Articolo 22 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
Articolo 21Articolo 23
Versione
23 febbraio 2006
Art. 22. (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , al fine di prevedere modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e al fine di coordinare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepire la direttiva tenendo conto della giurisprudenza comunitaria in materia nonche' dei criteri tecnici che possono essere stabiliti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;
b) assicurare la possibilita' di adeguare le misure nazionali di attuazione della direttiva ai criteri tecnici che possono essere stabiliti e successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva;
c) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate ad un'autorita' pubblica;
d) prevedere procedure e criteri per individuare quali persone giuridiche e fisiche che esercitano un'attivita' finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi, non sono incluse nelle categorie di "ente creditizio" o di "ente finanziario" come definite nell'articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;
e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio nonche' alle attivita' professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva stessa, le quali svolgono attivita' particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet casino' e societa' fiduciarie;
f) mantenere le disposizioni italiane piu' rigorose vigenti per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni; riordinare ed integrare la disciplina relativa ai titoli al portatore ed ai nuovi mezzi di pagamento, al fine di adottare le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
g) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;
h) adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarita' delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
i) prevedere procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi, al fine di poter applicare all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese terzo gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela; l) prevedere procedure e criteri per individuare:
1) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva devono identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identita';
2) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono calibrare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi;
3) i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere a), b) e d), 8 e 9, paragrafo 1, della direttiva, a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura uno scarso rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea puo' adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;
4) le situazioni, oltre a quelle stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva medesima, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, in relazione a clienti, rapporti di affari, prodotti o transazioni che presentino per loro natura un elevato rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la valutazione del rischio che la Commissione europea puo' adottare ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), della direttiva;
m) evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
n) assicurare che, ogni qualvolta cio' sia praticabile, sia fornito agli enti e alle persone che effettuano segnalazioni di operazioni sospette un riscontro sull'utilita' delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato, anche tramite la tenuta e l'aggiornamento di statistiche;
o) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorita', riordinare la disciplina della vigilanza e dei controlli nei confronti dei soggetti obbligati in materia di prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando che gli stessi siano svolti in base al principio dell'adeguata valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di vigilanza di settore prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie coperte dalla direttiva;
q) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle societa' di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati;
r) uniformare la disciplina dell' articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , e successive modificazioni, e dell' articolo 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , modificando i doveri del collegio sindacale e dei soggetti indicati alla lettera q), rendendoli piu' coerenti con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative;
s) riformulare la sanzione penale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , al fine di estendere la sanzione penale ai soggetti indicati alla lettera q);
t) depenalizzare il reato di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
u) garantire l'economicita', l'efficienza e l'efficacia del procedimento sanzionatorio e riordinare il regime sanzionatorio secondo i principi della semplificazione e della coerenza logica e sistematica, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
v) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per violazione delle norme della direttiva e delle norme nazionali vigenti in materia, qualora la persona fisica, autrice della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;
z) prevedere sanzioni amministrative a carico dei soggetti giuridici per l'omessa od insufficiente istituzione di misure di controllo interno, per la mancata previsione di adeguata formazione di dipendenti o collaboratori, nonche' per tutte le carenze organizzative rilevanti ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, attribuendo i relativi poteri di vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni, dati e documenti e i poteri sanzionatori alle autorita' di vigilanza di settore ed alle amministrazioni interessate, laddove esigenze logiche e sistematiche lo suggeriscano;
aa) introdurre nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , i reati di cui agli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale tra i reati per i quali e' prevista la responsabilita' amministrativa degli enti;
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Dall'attuazione delle restanti lettere del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 22:
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 309 del 25 novembre 2005.
- Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella GUCE n. L 139 del 29 maggio 2002.
- Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
«Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire e' complessivamente superiore a 12.500 euro Il trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'. Il Ministro del tesoro puo' stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu' intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di versamento prevista dall' art. 494 del codice di procedura civile .
5. - 6. (Omissis).
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», puo' chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
8. (Omissis).
- Gli articoli 10 e 5, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , cosi' recitano:
«Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.».
«4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 .».
- Gli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale , cosi' recitano:
«Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di' concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
La pena e' della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare tenuita'.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale delitto.».
«Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
«Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
Entrata in vigore il 23 febbraio 2006
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