/2021 rimane imputabile esclusivamente alla medesima e
Part legittimamente l' ha attribuito a tale assenza il valore di rinuncia della ricorrente a conseguire gli incarichi anzidetti.
6. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 21/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro AT MP
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
19/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2196/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. OTTAVIANO LUCA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ta LUBRANO Controparte_1
FRANCESCA)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Con ricorso depositato l'08/03/2022 la ricorrente deduceva di avere partecipato alla selezione pubblica indetta con atto pubblicato all'Albo e sul sito dell' Pt_2
il 16/01/2020 per l'assegnazione di incarichi a tempo determinato con
[...]
contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per il profilo professionale di psicologa occupando, nella graduatoria definitiva approvata il 21/04/2021, il centododicesimo posto;
che la successiva delibera n. 1534 del 16/12/2021, autorizzando lo scorrimento della graduatoria,
proponeva di conferire 27 incarichi annuali a tempo determinato, includendo fra questi quelli relativi a 7 psicologi da destinare ad un progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi
Part dello spettro autistico;
ch'ella, convocata presso l' per la data del 13/01/2022
ai fini del conferimento di uno di tali 7 incarichi, non aveva potuto presentarsi
Part trovandosi in stato di malattia. Censurando la decisione dell' di considerarla per tale assenza rinunciataria, agiva in giudizio per ottenerne la condanna a conferirle l'incarico per il quale era stata convocata o in subordine a risarcirle il danno conseguente al mancato espletamento del medesimo.
L' si costituiva in giudizio, con memoria difensiva depositata il Parte_2
02/12/2022, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
e – cui veniva notificato il Testimone_1 Testimone_2 Persona_1
ricorso in quanto candidati che seguivano la ricorrente nella graduatoria approvata il 21/04/2021 e nei cui confronti non veniva formulata alcuna domanda
– rimanevano contumaci.
Sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
1. L'assunto che la ricorrente non vanterebbe alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile ai sensi dell'art. 100 c.c. in quanto l'incarico oggetto della convocazione per la data del 13/01/2022 sarebbe stato conferito alla candidata che la precedeva immediatamente in graduatoria è rimasto, all'esito del giudizio, indimostrato. La
resistente, infatti, non ha mai prodotto i documenti (pur) elencati nell'indice versato in atti dai quali dovrebbe desumersi la circostanza evidenziata.
Aggiungasi che, quand'anche fosse vero che l'incarico specificamente oggetto della nota dell'11/01/2022 è stato assegnato alla candidata , Persona_2
collocata alla posizione 111, la ricorrente avrebbe comunque interesse a vedere
Part accertata la legittimità della condotta dell' anche in funzione degli altri incarichi, facenti pure essi parte del “progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi dello spettro autistico” di cui alla delibera n. 1259 del 18/10/2021, che a seguire è pacifico siano stati assegnati ai candidati occupanti in graduatoria posizioni successive alla sua.
2. Viene qui in rilievo, nei termini delineati dall'Avviso pubblicato il 16/01/2020,
una procedura selettiva che, previa pubblicazione degli incarichi disponibili,
prevede l'attribuzione di questi ai candidati già inseriti in apposita graduatoria di merito sulla scorta della relativa posizione in graduatoria. Trattasi,
evidentemente, di una fattispecie negoziale che esula dagli schemi tipici del pubblico concorso per l'assunzione di pubblici dipendenti in quanto priva di una valutazione dei candidati strettamente comparativa e limitata alla previa verifica della sussistenza di requisiti individuali di professionalità in capo al soggetto che aspira ad essere inserito nella graduatoria ed al quale l'incarico viene poi assegnato in ragione della sola posizione acquisita all'interno della graduatoria stessa. In sostanza si è in presenza di una ipotesi in cui l'Amministrazione
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro “realizza una 'autolimitazione' - quanto alla scelta del soggetto con cui
instaurare il rapporto di prestazione professionale - del potere discrezionale
dell'ente di organizzare il servizio, e ciò a specifico vantaggio di quei
professionisti che vengono a trovarsi nelle situazioni dalla normativa stessa
previste e che debbono essere considerati titolari di diritti” (analogamente, Cass.
n. 5301 del 1995).
L'Avviso individua – sia pure sinteticamente –la procedura da utilizzare per l'individuazione dell'avente diritto all'assegnazione dell'incarico pubblicato,
prevedendo apposito atto di convocazione degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria, l'accettazione da parte di questi – secondo la posizione prioritariamente rivestita - dell'incarico disponibile, la successiva formalizzazione dell'incarico con apposita deliberazione direttoriale. Operata, con tali modalità, la scelta del contraente, questi diviene certamente titolare del diritto soggettivo al conferimento dell'incarico, diritto cui è correlato il parallelo obbligo dell'
[...]
di assumere nei confronti di questi e non di altri il proprio impegno CP_1
negoziale mercè la stipula del corrispondente contratto a tempo determinato.
3. Tanto premesso, si osserva che risulta del tutto pacifico che la ricorrente sia stata regolarmente interpellata – secondo le modalità previste dal bando - ai fini del conferimento di uno degli incarichi oggetto del “progetto obiettivo per il potenziamento dell'assistenza terapeutica domiciliare per le persone con disturbi dello spettro autistico” di cui alla delibera n. 1259 del 18/10/2021 e che non si sia presentata.
La ricorrente si duole del fatto che nel predetto atto di interpello fosse inclusa la dicitura “la mancata presentazione equivarrà a rinuncia” e sia stata perciò
esclusa. Si osserva in contrario che lungi dal costituire una previsione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro decadenziale estranea all'Avviso o intrinsecamente illogica e irragionevole, tale dicitura si limita a sottolineare la necessità che i candidati – per potere aspirare all'assegnazione dell'incarico - si presentassero alla data indicata correttamente attribuendo, alla contraria assenza, il valore di rinuncia per facta concludentia a concorrere per il medesimo, giustificandone la conseguente esclusione.
3. Che l'interpello abbia fissato un termine illegittimamente breve è tesi che non persuade: in assenza di termini predeterminati imposti dall'Avviso o da fonte regolamentare, una convocazione a distanza di due giorni, trasmessa con modalità
(la pec) certamente tracciabile ed idonea a dare certezza della ricezione da parte dei destinatari, in giornate infrasettimanali, pacificamente uguale per tutti i candidati, anche a fronte della previsione già nell'Avviso della necessità di una
“disponibilità immediata al conferimento dell'incarico”, costituisce un preavviso ragionevole e sufficiente per garantire l'effettiva partecipazione degli interessati,
trovando alimento anche nel principio di autoresponsabilità che si impone ai candidati di una procedura selettiva e nell'esigenza di soddisfare, in un'ottica di efficienza amministrativa. il fabbisogno di personale che ha giustificato l'indizione della selezione.
4. Ricorda, ancora, la ricorrente che “una legittima causa di impedimento…
costituisce, per consolidata prassi, giustificazione valida per ottenere un rinvio
dell'attività da espletarsi anche qualora si è fissato un termine per quest'ultima”
(così la ricorrente nelle note difensive ex articolo 429 c.p.c.). Ma anche a non volere considerare che costituisce (al contrario) principio generale nel contesto delle procedure concorsuali o (come nel caso di specie) paraconcorsuali quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, quand'anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e non
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giustificano l'assenza del candidato rendendo perciò legittima la relativa esclusione, appare nel caso di specie decisivo il fatto – rimasto, all'esito del giudizio, del tutto pacifico – che la ricorrente non ha mai reso preventivamente noto il proprio stato di malattia chiedendo a tal fine il differimento ad altra data della ricevuta convocazione.
Se tale evenienza è, per altro verso, del tutto coerente con l'impianto assertivo che vede la ricorrente accorgersi della pec solo il successivo 19/01/2022, non appare condivisibile l'assunto secondo cui la malattia della ricorrente, determinando un concreto impedimento anche solo a prendere cognizione della data fissata per
Part l'attribuzione dell'incarico, dovesse comunque imporre all' – una volta rappresentata e documentata anche a posteriori l'incorsa malattia - la riedizione della procedura.
Non può non evidenziarsi, infatti, che ai sensi dell'art.
3-bis della L. 53/1994, la notifica tramite PEC si considera perfezionata nel momento della ricezione nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, a prescindere dalla sua apertura o lettura effettiva. La mancata presa visione dell'atto, pertanto, non inficia in alcun modo la validità della convocazione.
La conclusione invocata dalla ricorrente non costituisce certamente una soluzione generalizzabile e sarebbe stata astrattamente predicabile, piuttosto, in una valutazione dello specifico caso concreto, a fronte magari di uno stato di malattia particolarmente grave, legato ad esempio ad un ricovero, ad uno stato di coma o alla presenza altre gravi compromissioni del suo stato fisico o mentale, costituenti come tali un impedimento oggettivo e insuperabile a prendere visione della pec pur regolarmente ricevuta. Tale situazione non può individuarsi, però, nella
“sindrome influenzale febbrile” che è stata certificata il 10/01/2022 dal dottor
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro . Persona_3
Aggiungasi che il medico indicava, nel certificato prodotto dalla ricorrente, un periodo di astensione dal lavoro di sette giorni, scadenti dunque il 16/01/2022,
Part mentre la ricorrente solo il successivo 19/01/2022 ha contattato l' per partecipare alla procedura di conferimento dell'incarico, perciò dimostrando di non essersi neppure attivata – prima per verificare la propria posta elettronica
Part certificata e poi per rivolgersi all' - con la necessaria immediatezza e tempestività.
5. In definitiva, la convocazione è stata regolarmente notificata tramite pec all'indirizzo della ricorrente, con un preavviso conforme ai criteri di trasparenza e ragionevolezza, ed è stata dalla stessa regolarmene ricevuta. La ricorrente non ha mai documentato – né prima né dopo la data fissata – l'esistenza di una condizione di malattia talmente grave tale da impedirle oggettivamente di prendere visione di tale comunicazione. In mancanza della prova di un impedimento di tale gravità, l'assenza della ricorrente alla data fissata per l'interpello dei candidati interessati a conseguire gli incarichi di cui alla delibera n.
1259 del 18/10/2021 rimane imputabile esclusivamente alla medesima e
Part legittimamente l' ha attribuito a tale assenza il valore di rinuncia della ricorrente a conseguire gli incarichi anzidetti.
6. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 21/05/2025.
GGIIUUDDIICCEE
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro AT MP
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro