Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 336/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 281 del 14.12.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, promossa da:
e rappresentate e difese dall'avv. Paola Pivato CP_1 Controparte_2 ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bologna – appellanti;
nei confronti di:
anche quale mandatario speciale della CP_3 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lupoli Controparte_4 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede provinciale dell'Istituto in Bologna (BO) – appellato trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16.1.2025, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. La vicenda processuale per cui è causa, che si inserisce in una fitta serie di contenziosi in essere fra le medesime parti, è adeguatamente sintetizzata nella
1
e proponevano opposizione all'avviso di addebito n. 93
[...] CP_2
2021 00000261 26 000 notificato ad da sede di Parte_1 CP_3
in data 11.10.2021 (valore totale € 1.134.775,40), eccependo (1) Pt_1
l'esistenza di vizi formali dell'AVA (decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 comma 1 D. Lgs. 46/1999, errata indicazione del codice fiscale del destinatario, inesatta e insufficiente indicazione della causale), (2) la prescrizione e (3) contestando il quantum della pretesa di CP_3 resisteva al ricorso. Veniva disposta l'integrazione necessaria del CP_3 contraddittorio nei confronti di , la quale si costituiva resistendo al CP_4 ricorso.
La causa era istruita sul quantum mediante C.T.U. contabile. La causa era posta in decisione senza assumere ulteriori mezzi istruttori costituendi.
(…) Va preliminarmente esposto che la presente causa fa parte di un contenzioso più ampio fatto di 6 controversie ed in particolare di 6 opposizioni ad altrettanti avvisi di addebito:
1. L'AVA 39320210000026530000, di cui al ricorso 653/2021, ha ad oggetto note di rettifica scaturenti dal Verbale n. 501/BM/Isp riferite alla matricola 6604247054 inerenti al periodo dal 01 al 03/2006;
2. L'AVA 39320210000026429000, di cui al ricorso 652/2021, ha ad oggetto il Verbale n. 501/BM/Isp elevato alla matricola 6604247054;
3. L'AVA 39320210000026328000, di cui al ricorso 654/2021, ha ad oggetto note di rettifica scaturenti dal Verbale n. 502/BM/Isp riferite alla matricola 6604247256 inerenti al periodo dal 11/2005 al 03/2006;
4. L'AVA 39320210000026227000, di cui al ricorso 651/2021, ha ad oggetto note di rettifica scaturenti dal Verbale n. 501/BM/Isp riferite alla matricola 6604246640 inerenti al periodo dal 11/2005 al 03/2006
5. L'AVA 39320210000026126000, di cui al ricorso 657/2021, ha ad oggetto il Verbale n. [0]501/BM/Isp elevato alla matricola 6604246640;
6. L'AVA 39320210000026025000, di cui al ricorso 655/2021, ha ad oggetto il Verbale n. 502/BM/Isp elevato alla matricola 6604247256.
Si tratta pretese relative a contributi richiesti da nel dicembre del CP_3
2005 nei confronti di (il cui patrimonio è poi confluito – Parte_1 tramite scissione – nelle due odierne opponenti) e che rinvenivano la loro origine in tre distinti verbali di accertamento ispettivo, oggetto di un giudizio di accertamento negativo instaurato da e che – nella Parte_1 resistenza in ogni grado da parte di – è terminato con il riconoscimento CP_3 della non debenza di parte dei contributi (risultando altra parte dovuta: per
2 questa parte si agisce in questa sede) solo a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 11487 del 3.6.2015.
Successivamente a tale sentenza attendeva l'ottobre del 2021 per CP_3 notificare gli avvisi di accertamento (n.d.r. gli avvisi di addebito) (relativi alle pretese superstiti ai giudizi sopra descritti) oggetto dei 6 giudizi per cui è causa, tra cui anche quello qui opposto …”.
Il Tribunale di Ravenna, all'esito della predetta attività istruttoria, ha definito la vertenza con la sentenza n. 281/2023 R.S., così statuendo: “1) annulla l'avviso di addebito per cui è causa, accertando la sussistenza del credito in esso rappresentato nei limiti di € 1.109.473,7, oltre accessori successivi;
2) condanna le ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di spese che liquida CP_3 in € 35.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente”.
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, con la predetta sentenza: 1) ha giudicato illegittimo l'avviso di addebito opposto, disponendone l'annullamento, avendo ritenuto “fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25 comma 1
D. Lgs. 46/1999” (id est decadenza dalla facoltà di iscrizione al ruolo del credito controverso), con conseguente assorbimento delle altre eccezioni formali relative al titolo opposto;
2) ha ritenuto, ciò nondimeno, di dovere comunque verificare la fondatezza della pretesa contributiva dell' e della CP_3 CP_4
(richiamando, sul punto, Cass. n. 1558/2020); 3) ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle società allora opponenti rispetto al credito controverso, ritenendo, al riguardo, da un lato, che “la resistenza spiegata da in tutti i gradi di giudizio sino alla sentenza della S.C. del 3.6.2015” CP_3 rappresenterebbe “una manifestazione di fare valere il proprio diritto di credito”
e, dall'altro lato, che andrebbe applicata alla fattispecie “la prescrizione lunga, decennale, propria dell'actio iudicati, ex art. 2953”; 4) ha fatto proprie, in merito al quantum debeatur, le risultanze della CTU contabile da lui disposta, giudicando legittima l'acquisizione (avversata dalle allora ricorrenti) da parte del proprio ausiliario, in corso di operazioni peritali, di ulteriori documenti che non erano stati in precedenza prodotti dall' e dalla CP_3 CP_4
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 31.5.2024, e CP_1 hanno spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Controparte_2 chiedendo che questa Corte voglia: “In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 281/2023 del Tribunale del lavoro di Ravenna, confermato l'annullamento/inefficacia/nullità dell'Avviso di Addebito, occorrendo anche per gli ulteriori vizi formali di cui al ricorso introduttivo da ritenersi qui riproposti, accertata la prescrizione del preteso credito – comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi –e comunque l'inesistenza e/o infondatezza
3 della pretesa contributiva avanzata da e dichiarare che nulla è CP_3 CP_4 dovuto a e dalle ricorrenti per contributi, sanzioni ed interessi per le CP_3 CP_4 causali e per il periodo dedotti in giudizio e comunque rigettare la domanda di pagamento di contributi, sanzioni aggiuntive, interessi e spese per la riscossione per il periodo da gennaio 2003 a ottobre 2005. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU”.
Le società appellanti, nel proprio ricorso, hanno censurato la sentenza gravata sulla scorta di due motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente:
“Primo motivo: L'inefficacia delle difese di nel Giudizio di Accertamento CP_3
Negativo ad interrompere in modo permanente la prescrizione quinquennale del preteso credito contributivo - La violazione degli artt. 2943 c.c. e 2945 c.c.”;
“Secondo motivo: Violazione degli artt. 112, 132 e 429 c.p.c. e dell'art. 2953
c.c.”.
Con gli spiegati motivi di gravame, le società appellanti hanno veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza impugnata le eccezioni già sollevate nel corso del giudizio a quo, disattese dal Tribunale di Ravenna.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, in proprio e quale mandatario CP_3 speciale della ha contestato la fondatezza degli avversi motivi di Controparte_4 gravame, asseverando la correttezza e l'esaustività della sentenza gravata, di cui ha chiesto l'integrale conferma, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite in prime cure.
3. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato sia nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'avviso di addebito opposto, disponendone l'annullamento, avendo considerato “fondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 25 comma 1 D. Lgs. 46/1999”, con conseguente assorbimento delle altre eccezioni formali relative al titolo opposto, sia nella parte in cui ha ritenuto, ciò nondimeno, di dovere comunque verificare la fondatezza della pretesa contributiva dell' e della (richiamando, sul punto, Cass. n. CP_3 CP_4
1558/2020), trattandosi di autonome statuizioni che non sono state oggetto di gravame.
4. È infondato il primo motivo di impugnazione proposto dall'odierne appellanti a mezzo del quale la sentenza gravata viene censurata “per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto che la costituzione/difesa di nel CP_3
Giudizio di Accertamento Negativo” avrebbe “avuto efficacia interruttiva permanente della prescrizione”.
4 In proposito, ritiene la Corte che il Tribunale di Ravenna abbia fatto corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, si rileva che si è andato consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche la mera richiesta di rigetto, proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore, ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2.
Sul punto, ex multis, si vedano la sentenza della Cassazione n. 5369/2019 e l'articolata sentenza della Suprema Corte n. 21799/21, che ha stabilito il seguente principio di diritto: “La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio”.
Nella predetta sentenza, i Giudici di legittimità hanno precisato che, ove nell'atto vi siano tutti quegli elementi che in modo inequivoco esprimono l'esercizio di una volontà recuperatoria, da parte dell'Ente, di affermazione della propria pretesa, non si vede per quale motivo l'aver rassegnato conclusioni sintetiche basate sul semplice rigetto dell'opposizione possa impedire il prodursi di quell'effetto interruttivo richiesto dall'articolo 2943 c.c. Nella parte motiva di tale sentenza, in particolare, si ha modo di leggere che “a norma dell'art. 2943, comma 2°, c.c., la prescrizione «è pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio» e che, secondo quanto previsto dal successivo art. 2945, comma 2°, c.c., ove l'interruzione sia avvenuta «mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio», giova premettere che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, le quali, benché non richiedano l'uso di formule solenni, debbono essere idonee a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (così, tra
5 le più recenti, Cass. nn. 24656 del 2010, 17123 del 2015, 15174 del 2018, 18146 del 2020).
Del pari consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, è il principio secondo cui la valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dì cui all'art. 360 n. 5
c.p.c. (in tal senso, tra le numerose, Cass. nn. 9016 del 2002, 23821 del 2010,
4605 del 2015, 29609 del 2018).
Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha, nel tempo, elaborato significativamente la nozione di “domanda proposta nel corso del giudizio”, di cui all'art. 2943, comma 2°, c.c.: benché letteralmente il testo normativo rimandi agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c., e dunque all'iniziativa processuale assunta dalla parte che è titolare dal lato attivo della situazione soggettiva dedotta in giudizio,
è stata infatti progressivamente attribuita analoga efficacia interruttiva permanente a fattispecie connotate piuttosto dall'attività processuale di resistenza che il creditore abbia compiuto nel giudizio intentatogli dal debitore: così nel giudizio di opposizione a precetto (Cass. n. 7737 del 2007 e 19738 del 2014), nel giudizio di revocazione (Cass. n. 13438 del 2013), nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (Cass. nn. 5369 del 2019, 1550 del 2018), con riguardo ai quali è stato espressamente affermato che l'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. è da riportare anche alla circostanza che il convenuto creditore si sia costituito chiedendo il rigetto dell'azione promossa nei suoi confronti dal debitore.
Naturalmente, si tratta di un principio che va combinato con l'altro, dianzi parimenti ricordato, secondo cui l'attribuzione di valenza interruttiva della prescrizione ad un determinato atto, anche processuale, è attività specificamente demandata al giudice di merito (così, in specie, Cass. n. 29609 del 2018, cit.): solo l'esame del contenuto dell'atto può infatti rivelare se in esso siano davvero contenuti quella chiara indicazione del soggetto obbligato e quell'esplicitazione della pretesa che possono testimoniare dell'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato (ciò che, ad es., non potrebbe dirsi allorché la richiesta di rigetto dell'altrui azione avesse a fondamento fatti estranei all'obbligazione di cui è stato promosso l'accertamento giudiziale, come la domanda di accertamento di un altro credito oppure di un fatto di natura esclusivamente processuale volto a paralizzare l'azione altrui). Ma una volta che quell'esame abbia avuto esito positivo, vale il principio generale di cui le fattispecie dianzi esaminate costituiscono particolare applicazione, ossia che anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto
6 interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2°, c.c., con gli effetti permanenti di cui al successivo art. 2945, comma 2°, c.c. (così Cass. n. 5369 del
2019, cit., in motivazione).
È alla stregua di tali premesse che vanno riconsiderate le affermazioni di
Cass. n. 12058 del 2014 (e della successiva Cass. n. 9589 del 2018), sulla scorta delle quali la sentenza impugnata è pervenuta a dichiarare la prescrizione dei crediti per cui è causa.
Se, infatti, non può che convenirsi con la premessa secondo cui «l'art. 2943 nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati» (così Cass. n. 12058 del 2014, cit., in motivazione), non può a priori concordarsi con l'ulteriore affermazione secondo cui «la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretta all'accertamento negativo di un proprio debito), essendo volta funzionalmente ad esplicare un'attività difensiva di mera confutazione della domanda avversaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore […], non costituendo una chiara esplicitazione di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà, non solo di veder riconoscere ma anche di far valere il proprio diritto, e cioè un'intimazione o un'espressa richiesta formale di adempimento idonea, in quanto tale, a mettere in mora la parte debitrice» (ibid.): e ciò perché, così come chi agisce in mero accertamento negativo dell'altrui diritto intende contestare il vanto altrui circa l'esistenza di quel diritto, chi resiste ad un'azione siffatta, chiedendone la reiezione, esercita (rectius, può in concreto esercitare) un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del proprio vanto, che è precisamente un'azione di accertamento (mero) affermativo della propria titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio, implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui domanda.
Parafrasando quanto sul punto ebbe a osservare antica e autorevole dottrina, si potrebbe dire che quest'azione di accertamento del convenuto può ben passare inosservata fintanto che l'attore insista nella sua domanda, ma basta pensare all'ipotesi che questi intenda abbandonare il giudizio o rinunciare agli atti perché subito essa si manifesti come diritto autonomo, come azione vera e propria, dal momento che all'estinzione del giudizio non può che pervenirsi sulla scorta dell'accettazione di chi, in quel giudizio, è stato chiamato a contraddire e si è costituito (art. 306, comma 1°, c.p.c.).
E, pur essendo vero che tali rilievi vanno pur sempre coordinati con il principio della domanda (art. 99 c.p.c.), di talché il rigetto della domanda di accertamento negativo ben potrà implicare accertamento positivo del credito, ma
– in assenza di apposita domanda riconvenzionale – giammai condanna
7 dell'attore al pagamento del dovuto, non è meno vero che sono precisamente tali rilievi ad aver indotto la costante giurisprudenza di questa Corte ad escludere che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione esattoriale, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi e/o premi richiesti dagli enti previdenziali (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12025 del
2019, 1558 del 2020): l'opposizione all'esecuzione, infatti, altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (così, fra le tante, Cass. n. 12239 del 2007) e la sua idoneità a dar luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio in tanto può prescindere dalla proposizione di una specifica domanda da parte dell'ente previdenziale (così come ritenuto da ult. da Cass. n. 1558 del 2020, cit.) quanto si ammetta che tale “domanda” è implicitamente contenuta nella richiesta di rigetto dell'altrui azione di accertamento negativo: l'analogia con il processo per opposizione a decreto ingiuntivo, che pure spesso è richiamata a supporto dell'anzidetta conclusione, è più apparente che reale, dal momento che in quel caso c'è pur sempre la domanda monitoria a giustificare il principio secondo cui il giudice dell'opposizione non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge, ma deve pur sempre pronunciarsi sul fondamento della pretesa creditoria azionata (così Cass.
n. 579 del 1967 e innumerevoli successive conformi), mentre nel caso dell'opposizione a cartella esattoriale, così come in quello dell'opposizione a ordinanza ingiunzione o, più in generale, a precetto, non vi è di norma alcun atto processuale che possa assurgere al rango di “domanda” (di accertamento) che non sia costituito dalla richiesta del convenuto creditore di rigettare l'opposizione proposta dal debitore.
Del resto, che il resistere all'altrui azione di accertamento negativo possa implicare una domanda di accertamento positivo del proprio diritto è quanto aveva già ammesso Cass. n. 4660 del 1976 per negare che l'esplicitazione di quest'ultima in grado d'appello costituisse domanda nuova, trattandosi viceversa di un'istanza diretta ad ottenere semplicemente un accertamento di contenuto contrario a quello già invocato dall'attore e dunque già virtualmente compreso nel thema decidendi;
e pare al Collegio che, diversamente da quanto ritenuto da
Cass. nn. 12058 del 2014 e 9589 del 2018, tale principio sia l'unico a poter conferire un concreto significato all'attività processuale di resistenza all'altrui azione di accertamento negativo del proprio diritto (e, prima ancora, alla stessa ammissibilità di un'azione di accertamento negativo dell'altrui diritto), che altrimenti si rivelerebbe affatto priva di utilità pratica.
8 Dovendo dunque affermarsi che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943 comma 2° c.c., in quanto, in concreto, sia volta a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2° c.c., giova rilevare, nel caso di specie, che la Corte di merito, lungi dall'esaminare il complessivo contenuto delle memorie depositate dall' in data 14.8.2012, al fine di comprendere se la richiesta di reiezione CP_3 dei ricorsi delle odierne controricorrenti trovasse fondamento in un'affermazione positiva delle sue ragioni creditorie o in fatti e circostanze ad esse estranee, ha erroneamente attribuito rilievo decisivo al fatto che l' non avesse esplicitato CP_3 alcuna «pretesa o richiesta di adempimento» e si fosse limitato «a formulare conclusioni dirette alla reiezione dei ricorsi e all'assoluzione d[a]lle pretese delle società» (così la sentenza impugnata, pag. 11). E risultandone violati, per le anzidette ragioni, gli artt. 2943, comma 2°, e 2945, comma 2°, c.c., la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni svolte dal Giudice della nomofilachia, comportanti un esplicito superamento del precedente orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze nn. 15292/2020, 9589/2018 e.
12058/2014 (secondo cui: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. non è peraltro sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore”), trovano la piena condivisione di questa Corte e vengono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle ragioni delle società appellanti
(con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N.
642/2015), avendo trovato continuità tale lettura fino alle recenti Cass., 7.12.2024,
n. 31435 (“- infatti, in plurime pronunce di questa Corte, si e statuito che la pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito - come quello de quo, stante la pretesa estinzione del credito per intervenuta prescrizione (ma anche in altre fattispecie quali, ad esempio, l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) - può comportare il verificarsi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., sebbene l'introduzione del processo sia avvenuta ad opera del debitore-opponente; - si è via via affermato il principio, che va qui in particolare confermato, secondo cui anche la mera richiesta di rigetto proposta in giudizio dal creditore rispetto ad
9 un'azione di accertamento negativo introdotta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 2, cod. civ., con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ. (così, Cass., Sez. L,
Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in relazione ad opposizione ad ordinanza- ingiunzione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014, e Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7737 del 29/03/2007, in tema di opposizione a precetto, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 13438 del 29/05/2013, in riferimento alla resistenza rispetto ad un'impugnazione per revocazione, Cass., Sez. L, Sentenza n. 21799 del
29/07/2021, con riguardo ad azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1550 del 23/01/2018, in tema di opposizione a sanzione amministrativa”) e Cass., 3.1.2025, n. 75.
4.1. Ciò posto in punto di diritto, si evidenzia che la memoria di costituzione depositata dall' in primo grado nel giudizio di accertamento negativo CP_3 promosso da senza alcun dubbio rientrava nella fattispecie di Parte_1 cui alla sentenza della Cassazione sopra diffusamente citata, con i conseguenti effetti interruttivi della prescrizione. In tale atto, infatti, l' aveva CP_3 chiaramente indicato il soggetto obbligato ed esplicitato la propria pretesa creditoria, testimoniando così l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto di credito nei confronti dell'obbligato medesimo. Il ricorso proposto da riguardava, peraltro, anche le pretese di cui al Verbale n. Parte_1
0501/BM/Isp, relativo, come affermato dall' in sede di costituzione in CP_3 quel giudizio (definito in secondo grado dalla sentenza di questa Corte n.
926/2010, su cui è intervenuta la sentenza della Suprema Corte del 3.6.2015), alla matricola 6604246640, la stessa cui si riferisce l'avviso di addebito impugnato.
Stando così le cose, questa Corte ritiene che la sentenza gravata vada confermata nella parte in cui ha statuito che: “L'eccezione di prescrizione è infondata. Innanzi tutto sotto il profilo in base al quale la resistenza spiegata da in tutti i gradi di giudizio sino alla sentenza della S.C. del 3.6.2015, non CP_3 rappresenterebbe (secondo le ricorrenti) una manifestazione di fare valere il proprio diritto di credito.
Al contrario, sia in astratto, sia in concreto (secondo Cass. n. 21799/2021), la resistenza di nel giudizio VE (primo grado) era pienamente idonea CP_3 ad integrare lo svolgimento di una pretesa creditoria (essendo chiaro ai più che tale resistenza non potrebbe avere altro significato di quello di rivendicare la pretesa che la controparte nega).
In ogni modo nessun dubbio potrà mai sopravvivere all'atto di appello proposto da nel 2007 avverso la sentenza VE (del 2006) di CP_3 accoglimento dell'azione di accertamento negativo promossa da
[...]
(anche qui non essendoci altro significato possibile che quello in Parte_1
10 base al quale la richiesta da parte di un soggetto di riforma della sentenza che aveva negato il proprio credito non possa non contenere una rivendicazione proprio di tale preteso credito nei confronti della controparte) … ”.
5. Merita, altresì, reiezione il secondo motivo di gravame, a mezzo del quale le società appellanti hanno eccepito che il Giudice a quo avrebbe: “i) violato l'art. 112 c.p.c. in quanto ha qualificato come actio iudicati l'azione di CP_4 in difetto di espressa domanda”; “ii) violato gli artt. 132 e 429 c.p.c. e 118
[...] disp. att. c.p.c. in quanto non ha motivato la decisione sull'applicabilità dell'art. 2953 c.c.”; “iii) violato l'art. 2953 c.c. poiché inapplicabile alla fattispecie: il richiamo a Cass. 20261/2021 è errato”.
Quanto alla prima doglianza, occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne ha allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile o del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (cfr., ex multis, Cass., 27.10.2021, n.
30303).
Inoltre, secondo la sentenza della Suprema Corte del 24.01.2022, n. 1980, anche in materia tributaria, così come in quella previdenziale, trova applicazione il principio secondo cui, a fronte della natura estintiva della prescrizione eccepita dal contribuente, l'individuazione del termine legale applicabile è rimessa al giudice di merito, il quale, in difetto di specifica precisazione, è comunque tenuto a interpretare la volontà della parte nella formulazione della relativa eccezione e a verificare la maturazione o meno della prescrizione, avuto riguardo agli atti di esercizio della potestà impositiva ed eventualmente interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.
Tenuto conto di tali principi di diritto, deve recisamente escludersi che nel caso di specie il Tribunale di Ravenna, nel pronunciare la sentenza gravata abbia violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. (ai sensi del quale: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”), avendo individuato il termine di prescrizione da applicare nel caso di specie in virtù del principio iura novit curia;
trattandosi, per l'appunto, di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Quanto, poi, alla seconda doglianza sopra menzionata, deve ricordarsi che ai sensi dell'art. 118, 1° co. disp. att. c.p.c. “La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
11 Ciò posto, si ritiene che il Tribunale di Ravenna nell'affermare che “In secondo luogo” le doglianze delle allora opponenti “sulla ritenuta inoperatività
(…) nel caso di specie, della prescrizione lunga, decennale, propria dell'actio iudicati, ex art. 2953”, sono infondate stante la sua “operatività al contrario pienamente sussistente, come efficacemente ritenuto dalla giurisprudenza più specifica sul punto (Cass. n. 20261/2021)”, abbia correttamente assolto all'obbligo motivazionale su di esso gravante, avendo compiutamente illustrato le ragioni del proprio convincimento mediante il predetto richiamo giurisprudenziale.
Infine, non si condivide affatto la censura delle odierne appellanti secondo cui il richiamo a Cass. 20261/2021, operato dal Tribunale di Ravenna, sarebbe errato. Per avvedersi di ciò è sufficiente esaminare la parte motivazionale della predetta sentenza, ove si ha modo di leggere che: “5. Con unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c. e della L. n.
335 del 1995, art. 3 comma 9 e 10 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: osserva che la Corte d'appello si è discostata da quanto statuito sul punto da
Cass. SU 23397/2016; rileva che solo la sentenza irrevocabile di condanna conferisce un importante elemento di novità rappresentato da un comando giuridico, in forza del quale ciò che era dovuto in base alla legge sostanziale propria della fattispecie originaria può essere preteso per effetto di tale comando, con applicazione del termine di prescrizione decennale;
aggiunge che tale non è la sentenza che contiene solo una statuizione dichiarativa, costitutiva del diritto CP_ dell' alla riscossione dei contributi iscritti a ruolo ma non la condanna al pagamento delle corrispondenti somme.
6. Il motivo non è fondato.
7. L'art. 2953 c.c. prevede che “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
8. La norma, dunque, richiama espressamente solo le sentenze di condanna
(passate in giudicato).
9. Ciò posto, occorre considerare che, nella giurisprudenza di questa Corte, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del
31/05/1990, Rv. 467501 – 01), si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla “sentenza di condanna”, ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio.
12 10. Ciò si è ammesso, in particolare, da un lato, nel caso di provvedimenti diversi dalla sentenza, e così ad esempio per: il decreto ingiuntivo inopposto che sia esecutivo (Sez. L -, Ordinanza n.
1774 del 24/01/2018, Rv. 647239 – 01, nonché sentenza N. 25191 del 2017 Rv.
646245 01); il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell'ammenda, dei contributi non corrisposti e di una somma aggiuntiva uguale all'ammontare dei contributi stessi (sanzione avente carattere civile) (Cass. 1794/74, mass. n.
369983; Conf. 623/56); il decreto penale di condanna al pagamento, oltre che dell'ammenda, dei diritti doganali evasi nel contrabbando (Cass. n. 1965 del 1996 e n. 5777/1989;
Cass. 5195/83, mass. n. 430061; Conf. 1/70, mass. n. 344585).
11. Dall'altro lato, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. si è ammessa in ipotesi di giudizi definiti con sentenze, ma non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.
12. Ciò è avvenuto in casi relativi a:
– ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01;
Cass. 17 gennaio 2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno
2016, n. 12074);
– cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass.,
Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5, Sentenza n. 16730 del
09/08/2016, Rv. 640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez. 5, Sentenza
n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del
17/01/2014, Rv. 629226 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv.
643623 – 01; altresì Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 – 01).
13. In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
14. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione
13 collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale.
15. E' utile riportare le argomentazioni sul punto di Cass., Sez. U, Sentenza
n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 – 01), che, se pure pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni tributarie, contiene un principio chiaramente estensibile a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartelle di pagamento conseguenti ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato.
16. A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale che è alla base dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.
17. In particolare, osserva la Corte, “gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale;
tale pretesa “condivisa” quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario. Se il trasgressore contesta dinanzi all'autorità giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l' fa valere la propria Controparte_5 pretesa fiscale – sanzionatoria non è più l'atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall'autorità amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si pensi all'ipotesi in cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull'an, ma ottenga una riduzione del quantum perché il giudice tributario accerti un errore dell'amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione irrogata)…. Ne' rileva che poi il giudice abbia ritenuto l'atto legittimo, perché comunque non si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è ricollegata la vis esecutiva, propria dell'atto autoritativo. Il titolo, in base al quale l'ufficio vittorioso agisce jure esecutionis non è più l'atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in conseguenza di una violazione fiscale, bensì la pronuncia del giudice, che, come già è stato accennato, può ben essere diversa dalla originaria pretesa fiscale, nel caso in cui il giudice tributario determini il quantum dell'obbligazione tributaria (vantata dal fisco o richiesta a rimborso dal contribuente) in misura diversa da quella indicata nell'atto impugnato, pur senza accogliere totalmente le istanze del contribuente. Per restare al tema delle sanzioni, la sentenza ben può rideterminare il tipo o la misura della sanzione
14 applicata dall'ufficio (fatto salvo il divieto della reformatio in peius), valutando diversamente la gravità delle violazioni contestate. Come è noto, è oramai un principio acquisito che il giudizio tributario per quanto debba essere introdotto mediante impugnazione di un atto impositivo, inteso in senso lato (c.d. giudizio impugnatorio), ha ad oggetto il rapporto tributario (principale e/o accessorio), contenuto nei limiti dei fatti dedotti in giudizio (Cass. 20516/2006, 15317/2002)
…
18. Il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda dell'ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell'imposta dovuta o della sanzione irrogata con l'atto impugnato…. Il fatto che l'atto impugnato sia dotato di per sé di esecutività (sempre che non venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell'atto stesso, che non incide sugli effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l'atto, suscettibile di acquisire il carattere dell'esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto “oscurante” del giudicato recuperando la potenziale vis originaria, che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L'insorgere del contenzioso determina l'azzeramento della
“posizioni di rendita” della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione.”
19. La sentenza ha dunque affermato in materia tributaria il principio generale secondo il quale, in tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.
20. Analoghe argomentazioni possono essere affermate con riferimento alla sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sottoposta a regole procedurali simili.
15 21. Anche nel giudizio previdenziale di opposizione a cartella, del resto,
l'azione esercitata non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, ma la domanda di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale (che è il creditore opposto) (Cass. n. Sez. L, Ordinanza n. 21384 del
13/8/2019; v. pure Cass. sentenza n. 14149 del 6.8.2012; Cass. n. 3486 del 2016;
Cass. n. 17858 del 2018), sicché il giudizio che accolga la domanda può concludersi con il rigetto integrale dell'opposizione o con la condanna alle minori somme dovute, e in entrambi i casi il diritto che consegue in favore dell' ha il fondamento nel giudicato formatosi e non più solo nella cartella. CP_3
22. Ne' tale applicazione si pone in contrasto con Cass. Sez. U, Sentenza n.
23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01), atteso che questa sentenza, pur occupandosi della diversa ipotesi (e diversa proprio per le ragioni decisive evidenziate dalle sezioni unite del 2009 su richiamate) di cartella esattoriale inopposta ed escludendo per essa la conversione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2953 c.c., ha affermato che la norma ora detta si applica nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, e che per la riscossione coattiva dei crediti la norma è considerata applicabile quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo (vedi:
Cass. 3 gennaio 1970, n. 1; Cass. 22 dicembre 1989, n. 5777; Cass. 10 marzo
1996, n. 1965; Cass. 11 marzo 1996, n. 1980).
23. Per quanto detto, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, nella specie non è decorso il termine di prescrizione, essendo questo quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c. applicabile nella specie, sicché il ricorso deve essere rigettato”.
A ben vedere, l'azione proposta da in relazione alle pretese Parte_1 contributive dell' aveva indubbiamente dato luogo a un giudizio ordinario CP_3 di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale
(“accertare e dichiarare che la Società ricorrente non deve versare all' CP_3 alcuna somma di cui ai verbali di accertamento n. 501/BM/Isp., n. 0501/BM/Isp. e n. 502/BM/Isp. del 15 dicembre 2005 … e comunque che non deve versare alcuna somma per contributi CIG, CIGS, mobilità e disoccupazione per il periodo dall'1 gennaio 2003 alla data di deposito del presente ricorso, eventualmente previa dichiarazione di illegittimità costituzionale (previo accertamento della rilevanza e non manifesta infondatezza, nonché sospensione del giudizio e remissione alla
Corte Costituzionale) dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 869 del 12 agosto 1947 in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost.”), venendo chiamato il Tribunale di Ravenna ad accertare, nel merito, la fondatezza dell'obbligo di pagamento dei contributi. È allora pertinente richiamare anche le puntuali indicazioni fornite da Cass.,
16 25.2.2021, n. 5246, che, in ragione della natura sostanziale della domanda e della natura dell'accertamento rimesso al Giudice – di accertamento del credito contributivo, non avendo allora rilevanza la circostanza che il giudizio prendesse
(o non prendesse) le mosse da un atto qualificabile come di “opposizione” – ha evidenziato che “Questa Corte di cassazione, in materia di inquadramento sistematico del procedimento di opposizione a cartella di pagamento previsto dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ha ormai consolidato il proprio orientamento secondo il quale ha natura di opposizione all'esecuzione l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo e prima d'una intimazione ad adempiere (v. Cass. nn. 29294 e
22292 del 2019) e che, a sua volta, l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., fra le tante, Cass. n.
12239 del 2007).
6. Se dunque l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi (v., da ultimo, Cass. n. 12025 del 2019 e i precedenti ivi richiamati) giacché ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n.
12311 del 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633,644 c.p.c. e segg.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di legge.
7. In conclusione, e dando continuità alla costante giurisprudenza di questa
Corte, l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà
17 non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
8. Nel caso di specie, dunque, il giudicato formatosi sulla sentenza che definì il giudizio di opposizione alla cartella notificata il 28 gennaio 2002, ad onta della portata letterale del suo dispositivo che contiene la sola declaratoria dell'obbligo di pagare la contribuzione pretesa per l'anno 1997, non può ritenersi giudicato di mero accertamento. Ciò in quanto gli effetti del parziale accoglimento dell'opposizione a cartella sono inevitabilmente quelli di una rideterminazione del credito previdenziale con sostituzione, quale nuovo titolo della pretesa dell , della medesima sentenza alla originaria cartella. CP_6
9. Il parallelismo con la disciplina prevista dal codice di rito per il giudizio monitorio, peraltro, comporta che anche se risulta omessa la specificazione di tale effetto sostitutivo da parte della sentenza che ha definito l'opposizione a cartella, ciò resta del tutto irrilevante atteso che, a norma dell'art. 653 c.p.c., comma 2, se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza”.
Ebbene, anche nel caso di specie, rileva la Corte che nell'originario giudizio di accertamento negativo promosso da vi erano degli “atti Parte_1 impositivi contestati”, ossia i verbali di accertamento emessi nel dicembre CP_3 del 2005 – equiparabili, sotto il profilo qui in esame, ad una cartella esattoriale di pagamento o ad un'ordinanza ingiunzione, benché privi di efficacia esecutiva, muovendo l'azione, come evidenziato, a ottenere da parte del Giudice
l'accertamento sostanziale della corretta fisionomia del credito dell'Ente – sono stati soppiantati dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 11487 del
3.6.2015, a seguito della quale il contestato diritto di credito dell' si è CP_3 svincolato dagli originari atti impositivi che ne costituivano l'originario fondamento, ossia i verbali predetti, trovando titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato.
6. In conclusione,
per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da e da va respinto, con CP_1 Controparte_7 conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi per attività, fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni (rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi), tenuto conto, in particolare, del valore della causa (v. l'art. 6 del D.M. 55/2014: “1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica (…) il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per
18 le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro
1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00 …”) e dell'assenza di attività istruttoria in questo grado.
Occorre, infine, dare atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 21.800,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto dell'integrale reiezione dell'appello, ai fini del novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna il 16.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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