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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/02/1980, con il proc. dom. avv. MINGRINO LAURA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 432/2024; nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/04/1977, con il proc. dom. avv. TROFA LUCIANO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, – premettendo che Parte_1 dall'unione more uxorio con sono nate le figlie CP_1 Persona_1
(n. a Bergamo l'08/11/2008) e (n. a Seriate il 24/06/2011) – Persona_2 chiedeva all'intestato Tribunale di confermare l'affidamento condiviso e il collocamento delle minori presso di sé, nonché di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di euro 300,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, compreso il costo dell'apparecchio per la figlia UR, con diritto della madre di continuare a CP_ percepire per intero l'assegno unico erogato dall chiedeva, infine, di determinare le migliori modalità di frequentazione padre/figlie, alla luce dell'assenza di rapporti continuativi tra il padre e e del rifiuto Per_2 manifestato dalla figlia verso la ripresa dei rapporti con il padre, da Persona_1 tempo interrotti. A sostegno di quanto chiesto, la ricorrente deduceva di occuparsi in via esclusiva delle cure e degli interessi delle minori, in quanto il padre risultava assente e disinteressato, sia a livello morale che economico;
che, in particolare, il disinteresse serbato verso le figlie aumentava dal momento in cui CP_1 intraprendeva una nuova relazione sentimentale, ad esempio, pretendendo di svolgere con le minori attività che risultavano esclusivamente di interesse del padre Per_ e della nuova compagna, comunque mai conosciuta personalmente dalla figlia , che soffre di disturbi d'ansia e di depressione nonché di un deficit cognitivo-emotivo; che, neppure di fronte alle lamentele delle figlie, mutava il proprio CP_1 comportamento, decidendo di trascorrere le vacanze solo con la nuova compagna, figura non ancora accettata dalle minori;
che, dunque, tutti gli oneri di accudimento gravavano sulla ricorrente che, nell'anno 2019 aveva avuto un terzo figlio,
[...]
, nato dalla relazione sentimentale con il signor oramai Persona_3 Persona_4 cessata.
Con comparsa depositata il 13/03/2025, si costituiva in giudizio , CP_1 contestando quanto ex adverso esposto, ed eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso in assenza di motivi sopravvenuti;
chiedeva, nel merito, di rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e, solamente in via ulteriormente gradata, di mantenere l'affidamento
2 condiviso delle figlie, disponendo il collocamento delle minori presso l'abitazione del padre. Più in particolare, il convenuto rappresentava che l'unico elemento sopravvenuto - da quanto questo Tribunale aveva regolamentato l'affidamento e il mantenimento delle minori con decreto del 12/11/2020 - era rappresentato dall'aver instaurato una nuova relazione sentimentale con l'attuale compagna, dopo anni di frustrazioni e solitudine; che, infatti, tale relazione che era stata ostacolata dalla odierna ricorrente, che coi suoi comportamenti aveva coinvolto in prima persona le figlie minori;
che, contrariamente a quanto affermato dalla madre, la figlia UR aveva un buon rapporto con la nuova compagna, avendo mostrato di trascorrere volentieri del tempo insieme;
che egli si interessava quotidianamente delle figlie, anche attraverso semplici telefonate alle quali di frequente non riceveva risposta.
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il convenuto precisava che, da Per_ ottobre 2023, la figlia non aveva più voluto trascorrere i fine settimana insieme al padre a causa della sua situazione psicofisica attuale, già monitorata dalla
Neuropsichiatria infantile di Verdello;
che, infatti, egli aveva anche partecipato agli Per_ incontri con la neuropsichiatra infantile di nell'aprile/maggio 2019, con lo specialista del Consultorio di Treviglio negli anni 2022 e 2023, mentre la madre ometteva ogni comunicazione di maggiore importanza, assumendo atteggiamenti ostacolanti verso la figura paterna.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/04/2025, il giudice delegato procedeva a sentire liberamente le parti, anche al fine di tentare la conciliazione. La ricorrente dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “Le ragazze stanno bene, fanno la loro vita. UR Per_ va a scuola regolarmente mentre sta a casa perché ha iniziato ad avere dei Per_ problemi. Il 13 aprile JU ha iniziato a frequentare la scuola con la Per_5 era quasi due anni che non frequentava la scuola, ma io continuavo a insistere Per_ perché per me è importate. frequenta la seconda superiore. Io ho sentito la sua insegnante di sostegno, non ho sentito i professori. La sua difficoltà è uscire di casa;
l'unica cosa per cui esce di casa è per andare a fare ippoterapia, inoltre lei fa anche volontariato con i bambini autistici. Lei una volta a settimana, il giovedì, fa ippoterapia. È felice di aver ripreso la scuola, pur al domicilio. Evidentemente la Per_ neuropsichiatra avrà documentato la necessità per di accedere a questo tipo Per_ di percorso scolastico. ha una sindrome ansiosa e depressiva e prende dei
3 medicinali. Un anno e mezzo fa le prescrivevano dei farmaci che lei rifiutava di
Per_ prendere, ma da qualche settimana ha iniziato. è seguita il giovedì mattina da
Per_ un'educatrice del Servizio Sociale. dice di non aver legato con questa educatrice e preferirebbe che non venisse a casa, poi l'educatrice l'ha spronata a
Per_ Per_ uscire di casa e lei è contenta. Fosse per andrebbe tutti i giorni a cavallo. prende un ansiolitico, non ricordo il nome del farmaco. La psicologa che incontra
Per_
è l'insegnante di ippoterapia. UR non sostiene nessun percorso psicologico, ha svolto solo un incontro con la dott.ssa al Centro per la Famiglia per la valutazione del DSA, visto che a settembre inizierà la scuola superiore. I risultati sono stati molto positivi per UR, quindi, non avrà bisogno dell'insegnante di Per_ sostegno. Per quanto riguarda sono io in contatto con la sua insegnante di Per_ sostegno. Non credo che abbia un piano didattico personalizzato. La convivenza con il padre di è iniziata prima che nascesse il bambino ed è Per_3 finita un po' dopo. Le mie figlie all'inizio avevano un buonissimo rapporto con poi ci siamo lasciati e basta. Io, comunque, con non ho mai _4 _4 convissuto, lui viveva a casa sua e ogni tanto veniva a casa mia;
ogni tanto è capitato che dormisse con noi. [Alla domanda se tra le figlie e ci fosse un buon Persona_4 rapporto o fossero insorte problematiche relazionali di qualsivoglia genere, la sig.ra rispondeva] “all'inizio c'era un buonissimo rapporto. Non capisco Parte_1 perché mi debba venire a chiedere di he non c'entra niente [Alla domanda _4 se le versa un assegno per il mantenimento per il bambino rispondeva] Persona_4
“No perché siamo in ottimi rapporti. Paga tutto lui, ovvero l'asilo, lo sport. Siamo in ottimi rapporti. Io vivo in un immobile di mia esclusiva proprietà, non pago il mutuo;
l'ho ricevuto in eredità o, meglio, l'ha acquistato mia mamma per me. Le figlie non vogliono andare in vacanza con il papà perché lui non ha mai instaurato un rapporto con le figlie, così come la nonna paterna non ha mai instaurato un rapporto con le figlie che ha visto tre volte nell'arco della loro vita;
adesso tre volte
è una cosa che dico io così, ma lei non c'è mai stata. Io ho fatto due preventivi per
l'apparecchio di UR. è un bambino iperattivo e una dott.ssa Per_3 dell'ospedale, sempre della neuropsichiatria, ci ha consigliato, a me e di _4 fare un percorso di sostegno alla genitorialità”. Interrogato liberamente, il convenuto dichiarava testualmente: “La nostra relazione è finita nell'estate del 2018 in concomitanza del fatto che lei frequentava di nascosto con Io notavo che _4
4 le mie figlie non erano contente della presenza di erché si lamentavano con _4 me del fatto che quest'ultimo entrava in casa. La sera dei weekend di mia spettanza quando riaccompagnavo le mie figlie a casa loro sapevano che ra in casa _4
e si lamentavano con me. UR più volte mi riferiva che la mamma e _4 litigavano tanto e urlavano. UR mi riferiva un episodio in cui urante un _4 litigio spingeva la mamma;
durante questo episodio erano presenti le figlie. Io dicevo a i non avere più atteggiamenti di quel tipo davanti alle mie figlie;
_4 questo discorso veniva poi ripreso telefonicamente la sera stessa, lui è stato gentile
a richiamarmi al telefono e abbiamo avuto una conversazione accesa che però poi si è tranquillizzata e ci siamo capiti, tanto è vero che da quel momento in poi le figlie non mi hanno più riportato episodi in cui non hanno assistito a spintoni tra _4
e la mamma. So che dei litigi ci sono stati e ci sono tuttora ma le figlie non mi hanno riportato altre situazioni di difficoltà. UR è la figlia che parla di più; io ho chiesto
a lei se ci fossero stati altri problemi e lei mi riferiva che andava tutto bene. Con il messaggio in cui scrivevo alla mamma di “non farlo entrare che le cose si sarebbero Per_ risolte”, mi riferivo a siamo noi i genitori di e UR. Che io sappia _4 la frequentazione tra lei e iniziata a settembre 2018 e la separazione risale _4
Per_ a novembre 2019. Già ad aprile 2019 aveva manifestato delle difficoltà ad andare a scuola. Ricordo che la nostra separazione risale all'estate 2018. Portammo Per_
anche dalla neuropsichiatra, dott.ssa e in questa relazione venivano Per_6
Per_ manifestate già delle difficoltà di pregresse alla separazione. Nel momento in cui ci siamo separati la situazione è peggiorata. Io non ho un contatto telefonico giornaliero con le mie figlie, ma sto cercando di mandare tutti giorni dei messaggi,
Per_ Per_ ma non mi risponde. Sento una fatica da parte di . A ottobre/novembre
Per_ 2023 mi proponevo di andare a prendere a casa per accompagnarla a scuola visto il suo rifiuto, visto che perdeva il pullman e la mamma mi avvertiva che potevo accompagnarla in auto. Alcune volte sono riuscito ad accompagnarla io, mentre una
Per_
o due di volte la mamma, ma poi ha rifiutato di prendere il pullman e di essere accompagnata dalla mamma o da me. Con UR i rapporti sono ottimali, anche se durante il weekend di mia spettanza a volte mi dice che non vorrebbe venire con me, ma si tratta di una cosa sporadica. Non posso sapere quanto UR sia contenta, io cerco di interagire il più possibile. Io non convivo con la mia compagna. Io e la mia compagna abbia due residenze separate, ma ci vediamo spesso e decidiamo se
5 dormire a casa mia o a casa sua. Nei fine settimana condividiamo gli spazi o di casa mia o di casa sua. La mia compagna si chiama , lavora dove lavoro Persona_7 io e per il momento ha conosciuto solo UR, con la quale, secondo me, ha instaurato un buon rapporto;
spesso aiuta UR a fare i compiti di lingua straniera
e quando UR è con noi nei weekend si cerca di fare qualcosa insieme. Per quello che posso riferire io ho l'impressione che UR abbia accettato la figura della mia compagna. Per quanto riguarda l'apparecchio, l'idea di aprire un finanziamento non è che mi piaccia molto. Io ho chiesto i documenti per capire se è necessario
l'apparecchio, se c'è una necessità medica io sono disposto a sostenere la spesa per
l'apparecchio di UR, solo che la madre mi riferiva che era UR che lo voleva quindi io capivo che era una cosa più per estetica, non che fosse necessario. Io non Per_ ho svolto colloqui con le insegnanti di , ma ho avuto colloqui con le neuropsichiatre. La segnalazione della neuropsichiatria alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia è scaturita a seguito del Per_ fatto che non frequentava più la scuola nonostante l'obbligo” (v. verbale udienza).
Dopo ampia discussione e confronto, con l'ausilio dei rispettivi difensori, le parti raggiungevano nuovi accordi nell'interesse delle figlie in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale, sia con la finalità di favorire la ripresa di una sana Per_ relazione tra il padre e la minore , sia con la finalità di essere sostenuti nel loro ruolo genitoriale, considerati i conflitti insorti in seno alla coppia genitoriale e nel rapporto con le figlie. Così, previa precisazione congiunta delle conclusioni, all'udienza del 15/04/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori, in punto di affidamento e disciplina delle frequentazioni padre-figlie, può essere positivamente valutato dal
Tribunale e merita integrale accoglimento, tenuto conto dei percorsi che madre e padre si sono resi disponibili ad avviare presso il Servizio Sociale e Specialistico, come meglio indicato in dispositivo.
Pare utile ricordare che i genitori, in conformità al regime dell'affidamento condiviso tra Loro concordato, saranno chiamati a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento delle figlie, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e in tema di salute, istruzione, Persona_1 Per_2
6 educazione e residenza abituale, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, avendo cura di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, assicurando, altresì, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, dunque, meritano integrale accoglimento, apparendo rispondenti ai bisogni delle minori, motivo per cui il
Collegio reputa superfluo procedere al loro ascolto diretto ex art. 473bis.4 c.p.c.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita e mantenimento, nel contemperamento delle condizioni personali, reddituali, familiari e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale datato 12/11/2020 (nell'ambito della procedura iscritta al numero di ruolo 2339/2020 V.G.), così decide:
1) fermo l'affidamento condiviso delle minori e il collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie in base al seguente calendario:
Per_
- il padre si impegna a prendere al corso di ippoterapia all'orario che verrà comunicato dalla madre (con preavviso di almeno 24 ore), purché dopo le ore 17:00
(diversamente sarà la madre o persona da lei incaricata ad occuparsi del recupero della figlia);
- il padre si impegna a prendere UR dagli impegni sanitari, sportivi e lucidi due volte a settimane (con preavviso della madre di almeno 48 ore), purché dopo le ore
7 17:00, salvo impegni improrogabili del padre che verranno prontamente comunicati
(diversamente sarà la madre o persona da lei incaricata ad occuparsi del recupero della figlia);
- a weekend alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera dopo cena, con impegno del padre di prelevare le figlie accedendo all'abitazione materna viste le Per_ fatiche oggi sperimentate da , pur sempre rispettando la loro volontà e concordando direttamente con le figlie gli orari del prelevamento e di riaccompagnamento;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori. Nel 2025 terrà le Parte_1 minori per Pasqua e il padre per Pasquetta. Natale e Santo Stefano ad anni alterni.
Nel 2025 la madre terrà le minori per Natale e il padre per Santo Stefano. L'ultimo dell'Anno e Capodanno ad anni alterni (quest'anno le minori staranno con il padre);
Epifania ad anni alterni (nel 2026 le minori staranno con la madre);
- per le vacanze estive: per il corrente anno 2025, su due settimane di spettanza del padre, quest'ultimo si impegna a trascorrere in via esclusiva con le figlie una intera settimana;
l'altra settimana potrà essere trascorsa anche alla presenza dell'attuale compagna del padre, se ritenuta di gradimento dalle figlie;
rimane inteso che sia per le vacanze trascorse con la madre, sia per le vacanze trascorse con il padre, sono i genitori a decidere la località dove trascorrere le vacanze;
2) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente, presso il quale madre e padre si impegnano ad avviare, nei tempi indicati dal Servizio Specialistico, un percorso di sostengo alla genitorialità individuale e/o congiunto, nonché di supporto psicologico, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Servizio sociale;
in particolare, i genitori concordano nella opportunità che il Servizio sociale, in collaborazione con la
Neuropsichiatria Infantile che attualmente ha in carico , avvii Persona_1 un percorsi di “terapia familiare” che possa favorire il riavvicinamento tra padre e figlia vista l'interruzione dei rapporti da circa un anno e mezzo;
3) incarica il medesimo Servizio sociale di attivare ogni percorso di supporto/sostegno psicologico e/o educativo, anche domiciliare, per il tempo ritenuto necessario vista la condizione di particolare vulnerabilità della minore
[...]
e la necessità di sostenerla nel suo percorso di crescita verso l'età adulta;
Per_1 8 4) incarica il medesimo Servizio Sociale di attivare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dell'evoluzione della condizione di benessere psico-fisico di entrambe le figlie per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, fermo l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio non emendabili mediante l'intervento del Servizio Sociale;
5) dà atto che il signor si impegna a versare l'importo di Euro 200,00 al mese CP_1 per ciascuna figlia (per complessivi 400,00 euro), a titolo di mantenimento ordinario, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese
(somma annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con prima rivalutazione da aprile
2026);
6) dà atto che l'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito al 100% dalla
Sig.ra Pt_1
7) dispone l'obbligo di pari contribuzione dei genitori nelle spese di natura straordinaria, secondo il Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo
9 indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche
10 e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto che il padre concorda sulla spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico per
UR con oneri che verranno ripartiti al 50% tra i genitori;
11 9) dichiara compensate le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per trasmettere copia della decisione al Servizio sociale territorialmente competente per il Comune di Ciserano (BG), per quanto di competenza, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia, per opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 21/11/2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/02/1980, con il proc. dom. avv. MINGRINO LAURA, giusta procura in atti - ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 432/2024; nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15/04/1977, con il proc. dom. avv. TROFA LUCIANO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/04/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2024, – premettendo che Parte_1 dall'unione more uxorio con sono nate le figlie CP_1 Persona_1
(n. a Bergamo l'08/11/2008) e (n. a Seriate il 24/06/2011) – Persona_2 chiedeva all'intestato Tribunale di confermare l'affidamento condiviso e il collocamento delle minori presso di sé, nonché di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare un assegno di euro 300,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario indiretto di ciascuna figlia, oltre al 70% delle spese straordinarie, compreso il costo dell'apparecchio per la figlia UR, con diritto della madre di continuare a CP_ percepire per intero l'assegno unico erogato dall chiedeva, infine, di determinare le migliori modalità di frequentazione padre/figlie, alla luce dell'assenza di rapporti continuativi tra il padre e e del rifiuto Per_2 manifestato dalla figlia verso la ripresa dei rapporti con il padre, da Persona_1 tempo interrotti. A sostegno di quanto chiesto, la ricorrente deduceva di occuparsi in via esclusiva delle cure e degli interessi delle minori, in quanto il padre risultava assente e disinteressato, sia a livello morale che economico;
che, in particolare, il disinteresse serbato verso le figlie aumentava dal momento in cui CP_1 intraprendeva una nuova relazione sentimentale, ad esempio, pretendendo di svolgere con le minori attività che risultavano esclusivamente di interesse del padre Per_ e della nuova compagna, comunque mai conosciuta personalmente dalla figlia , che soffre di disturbi d'ansia e di depressione nonché di un deficit cognitivo-emotivo; che, neppure di fronte alle lamentele delle figlie, mutava il proprio CP_1 comportamento, decidendo di trascorrere le vacanze solo con la nuova compagna, figura non ancora accettata dalle minori;
che, dunque, tutti gli oneri di accudimento gravavano sulla ricorrente che, nell'anno 2019 aveva avuto un terzo figlio,
[...]
, nato dalla relazione sentimentale con il signor oramai Persona_3 Persona_4 cessata.
Con comparsa depositata il 13/03/2025, si costituiva in giudizio , CP_1 contestando quanto ex adverso esposto, ed eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso in assenza di motivi sopravvenuti;
chiedeva, nel merito, di rigettare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento e, solamente in via ulteriormente gradata, di mantenere l'affidamento
2 condiviso delle figlie, disponendo il collocamento delle minori presso l'abitazione del padre. Più in particolare, il convenuto rappresentava che l'unico elemento sopravvenuto - da quanto questo Tribunale aveva regolamentato l'affidamento e il mantenimento delle minori con decreto del 12/11/2020 - era rappresentato dall'aver instaurato una nuova relazione sentimentale con l'attuale compagna, dopo anni di frustrazioni e solitudine; che, infatti, tale relazione che era stata ostacolata dalla odierna ricorrente, che coi suoi comportamenti aveva coinvolto in prima persona le figlie minori;
che, contrariamente a quanto affermato dalla madre, la figlia UR aveva un buon rapporto con la nuova compagna, avendo mostrato di trascorrere volentieri del tempo insieme;
che egli si interessava quotidianamente delle figlie, anche attraverso semplici telefonate alle quali di frequente non riceveva risposta.
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il convenuto precisava che, da Per_ ottobre 2023, la figlia non aveva più voluto trascorrere i fine settimana insieme al padre a causa della sua situazione psicofisica attuale, già monitorata dalla
Neuropsichiatria infantile di Verdello;
che, infatti, egli aveva anche partecipato agli Per_ incontri con la neuropsichiatra infantile di nell'aprile/maggio 2019, con lo specialista del Consultorio di Treviglio negli anni 2022 e 2023, mentre la madre ometteva ogni comunicazione di maggiore importanza, assumendo atteggiamenti ostacolanti verso la figura paterna.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/04/2025, il giudice delegato procedeva a sentire liberamente le parti, anche al fine di tentare la conciliazione. La ricorrente dichiarava testualmente quanto si reputa utile riportare di seguito: “Le ragazze stanno bene, fanno la loro vita. UR Per_ va a scuola regolarmente mentre sta a casa perché ha iniziato ad avere dei Per_ problemi. Il 13 aprile JU ha iniziato a frequentare la scuola con la Per_5 era quasi due anni che non frequentava la scuola, ma io continuavo a insistere Per_ perché per me è importate. frequenta la seconda superiore. Io ho sentito la sua insegnante di sostegno, non ho sentito i professori. La sua difficoltà è uscire di casa;
l'unica cosa per cui esce di casa è per andare a fare ippoterapia, inoltre lei fa anche volontariato con i bambini autistici. Lei una volta a settimana, il giovedì, fa ippoterapia. È felice di aver ripreso la scuola, pur al domicilio. Evidentemente la Per_ neuropsichiatra avrà documentato la necessità per di accedere a questo tipo Per_ di percorso scolastico. ha una sindrome ansiosa e depressiva e prende dei
3 medicinali. Un anno e mezzo fa le prescrivevano dei farmaci che lei rifiutava di
Per_ prendere, ma da qualche settimana ha iniziato. è seguita il giovedì mattina da
Per_ un'educatrice del Servizio Sociale. dice di non aver legato con questa educatrice e preferirebbe che non venisse a casa, poi l'educatrice l'ha spronata a
Per_ Per_ uscire di casa e lei è contenta. Fosse per andrebbe tutti i giorni a cavallo. prende un ansiolitico, non ricordo il nome del farmaco. La psicologa che incontra
Per_
è l'insegnante di ippoterapia. UR non sostiene nessun percorso psicologico, ha svolto solo un incontro con la dott.ssa al Centro per la Famiglia per la valutazione del DSA, visto che a settembre inizierà la scuola superiore. I risultati sono stati molto positivi per UR, quindi, non avrà bisogno dell'insegnante di Per_ sostegno. Per quanto riguarda sono io in contatto con la sua insegnante di Per_ sostegno. Non credo che abbia un piano didattico personalizzato. La convivenza con il padre di è iniziata prima che nascesse il bambino ed è Per_3 finita un po' dopo. Le mie figlie all'inizio avevano un buonissimo rapporto con poi ci siamo lasciati e basta. Io, comunque, con non ho mai _4 _4 convissuto, lui viveva a casa sua e ogni tanto veniva a casa mia;
ogni tanto è capitato che dormisse con noi. [Alla domanda se tra le figlie e ci fosse un buon Persona_4 rapporto o fossero insorte problematiche relazionali di qualsivoglia genere, la sig.ra rispondeva] “all'inizio c'era un buonissimo rapporto. Non capisco Parte_1 perché mi debba venire a chiedere di he non c'entra niente [Alla domanda _4 se le versa un assegno per il mantenimento per il bambino rispondeva] Persona_4
“No perché siamo in ottimi rapporti. Paga tutto lui, ovvero l'asilo, lo sport. Siamo in ottimi rapporti. Io vivo in un immobile di mia esclusiva proprietà, non pago il mutuo;
l'ho ricevuto in eredità o, meglio, l'ha acquistato mia mamma per me. Le figlie non vogliono andare in vacanza con il papà perché lui non ha mai instaurato un rapporto con le figlie, così come la nonna paterna non ha mai instaurato un rapporto con le figlie che ha visto tre volte nell'arco della loro vita;
adesso tre volte
è una cosa che dico io così, ma lei non c'è mai stata. Io ho fatto due preventivi per
l'apparecchio di UR. è un bambino iperattivo e una dott.ssa Per_3 dell'ospedale, sempre della neuropsichiatria, ci ha consigliato, a me e di _4 fare un percorso di sostegno alla genitorialità”. Interrogato liberamente, il convenuto dichiarava testualmente: “La nostra relazione è finita nell'estate del 2018 in concomitanza del fatto che lei frequentava di nascosto con Io notavo che _4
4 le mie figlie non erano contente della presenza di erché si lamentavano con _4 me del fatto che quest'ultimo entrava in casa. La sera dei weekend di mia spettanza quando riaccompagnavo le mie figlie a casa loro sapevano che ra in casa _4
e si lamentavano con me. UR più volte mi riferiva che la mamma e _4 litigavano tanto e urlavano. UR mi riferiva un episodio in cui urante un _4 litigio spingeva la mamma;
durante questo episodio erano presenti le figlie. Io dicevo a i non avere più atteggiamenti di quel tipo davanti alle mie figlie;
_4 questo discorso veniva poi ripreso telefonicamente la sera stessa, lui è stato gentile
a richiamarmi al telefono e abbiamo avuto una conversazione accesa che però poi si è tranquillizzata e ci siamo capiti, tanto è vero che da quel momento in poi le figlie non mi hanno più riportato episodi in cui non hanno assistito a spintoni tra _4
e la mamma. So che dei litigi ci sono stati e ci sono tuttora ma le figlie non mi hanno riportato altre situazioni di difficoltà. UR è la figlia che parla di più; io ho chiesto
a lei se ci fossero stati altri problemi e lei mi riferiva che andava tutto bene. Con il messaggio in cui scrivevo alla mamma di “non farlo entrare che le cose si sarebbero Per_ risolte”, mi riferivo a siamo noi i genitori di e UR. Che io sappia _4 la frequentazione tra lei e iniziata a settembre 2018 e la separazione risale _4
Per_ a novembre 2019. Già ad aprile 2019 aveva manifestato delle difficoltà ad andare a scuola. Ricordo che la nostra separazione risale all'estate 2018. Portammo Per_
anche dalla neuropsichiatra, dott.ssa e in questa relazione venivano Per_6
Per_ manifestate già delle difficoltà di pregresse alla separazione. Nel momento in cui ci siamo separati la situazione è peggiorata. Io non ho un contatto telefonico giornaliero con le mie figlie, ma sto cercando di mandare tutti giorni dei messaggi,
Per_ Per_ ma non mi risponde. Sento una fatica da parte di . A ottobre/novembre
Per_ 2023 mi proponevo di andare a prendere a casa per accompagnarla a scuola visto il suo rifiuto, visto che perdeva il pullman e la mamma mi avvertiva che potevo accompagnarla in auto. Alcune volte sono riuscito ad accompagnarla io, mentre una
Per_
o due di volte la mamma, ma poi ha rifiutato di prendere il pullman e di essere accompagnata dalla mamma o da me. Con UR i rapporti sono ottimali, anche se durante il weekend di mia spettanza a volte mi dice che non vorrebbe venire con me, ma si tratta di una cosa sporadica. Non posso sapere quanto UR sia contenta, io cerco di interagire il più possibile. Io non convivo con la mia compagna. Io e la mia compagna abbia due residenze separate, ma ci vediamo spesso e decidiamo se
5 dormire a casa mia o a casa sua. Nei fine settimana condividiamo gli spazi o di casa mia o di casa sua. La mia compagna si chiama , lavora dove lavoro Persona_7 io e per il momento ha conosciuto solo UR, con la quale, secondo me, ha instaurato un buon rapporto;
spesso aiuta UR a fare i compiti di lingua straniera
e quando UR è con noi nei weekend si cerca di fare qualcosa insieme. Per quello che posso riferire io ho l'impressione che UR abbia accettato la figura della mia compagna. Per quanto riguarda l'apparecchio, l'idea di aprire un finanziamento non è che mi piaccia molto. Io ho chiesto i documenti per capire se è necessario
l'apparecchio, se c'è una necessità medica io sono disposto a sostenere la spesa per
l'apparecchio di UR, solo che la madre mi riferiva che era UR che lo voleva quindi io capivo che era una cosa più per estetica, non che fosse necessario. Io non Per_ ho svolto colloqui con le insegnanti di , ma ho avuto colloqui con le neuropsichiatre. La segnalazione della neuropsichiatria alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia è scaturita a seguito del Per_ fatto che non frequentava più la scuola nonostante l'obbligo” (v. verbale udienza).
Dopo ampia discussione e confronto, con l'ausilio dei rispettivi difensori, le parti raggiungevano nuovi accordi nell'interesse delle figlie in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale, sia con la finalità di favorire la ripresa di una sana Per_ relazione tra il padre e la minore , sia con la finalità di essere sostenuti nel loro ruolo genitoriale, considerati i conflitti insorti in seno alla coppia genitoriale e nel rapporto con le figlie. Così, previa precisazione congiunta delle conclusioni, all'udienza del 15/04/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, il contenuto degli accordi raggiunti dai genitori, in punto di affidamento e disciplina delle frequentazioni padre-figlie, può essere positivamente valutato dal
Tribunale e merita integrale accoglimento, tenuto conto dei percorsi che madre e padre si sono resi disponibili ad avviare presso il Servizio Sociale e Specialistico, come meglio indicato in dispositivo.
Pare utile ricordare che i genitori, in conformità al regime dell'affidamento condiviso tra Loro concordato, saranno chiamati a collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento delle figlie, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e in tema di salute, istruzione, Persona_1 Per_2
6 educazione e residenza abituale, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, avendo cura di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, assicurando, altresì, il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, dunque, meritano integrale accoglimento, apparendo rispondenti ai bisogni delle minori, motivo per cui il
Collegio reputa superfluo procedere al loro ascolto diretto ex art. 473bis.4 c.p.c.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita e mantenimento, nel contemperamento delle condizioni personali, reddituali, familiari e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto collegiale emesso da questo Tribunale datato 12/11/2020 (nell'ambito della procedura iscritta al numero di ruolo 2339/2020 V.G.), così decide:
1) fermo l'affidamento condiviso delle minori e il collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie in base al seguente calendario:
Per_
- il padre si impegna a prendere al corso di ippoterapia all'orario che verrà comunicato dalla madre (con preavviso di almeno 24 ore), purché dopo le ore 17:00
(diversamente sarà la madre o persona da lei incaricata ad occuparsi del recupero della figlia);
- il padre si impegna a prendere UR dagli impegni sanitari, sportivi e lucidi due volte a settimane (con preavviso della madre di almeno 48 ore), purché dopo le ore
7 17:00, salvo impegni improrogabili del padre che verranno prontamente comunicati
(diversamente sarà la madre o persona da lei incaricata ad occuparsi del recupero della figlia);
- a weekend alterni, dal sabato dopo scuola alla domenica sera dopo cena, con impegno del padre di prelevare le figlie accedendo all'abitazione materna viste le Per_ fatiche oggi sperimentate da , pur sempre rispettando la loro volontà e concordando direttamente con le figlie gli orari del prelevamento e di riaccompagnamento;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni tra i genitori. Nel 2025 terrà le Parte_1 minori per Pasqua e il padre per Pasquetta. Natale e Santo Stefano ad anni alterni.
Nel 2025 la madre terrà le minori per Natale e il padre per Santo Stefano. L'ultimo dell'Anno e Capodanno ad anni alterni (quest'anno le minori staranno con il padre);
Epifania ad anni alterni (nel 2026 le minori staranno con la madre);
- per le vacanze estive: per il corrente anno 2025, su due settimane di spettanza del padre, quest'ultimo si impegna a trascorrere in via esclusiva con le figlie una intera settimana;
l'altra settimana potrà essere trascorsa anche alla presenza dell'attuale compagna del padre, se ritenuta di gradimento dalle figlie;
rimane inteso che sia per le vacanze trascorse con la madre, sia per le vacanze trascorse con il padre, sono i genitori a decidere la località dove trascorrere le vacanze;
2) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale territorialmente competente, presso il quale madre e padre si impegnano ad avviare, nei tempi indicati dal Servizio Specialistico, un percorso di sostengo alla genitorialità individuale e/o congiunto, nonché di supporto psicologico, in base alle indicazioni che verranno fornite dal Servizio sociale;
in particolare, i genitori concordano nella opportunità che il Servizio sociale, in collaborazione con la
Neuropsichiatria Infantile che attualmente ha in carico , avvii Persona_1 un percorsi di “terapia familiare” che possa favorire il riavvicinamento tra padre e figlia vista l'interruzione dei rapporti da circa un anno e mezzo;
3) incarica il medesimo Servizio sociale di attivare ogni percorso di supporto/sostegno psicologico e/o educativo, anche domiciliare, per il tempo ritenuto necessario vista la condizione di particolare vulnerabilità della minore
[...]
e la necessità di sostenerla nel suo percorso di crescita verso l'età adulta;
Per_1 8 4) incarica il medesimo Servizio Sociale di attivare uno stretto monitoraggio del nucleo familiare e, in particolare, dell'evoluzione della condizione di benessere psico-fisico di entrambe le figlie per almeno un anno dalla comunicazione della presente decisione, fermo l'obbligo di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio non emendabili mediante l'intervento del Servizio Sociale;
5) dà atto che il signor si impegna a versare l'importo di Euro 200,00 al mese CP_1 per ciascuna figlia (per complessivi 400,00 euro), a titolo di mantenimento ordinario, da versarsi alla madre a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese
(somma annualmente rivalutabile ex indici ISTAT con prima rivalutazione da aprile
2026);
6) dà atto che l'assegno unico per entrambe le figlie verrà percepito al 100% dalla
Sig.ra Pt_1
7) dispone l'obbligo di pari contribuzione dei genitori nelle spese di natura straordinaria, secondo il Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo
9 indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche
10 e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) dà atto che il padre concorda sulla spesa relativa all'apparecchio odontoiatrico per
UR con oneri che verranno ripartiti al 50% tra i genitori;
11 9) dichiara compensate le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per trasmettere copia della decisione al Servizio sociale territorialmente competente per il Comune di Ciserano (BG), per quanto di competenza, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia, per opportuna conoscenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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