Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1970, n. 614
CASS
Sentenza 10 marzo 1970

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La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario e valida anche se, anziche in termini espressi e formali, sia stata fatta in Forma implicita, desumibile da una manifestazione scritta di volonta integrante un comportamento incompatibile con la volonta di conservare il relativo diritto.*

I contratti agrari sono astrattamente soggetti, sin dal loro sorgere, a proroga legale sine die, tuttora indeterminata nella sua durata (art 1 legge 28 marzo 1957 n 244, richiamato dalla legge 15 settembre 1964 n 756).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1970, n. 614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 614
    Data del deposito : 10 marzo 1970

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