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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9754 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Buco e Carmine Perrotta;
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
Controparte_1
Appellato
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto Parte_2
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Capriati a Volturno, n. 147/2014, con la
[...]
quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da
[...]
per i danni arrecati al proprio fondo, conseguenti alla sostituzione di pali ad CP_1 opera dell'ente odierno appellante.
In particolare, parte appellante lamentava l'errore in cui era incorso il primo giudice in merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia e della domanda di usucapione
1 della servitù di elettrodotto, proposte dalla convenuta in primo grado;
contestava, altresì,
l'accoglimento della domanda attorea, ritenendola infondata sia nell' an che nel quantum.
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi motivi di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio , della Controparte_2
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, in via preliminare va accolto il motivo di appello relativo all'eccezione di incompetenza per materia, sollevata da nel primo grado di giudizio. Pt_2
Per vero, nel costituirsi nel processo dinanzi al Giudice di Pace, Parte_2 eccepiva tempestivamente l'incompetenza per materia del giudice adito, non solo perché la domanda attorea, afferente ad una azione di risarcimento danni, presupponeva la preliminare delibazione sull'actio negatoria servitutis – appartenente alla competenza per materia del Tribunale – ma altresì in quanto la convenuta aveva proposto domanda Pt_2
riconvenzionale di usucapione, ovvero, in subordine, di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, domande rientranti anch'esse nella competenza per materia del Tribunale.
A fronte di tale eccezione il giudice di prime cure ha adottato tre provvedimenti: con ordinanza del 3.01.2014, depositata in 20.01.14, ha rigettato “l'istanza di incompetenza per materia”, sul rilievo che la domanda attorea avesse natura esclusivamente risarcitoria, pertanto rientrante nella competenza del giudice adito;
all'udienza del 3.02.2014 ha dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda riconvenzionale di usucapione, rinviando per la precisazione delle conclusioni;
con la sentenza oggetto del presente gravame si è pronunciato, nel merito, sulla domanda di usucapione, rigettandola.
Ora, l'appellata ha eccepito che non ha formulato apposita riserva Parte_2
di gravame in ordine alla ordinanza del 03.02.2014 con cui il primo giudice dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale di usucapione, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, le due ordinanze con le quali, rispettivamente, il giudice di pace ha confermato la propria competenza sulla domanda attorea, declinandola, invece, in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni e rinviando per il prosieguo e poi per le conclusioni, ha natura di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria: “…Una volta sollevata dalle parti una questione di competenza, non ogni provvedimento del giudice, che faccia proseguire il processo, postula una decisione della questione e non ogni affermazione, contenuta in un suo provvedimento a riguardo della competenza, conferisce allo stesso la natura di decisione sulla competenza e perciò di sentenza… A proposito di
2 provvedimenti che si limitino a far proseguire il processo nella fase istruttoria, anche se contengano statuizioni con efficacia, esterna (quale ad esempio la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione nel giudizio di opposizione allo stesso decreto: art. 648 cod. proc. civ.), la Corte, da lungo tempo, segue il contrario prevalente orientamento per cui una decisione, implicita, sulla competenza, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza, per il fatto di contenere la decisione d'una domanda o di altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per sè idonea a definire il giudizio (artt. 277 a 279 cod. proc. civ.).
2.2. Quanto ai provvedimenti dello stesso contenuto, in cui sia pure espressa dal giudice una presa di posizione sulla eccezione di competenza, si deve invece considerare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può bensì determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito;
ma deve allora invitare le parti a precisare le conclusioni…”
(ex plurimis Cass. n. 11754/2011; Cass. n. 16754/2006).
A quanto sopra detto va aggiunta un'ulteriore considerazione: il giudice di prime cure, in sentenza si è pronunciato sulla domanda di usucapione per la quale in precedenza si era dichiarato incompetente.
Da ciò discende l'interesse di ad impugnare il capo della sentenza Parte_2
con cui si è statuito sulla domanda di usucapione.
Ciò premesso, con l'atto di gravame oggetto della presente decisione, Parte_2
ha innanzitutto riproposto l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di
[...]
Pace, per le motivazioni già espresse in primo grado, chiedendo di pronunciarsi la conseguente nullità della sentenza.
Il proposto motivo di appello è fondato.
Invero, l'art. 7, comma 1 c.p.c., nel delineare la competenza entro cui il Giudice di Pace può effettivamente giudicare, dispone testualmente che: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Contestualmente al disposto di cui innanzi, da cui si ricava chiaramente l'incompetenza per materia del Giudice di Pace per tutte le cause relative a beni immobili, occorre tener presente il disposto di cui all'art. 9, I comma, c.p.c., che delinea la competenza del Tribunale “per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”.
Ed ancora, ai sensi dell'art.34 c.p.c.: “Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta
3 la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
Orbene, nella presente vicenda processuale non è revocabile in dubbio l'esistenza di un rapporto di connessione tra la domanda principale di risarcimento dei danni, proposta da e quella riconvenzionale di acquisto della servitù di elettrodotto per Controparte_1
usucapione.
Invero, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione (pacificamente di competenza del Tribunale), si è venuta a determinare una palese connessione per pregiudizialità tra le due domande. Ciò, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'acquisto per usucapione, determinato dall'inizio e dalla continuazione indisturbati del possesso, rifluisce, elidendola, sulla illiceità del corrispondente comportamento (Cass. n. 19294 del 2006) e ciò anche qualora la domanda principale di risarcimento del danno sia considerata relativa non (o non solo) al danno provocato dalla servitù, ma a quello provocato dall'Enel nell'esercizio del diritto di servitù.
Al fine, infatti, di accertare in che limiti sia illecita o, per contro, sia lecita la condotta di chi tiene un comportamento corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù, non si può prescindere dallo stabilire se un diritto di servitù sia stato costituito o meno, e, in caso affermativo, dall'individuare quale sia la sua estensione (artt. 1064 e 1065 c.c.).
In tal senso anche Cass. n. 4295 del 2008 e Cass. n. 1281/2013, secondo cui "sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare
l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato;
infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine, il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito".
Ne consegue che il Giudice di Pace, investito della cognizione di una domanda connessa ad altra di competenza del Tribunale, avrebbe dovuto rimettere tutta la causa, ovvero tutte le domande, dinanzi a quest'ultimo.
Ha invece, implicitamente, affermato la propria competenza decidendo nel merito anche la domanda riconvenzionale di usucapione.
4 All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia del giudice di prime cure, consegue la rimessione della causa al Tribunale competente, con il meccanismo della riassunzione.
Questo Tribunale, infatti, come giudice di appello, non può decidere la causa nel merito.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.” (cfr. Cass. n. 22958/2010. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).
Invero, se il giudice di appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado
– davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. – e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, poiché in tali ipotesi non viene in rilievo il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. n.
10566/2003).
E' vero, infatti che il giudice di appello può rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle citate due norme del codice di rito, e che, pertanto, ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve decidere la causa nel merito in secondo grado, esercitando il suo potere sostitutivo (cfr. Cass. n. 2205/1996).
Tuttavia, tale meccanismo sostitutivo non opera nel caso, inverso, e corrispondente a quello qui esaminato, in cui il giudice afferma erroneamente la propria competenza, decidendo la causa nel merito.
5 In tale specifico caso non vengono in considerazione gli artt. 353 e 354 c.p.c., perché non si tratta di rimettere la causa “al primo giudice”, ponendosi invece un problema di riassunzione, ex art. 50 c.p.c., davanti al “diverso giudice” di primo grado dichiarato competente dal giudice dell'appello.
E' importante evidenziare il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., che parlano, appunto, di “primo giudice” e non di “giudice di primo grado”, a significare che il giudice di appello non può restituire la causa al primo giudice – salvo i casi tassativi indicati nelle citate disposizioni – perché è istituzionalmente investito di poteri sostitutivi del primo giudice
(cfr. Cass. n. 6523/2002).
Diretto corollario di tale affermazione è che, evidentemente, il giudice di appello non può, con i poteri sostitutivi, emettere i provvedimenti che il primo giudice non poteva assumere, perché incompetente, perché in questo caso non si sostituirebbe al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva.
Tale condotta, inoltre comporterebbe la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
In definitiva, solo se il giudice adito come giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, egli può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma anche nel merito quale giudice di primo grado , per ragioni di economia processuale, ma sempre che vi sia stata già con l'atto di citazione un'espressa richiesta in tale senso – ovvero una pronunzia sul merito della controversia quale giudice di primo grado – con conseguente regolare contraddittorio sul punto (cfr., da ultimo, Cass. n. 13439/2020).
Tale specifica richiesta non vi è stata nel caso di specie, ove l'appellante ha sì chiesto la decisione nel merito, ma senza esplicitare che tale decisione è stata chiesta a questo
Tribunale come giudice di primo grado.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, in accoglimento dell'appello, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Capriati a Volturno a decidere la controversia, con rimessione al Tribunale, territorialmente competente.
La dichiarazione di incompetenza del giudice di Pace in relazione alla sollevata domanda riconvenzionale induce questo giudicante a ritenere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria
Feola, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 9754/14, ogni
6 contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Capriati a Volturno;
b) assegna alle parti termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per la riassunzione dinanzi al Tribunale, territorialmente competente;
c) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 18.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Feola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9754 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Buco e Carmine Perrotta;
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Spaziano;
Controparte_1
Appellato
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato e tempestivamente proposto Parte_2
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Capriati a Volturno, n. 147/2014, con la
[...]
quale il giudice di prime cure aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da
[...]
per i danni arrecati al proprio fondo, conseguenti alla sostituzione di pali ad CP_1 opera dell'ente odierno appellante.
In particolare, parte appellante lamentava l'errore in cui era incorso il primo giudice in merito al rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia e della domanda di usucapione
1 della servitù di elettrodotto, proposte dalla convenuta in primo grado;
contestava, altresì,
l'accoglimento della domanda attorea, ritenendola infondata sia nell' an che nel quantum.
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi motivi di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio , della Controparte_2
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, in via preliminare va accolto il motivo di appello relativo all'eccezione di incompetenza per materia, sollevata da nel primo grado di giudizio. Pt_2
Per vero, nel costituirsi nel processo dinanzi al Giudice di Pace, Parte_2 eccepiva tempestivamente l'incompetenza per materia del giudice adito, non solo perché la domanda attorea, afferente ad una azione di risarcimento danni, presupponeva la preliminare delibazione sull'actio negatoria servitutis – appartenente alla competenza per materia del Tribunale – ma altresì in quanto la convenuta aveva proposto domanda Pt_2
riconvenzionale di usucapione, ovvero, in subordine, di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto, domande rientranti anch'esse nella competenza per materia del Tribunale.
A fronte di tale eccezione il giudice di prime cure ha adottato tre provvedimenti: con ordinanza del 3.01.2014, depositata in 20.01.14, ha rigettato “l'istanza di incompetenza per materia”, sul rilievo che la domanda attorea avesse natura esclusivamente risarcitoria, pertanto rientrante nella competenza del giudice adito;
all'udienza del 3.02.2014 ha dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda riconvenzionale di usucapione, rinviando per la precisazione delle conclusioni;
con la sentenza oggetto del presente gravame si è pronunciato, nel merito, sulla domanda di usucapione, rigettandola.
Ora, l'appellata ha eccepito che non ha formulato apposita riserva Parte_2
di gravame in ordine alla ordinanza del 03.02.2014 con cui il primo giudice dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale di usucapione, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
L'assunto non può essere condiviso.
Invero, le due ordinanze con le quali, rispettivamente, il giudice di pace ha confermato la propria competenza sulla domanda attorea, declinandola, invece, in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni e rinviando per il prosieguo e poi per le conclusioni, ha natura di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria: “…Una volta sollevata dalle parti una questione di competenza, non ogni provvedimento del giudice, che faccia proseguire il processo, postula una decisione della questione e non ogni affermazione, contenuta in un suo provvedimento a riguardo della competenza, conferisce allo stesso la natura di decisione sulla competenza e perciò di sentenza… A proposito di
2 provvedimenti che si limitino a far proseguire il processo nella fase istruttoria, anche se contengano statuizioni con efficacia, esterna (quale ad esempio la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione nel giudizio di opposizione allo stesso decreto: art. 648 cod. proc. civ.), la Corte, da lungo tempo, segue il contrario prevalente orientamento per cui una decisione, implicita, sulla competenza, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza, per il fatto di contenere la decisione d'una domanda o di altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito per sè idonea a definire il giudizio (artt. 277 a 279 cod. proc. civ.).
2.2. Quanto ai provvedimenti dello stesso contenuto, in cui sia pure espressa dal giudice una presa di posizione sulla eccezione di competenza, si deve invece considerare che, in base alle norme che regolano il procedimento di decisione sulle questioni di giurisdizione e di competenza o su altre questioni pregiudiziali di rito, il giudice può bensì determinare di decidere tali questioni separatamente dal merito;
ma deve allora invitare le parti a precisare le conclusioni…”
(ex plurimis Cass. n. 11754/2011; Cass. n. 16754/2006).
A quanto sopra detto va aggiunta un'ulteriore considerazione: il giudice di prime cure, in sentenza si è pronunciato sulla domanda di usucapione per la quale in precedenza si era dichiarato incompetente.
Da ciò discende l'interesse di ad impugnare il capo della sentenza Parte_2
con cui si è statuito sulla domanda di usucapione.
Ciò premesso, con l'atto di gravame oggetto della presente decisione, Parte_2
ha innanzitutto riproposto l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di
[...]
Pace, per le motivazioni già espresse in primo grado, chiedendo di pronunciarsi la conseguente nullità della sentenza.
Il proposto motivo di appello è fondato.
Invero, l'art. 7, comma 1 c.p.c., nel delineare la competenza entro cui il Giudice di Pace può effettivamente giudicare, dispone testualmente che: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Contestualmente al disposto di cui innanzi, da cui si ricava chiaramente l'incompetenza per materia del Giudice di Pace per tutte le cause relative a beni immobili, occorre tener presente il disposto di cui all'art. 9, I comma, c.p.c., che delinea la competenza del Tribunale “per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice”.
Ed ancora, ai sensi dell'art.34 c.p.c.: “Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta
3 la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”.
Orbene, nella presente vicenda processuale non è revocabile in dubbio l'esistenza di un rapporto di connessione tra la domanda principale di risarcimento dei danni, proposta da e quella riconvenzionale di acquisto della servitù di elettrodotto per Controparte_1
usucapione.
Invero, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione (pacificamente di competenza del Tribunale), si è venuta a determinare una palese connessione per pregiudizialità tra le due domande. Ciò, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'acquisto per usucapione, determinato dall'inizio e dalla continuazione indisturbati del possesso, rifluisce, elidendola, sulla illiceità del corrispondente comportamento (Cass. n. 19294 del 2006) e ciò anche qualora la domanda principale di risarcimento del danno sia considerata relativa non (o non solo) al danno provocato dalla servitù, ma a quello provocato dall'Enel nell'esercizio del diritto di servitù.
Al fine, infatti, di accertare in che limiti sia illecita o, per contro, sia lecita la condotta di chi tiene un comportamento corrispondente all'esercizio di un diritto di servitù, non si può prescindere dallo stabilire se un diritto di servitù sia stato costituito o meno, e, in caso affermativo, dall'individuare quale sia la sua estensione (artt. 1064 e 1065 c.c.).
In tal senso anche Cass. n. 4295 del 2008 e Cass. n. 1281/2013, secondo cui "sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare
l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato;
infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine, il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito".
Ne consegue che il Giudice di Pace, investito della cognizione di una domanda connessa ad altra di competenza del Tribunale, avrebbe dovuto rimettere tutta la causa, ovvero tutte le domande, dinanzi a quest'ultimo.
Ha invece, implicitamente, affermato la propria competenza decidendo nel merito anche la domanda riconvenzionale di usucapione.
4 All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia del giudice di prime cure, consegue la rimessione della causa al Tribunale competente, con il meccanismo della riassunzione.
Questo Tribunale, infatti, come giudice di appello, non può decidere la causa nel merito.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt.
353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.” (cfr. Cass. n. 22958/2010. Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).
Invero, se il giudice di appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado
– davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. – e non già trattenere la causa e deciderla nel merito, poiché in tali ipotesi non viene in rilievo il divieto di rimessione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. n.
10566/2003).
E' vero, infatti che il giudice di appello può rimettere la causa al primo giudice soltanto nei casi previsti dalle citate due norme del codice di rito, e che, pertanto, ove il giudice di primo grado, pur essendo competente, si sia erroneamente dichiarato incompetente, il giudice di appello deve decidere la causa nel merito in secondo grado, esercitando il suo potere sostitutivo (cfr. Cass. n. 2205/1996).
Tuttavia, tale meccanismo sostitutivo non opera nel caso, inverso, e corrispondente a quello qui esaminato, in cui il giudice afferma erroneamente la propria competenza, decidendo la causa nel merito.
5 In tale specifico caso non vengono in considerazione gli artt. 353 e 354 c.p.c., perché non si tratta di rimettere la causa “al primo giudice”, ponendosi invece un problema di riassunzione, ex art. 50 c.p.c., davanti al “diverso giudice” di primo grado dichiarato competente dal giudice dell'appello.
E' importante evidenziare il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c., che parlano, appunto, di “primo giudice” e non di “giudice di primo grado”, a significare che il giudice di appello non può restituire la causa al primo giudice – salvo i casi tassativi indicati nelle citate disposizioni – perché è istituzionalmente investito di poteri sostitutivi del primo giudice
(cfr. Cass. n. 6523/2002).
Diretto corollario di tale affermazione è che, evidentemente, il giudice di appello non può, con i poteri sostitutivi, emettere i provvedimenti che il primo giudice non poteva assumere, perché incompetente, perché in questo caso non si sostituirebbe al primo giudice, ma eserciterebbe un potere che questi non aveva.
Tale condotta, inoltre comporterebbe la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
In definitiva, solo se il giudice adito come giudice di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincide con il giudice esattamente competente per il giudizio di primo grado, egli può decidere non solo in merito alla incompetenza del primo giudice, ma anche nel merito quale giudice di primo grado , per ragioni di economia processuale, ma sempre che vi sia stata già con l'atto di citazione un'espressa richiesta in tale senso – ovvero una pronunzia sul merito della controversia quale giudice di primo grado – con conseguente regolare contraddittorio sul punto (cfr., da ultimo, Cass. n. 13439/2020).
Tale specifica richiesta non vi è stata nel caso di specie, ove l'appellante ha sì chiesto la decisione nel merito, ma senza esplicitare che tale decisione è stata chiesta a questo
Tribunale come giudice di primo grado.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, in accoglimento dell'appello, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Capriati a Volturno a decidere la controversia, con rimessione al Tribunale, territorialmente competente.
La dichiarazione di incompetenza del giudice di Pace in relazione alla sollevata domanda riconvenzionale induce questo giudicante a ritenere compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria
Feola, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 9754/14, ogni
6 contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Capriati a Volturno;
b) assegna alle parti termine di tre mesi, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., per la riassunzione dinanzi al Tribunale, territorialmente competente;
c) compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
S. Maria Capua Vetere, 18.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Feola
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