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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/01/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 9585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9585 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in LI alla Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Dante, 89 presso lo studio dall'Avv. Francesco Savanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in LI alla Parte_2 C.F._2
Piazza Dante, 89 presso lo studio dall'Avv. Francesco Savanelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.G. n. 9585/2023
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31-10-2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di LI l' 8-5-2008, dal quale sono nati tre figli (nato a [...] il [...] ); (nata a [...] il 15- Per_1 Pt_3
6-2009) e (nato a [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso. Pt_4
All'udienza del 21 dicembre 2023 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
LI RD (avvenuta il 6-9-2021) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di LI RD del 6/7 settembre 2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni della separazione, di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melito di LI provveda ad annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 16, P. 2 S. Anno 2008;
c) quanto ai figli viene concordato l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocamento dei minori presso l'abitazione della madre in Melito di LI alla Via Cicerone;
d) i rapporti con il padre saranno regolati secondo le esigenze delle parti e quelle preminenti dei minori, ad ogni modo, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, cessato lo stato di detenzione, eserciterà il diritto-dovere di vederli ed averli con sé a fine settimana alternati, a far tempo dal sabato mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica pomeriggio, con impegno del padre a riaccompagnare
i figli presso la casa materna la domenica, entro l'ora di cena. Durante la settimana il padre potrà avere con sé i bambini per un pomeriggio da concordare. Il resto della settimana lo trascorreranno
2 R.G. n. 9585/2023
con la madre;
e) durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di avere con se i bambini per un periodo di 10 giorni, anche non consecutivi, con pernotto da concordare entro il mese di giugno con la madre che dovrà essere a conoscenza degli spostamenti dei figli,
f) le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi: in particolare, ad iniziare dall'anno corrente con la madre per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui i minori hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, Pasquetta con l'altro;
g) quanto all'obbligo di mantenimento dei figli da parte del padre, il Sig. , in ragione del suo Pt_2
stato di detenzione, si impegna al versamento di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei suoi tre figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie necessarie per gli stessi da intendersi, a titolo esemplificativo, quelle medico- specialistiche (visite oculistiche e relativi occhiali, odontoiatriche e apparecchi di correzione, nonché rimborsi analisi, ticket, ecc.), spese scolastiche (tasse, libri, materiale didattico), spese sportive e ricreative (palestra, gite scolastiche, campi estivi, patente, viaggi studio, etc) sui il Sig. Pt_2
contribuirà nella misura del 50%; tali spese, se non urgenti e necessarie, dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori e rimborsate al genitore che le avrà sostenute;
h) le parti si impegnano a tener fede alle suddette condizioni mantenendo un comportamento reciproco rispettoso ed adeguato;
i) i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo de passaporto;
1) le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed alla prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di LI
l' 8-5-2008 (atto n. 16, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008 ) tra Pt_2
3 R.G. n. 9585/2023
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle Pt_2 Parte_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di LI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 22 dicembre 2023
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI RD -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9585 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza del 22 dicembre 2023 avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in LI alla Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1
Dante, 89 presso lo studio dall'Avv. Francesco Savanelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in LI alla Parte_2 C.F._2
Piazza Dante, 89 presso lo studio dall'Avv. Francesco Savanelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di LI RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 dicembre 2023, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.G. n. 9585/2023
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31-10-2023, i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di LI l' 8-5-2008, dal quale sono nati tre figli (nato a [...] il [...] ); (nata a [...] il 15- Per_1 Pt_3
6-2009) e (nato a [...] il [...])- alle condizioni indicate in ricorso. Pt_4
All'udienza del 21 dicembre 2023 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
LI RD (avvenuta il 6-9-2021) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di LI RD del 6/7 settembre 2021; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni della separazione, di seguito riportate:
a) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
b) l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Melito di LI provveda ad annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 16, P. 2 S. Anno 2008;
c) quanto ai figli viene concordato l'affido condiviso degli stessi ad entrambi i genitori con collocamento dei minori presso l'abitazione della madre in Melito di LI alla Via Cicerone;
d) i rapporti con il padre saranno regolati secondo le esigenze delle parti e quelle preminenti dei minori, ad ogni modo, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre, cessato lo stato di detenzione, eserciterà il diritto-dovere di vederli ed averli con sé a fine settimana alternati, a far tempo dal sabato mattina, dall'uscita da scuola, alla domenica pomeriggio, con impegno del padre a riaccompagnare
i figli presso la casa materna la domenica, entro l'ora di cena. Durante la settimana il padre potrà avere con sé i bambini per un pomeriggio da concordare. Il resto della settimana lo trascorreranno
2 R.G. n. 9585/2023
con la madre;
e) durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di avere con se i bambini per un periodo di 10 giorni, anche non consecutivi, con pernotto da concordare entro il mese di giugno con la madre che dovrà essere a conoscenza degli spostamenti dei figli,
f) le principali festività saranno trascorse ad anni alterni con ciascuno dei genitori, sempre salvo diverso accordo tra i coniugi: in particolare, ad iniziare dall'anno corrente con la madre per le festività natalizie: Vigilia di Natale (24 dicembre) da trascorrere con un genitore, da Natale (25 dicembre) al 31 dicembre con l'altro genitore, dal 1° gennaio al 6 gennaio con il genitore con cui i minori hanno trascorso la Vigilia di Natale;
- Per le festività pasquali: Pasqua da trascorrere con un genitore, Pasquetta con l'altro;
g) quanto all'obbligo di mantenimento dei figli da parte del padre, il Sig. , in ragione del suo Pt_2
stato di detenzione, si impegna al versamento di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei suoi tre figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie necessarie per gli stessi da intendersi, a titolo esemplificativo, quelle medico- specialistiche (visite oculistiche e relativi occhiali, odontoiatriche e apparecchi di correzione, nonché rimborsi analisi, ticket, ecc.), spese scolastiche (tasse, libri, materiale didattico), spese sportive e ricreative (palestra, gite scolastiche, campi estivi, patente, viaggi studio, etc) sui il Sig. Pt_2
contribuirà nella misura del 50%; tali spese, se non urgenti e necessarie, dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori e rimborsate al genitore che le avrà sostenute;
h) le parti si impegnano a tener fede alle suddette condizioni mantenendo un comportamento reciproco rispettoso ed adeguato;
i) i coniugi si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo de passaporto;
1) le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed alla prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melito di LI
l' 8-5-2008 (atto n. 16, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008 ) tra Pt_2
3 R.G. n. 9585/2023
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) alle Pt_2 Parte_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melito di LI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 22 dicembre 2023
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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