Art. 10.
IL presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonche' i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.
In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.
Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.
Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.
IL presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonche' i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.
In caso di sostituzione di uno o piu' membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.
Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.
Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.