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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 68/2024 RGL, promossa da:
C.F.: in persona del genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale , C.F.: , ass. dall'Avv.to Persona_1 C.F._2
LEDDA FABIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Per_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda di handicap grave ex legge n. 104/92 art.3, comma 3 per difetto di legittimazione passiva dell' , la nullità del ricorso ex art. 414 cpc per il mancato CP_1 assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta e l'inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di accertamento dei successivi aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita attraverso il rinnovo della ctu, con conferimento di incarico al medico legale dott. . Per_3
Le eccezioni preliminari formulate da parte resistente sono infondate. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di accertamento della condizione di handicap formulata dalla ricorrente in sede di ricorso per ATP, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa è stata abbandonata in sede di opposizione e d'altro lato, che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4833/23, ha affermato che (i) in forza dell'art. 10, d.l. n. 203/05, come modificato dal d.l. 78/09, CP_ l' è subentrato allo Stato nelle funzioni che allo stesso residuavano in materia di handicap e deve pertanto considerarsi l'unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali relativi all'accertamento di tale condizione sanitaria;
(ii) secondo il più recente orientamento della Corte, l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte sull'accertamento di una mera condizione di invalidità, improduttiva di effetti, ma sull'accertamento di uno status, cui si correla una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, nonché una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l'handicap genera;
per tale ragione, essa è ammessa a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica. Con riferimento all'eccezione di nullità ovvero inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta, al solo fine della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire - posto che è estranea al procedimento ogni valutazione relativa al diritto alla prestazione (cfr. da ultimo Cass. n. 29275/22), si osserva che risultano dagli atti sia la frequenza scolastica della minore che l'allegazione della sussistenza dei requisiti reddituali, in ordine ai quali non sussiste alcuna specifica contestazione da parte dell'ente. Parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non fosse corretta contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la minore. Il CTU nominato in questa sede ha affermato: “In conclusione, i disturbi da cui è affetta la giovane ricorrente sono inquadrabili nell'area del Disturbo Specifico Parte_1 dell'apprendimento, compromissione della lettura (F81.0) di gravità lieve/medio e difficoltà nel calcolo, lieve per cui usufruisce legittimamente delle misure previste dalla L.170/2010. Presenta inoltre un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, tale per cui, vista anche la giovane età, può giovarsi della psicoterapia. Si ritiene, pertanto, che 1. A causa del quadro psichico rilevato ha difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, e necessita delle provvidenze economiche richieste (indennità di frequenza) per la durata di almeno un anno.
2. con decorrenza novembre del 2023, data della visita del dr. che rileva CP_2 il disagio emotivo”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti. La domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90 dal novembre 2023. Le spese di giudizio devono essere compensate per ½ essendo stata accertata la decorrenza del requisito sanitario in corso di ATP. Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90 con decorrenza da Novembre 2023;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna l' a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.750,00 oltre CP_1
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 68/2024 RGL, promossa da:
C.F.: in persona del genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale , C.F.: , ass. dall'Avv.to Persona_1 C.F._2
LEDDA FABIANA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott. nell'ambito del Per_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90. Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda di handicap grave ex legge n. 104/92 art.3, comma 3 per difetto di legittimazione passiva dell' , la nullità del ricorso ex art. 414 cpc per il mancato CP_1 assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta e l'inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di accertamento dei successivi aggravamenti ex art. 149 disp. att. c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita attraverso il rinnovo della ctu, con conferimento di incarico al medico legale dott. . Per_3
Le eccezioni preliminari formulate da parte resistente sono infondate. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di accertamento della condizione di handicap formulata dalla ricorrente in sede di ricorso per ATP, deve rilevarsi, in primo luogo, che la stessa è stata abbandonata in sede di opposizione e d'altro lato, che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4833/23, ha affermato che (i) in forza dell'art. 10, d.l. n. 203/05, come modificato dal d.l. 78/09, CP_ l' è subentrato allo Stato nelle funzioni che allo stesso residuavano in materia di handicap e deve pertanto considerarsi l'unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali relativi all'accertamento di tale condizione sanitaria;
(ii) secondo il più recente orientamento della Corte, l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte sull'accertamento di una mera condizione di invalidità, improduttiva di effetti, ma sull'accertamento di uno status, cui si correla una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, nonché una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l'handicap genera;
per tale ragione, essa è ammessa a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica. Con riferimento all'eccezione di nullità ovvero inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e prova di tutti i requisiti costitutivi della prestazione richiesta, al solo fine della verifica della sussistenza dell'interesse ad agire - posto che è estranea al procedimento ogni valutazione relativa al diritto alla prestazione (cfr. da ultimo Cass. n. 29275/22), si osserva che risultano dagli atti sia la frequenza scolastica della minore che l'allegazione della sussistenza dei requisiti reddituali, in ordine ai quali non sussiste alcuna specifica contestazione da parte dell'ente. Parte ricorrente ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che la valutazione effettuata dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non fosse corretta contestandone la congruenza per non aver sufficientemente valutato le gravi patologie dalle quali è affetta la minore. Il CTU nominato in questa sede ha affermato: “In conclusione, i disturbi da cui è affetta la giovane ricorrente sono inquadrabili nell'area del Disturbo Specifico Parte_1 dell'apprendimento, compromissione della lettura (F81.0) di gravità lieve/medio e difficoltà nel calcolo, lieve per cui usufruisce legittimamente delle misure previste dalla L.170/2010. Presenta inoltre un Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso, tale per cui, vista anche la giovane età, può giovarsi della psicoterapia. Si ritiene, pertanto, che 1. A causa del quadro psichico rilevato ha difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, e necessita delle provvidenze economiche richieste (indennità di frequenza) per la durata di almeno un anno.
2. con decorrenza novembre del 2023, data della visita del dr. che rileva CP_2 il disagio emotivo”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, con argomentazione ineccepibile dal punto di vista logico ed argomentativo, sono del tutto condivisibili in quanto rispettose della documentazione medica in atti. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti delle parti. La domanda deve, dunque, essere accolta e deve dichiararsi che parte ricorrente presenta il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90 dal novembre 2023. Le spese di giudizio devono essere compensate per ½ essendo stata accertata la decorrenza del requisito sanitario in corso di ATP. Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per dell'indennità mensile di frequenza di cui alla legge n. 289/90 con decorrenza da Novembre 2023;
- compensa per ½ le spese di lite;
- condanna l' a rifondere la restante quota di ½ quantificata in € 1.750,00 oltre CP_1
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso