Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n.933/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 933/2017 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Massimiliano Fabio
-parte opponente, e convenuta in via riconvenzionale- nei confronti di
AVV. (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 col patrocinio dell'Avv. Grace Palmeri
-parte opposta, e attrice in via riconvenzionale-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , Pt_1
recante n.135/2017, emesso dal Tribunale di Patti in data 6.4.2017, su ricorso monitorio proposto nell'interesse dell'Avv. . _1
In reconventio reconventionis, ha svolto domanda di risarcimento del danno da Parte_2
lesione della reputazione.
In particolare, ha chiesto al Tribunale:
1. Revocare, annullare e rendere privo di Pt_1
qualsivoglia giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui al presente atto, adottando all'uopo ogni relativo atto e provvedimento, come per legge;
2. Accertare, ritenere e dichiarare che l'Avv. nello svolgimento del mandato professionale di cui è causa Controparte_1
e posto alla base del D.I. opposto, si è reso responsabile delle violazioni (anche omissive) descritte nel presente atto e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare che lo stesso non ha diritto (anche per il relativo inadempimento degli obblighi professionali e perché l'importo ingiunto e chiesto è
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3. In via subordinata, anche nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che il convenuto opposto ha diritto al pagamento della attività professionale resa, accertare il relativo ammontare nei limiti del minimo tariffario come indicato nel presente atto, anche in relazione alle violazioni ed inadempimenti descritti nel presente atto e per l'effetto accertare il diritto dell'Avv. di ottenere il pagamento del relativo Controparte_1
importo ai minimi tariffari vigenti, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia e condannare il medesimo convenuto opposto alla restituzione – ripetizione in favore dell'attore delle maggiori somme dallo stesso versate pari all'intero importo delle somme ingiunte di €11.293,58, ovvero €
8.705,98 (importo non contestato da controparte), disponendo quanto altro per legge;
4. In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare che il Sig. ha integralmente pagato quanto dovuto Parte_1 all'Avv. e che lo stesso null'altro deve;
5. In ogni caso, accertare, ritenere e Controparte_1 dichiarare che l'Avv. si è reso responsabile delle gravi violazioni professionali Controparte_1
esposte nella premessa in fatto ed in diritto di cui al presente atto e che pertanto, non ha diritto ad alcun ulteriore compenso;
6. Accertare, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le spese di liquidazione da parte del COA di Patti e per le spese legali del procedimento monitorio, anche per l'avvenuto pagamento di € 7.205,98, prima della emissione del D.I. opposto;
7. Rigettare integralmente le eccezioni e difese avversarie e le relative domande di cui ai n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 della memoria di costituzione e risposta del 10.11.2017, depositata il giorno 11.11.2017 ed in tutti gli ulteriori atti e verbale di causa perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto;
8. Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari, IVA, 15% spese generali,
CPA ed accessori di legge.
In particolare, AVV. ha chiesto:
1. Rigettare l'atto di opposizione al D.I. n. 135/2017 _1
del 6.04.2017, notificato il 24.04.2017, poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi spiegati in atti di causa.
2. Dire e dichiarare che l'Avv. nell'espletamento dell'attività di Controparte_1
difensore di fiducia in favore del sig. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Brolo, via Tomasi di Lampedusa, n. 29, nel procedimento penale n. 9169/10 R.G.N.R. (4127/11
R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib. che vedeva il imputato di falsa Pt_1
testimonianza ex art. 372 c.p., con l'aggravante di avere favorito ed agevolato i membri di un'associazione mafiosa, ha agito con diligenza e perizia, non realizzando nessuna violazione degli obblighi assunti nell'esercizio della propria attività difensiva.
3. Dire e dichiarare, di conseguenza, che il sig. non ha diritto al pagamento, restituzione-rimborso delle somme versate Parte_1
Pag. 2 di 17 all'opposto. Di conseguenza rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte dall'opponente, poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto.
4. Dire e dichiarare in ogni caso che l'Avv.
, quale difensore di fiducia del Sig. , nato a [...] il [...] Controparte_1 Parte_1
e residente in [...], nel procedimento penale n. 9169/10 R.G.N.R.
(4127/11 R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib. ha diritto a percepire le somme di cui alla fattura n. 15 del 28.07.2016 per la somma di euro 11.293,58, comprensiva di Iva e Cpa, vistata e deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti (ME) con provvedimento n. 293 del
15.12.2016. 5. Dire e dichiarare, reconventio reconventionis, che il Sig. , con l'atto Parte_1
di opposizione ha leso il decoro, l'onore e la professionalità dell'avv. , proponendo Controparte_1
un'azione di opposizione temeraria e, soprattutto, lesiva della reputazione professionale e del ruolo di difensore, diligentemente e rettamente svolto dall'Avv. nel procedimento penale Controparte_1
n. 9169/10 R.G.N.R. (4127/11 R.G.N.R.), n 2236/11 R.G.GIP e n. 475/2011 R.G. Trib., per quanto ampiamente argomentato in atti di causa. Di conseguenza condannare al Parte_1
risarcimento del danno di natura patrimoniale e non patrimoniale subito dall'Avv. Controparte_1
per le violazioni al diritto di decoro, onore e professionalità e per avere agito temerariamente con la condanna al pagamento di un importo di Euro 100.000,00 ovvero nella minore o maggiore somma che l'On.le Tribunale adito riterrà equa e di giustizia, anche applicando un criterio equitativo di liquidazione.
6. Rigettare in ogni caso tutte le domande formulate dal , poiché infondate in Pt_1
fatto ed in diritto. Di conseguenza dire e dichiarare che deve all'Avv. , Pt_1 Controparte_1
quanto risulta dal provvedimento monitorio opposto, considerando l'esecuzione volontaria dello stesso a seguito il provvedimento di provvisoria esecutorietà del Tribunale di Patti, depositato il
22.11.2018. 7. Dire e dichiarare che l'esponente ha dovuto sborsare la somma di Euro 445,05, per il parere di conformità alla parcella di cui alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati n. 293 del 15.12.2016. Di conseguenza, condannare il sig. a rimborsare anche detto Parte_1
importo di Euro 445,05. 8. Con vittoria di spese e compensi di lite sia della fase del monitorio che della fase di opposizione. Si chiede anche la condanna del Sig. al risarcimento dei Parte_1
danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel caso in cui l'On.le Tribunale adito non volesse accogliere la domanda di cui al punto n. 6) delle presenti conclusioni, da liquidarsi anche in via equitativa.
***** I.
La domanda di opposizione al decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento, poiché infondata, come appresso esplicitato.
Pag. 3 di 17 A sostegno della propria opposizione, ha lamentato come nell'esecuzione dell'incarico Pt_1
l'AVV. OCCHIUTO (appresso, anche solo “AVVOCATO”) si sia reso responsabile di diverse condotte negligenti, anche di natura omissiva, che possono essere così riepilogate:
1. Che
l'AVVOCATO non abbia tempestivamente informato il cliente dell'andamento del processo e dell'esistenza di una rinuncia ai testi che avrebbe compromesso la sua posizione difensiva (a lui mai comunicata e mai dallo stesso autorizzata);
2. Che l'AVVOCATO non gli abbia tempestivamente comunicato la condanna pronunciata in primo grado (dallo stesso appresa dopo molto tempo dagli organi di stampa in mancanza di avviso da parte del proprio legale);
3. Che l'AVVOCATO abbia svolto con la domanda monitoria richieste infondate ed ingiuste;
4. Che l'AVVOCATO non abbia documentato l'impedimento a presenziare all'udienza preliminare, sulla scorta del quale aveva chiesto la nullità del decreto di rinvio a giudizio;
5. Che l'AVVOCATO non abbia prodotto la documentazione relativa alle SIT rese da , a seguito delle quali lo stesso era stato denunciato Pt_1
per favoreggiamento;
6. Che l'AVVOCATO abbia acconsentito alla lettura degli atti a seguito della modifica dell'organo giudicante non agevolando il decorso della prescrizione.
L'AVV. ha replicato puntualmente a ogni addebito mosso dall'opponente. _1
Occorre quindi esaminare nel dettaglio le contestazioni più significative in termini di potenziale pregiudizio per l'imputato- odierno opponente.
a. Sulla rinuncia ai testimoni e la tesi difensiva basata sull'omonimia.
Le parti non convergono sulla previa concertazione della lista dei testimoni.
A ogni modo, è pacifico che la lista dei testimoni indicasse classe 1928, Parte_1 Tes_1
e .
[...] Tes_2
È altresì pacifico che la lista dei testimoni sia stata ritualmente depositata.
Le risultanze processuali depongono a favore di quanto esposto dall'AVVOCATO.
Specificamente, l'Avv. ha presentato ritualmente la lista, e tuttavia ha poi ritenuto di dover _1
rinunciare all'escussione dei testimoni, laddove si è palesata l'evidenza che non vi fosse errore di persona nell'individuazione dell'opponente in luogo dello zio omonimo.
Anche in sede di appello, in particolare nella memoria difensiva contenente motivi aggiunti, col patrocinio dell'Avv. Fabio, ha insistito nella tesi dell'omonimia, affermando che le Pt_1
conversazioni intercettate tra gli estorsori non consentissero di individuare univocamente la persona offesa nel classe 1976, imputato per falsa testimonianza e odierno opponente, bensì lo zio Pt_1
omonimo classe 1928.
I motivi addotti nella memoria dell'Avv. Fabio, quantunque suggestivi soprattutto con riguardo alla ricostruzione della vicenda relativa all'attentato mediante bottiglietta incendiaria, cionondimeno non conducono ad avvalorare la tesi dell'errore di persona: non si può ipotizzare, che, qualora la Corte
Pag. 4 di 17 avesse esaminato le accuse nel merito, non fermandosi, cioè, alla causa di non punibilità, avrebbe sposato la tesi.
Nel dettaglio, ciò che non viene chiarito (nella propugnata “tesi dell'omonimia”) è a quale “zio” si facesse riferimento nella conversazione intercettata, allorché gli estortori parlano di Parte_1
come colui che aveva loro consegnato 3000 euro e si era impegnato a consegnarne altri
[...]
10mila nonché a farsi latore delle richieste anche presso lo zio.
Pare improbabile che si trattasse di uno zio dell classe 1928 anziché Parte_1
dell classe 1976, per evidenti ragioni anagrafiche. Parte_1
E la valutazione prognostica ex ante, di validità della tesi difensiva anche in termini di maggiori possibilità di successo, come esposto più approfonditamente infra, è fondamentale nella valutazione della responsabilità professionale dell'avvocato.
Pertanto, deve ritenersi che la rinuncia ai testimoni non abbia arrecato alcun pregiudizio alla posizione di . Pt_1
Ciò converge con la giustificazione addotta dall'AVVOCATO al proprio operato: proteggere l'imputato da un probabile aggravamento della posizione processuale a suo danno, in quanto perseguire la tesi dell'omonimia, a fronte delle evidenze emergenti dalle conversazioni intercettate, avrebbe avvalorato la tesi dell di un contegno omertoso di , e quindi avrebbe potuto Per_1 Pt_1
convincere il Collegio della fondatezza della contestata aggravante della finalità mafiosa (di cui all'art.7 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, vigente ratione temporis:” 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”).
La strategia difensiva scelta da ha subito sortito i risultati sperati, rispetto alla Parte_2
citata aggravante, che è stata esclusa nella sentenza in prime cure, ma non rispetto alla causa di non punibilità di cui all'art.384 II comma CP.
Infatti, in primo grado è stato condannato, sebbene con l'esclusione della predetta Pt_1
aggravante.
b. Il consenso alla lettura degli atti a seguito della modifica del giudice collegiale.
Viene contestato ad AVVOCATO di non aver agevolato il maturare della prescrizione, acconsentendo alla lettura degli atti.
Pag. 5 di 17 Tuttavia, nel calcolo del tempo necessario, come replicato dall'opposto, non considera Pt_1
l'aggravante, come invece specificamente fa descrivendo le due ipotesi con/senza _1
aggravante, sia rispetto alla prescrizione sia rispetto alla lettura/rinnovazione degli atti.
È chiaro che in questa sede, al fine di valutare l'inadempimento contrattuale, possa essere considerata solo l'ipotesi dell'aggravante poiché la valutazione va effettuata ex ante: al tempo del consenso alla lettura degli atti, AVVOCATO non avrebbe potuto stimare la prescrizione senza considerare l'aggravante contestata nell'imputazione.
c. Violazione degli obblighi informativi e mancata documentazione del legittimo impedimento.
ha lamentato di non essere stato reso edotto delle scelte processuali, né dell'avvenuta Pt_1
pronuncia della sentenza;
ha lamentato che non avesse documentato il legittimo _1
impedimento a presenziare all'udienza preliminare, così vanificando la propria eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio.
Sul punto, ha replicato il totale disinteresse mostrato da lungo l'intero _1 Pt_1
svolgimento del processo, che non si era nemmeno preoccupato di incontrare il difensore in prossimità delle udienze.
ha invece affermato di essere sempre andato agli appuntamenti con l'AVVOCATO e di Pt_1
essersi informato sempre anche per il tramite del collega di studio del difensore, suo amico.
A supporto di quanto affermato, ha indicato le date di deposito degli atti (tra cui la lista dei Pt_1
testimoni) ovvero la data di fatturazione dell'acconto versato sul compenso.
In altre parole, ha sostenuto che gli atti non avrebbero potuto che essere stati concordati, e Pt_1
che la fattura non avrebbe potuto che essere stata immediatamente preceduta dall'incontro tra le attuali controparti per la consegna dell'acconto.
Tali elementi sono del tutto irrilevanti: non sussiste alcun rapporto di necessaria conseguenzialità tra gli eventi che pone invece in correlazione (deposito atto processuale- previo incontro col Pt_1
cliente; emissione fattura- incontro nella medesima data, o in data ravvicinata, col cliente), tale da far inferire l'uno dall'altro.
D'altra parte, la diversa prospettazione dell'AVVOCATO può considerarsi corroborata dalle risultanze processuali, e segnatamente dai testimoni sentiti.
All'udienza del 18/05/2022, è stato sentito il testimone Avv. Mike Bonomo, il quale ha dichiarato:
“Vera la circostanza, ciò posso dire perché il si era rivolto a me, a seguito dell'avviso di Pt_1
conclusioni delle indagini che aveva ricevuto, si trattava di un reato molto grave ed io gli ho detto di rivolgersi all'avvocato che trattava di questi casi, così venne allo studio e firmò la procura, _1 ero presente. In quell'occasione l'avv. disse al che sarebbe dovuto venire allo _1 Pt_1
studio prima di ogni udienza anche per pagare. Il è venuto una sola volta allo studio, quando Pt_1
Pag. 6 di 17 ha rilasciato la procura all'avvocato , io lo sentivo telefonicamente e anche io lo informavo _1
sulle udienze, non è più venuto allo studio dopo la firma della procura, nonostante più volte incontrato al bar lo invitavo a recarsi allo studio” “(…) io lo invitavo a venire allo studio, mi diceva che sarebbe venuto l'indomani ma non si presentava”.
Veniva altresì sentita la testimone Avv. “Ricordo che quando discutevamo del Testimone_3 processo in prossimità dell'udienza, l'avvocato si lamentava del disinteresse mostrato dal _1
, nonostante si trattasse di un reato molto grave di competenza della direzione distrettuale Pt_1 antimafia (…) ho collaborato con l'avvocato allo studio del fascicolo e si era visto che _1
c'era nel fascicolo del PM, oltre alla sentenza del Tribunale di Patti che aveva trasmesso gli atti per falsa testimonianza anche l'informativa di reato dell'operazione “ ” nella quale erano CP_2 contenute delle intercettazione ambientali sull'autovettura di che in maniera CP_3
inequivocabile individuavano il sig. , che era stato escusso a sommarie Parte_1
informazioni, quale persona destinataria di richiesta estorsiva, e sentito a sommarie informazioni, ha negato la circostanza, a questo punto i verbalizzanti hanno ritenuto, vista la divergenza, che lo stesso avesse commesso il reato di favoreggiamento con l'aggravante di cui all'art. 7, quindi nel corso del dibattimento dell'operazione , non sono stati dati al gli avvertimenti di CP_2 Pt_1 cui all'art. 64 c.p.c., dovendo lo stesso essere sentito con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. con
l'assistenza del difensore e con la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Era dunque palese l'esistenza della scriminante, subito ci siamo accorti di ciò, ossia al momento dello studio del fascicolo e già al momento dell'udienza preliminare, io stessa in sostituzione dell'avv. ho _1 chiesto il non luogo a procedere per l'esistenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 384, comma 2 c.p.”.
Diversamente, all'udienza del 01/02/2023, è stato sentito il testimone , che Testimone_4 ha dichiarato: “Il mi disse di avere conferito incarico per la sua difesa all'avv. , ma Pt_1 _1 non ho mai partecipato agli incontri, dopo l'avvenuta condanna il mi riferì quanto avevano Pt_1 discusso con l'avvocato sulla linea difensiva che doveva essere seguita poiché a suo dire non era stato difeso bene, ciò fece in quanto siamo amici di infanzia e mi chiese consiglio sulla linea da seguire dopo che mi raccontò della condanna ricevuta sempre a sua dire ingiusta. Mi chiese altresì di indicargli un avvocato che potesse seguirlo e gli indicai l'attuale suo avvocato, ossia l'avvocato
M. Fabio”.
Dunque, non vi è alcuna prova che abbia incontrato l'Avvocato altre volte, rispetto Pt_1
all'occasione del conferimento dell'incarico, e quindi che si sia attivato per concordare la linea difensiva con l'AVVOCATO.
Pag. 7 di 17 In argomento, occorre certamente ribadire quanto statuito dalla Corte di Cassazione, come in via esemplificativa nella massima di Cassazione civile sez. III, 19/07/2019, n.19520: “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato,
o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito)”.
A ogni modo, però, fermi gli obblighi di informazione, la scelta della strategia difensiva compete prettamente al professionista, il quale deve sì rendere conto di eventuali scelte erronee o inopportune, ma sicuramente non di ogni singolo atto che nulla possa comportare a scapito del cliente, nemmeno in via astratta.
Ne discende che non possano essere in alcun modo condivise le contestazioni relative alla mancata documentazione del legittimo impedimento, in assenza di allegazione circa gli effetti della documentazione e dell'esito (favorevole, secondo la regola della probabilità razionale), che si sarebbe realizzato in caso contrario, ove cioè l'AVVOCATO avesse documentato il legittimo impedimento.
Oppure, le contestazioni relative alla mancata informazione circa la pronuncia della sentenza, che non solo non trovano riscontro (sono riferite dal testimone che però certamente non Testimone_4
può essere a conoscenza del preciso momento in cui avesse appreso della notizia della Pt_1
condanna, né ha riferito di essersi trovato in compagnia dell'opponente nella specifica circostanza), né hanno implicato uno svantaggio per il cliente.
Pag. 8 di 17 Ammettere un diverso obbligo di “rendiconto” in capo all'AVVOCATO ne delineerebbe un trattamento impiegatizio, e non confacente all'autonomia nello svolgimento dell'incarico del libero professionista.
Se anche fosse stata provata la tardiva comunicazione della sentenza, poi, la comunicazione è stata assolutamente tempestiva rispetto alla valutazione e introduzione dell'appello, che infatti è stato proposto dall'opponente, col patrocinio di altro/altri difensori.
d. Sulla mancata produzione dell'informativa.
ha sostenuto che, se avesse prodotto la documentazione relativa Pt_1 _1
all'imputazione per favoreggiamento, il Tribunale avrebbe valutato la causa di esclusione di non punibilità.
Tale tesi può dirsi categoricamente smentita per tabulas.
La causa di non punibilità de qua è quella prevista dall'art.384 II comma CPC (“Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo
o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore./ Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.”), in applicazione della quale è stato assolto in grado di appello. Pt_1
Dagli atti emerge con immediatezza che AVVOCATO abbia chiesto, dapprima sentenza di non luogo a procedere (richiesta svolta dall'Avv. sostituta all'udienza) e successivamente di Tes_3
assoluzione, ai sensi dell'art.384 CP.
Sono stati prodotti i relativi verbali, in atti.
Specificamente, in sede di discussione, all'udienza del 22.3.2016, ha chiesto Pt_3
l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ex art.384 e ha contestualmente depositato memoria difensiva, della quale si dà atto al verbale dell'udienza di discussione supra indicata.
Di tale memoria fa espressa menzione proprio l'Avv. Fabio, nella sua memoria con motivi aggiunti predisposta per l'udienza del processo di appello del 19.04.2017.
E, persino, il medesimo opponente deposita in allegato la memoria dell'Avv. del _1
22.3.2016 nella quale il difensore illustra le ragioni per le quali , poiché avrebbe dovuto Pt_1
essere sentito quale imputato di procedimento connesso, mentre invece non era stato sentito con le correlate garanzie, era pertanto non punibile ai sensi dell'art. 384 secondo comma.
Pag. 9 di 17 Dunque, non solo non può addebitarsi alcuna omissione all'AVVOCATO, piuttosto è evidente che lo stesso abbia scelto la linea difensiva che ha sortito l'effetto sperato (benché in grado di appello) e che è stata perseguita anche dai suoi successori nella Difesa di . Pt_1
È rimasto non dimostrato che, se fosse stata depositata anche la documentazione (SIT e informativa che hanno determinato le indagini per favoreggiamento), il Tribunale avrebbe accolto la tesi: nel caso di specie il Tribunale non ha affatto esaminato la causa di non punibilità prevista dal secondo comma.
E tale omessa disamina del Tribunale è stata espressamente lamentata nella memoria con motivi aggiunti nel processo di appello dal nuovo difensore, pure evidenziando che la stessa avrebbe potuto essere rilevata e applicata d'ufficio.
*****
A questo punto, dopo aver scorso gli elementi in fatto appare opportuno focalizzare gli elementi in diritto che distinguono la responsabilità professionale dell'avvocato.
Si riporta testualmente un passaggio della motivazione di Cassazione civile sez. II, 08/02/2023,
n.3822, poiché esplicativo del consolidato orientamento interpretativo: “Come già più volte affermato da questa Corte, l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., comma 2, ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
È altrettanto consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui, allorché il cliente deduca, come nella specie, la responsabilità civile del professionista, egli è tenuto a provare di aver sofferto un danno e che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, invero, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3,
Pag. 10 di 17 24/10/2017, n. 25112; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2638; Cass. Sez. 3, 10/12/2012, n. 22376; Cass.
Sez. 2, 27/05/2009, n. 12354).
9.1. In particolare, in precedenti confacenti alla fattispecie in esame, i quali hanno elaborato principi contrari a quelli posti a fondamento delle censure del ricorrente, si è affermato che:
a)la responsabilità professionale dell'avvocato, per violazione del dovere di diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, discende dall'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, e non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso (qui si assume che fu la cliente a dare istruzioni di non presentare istanza di sequestro), poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. Sez. 3, 20/05/2015, n. 10289);
b) la scelta di una determinata strategia processuale da parte dell'avvocato è foriera di responsabilità nei confronti del cliente, allorché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito da quest'ultimo sia valutata dal giudice di merito ex ante, in relazione alla natura
e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite (Cass. Sez. 3 22/11/2018, n. 30169);
c) lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'avvocato, totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (Cass. Sez. 6 - 2, 18/02/2022,
n. 5440)”.
Nello stesso senso, si veda anche la recente Cassazione civile sez. III, 11/11/2024, n.28903, così in massima: “La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole”.
Così in motivazione: “
4.1. Ai fini del completo esame delle censure proposte, il Collegio ritiene opportuno ricordare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo,
l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge,
Pag. 11 di 17 seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre "distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato" (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)”.
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In conclusione, in applicazione delle coordinate della Suprema Corte, nessuna censura può essere mossa alla prestazione dell'Avvocato.
Con riguardo alla prognosi ex ante, deve ritenersi provato che non potesse essere sostenuta con successo la “tesi dell'omonimia” né ottenuta la prescrizione.
Non solo.
La strategia difensiva adottata si è rivelata corretta e opportuna anche ex post: la sentenza di assoluzione è basata sull'art.384 secondo comma, già invocato dall'opposto sin dall'udienza preliminare e fino all'udienza di discussione.
Dunque, l'eccezione di inadempimento su cui poggia la domanda di opposizione è infondata, con riguardo all'”an”.
II.
Per quanto concerne, poi, la quantificazione del compenso, si osserva quanto appresso.
contesta che il compenso sia stato richiesto secondo i parametri medi e non secondo quelli Pt_1
minimi, in assenza di apposita pattuizione contrattuale del compenso tra le parti.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, nessun vincolo correva per il professionista di richiedere i compensi secondo i parametri minimi, anziché quelli medi.
Il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza, piuttosto, afferisce all'inderogabilità dei minimi tariffari, salvo diversa espressa pattuizione contrattuale, poiché un compenso al di sotto di tali parametri sarebbe potenzialmente offensiva del decoro della professione forense (osserva la Suprema
Corte: si veda, tra le molte in argomento la sentenza Cassazione civile sez. II, 13/04/2023, n.9815).
Pag. 12 di 17 Nel caso in esame, l'attività dell'avvocato si è conclusa sotto la vigenza dei parametri di cui al
DM55/2014, e in particolare l'art.12 (primo comma: Art. 12 - Parametri generali per la determinazione dei compensi:
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento (…).).
Dal testo normativo, si evince che la liquidazione, di regola, debba ispirarsi ai valori medi: il cliente avrebbe dovuto allegare le ragioni per cui adottare i parametri minimi, superando la presunzione di una stima “media” dell'incarico.
In mancanza di tali elementi, come nel caso in esame, in cui non sono stati descritti la semplicità o la scarsa importanza della questione trattata, per la quale anzi si sono avvicendati tre avvocati ed era in discussione la finalità mafiosa della falsa testimonianza, vanno confermati i parametri medi richiesti dall'opposto.
*****
Per quanto fin qui esposto, l'opposizione va rigettata anche in relazione alla contestazione del
“quantum”.
Ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve inoltre darsi atto di quanto congiuntamente dedotto dalle parti, circa l'avvenuto integrale pagamento del decreto ingiuntivo da parte dell'opponente, in corso di causa, con conseguente sopravvenuta estinzione della relativa obbligazione.
III.
Domanda di risarcimento per lesione del diritto alla reputazione.
ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento avanzata dall'opposto. Pt_1
Sulla questione si registra un'evoluzione giurisprudenziale, riportata in Cassazione civile sez. III,
27/11/2023, n.32933, così in massima: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una
Pag. 13 di 17 domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
La Corte ripercorre lo sviluppo ermeneutico in direzione dell'estensione della domanda ancorata alla medesima vicenda sostanziale.
Si legge in motivazione: “
9.4.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte, esaminata nel suo sviluppo diacronico, appare propensa a consentire, in termini sempre più ampi, la proposizione della c.d.
"riconvenzionale" della parte destinataria dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che avrebbe
Parte dovuto condurre la Corte capitolina a ritenere ammissibile la domanda proposta da nel giudizio ex art. 645 c.p.c.. Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che le Sezioni Unite di questa Corte, già una decina di anni orsono, hanno avuto modo di affermare che "l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità" (affermazione, peraltro, da esse, di recente, ribadita;
cfr. Cass. Sez. Un., sent.
13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02), avendo, invece, l'effetto di introdurre "un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.", sicché esso "e' diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto", con l'ulteriore conseguenza che è "con riguardo alla posizione sostanziale delle parti", che operano "il regime probatorio come la disciplina delle facoltà processuali" (cfr.
Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2010, n. 26128, Rv. 615487-01). Ne deriva, pertanto, che, "mentre
l'opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, all'opponente è consentito di proporre, con l'atto di opposizione, le eventuali domande riconvenzionali e di integrare la propria difesa, rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Su tali
Pag. 14 di 17 basi, tuttavia, si è precisato che, se "soltanto l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in via generale, proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione", ciò non esclude che, "ai sensi dell'art. 645
c.p.c., comma 2", in seguito all'opposizione il giudizio si svolga "secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito"; richiamo, questo, che "consente, quindi, l'applicabilità, al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, anche della norma di cui all'art. 183 c.p.c., a mente del quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.
26128 del 2010, cit.). Si tratta, dunque, "del c.d. ius variandi, vale a dire del potere riconosciuto all'attore - soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto - di proporre domande nuove (c.d. reconventio reconventionis), e/o di chiamare in causa terzi, nonché di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto", con la particolarità, però, che "la reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte"
(così, ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 26128 del 2010, cit.). Ciò premesso, tuttavia, il tema dell'ammissibilità della c.d. "riconvenzionale" dell'opposto ha conosciuto - secondo quella prospettiva diacronica di cui si diceva - un ulteriore sviluppo, e ciò in ragione della possibilità, sancita dalle stesse Sezioni Unite, di proposizione in corso di causa, da parte di chi agisca in giudizio, di una "nuova" domanda, definita come "complanare", la quale, "immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae", e ferma restando la necessità che essa debba "pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata", può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310,
Rv. 635536-01), o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un., sent. 13 settembre 2018, n. 22404, Rv. 650451-01).
Proprio in ragione di tale evoluzione conosciuta dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, è stato di recente affermato - per tornare al tema che qui più direttamente interessa - che "il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo", e ciò persino "nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale
e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto", sempre che, tuttavia,
"tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso
Pag. 15 di 17 sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183
c.p.c." (Cass. Sez. 1, sent. 24 marzo 2022, n. 9633, Rv. 664369-01)”.
Orbene, ove tale evoluzione consenta l'ammissione della domanda in ossequio al principio di economia processuale, nel caso di specie la domanda è infondata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, il nostro ordinamento è a ispirazione riparatoria, e non sanzionatoria.
Scaturisce da ciò che devono essere provati tanto il danno- evento, tanto il danno- conseguenza.
Il danno conseguenza, presupposta la prova del danno evento, non può comunque essere ritenuto in re ipsa, ma va sempre debitamente allegato e provato.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31537).
A monte, nel caso di specie, non è provato nemmeno il danno evento.
In altri termini, la critica all'operato del professionista, in sé, la contestazione (sebbene infondata) di responsabilità professionale, non integra l'evento, il fatto illecito, difettando anche la propalazione a soggetti ulteriori rispetto a quelli coinvolti nel processo.
Tanto è stato riferito dal testimone indicato dall'opponente, e non è stata offerta prova contraria dall'opposto, se non di una vaga narrazione ad altri clienti non specificati nell'identità, nel numero, né (quanto alle conseguenze) con riferimento agli effetti pregiudizievoli nei rispettivi rapporti col professionista.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata poiché infondata.
IV. Spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza con le mitigazioni di seguito precisate.
Ponderando la domanda principale e quella riconvenzionale, alla luce del principio di causalità, deve ritenersi prevalente la domanda di opposizione in cui è pienamente vittorioso l'opposto.
Dunque, ai sensi dell'art.92 CPC, va operata la compensazione per 1/3 per la parziale reciproca soccombenza.
Pag. 16 di 17 Inoltre, ha evidenziato il rifiuto di alla proposta conciliativa formulata dal Pt_1 _1
giudice con ordinanza del 28.02.2021.
Le conseguenze della mancata adesione in punto di regolamentazione delle spese processuali sono disciplinate dall'art.91 CPC primo comma, secondo periodo: “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.
La proposta è stata formulata precedentemente all'ammissione dei mezzi istruttori e pertanto i compensi vanno riconosciuti fino alla fase istruttoria, parzialmente considerata.
In considerazione, infine, della complessità della controversia, la liquidazione avviene, in dispositivo, adottando i valori tra i medi e i massimi di cui al DM55/2014 come modificati dal DM147/2022, scaglione di valore dell'importo del decreto ingiuntivo (fino a euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'OPPOSIZIONE, E PER L'EFFETTO CONFERMA IL DECRETO
INGIUNTIVO N.135/2017;
- DICHIARA ESTINTA L'OBBLIGAZIONE DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO
N.135/2017, PER SOPRAVVENUTO ADEMPIMENTO;
- RIGETTA LA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN Parte_1
FAVORE DELL'AVV. , CHE LIQUIDA IN EURO 2.900,00 Controparte_1
(operate già la riduzione ex art.91 CPC e la compensazione ex art.92 CPC) PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso, il 3 Gennaio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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