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Articolo 45 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 45 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Versione
30 giugno 1874
Art. 45.
Il procuratore sostituto rappresenta, per tutte le conseguenze di diritto, il procuratore che lo ha nominato.
Entrata in vigore il 30 giugno 1874
Vedi fonte istituzionale
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