Articolo 7 della Legge 10 luglio 1959, n. 459
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10 luglio 1959
Art. 7. (Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;
c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall' articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale ; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;
d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'eta'.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959