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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2168/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2168/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILO Parte_1 C.F._1
ROSARIO MARIA e dell'avv. DONATO ANTONIO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Rende (CS) alla Via Giuseppe Verdi n. 33/A
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SAVASTANO COSIMO e dell'avv. RIPOLI ALFREDO, elettivamente domiciliata in
Via Aldo Moro n. 53 COSENZA presso il difensore avv. SAVASTANO COSIMO
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
All'udienza di discussione del 12.06.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , premesso di essersi sottoposta tra il Parte_1
pagina 1 di 5 2016 ed il 2019 a diversi trattamenti odontoiatrici presso lo studio della dott.ssa
[...]
, conveniva quest'ultima in giudizio al fine di sentir ordinare alla Controparte_1
resistente il rilascio di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alla prestazione professionale eseguita in suo favore.
Lamentava, in particolare, che la resistente non aveva ottemperato alle sue reiterate richieste, avanzate dapprima verbalmente e poi a mezzo pec del 04.05.2022 ed afferenti la consegna della documentazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della avversa domanda per carenza di interesse ad agire e spiegava altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di €
2.200,00, oltre interessi, a titolo di compensi professionali per le prestazioni odontoiatriche eseguite e non saldate.
Ritenuto di poter decidere il giudizio sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice all'odierna udienza ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa è stata pertanto discussa oralmente ex art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, è incontestata la conclusione tra le parti di un contratto di prestazione d'opera professionale.
Depongono in tal senso le fatture relative agli anni 2016 e 2017, prodotte dalla ricorrente ed emesse dalla resistente, la quale pure produceva il preventivo sottoscritto dalla Pt_1 contenente le prestazioni odontoiatriche da effettuare in favore di quest'ultima.
La resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il saldo delle prestazioni effettivamente svolte.
La prestazione professionale cui il sanitario è tenuto in favore del paziente è una prestazione complessa che si esplica non solo nell'effettuazione delle cure mediche (nel caso di specie odontoiatriche), ma anche nell'adozione di una serie di regole di comportamento, secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, da valutarsi nella più pregnante accezione fissata dall'art. 1176 c.c., comma 2.
Nel caso oggi sub iudice, esercendo la professionista convenuta la professione di medico specialista, la regola di condotta codicistica sopra citata trova ulteriore specificazione nel pagina 2 di 5 precetto di cui all'art. 26 del Codice di Deontologia Medica in base al quale il medico deve redigere la cartella clinica in modo chiaro, puntuale, diligente e nel rispetto delle regole della buona pratica clinica.
La cartella deve contenere ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate, i modi e i tempi delle informazioni, nonché i termini del consenso del paziente - o di chi ne esercita la tutela - alle proposte diagnostiche e terapeutiche.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Codice di Deontologia Medica, il medico deve mettere a disposizione della persona assistita, nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la documentazione clinica in suo possesso.
La cartella clinica, si ricorda, non costituisce un mero adempimento burocratico ma atto sussumibile nel novero degli atti pubblici ex art 1699 c.c. (cfr Cass. pen., sez. V, sentenza
30523/2021).
Peraltro, la possibilità per il paziente di ottenere gratuitamente copia della propria cartella clinica è un diritto tutelato anche a livello europeo dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il quale, all'art. 15, statuisce il diritto dell'interessato di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e ad intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
I dati oggetto di diritto di accesso e di tutela sono anche quelli relativi al proprio stato di salute, ad esempio alle cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti, eventuali terapie o interventi praticati (Corte giustizia UE sez.
I, 26/10/2023, n. 307).
Quale titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente, pertanto, il medico – e nel caso odierno la convenuta – è tenuto ai sensi dell'art. 12 GDPR ad agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR e a fornirgli copia dei dati che lo riguardano (curandone altresì l'esattezza e la completezza e per garantirne l'intellegibilità e la verifica), nonché copia di tutti i documenti contenuti nella cartella medica riguardanti il suo stato di salute, senza necessità che la richiesta medesima venga motivata dall'interessato.
Del tutto priva di pregio, pertanto, la eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sollevata da parte resistente.
Tanto premesso, nel caso di specie, risultando in atti la richiesta espressa di rilascio della documentazione avanzata dalla ricorrente in data 04.05.2022 a mezzo pec, e incontestato in pagina 3 di 5 fatto l'inadempimento della professionista, quest'ultima deve essere condannata a fornire alla paziente copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa alle prestazioni mediche eseguite in favore della ricorrente, non potendo opporre alcun diritto di ritenzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, deve preliminarmente, disattendersi l'eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente, atteso che la costituzione in giudizio di , citata per l'udienza del 26.10.2023, è avvenuta nel Controparte_1
rispetto dei termini di dieci giorni antecedenti la data di fissata per la comparizione.
La domanda riconvenzionale deve in ogni caso essere rigettata nel merito, atteso che la resistente non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa e non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un proprio credito a titolo di compenso professionale, né tanto meno in merito all'entità di tale credito.
Non possono infatti considerarsi idonee ad adempiere l'onere probatorio le allegazioni della resistente, consistenti in una documentazione illeggibile e dal contenuto indecifrabile, e nulla avendo prodotto o integrato quest'ultima nei pur concessi termini ex art. 281 duodecies cpc.
Il rigetto della domanda riconvenzionale assorbe ogni altra eccezione avanzata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e condanna a consegnare Controparte_1
immediatamente a tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa Parte_1 relativa alla prestazione medica effettuata nei confronti di quest'ultima.
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da per le ragioni Controparte_1
di cui in motivazione.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_1
spese che appare equo liquidare ai valori tabellari previsti per lo scaglione di valore sino a
5200 euro, stante la decisione della causa sulla base degli atti prodotti, e che pertanto statuisce in complessivi euro 2552,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre accessori, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Cosenza, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2168/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STILO Parte_1 C.F._1
ROSARIO MARIA e dell'avv. DONATO ANTONIO ( ), elettivamente C.F._2
domiciliata in Rende (CS) alla Via Giuseppe Verdi n. 33/A
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. SAVASTANO COSIMO e dell'avv. RIPOLI ALFREDO, elettivamente domiciliata in
Via Aldo Moro n. 53 COSENZA presso il difensore avv. SAVASTANO COSIMO
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
All'udienza di discussione del 12.06.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come in atti
Per parte resistente: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., , premesso di essersi sottoposta tra il Parte_1
pagina 1 di 5 2016 ed il 2019 a diversi trattamenti odontoiatrici presso lo studio della dott.ssa
[...]
, conveniva quest'ultima in giudizio al fine di sentir ordinare alla Controparte_1
resistente il rilascio di tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa relativa alla prestazione professionale eseguita in suo favore.
Lamentava, in particolare, che la resistente non aveva ottemperato alle sue reiterate richieste, avanzate dapprima verbalmente e poi a mezzo pec del 04.05.2022 ed afferenti la consegna della documentazione.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della avversa domanda per carenza di interesse ad agire e spiegava altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di €
2.200,00, oltre interessi, a titolo di compensi professionali per le prestazioni odontoiatriche eseguite e non saldate.
Ritenuto di poter decidere il giudizio sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti, il Giudice all'odierna udienza ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa è stata pertanto discussa oralmente ex art. 281 sexies cpc.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di essere accolta.
Nel caso di specie, è incontestata la conclusione tra le parti di un contratto di prestazione d'opera professionale.
Depongono in tal senso le fatture relative agli anni 2016 e 2017, prodotte dalla ricorrente ed emesse dalla resistente, la quale pure produceva il preventivo sottoscritto dalla Pt_1 contenente le prestazioni odontoiatriche da effettuare in favore di quest'ultima.
La resistente, inoltre, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il saldo delle prestazioni effettivamente svolte.
La prestazione professionale cui il sanitario è tenuto in favore del paziente è una prestazione complessa che si esplica non solo nell'effettuazione delle cure mediche (nel caso di specie odontoiatriche), ma anche nell'adozione di una serie di regole di comportamento, secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, da valutarsi nella più pregnante accezione fissata dall'art. 1176 c.c., comma 2.
Nel caso oggi sub iudice, esercendo la professionista convenuta la professione di medico specialista, la regola di condotta codicistica sopra citata trova ulteriore specificazione nel pagina 2 di 5 precetto di cui all'art. 26 del Codice di Deontologia Medica in base al quale il medico deve redigere la cartella clinica in modo chiaro, puntuale, diligente e nel rispetto delle regole della buona pratica clinica.
La cartella deve contenere ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate, i modi e i tempi delle informazioni, nonché i termini del consenso del paziente - o di chi ne esercita la tutela - alle proposte diagnostiche e terapeutiche.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Codice di Deontologia Medica, il medico deve mettere a disposizione della persona assistita, nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la documentazione clinica in suo possesso.
La cartella clinica, si ricorda, non costituisce un mero adempimento burocratico ma atto sussumibile nel novero degli atti pubblici ex art 1699 c.c. (cfr Cass. pen., sez. V, sentenza
30523/2021).
Peraltro, la possibilità per il paziente di ottenere gratuitamente copia della propria cartella clinica è un diritto tutelato anche a livello europeo dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il quale, all'art. 15, statuisce il diritto dell'interessato di accedere ai dati personali che lo riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e ad intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
I dati oggetto di diritto di accesso e di tutela sono anche quelli relativi al proprio stato di salute, ad esempio alle cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti, eventuali terapie o interventi praticati (Corte giustizia UE sez.
I, 26/10/2023, n. 307).
Quale titolare del trattamento dei dati personali del suo paziente, pertanto, il medico – e nel caso odierno la convenuta – è tenuto ai sensi dell'art. 12 GDPR ad agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR e a fornirgli copia dei dati che lo riguardano (curandone altresì l'esattezza e la completezza e per garantirne l'intellegibilità e la verifica), nonché copia di tutti i documenti contenuti nella cartella medica riguardanti il suo stato di salute, senza necessità che la richiesta medesima venga motivata dall'interessato.
Del tutto priva di pregio, pertanto, la eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente, sollevata da parte resistente.
Tanto premesso, nel caso di specie, risultando in atti la richiesta espressa di rilascio della documentazione avanzata dalla ricorrente in data 04.05.2022 a mezzo pec, e incontestato in pagina 3 di 5 fatto l'inadempimento della professionista, quest'ultima deve essere condannata a fornire alla paziente copia di tutta la documentazione in suo possesso relativa alle prestazioni mediche eseguite in favore della ricorrente, non potendo opporre alcun diritto di ritenzione.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, deve preliminarmente, disattendersi l'eccezione di tardività sollevata dalla ricorrente, atteso che la costituzione in giudizio di , citata per l'udienza del 26.10.2023, è avvenuta nel Controparte_1
rispetto dei termini di dieci giorni antecedenti la data di fissata per la comparizione.
La domanda riconvenzionale deve in ogni caso essere rigettata nel merito, atteso che la resistente non ha provato i fatti costitutivi della propria pretesa e non ha fornito alcuna prova in merito all'esistenza di un proprio credito a titolo di compenso professionale, né tanto meno in merito all'entità di tale credito.
Non possono infatti considerarsi idonee ad adempiere l'onere probatorio le allegazioni della resistente, consistenti in una documentazione illeggibile e dal contenuto indecifrabile, e nulla avendo prodotto o integrato quest'ultima nei pur concessi termini ex art. 281 duodecies cpc.
Il rigetto della domanda riconvenzionale assorbe ogni altra eccezione avanzata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e condanna a consegnare Controparte_1
immediatamente a tutta la documentazione sanitaria ed amministrativa Parte_1 relativa alla prestazione medica effettuata nei confronti di quest'ultima.
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da per le ragioni Controparte_1
di cui in motivazione.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, Controparte_1
spese che appare equo liquidare ai valori tabellari previsti per lo scaglione di valore sino a
5200 euro, stante la decisione della causa sulla base degli atti prodotti, e che pertanto statuisce in complessivi euro 2552,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive documentate, oltre accessori, i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Cosenza, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
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