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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/10/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3585 2021
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione nella causa iscritta al n. 3585 del R.G. per l'anno 2021,
Promossa dalla sig.ra c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] difesa dell' avvocato Giuseppe Zangari
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Ricorrente
Contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Patrizia CP_1
Sanguineti
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25/11/2021, parte ricorrente,
conveniva in giudizio l' per sentire accertare e “…Accertare e dichiarare, CP_1
previo riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, il diritto della
ricorrente all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli del comune di competenza per l'anno 2015 per n. 102 giornate;
Conseguentemente condannare l' alla reiscrizione e/o iscrizione CP_1
dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2015 per n. 102 giornate;
Il tutto con
condanna dell' al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, CP_1
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Ciò sul presupposto della mancata registrazione sull'estratto contributivo allegato.
Si costituiva ritualmente l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, il quale insisteva per in rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite .
Alla odierna udienza dopo una breve discussione orale , il procuratore della parte ricorrente dichiarava a varbale di essere decaduto dalla prova .
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria,
sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia,
modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia
è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51. Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza
30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali. Ebbene in merito al numero di giornate effettuate dalla ricorrente non è emersa alcuna circostanza concreta sull'effettuazione del numero minimo necessario per l'iscrizione negli elenchi. Nè tale elemento, in mancanza di prova testimoniale , risulta confutato.
Sicchè, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, e dunque la domanda non può trovare accoglimento.
Anche alla luce della materia trattata , le spese e competenze di lite devono essere compensate .
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 21/10/2025
Nella causa iscritta al n RG 3585 2021
Il dott. Enrico Rizzo in funzione di giudice del lavoro all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione nella causa iscritta al n. 3585 del R.G. per l'anno 2021,
Promossa dalla sig.ra c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] e residente a [...] difesa dell' avvocato Giuseppe Zangari
- avente ad oggetto: Iscrizione elenchi agricoli promossa
Ricorrente
Contro
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Patrizia CP_1
Sanguineti
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 25/11/2021, parte ricorrente,
conveniva in giudizio l' per sentire accertare e “…Accertare e dichiarare, CP_1
previo riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, il diritto della
ricorrente all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli del comune di competenza per l'anno 2015 per n. 102 giornate;
Conseguentemente condannare l' alla reiscrizione e/o iscrizione CP_1
dell'istante nei suddetti elenchi per l'anno 2015 per n. 102 giornate;
Il tutto con
condanna dell' al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, CP_1
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
Ciò sul presupposto della mancata registrazione sull'estratto contributivo allegato.
Si costituiva ritualmente l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, il quale insisteva per in rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite .
Alla odierna udienza dopo una breve discussione orale , il procuratore della parte ricorrente dichiarava a varbale di essere decaduto dalla prova .
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il
diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria,
sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia,
modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia
è la cancellazione (o mancata iscrizione) dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51. Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001),
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento (Cass., sentenza
30 maggio 2018, n. 13677).
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Si ritiene, infatti, che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto, essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass.
10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000) e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nell'attività simulatoria.
Nella specie, tale carattere indiziario, non è venuto meno nelle risultanze processuali. Ebbene in merito al numero di giornate effettuate dalla ricorrente non è emersa alcuna circostanza concreta sull'effettuazione del numero minimo necessario per l'iscrizione negli elenchi. Nè tale elemento, in mancanza di prova testimoniale , risulta confutato.
Sicchè, parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, e dunque la domanda non può trovare accoglimento.
Anche alla luce della materia trattata , le spese e competenze di lite devono essere compensate .
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il Giudice
Dott. Enrico Rizzo
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo
“Consolle del Magistrato”, in data 21/10/2025