Sentenza 18 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2003, n. 19425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19425 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC1 9425 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO REL:EST.. Presidente R.G. N. 7211/01 Cron..35094 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 28/04/03 Dott. Filippo CURCURUTO - Consigliere ha pronunciato la seguente 232 SENTENZA sul ricorso proposto da: USSL/77 - UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE PAVIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO MERLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato 2003 ROMANO CARELLO, che lo rappresenta e difende Gno 2491 unitamente all'avvocato ANDREA NOBILI, giusta delega -1- in atti;
controricorrente nonchè
contro
REGIONE LOMBARDIA;
- intimato avverso la sentenza n. 288/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/11/00 R.G.N. 489/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente Поче udienza del 28/04/03 dal amizig Dott. Cami FILA MERCURio;
udito l'Avvocato ROMANO CRISTIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Gla -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 16 novembre 2000, in riforma della impugnata sentenza pretorile, ha condannato la A.S.L. n. 77 di Pavia a pagare alla sign. CA RA la somma di lire 18.521.000 corrispondente al rimborso di spese mediche sostenute all'estero, essendo la stessa rimasta vittima di incidente stradale mentre si trovava in Sud Africa, e ricoverata d'urgenza presso un ospedale di Johannersbrurg dove aveva ricevuto le cure indispensabili ed urgenti prima di poter rientrare in Italia. Il giudice d'appello ha affermato che il cittadino italiano iscritto come nella specie al Sanitario Nazionale, ha diritto diServizio ottenere il rimborso delle spese per prestazioni sanitarie ricevute in caso di evento lesivo alla sua salute verificatosi in territorio straniero allorquando ricorre condizioni di comprovata eccezionale ed urgente gravità: caso nel quale si prescinde da autorizzazioni amministrative, dovendo dette condizioni essere verificate direttamente dal giudice. Nel caso di specie la Corte d'appello ha Ga richiamato la consulenza tecnica d'ufficio esperita 3 in primo grado che aveva riscontrato la gravità dell'infortunio e la assoluta urgenza di un immediato ricovero, prima intensivo e poi ordinario, necessitato da un severo evento politraumatico. La soccombente A.S.L. n. 77 di Pavia chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo. L'intimata RA resiste con controricorso. La Regione Lombardia, pur essa intimata, non è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia "violazione ed erronea applicazione delle norme in materia di assistenza sanitaria del cittadino occasionalmente all'estero" ed assume che le disposizioni del D.M. 13 maggio 1993 e del precedente D.M. 3 novembre 1989 (secondo cui i rimborso dell& spese sanitarie sostenute per i ricoveri presso strutture straniere da parte di cittadini residenti in Italia è subordinato a preventiva autorizzazione, fatta eccezione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite da cittadini che si trovino già all'estero) non sono riferibili all'ipotesi, ricorrente nella specie, del cittadino diporto,italiano che si trovi all'estero per Emer riguardando invece dette disposizioni la diversa ipotesi del cittadino che si trova in Italia e desidera recarsi all'estero per cure in presidi sanitari di altissima specializzazione non ottenibili in patria, e non potendo tali norme essere estese alla prima ipotesi. Il ricorso non è fondato e va respinto. Ritiene il Collegio di confermare giuri- sprudenza già espressa da questa Corte in analoga -fattispecie e cioè in ipotesi di situazione di eccezionale gravità e di ricovero d'urgenza presso ospedale sito in territorio estero, dove italiano si trovava perl'infortunato cittadino diporto - condividendone le argomentazioni motive né ravvisando ragioni per mutamenti d'orientamento. Va pertanto così ribadito che "in tema di assistenza sanitaria del cittadino italiano per terapie praticate all'estero, sia le leggi di riferimento (nn. 833 del 1978 e 595 del 1995), coordinate tra loro ed armonizzate con il principio di cui all'art. 32 della Costituzione, sia la normativa secondaria delegata per la concreta applicazione delle suddette leggi, ove correttamente interpretata, consentono l'assistenza Guer indiretta e pertanto il rimborso delle spese 5 sostenute - in tutti i casi in cui, per l'interessate che si sia trovato fuori dal territorio nazionale, sia configurabile, indipenden- temente da ogni forma di autorizzazione preventiva da parte degli organi competenti italiani, la ipotesi di eccezionale gravità della patologia, da accertare a posteriori, comportante la urgente necessità di un improcrastinabile ricovero presso un centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di una adeguata e tempestiva terapia immediata, senza che il detto ricovero e le cure in loco possano essere subordinati all'accertamento che gli stessi siano eventualmente ottenibili, alle medesime condizioni, in territorio nazionale presso strutture pubbliche о convenzionate. Infatti il significato precettivo più profondo dell'art. 32 nel quale la tutela delladella Costituzione salute è considerata come fondamentale, primario e inviolabile diritto dell'individuo e interesse della collettività - afferisce ad un diritto soggettivo il cui riconoscimento e la cui attuazione non soffrono limitazioni di sorta né spaziale né temporale, da parte di leggi ordinarie o di normative secondarie che comunque ne possano condizionare l'esercizio in qualsivoglia direzione วน e pertanto anche sotto il profilo dell'assistenza sanitaria diretta о indiretta". (Cass. 14 giugno 1999 n. 5890; cfr. altresì Cass. Sez. Un. 17 giugno 1997 n. 5297, 8 agosto 2001 n. 10963). L'impugnata sentenza si è attenuta a tali principi e si sottrae quindi alle censure mosse in ricorso. Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, ponendosi a carico della soccombente parte ricor- rente le spese sostenute dalla resistente, liqui- 4 ledate come in dispositivo. Nulla, invece, per spese dell'intimata Regione Lombardia, non costi- tuitasi nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente CA RA le spese del presente giudizio, liquidate in euro 18,00 oltre ad euro 1.500,00 per onorario d'avvocato. Nulla (millecinquecento) per le spese nei riguardi della Regione Lombardia. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003. il Presidente - estensore Ettore Merenzio ILIL CANCELLIEELLIARE Depositato in Cancelleria N 18 DIC. 2003 E G jogai, E W CANCEL love i