Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 3 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01258/2025REG.PROV.COLL.
N. 06026/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6026 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 31/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria non ha accolto l’istanza di emersione presentata, in favore dell’odierna appellante, dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. n. 34/2020.
1.2 L’Amministrazione ha ritenuto di non poter accogliere la domanda, ai sensi dell’art. 103 comma 9 del D.L. n. 34/2020, avendo verificato la chiusura dell’istanza inviata ai sensi del D.lgs. n. 109/2012 a favore di altro lavoratore, per comportamento inerte e omissivo del richiedente nonché la mancata conclusione della procedura relativa all’istanza di emersione inviata ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, a favore ancora di un altro lavoratore.
2. Avverso il provvedimento è stato adito il Tar, lamentando:
- l’illegittimità del diniego impugnato sotto i profili della violazione di legge, del difetto di motivazione e di istruttoria e della manifesta irragionevolezza;
- che l’Amministrazione avrebbe violato gli obblighi di partecipazione procedimentale, non avendo provveduto alla convocazione della ricorrente per l’espletamento delle attività connesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro;
- che la ritenuta causa ostativa, inoltre, non essendo imputabile in alcun modo al lavoratore, non avrebbe potuto pregiudicare il rilascio di un permesso di attesa occupazione, ipotesi peraltro nemmeno considerata dall’Amministrazione in contraddittorio con il richiedente;
- la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale, dell’art. 10 bis L. n. 241/90 non avendo ricevuto la notifica del preavviso di diniego. Infine l’atto impugnato sarebbe illegittimo perché non tradotto nella lingua madre dell’interessato.
3. Il ricorso è stato respinto, perché infondato, in quanto “i l diniego impugnato è stato assunto dall’Amministrazione resistente richiamando l’articolo 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale costituisce causa di rigetto delle istanze di emersione la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare. Le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione del lavoro irregolare prestato dal ricorrente non dipendono dall’interruzione del rapporto di lavoro (di cui non è stata fornita la prova documentale) o dall’impossibilità di subentro di un nuovo datore, quanto da un fatto ascrivibile alla sfera di responsabilità del datore di lavoro originario… La mancata conclusione della procedura di emersione in favore della ricorrente dipende, pertanto, dall’originario difetto dei presupposti previsti dalla legge, non sussistendo, conseguentemente, le circostanze eccezionali tali da giustificare una deroga alle regole in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. 6.2. Sul piano formale, le doglianze articolate sul fronte della prospettata violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990 non sono fondate, inerendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alla sfera personale del solo datore di lavoro come da interpretazione giurisprudenziale qui condivisa (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 8 aprile 2022 n. 1215 a cui si rimanda). 6.3. Parte ricorrente lamenta, infine, la violazione di legge per mancata traduzione del diniego in una lingua comprensibile al destinatario. Anche tale censura è infondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo cui “la mancata traduzione in una lingua nota non costituisce vizio di legittimità dell'atto e può costituire, al più, una mera irregolarità rilevante ai fini della rimessione in termini ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso ”.
4. Con l’atto di appello, il difensore eccepisce la violazione dell’art 103, co. 6 D.L. n. 34/2020, ritenendo che “ L'istituto de quo si colloca pienamente nell'ambito giuslavoristico. Esso deve necessariamente armonizzarsi con le norme di sistema. Pertanto una lettura sistematica ed organica anche orientata costituzionalmente non può che condurre a ritenere la fondatezza della tesi sostenuta dall'odierno appellante. Infatti, come più volte affermato l'attività lavorativa prestata produce effetti rilevanti per l'ordinamento a prescindere dalla validità del contratto di lavoro od addirittura dalla stessa sua esistenza. Non vi è dubbio che per conseguenza l'istituto debba applicarsi non solo al caso del licenziamento, ma a tutti i casi in cui il rapporto pur effettivamente instaurato e svolto sia affetto da irregolarità formali dovute a responsabilità esclusiva del datore di lavoro. Questa è l'unica interpretazione possibile coerente ed orientata costituzionalmente. Viceversa si dovrebbe concludere per la necessaria incostituzionalità della norma de quo che in tal modo inciderebbe gravemente sulla sfera di un soggetto debole che non ne avrebbe alcuna colpa ”.
5. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
6. In sede cautelare, con ordinanza -OMISSIS-, è stata accolta l’istanza di sospensiva, avendo:
“ Ritenuto che sotto il profilo del fumus boni juris deve essere rimessa alla fase di merito ogni valutazione in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro;
Ritenuto che dal provvedimento impugnato dinanzi al Tar deriva per la cittadina straniera un danno grave e irreparabile;
Ritenuto che in sede di comparazione di interessi va data prevalenza a quella dell’appellante non trovando il provvedimento impugnato in primo grado il proprio fondamento in fatti di tale gravità da non rendere possibile la presenza della straniera sul territorio dello Stato sino alla decisione di merito ”.
7. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato, con decreto -OMISSIS-, ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio:
- “ CONSIDERATO che, alla stregua della certificazione esibita, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata;
- RITENUTO che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
8. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto.
2.1. Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, l’art. 103, comma 9, D.L. n. 34/2020 prevede che “ Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare ”.
2.2. Alla luce del citato dettato normativo, l’unica possibile eccezione al rigetto dell’istanza è l’intervento di cause di forza maggiore, che non abbiano reso possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno o l’effettiva assunzione del lavoratore.
3.1. Nel caso di specie, l’amministrazione ha respinto l’istanza di emersione conformandosi ad un parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria, che ha rilevato evidenti irregolarità da parte del datore di lavoro.
3.2. Inoltre, non sono stati prodotti dall’appellante significativi elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che la situazione sia del tutto diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato; in assenza di tale dimostrazione, la presunzione di inaffidabilità del datore di lavoro permane e non può che riflettersi sulla procedura di cui al presente giudizio.
4. Per quanto invece attiene alla questione di legittimità dell’art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sollevata dal Tar per l’Umbria con ordinanza n. 21/2023, cui fa riferimento il legale nell’atto di appello, si precisa che è stata respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 209/2023, in cui il Giudice delle Leggi ha evidenziato che “ l’emersione del lavoro “nero”, nel caso di cittadini stranieri, si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia, come chiarito nella recente sentenza n. 149 del 2023. Nella medesima sentenza, questa Corte ha sottolineato come l’emersione del lavoro svolto “in nero” «persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro». Ciò non esclude, però, che sia necessario «prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare»; a tal fine il legislatore può porre dei «requisiti, oggettivi e soggettivi, […] per accedere alla procedura di regolarizzazione», tra cui rientra indubbiamente il possesso di un requisito reddituale. In conclusione, non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore – che attiene «tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà» (sentenza n. 149 del 2023) – e la norma censurata, la quale dunque non lede il principio di ragionevolezza ”.
5. L'appello, in conclusione, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
6. Il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in favore dell’appellante, va confermato, sussistendo i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Conferma l’ammissione della parte appellante al gratuito patrocinio a spese dello Stato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO