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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO BE VI, Presidente
LD AN, OR
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 538/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SAVONA sez. 1 e pubblicata il 04/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9010102479 IRPEF-ALTRO 2007
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 656/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SAVONA sez. 1 e pubblicata il 04/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9010102479 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano l'avvenuta conciliazione con adesione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio dopo l'ordinanza della Cassazione che ha annullato la sentenza della CTR Liguria per motivazione apparente e omessa pronuncia.
Nel giudizio di rinvio il contribuente chiede l'annullamento dell'accertamento o, in subordine, la rideterminazione del reddito e l'eliminazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerata la vetustà del contenzioso, le parti in causa hanno ritenuto opportuno definire la presente vertenza sulla base di quanto determinato dalla sentenza di I grado n. 94/01/2013, dando atto che la conciliazione in tali termini non comporta versamenti da parte del contribuente, il quale ha aderito alla
"rottamazione" dei carichi relativi alla riscossione frazionata dell'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione mediante la rinuncia dell'Agenzia delle Entrate a qualsivoglia ulteriore richiesta in relazione all'accertamento oggetto di giudizio e la rinuncia da parte del contribuente a richiedere la restituzione delle somme già versate in relazione all'avviso di accertamento impugnato.
Non resta che prendere atto dell'intervenuto accordo conciliativo, cui consegue la declaratoria di cessata materia del contendere.
Spese del giudizio integralmente compensate, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate fra le parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO BE VI, Presidente
LD AN, OR
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 538/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SAVONA sez. 1 e pubblicata il 04/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9010102479 IRPEF-ALTRO 2007
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 656/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SAVONA sez. 1 e pubblicata il 04/10/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL9010102479 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti confermano l'avvenuta conciliazione con adesione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio dopo l'ordinanza della Cassazione che ha annullato la sentenza della CTR Liguria per motivazione apparente e omessa pronuncia.
Nel giudizio di rinvio il contribuente chiede l'annullamento dell'accertamento o, in subordine, la rideterminazione del reddito e l'eliminazione delle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerata la vetustà del contenzioso, le parti in causa hanno ritenuto opportuno definire la presente vertenza sulla base di quanto determinato dalla sentenza di I grado n. 94/01/2013, dando atto che la conciliazione in tali termini non comporta versamenti da parte del contribuente, il quale ha aderito alla
"rottamazione" dei carichi relativi alla riscossione frazionata dell'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione mediante la rinuncia dell'Agenzia delle Entrate a qualsivoglia ulteriore richiesta in relazione all'accertamento oggetto di giudizio e la rinuncia da parte del contribuente a richiedere la restituzione delle somme già versate in relazione all'avviso di accertamento impugnato.
Non resta che prendere atto dell'intervenuto accordo conciliativo, cui consegue la declaratoria di cessata materia del contendere.
Spese del giudizio integralmente compensate, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate fra le parti.