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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2025 Registro generale Appello Lavoro n. 922/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA n. 445/2024, est. dott.ssa Federica Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 04/02/2025 e promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO DANILO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA 47^ REGGIMENTO FANTERIA 4 73100 LECCE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_3 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, CP_4 P.IVA_3
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege Controparte_6 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Milano nei cui Uffici in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, Voglia così provvedere: a) accogliere l'appello e per l'effetto, accertare e dichiarare la mancata puntuale attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 82/76 e la tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE e succ. modificazioni
[1] ed integrazioni e delle altre direttive da questa sostituite e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovrà accertarsi in corso di causa anche a mezzo CTU;
b) in via subordinata accogliere l'appello e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via preliminare di merito: dichiarare prescritte le pretese avversarie. - In subordine: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate e comunque non provate. - In subordine nel merito: diminuire il quantum delle pretese avversarie. - In ulteriore subordine e in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: previa l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento in ordine al cambiamento di rito, dichiarare l'incompetenza per territorio della Corte d'Appello di Milano a favore della Corte d'Appello di Roma o, al più, quella di Lecce, quest'ultima in ragione della residenza della ricorrente, avuto riguardo al foro del Tesoriere della e dei evocati in giudizio e condannare la ricorrente al CP_5 CP_7 pagamento delle spese di lite e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , del e del Controparte_8 Controparte_4 [...]
. Vinte le spese”. Controparte_9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 445/2024 il TRIBUNALE di PAVIA ha respinto le domande proposte da , medico specializzando negli anni accademici Parte_1 antecedenti il 2006/2007, con le quali aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione lavoro con gli Enti convenuti nonché con l' con conseguente Controparte_8 condanna dei medesimi, in via solidale e/o alternativa tra loro all'applicazione del relativo trattamento economico, normativo e previdenziale e al pagamento delle differenze retributive e degli istituti connessi, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita ex D. Lgs. 257/1991 nella somma da quantificare in corso di causa mediante CTU.
A sostegno delle domande aveva dedotto di aver Parte_1 frequentato negli anni accademici 1992-1996 la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva presso l' Controparte_8 conseguendo il titolo in data 31.10.1996; di aver usufruito, nel corso della sua carriera accademica, di una borsa di studio, che era stata corrisposta in rate bimestrali posticipate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; che la CEE, al fine di adottare una regolamentazione uniforme del lavoro svolto dai medici specializzandi tale da consentire un riconoscimento dei titoli conseguiti in tutti gli Stati membri, aveva adottato le Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, successivamente modificate dalla Direttiva n. 82/76, con la quale veniva stabilito l'obbligo per gli Stati membri di recepirne il contenuto entro e non oltre il 31.12.1982; che l'Italia con il D. Lgs. n 257/1991 aveva recepito in ritardo la Direttiva n. 82/76, prevedendo una borsa di studio in
[2] favore dei medici specializzandi;
che con il D. Lgs. n 368/1999, in attuazione della Direttiva comunitaria 93/16/CEE, lo Stato italiano aveva previsto, con riferimento all'attività prestata dai medici specializzandi, la stipula di un contratto di formazione – lavoro, riconoscendo alla categoria lo status di lavoratore in formazione “a tempo pieno”, con relativa regolamentazione del rapporto, anche in termini economici;
che con il D. Lgs. n. 517/99 era stata sospesa l'efficacia di alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 368/99, riconoscendo agli specializzandi fino al 2006, in luogo di un'adeguata retribuzione, esclusivamente una borsa di studio ai sensi del precedente D. Lgs. n. 257/91; che con DPCM del 07.03.2007 era stato definito lo schema tipo di contratto di formazione dei medici specializzandi.
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir riconoscere in via principale, il proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione- lavoro con gli Enti che si erano avvalsi della sua prestazione nonché con l' con conseguente condanna dei Controparte_8 convenuti, in via solidale e/o alternativa all'applicazione del trattamento economico, normativo e previdenziale previsto per i contratti di formazione lavoro, nonché al pagamento delle differenze retributive e degli istituti connessi per effetto del mancato riconoscimento di tale trattamento, in via subordinata, previo accertamento della mancata attuazione da parte dello Stato Italiano della direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre Direttive da questa sostituite che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni patiti quantificati nella misura di Euro 50.000,00 e, in via ulteriormente subordinata, qualora il TRIBUNALE avesse ritenuto legittimo l'operato dei convenuti e, dunque, ancora vigente la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 257/1991, la condanna delle Amministrazioni resistenti, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita nella somma da quantificare in corso di causa mediante CTU.
Il TRIBUNALE, disattese le questioni preliminari proposte dalle convenute in ordine alla eccepita incompetenza territoriale del TRIBUNALE di PAVIA a favore di quello di ROMA o di LECCE e quella in ordine al difetto di legittimazione passiva dell' , del Controparte_8 Controparte_4
e di , richiamata la
[...] Controparte_10 giurisprudenza di legittimità, respingeva le pretese della ricorrente evidenziando che il trattamento economico dei medici specializzandi previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 368/99 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti, come nella fattispecie in esame, negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16 CE non aveva introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con
[3] riguardo alla misura della borsa di studio di cui al sopra richiamato D. Lgs. 257/1991.
Il primo Giudice riteneva infondata anche la domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio e alla richiesta indicizzazione annuale richiamando al tal fine la giurisprudenza di legittimità con la quale è stato affermato che “l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 384 del pag. 16/16 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez. L., ordinanza n. 9104 dell'1.4.2021). Tale blocco è stato poi prorogato per effetto di normative successive. Ed infatti, come ribadito da ultimo dalla S.C., il blocco dell'adeguamento triennale delle borse di studio previsto dal D. Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto dal 1992 al 2013 (Cass., Sez. III, ordinanza n. 15139 del 12.5.2022; Cass., Sez. III, ordinanza, n. 29311 del 7.10.2022)”.
Concludeva quindi affermando che l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dalla ricorrente comportava l'assorbimento di ogni altra questione proposta.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_1 rifondere alle resistenti le spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre a oneri di legge.
Con ricorso depositato il 21.08.2024 con un articolato Parte_1 motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE di PAVIA ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda svolta in via subordinata con la quale aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 50.000,00, dalla medesima subiti a seguito della mancata puntuale attuazione da parte dello Stato italiano della Direttiva europea 82/76 e per la tardiva attuazione della Direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni e integrazioni e delle altre Direttive da questa sostituite.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento e il susseguirsi delle Direttive comunitarie in materia, a sostegno della doglianza deduce che l'art. 16 della Direttiva 82/76 aveva disposto che gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quanto stabilito dall'anzidetta Direttiva entro e non oltre il 31.12.1982, ma che solo con il D. Lgs 257/1991 lo Stato italiano aveva dato attuazione all'anzidetta Direttiva.
[4] Evidenzia inoltre che la mancata, parziale e/o tardiva attuazione di una Direttiva Comunitaria non self executing genera, nei soggetti danneggiati da tale comportamento omissivo dello Stato membro, il diritto al risarcimento del danno.
Nella prospettazione del gravame sostiene che non vi sia dubbio che, a causa del descritto comportamento, l'odierna appellante abbia subito un danno di natura patrimoniale consistente nella mancata percezione del trattamento economico stabilito dalle regole generali che disciplinano il contratto di formazione-lavoro, nel mancato riconoscimento di una posizione contributiva e previdenziale, nella mancata tutela e nel mancato godimento delle prerogative inerenti il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti (ferie, malattia, assenze, etc.).
Con un secondo motivo si duole della condanna alle spese di lite ritenendo invece sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma c.p.c. che avrebbero dovuto portare il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni.
Con memoria in data 06.12.2024 si sono costituiti gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata e con appello incidentale condizionato, nel caso in cui la CORTE dovesse ritenere fondato il gravame, ripropone le questioni sull'incompetenza territoriale e funzionale del TRIBUNALE di PAVIA e della CORTE D'APPELLO di MILANO, nonché quella relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , del Controparte_8 Controparte_4
e del .
[...] Controparte_9
All'udienza di discussione del 04.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
___________
In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato delle statuizioni con cui il TRIBUNALE ha respinto le domande di volte a ottenere Parte_1
l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione lavoro per il periodo di specializzazione e la condanna delle resistenti al pagamento delle relative differenze retributive, nonché quella relativa al preteso adeguamento triennale della borsa di studio e alla indicizzazione annuale, stante l'omessa impugnazione dei relativi capi.
La questione devoluta all'esame del Collegio è pertanto limitata alla censura con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del TRIBUNALE in ordine alla domanda, svolta in via subordinata, con la quale aveva chiesto, previo
[5] accertamento del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito le Direttive 82/76 e 93/16, la condanna al risarcimento di asseriti danni patiti consistenti nella mancata percezione del trattamento economico previsto per il contratto di formazione e lavoro, applicato ai medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione dal 2006/2007, nel mancato riconoscimento di una posizione contributiva e previdenziale e nelle prerogative inerenti il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti (ferie, malattia, assenza, etc.), quantificati nella complessiva somma di Euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La questione prospettata dall'appellante ha formato oggetto di plurime e costanti pronunce della CORTE di CASSAZIONE con le quali è stato affermato che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991 (cfr. da ultimo, ex multis, ordinanze n. 3431/2024, n. 4183/2024, n. 4897/24).
In particolare, con l'ordinanza n. 4183/2024 la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ha ribadito che:
«Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Quest'ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670).
[6] Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
…
Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.
La previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi …
L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991» (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365/2023, 4082/2023, 3867/2023, 36427/2022, 31311/2022, 31112/2022, 30507/2022, 28665/2022).
È appena il caso di aggiungere, … che, poiché la normativa contenuta nel d.lgs. n. 368 del 1999 non rappresenta l'adempimento di un obbligo comunitario (già assolto con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991), ma una libera scelta normativa del legislatore italiano, non può porsi alcun profilo di illegittima disparità di trattamento
[7] tra i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima della nuova norma e quelli che li hanno frequentati dopo.
Si tratta, infatti, di nient'altro che del naturale effetto della successione delle leggi nel tempo, che comporta l'applicazione di discipline differenziate ratione temporis”.
Atteso quindi che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991 il cui trattamento economico è stato pacificamente applicato all'appellante, va esclusa la configurabilità dell'illecito allegato dalla ricorrente con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Nello specifico si rileva che l'appellante ha frequentato il corso di specializzazione dal 1992 al 1996 quando la Direttiva 82/76 era già stata recepita con il D. Lgs. n. 257/91.
A ciò si aggiunga che in assenza di allegazioni e prove specifiche, non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione già corrisposta alla medesima per effetto dell'applicazione della disciplina di cui al sopra richiamato D. Lgs. 257/1991.
Anche il secondo motivo di appello con cui l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese di lite non è meritevole di accoglimento avendo il primo Giudice, in forza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni proposte, fatto corretta applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c. e non versandosi nelle ipotesi di cui all'art. 92, II comma c.p.c. che avrebbero consentito al TRIBUNALE di disporre la compensazione delle spese.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ivi incluse quelle dell'appello incidentale condizionato – l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura complessiva di Euro 3.500.00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
[8]
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 445/2024 del TRIBUNALE di PAVIA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 04/02/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Maria Rosaria Cuomo Francesca Beoni
[9]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA n. 445/2024, est. dott.ssa Federica Ferrari, discussa all'udienza collegiale del 04/02/2025 e promossa
DA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LORENZO DANILO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA 47^ REGGIMENTO FANTERIA 4 73100 LECCE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Controparte_2
(C.F. , in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_2 CP_3 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, CP_4 P.IVA_3
(C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_4 del pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege Controparte_6 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Milano nei cui Uffici in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 445/2024 del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, Voglia così provvedere: a) accogliere l'appello e per l'effetto, accertare e dichiarare la mancata puntuale attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 82/76 e la tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE e succ. modificazioni
[1] ed integrazioni e delle altre direttive da questa sostituite e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa maggiore o minore somma che dovrà accertarsi in corso di causa anche a mezzo CTU;
b) in via subordinata accogliere l'appello e, conseguentemente, disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via preliminare di merito: dichiarare prescritte le pretese avversarie. - In subordine: rigettare le pretese avversarie in quanto infondate e comunque non provate. - In subordine nel merito: diminuire il quantum delle pretese avversarie. - In ulteriore subordine e in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: previa l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento in ordine al cambiamento di rito, dichiarare l'incompetenza per territorio della Corte d'Appello di Milano a favore della Corte d'Appello di Roma o, al più, quella di Lecce, quest'ultima in ragione della residenza della ricorrente, avuto riguardo al foro del Tesoriere della e dei evocati in giudizio e condannare la ricorrente al CP_5 CP_7 pagamento delle spese di lite e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , del e del Controparte_8 Controparte_4 [...]
. Vinte le spese”. Controparte_9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 445/2024 il TRIBUNALE di PAVIA ha respinto le domande proposte da , medico specializzando negli anni accademici Parte_1 antecedenti il 2006/2007, con le quali aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione lavoro con gli Enti convenuti nonché con l' con conseguente Controparte_8 condanna dei medesimi, in via solidale e/o alternativa tra loro all'applicazione del relativo trattamento economico, normativo e previdenziale e al pagamento delle differenze retributive e degli istituti connessi, nonché la condanna delle Amministrazioni resistenti, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita ex D. Lgs. 257/1991 nella somma da quantificare in corso di causa mediante CTU.
A sostegno delle domande aveva dedotto di aver Parte_1 frequentato negli anni accademici 1992-1996 la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva presso l' Controparte_8 conseguendo il titolo in data 31.10.1996; di aver usufruito, nel corso della sua carriera accademica, di una borsa di studio, che era stata corrisposta in rate bimestrali posticipate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; che la CEE, al fine di adottare una regolamentazione uniforme del lavoro svolto dai medici specializzandi tale da consentire un riconoscimento dei titoli conseguiti in tutti gli Stati membri, aveva adottato le Direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, successivamente modificate dalla Direttiva n. 82/76, con la quale veniva stabilito l'obbligo per gli Stati membri di recepirne il contenuto entro e non oltre il 31.12.1982; che l'Italia con il D. Lgs. n 257/1991 aveva recepito in ritardo la Direttiva n. 82/76, prevedendo una borsa di studio in
[2] favore dei medici specializzandi;
che con il D. Lgs. n 368/1999, in attuazione della Direttiva comunitaria 93/16/CEE, lo Stato italiano aveva previsto, con riferimento all'attività prestata dai medici specializzandi, la stipula di un contratto di formazione – lavoro, riconoscendo alla categoria lo status di lavoratore in formazione “a tempo pieno”, con relativa regolamentazione del rapporto, anche in termini economici;
che con il D. Lgs. n. 517/99 era stata sospesa l'efficacia di alcune disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 368/99, riconoscendo agli specializzandi fino al 2006, in luogo di un'adeguata retribuzione, esclusivamente una borsa di studio ai sensi del precedente D. Lgs. n. 257/91; che con DPCM del 07.03.2007 era stato definito lo schema tipo di contratto di formazione dei medici specializzandi.
Su tali presupposti aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir riconoscere in via principale, il proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione- lavoro con gli Enti che si erano avvalsi della sua prestazione nonché con l' con conseguente condanna dei Controparte_8 convenuti, in via solidale e/o alternativa all'applicazione del trattamento economico, normativo e previdenziale previsto per i contratti di formazione lavoro, nonché al pagamento delle differenze retributive e degli istituti connessi per effetto del mancato riconoscimento di tale trattamento, in via subordinata, previo accertamento della mancata attuazione da parte dello Stato Italiano della direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre Direttive da questa sostituite che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni patiti quantificati nella misura di Euro 50.000,00 e, in via ulteriormente subordinata, qualora il TRIBUNALE avesse ritenuto legittimo l'operato dei convenuti e, dunque, ancora vigente la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 257/1991, la condanna delle Amministrazioni resistenti, al pagamento di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale della borsa di studio percepita nella somma da quantificare in corso di causa mediante CTU.
Il TRIBUNALE, disattese le questioni preliminari proposte dalle convenute in ordine alla eccepita incompetenza territoriale del TRIBUNALE di PAVIA a favore di quello di ROMA o di LECCE e quella in ordine al difetto di legittimazione passiva dell' , del Controparte_8 Controparte_4
e di , richiamata la
[...] Controparte_10 giurisprudenza di legittimità, respingeva le pretese della ricorrente evidenziando che il trattamento economico dei medici specializzandi previsto dall'art. 39 del D. Lgs. 368/99 si applica, per effetto dei ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti, come nella fattispecie in esame, negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16 CE non aveva introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con
[3] riguardo alla misura della borsa di studio di cui al sopra richiamato D. Lgs. 257/1991.
Il primo Giudice riteneva infondata anche la domanda relativa all'adeguamento triennale della borsa di studio e alla richiesta indicizzazione annuale richiamando al tal fine la giurisprudenza di legittimità con la quale è stato affermato che “l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. n. 384 del pag. 16/16 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (Cass., Sez. L., ordinanza n. 9104 dell'1.4.2021). Tale blocco è stato poi prorogato per effetto di normative successive. Ed infatti, come ribadito da ultimo dalla S.C., il blocco dell'adeguamento triennale delle borse di studio previsto dal D. Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto dal 1992 al 2013 (Cass., Sez. III, ordinanza n. 15139 del 12.5.2022; Cass., Sez. III, ordinanza, n. 29311 del 7.10.2022)”.
Concludeva quindi affermando che l'infondatezza delle pretese economiche avanzate dalla ricorrente comportava l'assorbimento di ogni altra questione proposta.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_1 rifondere alle resistenti le spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre a oneri di legge.
Con ricorso depositato il 21.08.2024 con un articolato Parte_1 motivo di gravame impugna la sentenza nella parte in cui il TRIBUNALE di PAVIA ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda svolta in via subordinata con la quale aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 50.000,00, dalla medesima subiti a seguito della mancata puntuale attuazione da parte dello Stato italiano della Direttiva europea 82/76 e per la tardiva attuazione della Direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni e integrazioni e delle altre Direttive da questa sostituite.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento e il susseguirsi delle Direttive comunitarie in materia, a sostegno della doglianza deduce che l'art. 16 della Direttiva 82/76 aveva disposto che gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quanto stabilito dall'anzidetta Direttiva entro e non oltre il 31.12.1982, ma che solo con il D. Lgs 257/1991 lo Stato italiano aveva dato attuazione all'anzidetta Direttiva.
[4] Evidenzia inoltre che la mancata, parziale e/o tardiva attuazione di una Direttiva Comunitaria non self executing genera, nei soggetti danneggiati da tale comportamento omissivo dello Stato membro, il diritto al risarcimento del danno.
Nella prospettazione del gravame sostiene che non vi sia dubbio che, a causa del descritto comportamento, l'odierna appellante abbia subito un danno di natura patrimoniale consistente nella mancata percezione del trattamento economico stabilito dalle regole generali che disciplinano il contratto di formazione-lavoro, nel mancato riconoscimento di una posizione contributiva e previdenziale, nella mancata tutela e nel mancato godimento delle prerogative inerenti il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti (ferie, malattia, assenze, etc.).
Con un secondo motivo si duole della condanna alle spese di lite ritenendo invece sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma c.p.c. che avrebbero dovuto portare il primo Giudice a disporre la compensazione delle spese processuali.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accogliere le rassegnate conclusioni.
Con memoria in data 06.12.2024 si sono costituiti gli appellati chiedendo la conferma della sentenza impugnata e con appello incidentale condizionato, nel caso in cui la CORTE dovesse ritenere fondato il gravame, ripropone le questioni sull'incompetenza territoriale e funzionale del TRIBUNALE di PAVIA e della CORTE D'APPELLO di MILANO, nonché quella relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , del Controparte_8 Controparte_4
e del .
[...] Controparte_9
All'udienza di discussione del 04.02.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
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In via preliminare va dichiarato il passaggio in giudicato delle statuizioni con cui il TRIBUNALE ha respinto le domande di volte a ottenere Parte_1
l'accertamento del proprio diritto a essere inquadrata con contratto di formazione lavoro per il periodo di specializzazione e la condanna delle resistenti al pagamento delle relative differenze retributive, nonché quella relativa al preteso adeguamento triennale della borsa di studio e alla indicizzazione annuale, stante l'omessa impugnazione dei relativi capi.
La questione devoluta all'esame del Collegio è pertanto limitata alla censura con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del TRIBUNALE in ordine alla domanda, svolta in via subordinata, con la quale aveva chiesto, previo
[5] accertamento del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito le Direttive 82/76 e 93/16, la condanna al risarcimento di asseriti danni patiti consistenti nella mancata percezione del trattamento economico previsto per il contratto di formazione e lavoro, applicato ai medici specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione dal 2006/2007, nel mancato riconoscimento di una posizione contributiva e previdenziale e nelle prerogative inerenti il trattamento riservato ai lavoratori dipendenti (ferie, malattia, assenza, etc.), quantificati nella complessiva somma di Euro 50.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
La questione prospettata dall'appellante ha formato oggetto di plurime e costanti pronunce della CORTE di CASSAZIONE con le quali è stato affermato che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991 (cfr. da ultimo, ex multis, ordinanze n. 3431/2024, n. 4183/2024, n. 4897/24).
In particolare, con l'ordinanza n. 4183/2024 la Suprema Corte, richiamando propri precedenti, ha ribadito che:
«Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.
Quest'ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670).
[6] Ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007.
…
Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.
La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.
La previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi …
L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991» (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365/2023, 4082/2023, 3867/2023, 36427/2022, 31311/2022, 31112/2022, 30507/2022, 28665/2022).
È appena il caso di aggiungere, … che, poiché la normativa contenuta nel d.lgs. n. 368 del 1999 non rappresenta l'adempimento di un obbligo comunitario (già assolto con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991), ma una libera scelta normativa del legislatore italiano, non può porsi alcun profilo di illegittima disparità di trattamento
[7] tra i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima della nuova norma e quelli che li hanno frequentati dopo.
Si tratta, infatti, di nient'altro che del naturale effetto della successione delle leggi nel tempo, che comporta l'applicazione di discipline differenziate ratione temporis”.
Atteso quindi che l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari è cessato con l'emanazione del D. Lgs. n. 257 del 1991 il cui trattamento economico è stato pacificamente applicato all'appellante, va esclusa la configurabilità dell'illecito allegato dalla ricorrente con conseguente infondatezza del relativo motivo di gravame.
Nello specifico si rileva che l'appellante ha frequentato il corso di specializzazione dal 1992 al 1996 quando la Direttiva 82/76 era già stata recepita con il D. Lgs. n. 257/91.
A ciò si aggiunga che in assenza di allegazioni e prove specifiche, non sono ipotizzabili maggiori danni che superino la complessiva remunerazione già corrisposta alla medesima per effetto dell'applicazione della disciplina di cui al sopra richiamato D. Lgs. 257/1991.
Anche il secondo motivo di appello con cui l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese di lite non è meritevole di accoglimento avendo il primo Giudice, in forza del richiamo alla giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni proposte, fatto corretta applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c. e non versandosi nelle ipotesi di cui all'art. 92, II comma c.p.c. che avrebbero consentito al TRIBUNALE di disporre la compensazione delle spese.
Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, ivi incluse quelle dell'appello incidentale condizionato – l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma Parte_1 della sentenza gravata.
Anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio le stesse vengono liquidate in base al D.M. 13.8.2022 n. 147, come da dispositivo in calce nella misura complessiva di Euro 3.500.00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
[8]
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 445/2024 del TRIBUNALE di PAVIA.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 04/02/2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Maria Rosaria Cuomo Francesca Beoni
[9]