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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/10/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 16.10.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2870/2025
TRA
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Pt_1
CO PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fuschino, con il CP_1 quale elett.te domicilia come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali volte al disconoscimento dei requisiti per all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, riconosciuto al resistente a partire da aprile 2022 all'esito dell'a.t.p. Costituitosi, parte resistente, con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione, da comunicarsi.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella versione antecedente al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l , riportandosi alle considerazioni sanitarie rese dal ctp, Pt_2 censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario ritenendola inadeguata, superficiale e priva di fondamentali requisiti medico legali. Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 3.1.2025, ha riferito di Per_1 un soggetto in discrete condizioni generali, lucido e collaborante, con normale orientamento temporo-spaziale e verso le persone, con lieve deficit mnesico e rallentamento ideo motorio. Sulla scorta del dato clinico e documentale, ha formulato la seguente diagnosi: «Artrite Psoriasica e fibromialgia: in terapia con farmaci biologici;
Ipertensione Arteriosa con F.E. del 46%; BPCO con deficit ventilatorio ostruttivo di grado severo» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate integrano i presupposti necessari per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. In particolare, il consulente d'ufficio, tenendo conto dell'attività espletata dall'istante, ha precisato che «come si evince dal quadro clinico obiettivato e dalla documentazione medica in atti, la menomazione a carico dell'apparato osteo – articolare e respiratorio e cardiovascolare NON risultano in buon compenso clinico - funzionale;
la menomazione sul versante reumatologico, invece, incide di grado severo sul versante funzionale, evidenziando impegno funzionale della colonna vertebrale e degli arti superiori. Tali rilievi non possono che addurre alla considerazione che il ricorrente NON possa utilizzare le proprie energie psico-fisiche per l'espletamento delle attività cui sono rivolte le proprie inclinazioni attitudinali, essendo a principale componente fisico – manuale». Peraltro, puntuali e coerenti sono le osservazioni dell'esperto in risposta alle contestazioni mosse dall' in fase di operazioni peritali e ribadite nel Pt_2 presente giudizio. Invero, con riferimento alle censure aventi ad oggetto l'irrilevanza della diagnosi di ipertensione arteriosa, il ctu ha chiarito che la patologia, al contrario, è presente, anche se è ben controllata dalla terapia farmacologica praticata. Quanto alle contestazioni relative alla patologia reumatica, il consulente ha evidenziato in maniera puntuale che: «L'esame clinico odierno ha evidenziato un significativo deficit nei movimenti del rachide, in particolare nella flesso- estensione e nell'inclinazione laterale, con limitazioni funzionali evidenti. Inoltre, le articolazioni dei gomiti e delle mani appaiono tumefatte e presentano una
2 marcata riduzione della mobilità, soprattutto nei movimenti di flesso-estensione, elevazione e nella funzione prensile. Queste condizioni compromettono in modo rilevante l'autonomia del paziente, con conseguenti difficoltà nelle attività lavorative quotidiane». Quanto all'asserita assenza della dispnea e della severa insufficienza respiratoria, il ctu ha osservato che: «L'esame clinico dell'apparato respiratorio ha evidenziato, innanzitutto, in anamnesi la presenza di sintomi tipici della BPCO, con tosse cronica e dispnea di lunga data […] Durante l'auscultazione toracica, sono stati riscontrati rumori patologici aggiunti, in particolare rantoli e sibili, che suggeriscono una compromissione significativa delle vie aeree, compatibile con un quadro di ostruzione bronchiale. Questi segni clinici confermano l'attuale instabilità del quadro respiratorio […] L'esame spirometrico è stato effettuato presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Cardadelli, dal Dr. . Il referto riporta curve spirometriche alterate, con tutti Persona_2
i parametri principali fuori norma, tra cui FVC, FEV, FEV1/FVC, PEF25-75, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FIV e FEF/FIF5. Tali alterazioni indicano la presenza di un deficit respiratorio di grado severo, compatibile con una severa compromissione della funzione polmonare». Tutto ciò posto, non risultando dalle motivazioni del ricorso e dalla documentazione medica depositata alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente. Si conclude, quindi, che la capacità lavorativa specifica di è CP_1 ridotta in modo permanente a meno di un terzo con riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 a decorrere da Aprile 2022, omologando l'accertamento peritale della fase sommaria. In punto di regolamentazione delle spese, esse secondo la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' , e liquidate ex dm 55/14 nei seguenti Pt_1 termini:
- per la fase di atp, il riconoscimento del beneficio richiesto dalla domanda amministrativa, giustifica la condanna dell' al pagamento della somma di Pt_2
€ 1.528,00 (parametri minimi, scaglione da 26000,01 € e 52000,00 € procedimenti di istruzione preventiva;
v. Cass. n. 64657/2017 e ss.);
- per il presente giudizio, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta l'attività istruttoria, si ritiene equo compensarle nella misura della metà atteso che il procuratore di parte resistente si è limitato alla mera adesione agli esiti della ctu, senza addurre alcunché. Pertanto, si condanna l' al pagamento della somma di €1645,50. Pt_2
Spese di ctu a carico delle parti in solido, stante l'assenza di una rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara invalido nella misura superiore a CP_1 due terzi ex l. 222/84 con decorrenza da aprile 2022;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano per la fase di Pt_1 atp in euro 1528,00 e per la fase di opposizione in euro 1645,50, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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