Sentenza 10 marzo 1970
Massime • 2
La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario e valida anche se, anziche in termini espressi e formali, sia stata fatta in Forma implicita, desumibile da una manifestazione scritta di volonta integrante un comportamento incompatibile con la volonta di conservare il relativo diritto.*
I contratti agrari sono astrattamente soggetti, sin dal loro sorgere, a proroga legale sine die, tuttora indeterminata nella sua durata (art 1 legge 28 marzo 1957 n 244, richiamato dalla legge 15 settembre 1964 n 756).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/1970, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1970 |
Testo completo
La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario e valida anche se, anziche in termini espressi e formali, sia stata fatta in Forma implicita, desumibile da una manifestazione scritta di volonta integrante un comportamento incompatibile con la volonta di conservare il relativo diritto.*