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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6031/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6031/2023
Oggi 09/04/2025, alle ore 10:45, innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. il quale si Parte_1 Controparte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa;
insiste nelle proprie conclusioni e, in particolare, alla condanna alle spese di controparte anche ex art. 96 c.p.c.;
Nessuno è comparso per le altre parti .
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6031/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
CAPANO MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 04/08/2023 ha convenuto in Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRINCIPALE 1. nel merito accertare e dichiarare il sig. in Parte_1 persona del suo titolare di “ responsabile dei danni, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. . Per l'effetto Parte_2 condannare il sig. al pagamento di una somma, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, che il
Giudice competente vorrà equitativamente determinare;
2. in via pagina 2 di 8 subordinata, nel merito emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giud izio, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che in data 29.12.2022 alle ore 15:30/16:00 si recava presso l'esercizio commerciale « sito in Salerno alla via Dogana Vecchia n. 12, Parte_1
- che, in questa occasione, essa parte attorea acquistò del pesce congelato prelevato dal banco frigo dell'esercizio commerciale « ; Parte_1
- che la sera del medesimo giorno consumò il pesce acquistato nel pomeriggio;
- che, dopo l'assunzione, immediatamente si manifestarono i primi dolori alla pancia;
- che,
per questi motivi
, decideva di presentarsi al Pronto Soccorso
Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona alle ore 23:09;
- che dal Verbale di Accettazione delle Prestazioni Sanitarie – alla sezione
Diagnosi – veniva riportato «rif.to vomito e diarrea dopo ingestione di pesce avariato»;
- che, successivamente, in data 21.02.2023 veniva redatto un secondo certificato di malattia telematico sempre a cura del Dott. Parte_3 il quale diagnosticava «dermatite atopica e affezioni correlate, intossicazione alimentare di pesce avariato »;
- che, nonostante, l'invito a stipulare una negoziazione assistita la parte convenuta ha dichiarato di non volervi aderire.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2023 tardivamente si è costituito deducendo: Parte_1
- che, in data 13 aprile 2023, successivamente alla richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da intossicazione alimentare, la parte convenuta depositava atto di denuncia – querela alla competente Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere la dovuta tutela dalle preposte A.G. ;
- che, in data 25 luglio 2023, il Sostituto Procuratore incaricato richiedeva l'archiviazione al GIP, sostenendo che i fatti denunciati da nella Pt_1 denuncia del 13 aprile non costituivano reato;
pagina 3 di 8 - che, nei termini di legge, depositava opposizione alla detta richiesta di archiviazione;
- che, al termine dell'udienza camerale in data 16 ottobre 2023, il GIP, dott.
Indinnimeo, considerate le osservazioni del PM, archiviava anche la procedura incardinata nei confronti dell'odierno attore recante il n. 3182/2023 mod 21
RGNR;
- che, nel merito, le richieste avanzate dall' attore risultano essere già totalmente scardinate e superate dai documenti di archiviazione di entrambi i procedimenti penali formatisi in seguito agli eventi per cui qui è processo;
- che, tutte le richieste di parte avver sa risultano essere totalmente infondate e non vere;
Ha, pertanto, concluso: «Voglia, l'On.le Tribunale Ordinario Civile di Salerno adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni e ccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - si chiede espressamente al tribunale adito, ex art.164, IV co., c.p.c., di dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda e, di conseguenza, rigettarla per le ragioni di fatto e di diritto indicate in atto. NEL MERITO: - essendo certa ed incontrovertibile la completa estraneità dell'odierno convenuto alla causazione dell'evento
“intossicazione alimentare” lamentato da parte attrice, si chiede di rigettare in toto la domanda attric e, in quanto risulta essere inammissibile e totalmente infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da controparte perché non vera e/o non provata e, di conseguenza, inesistente ed insussistente in fatto e in diritto. Ci si rimette, infine, totalmente alla corretta valutazione del giudice adito in merito alla decisione ex art. 96 c.p.c. Con riserva espressa di ulteriormente depositare e/o istruire il processo nei modi
e termini di legge. Con condanna e vittoria di spese, compensi ed onorari tutti relativi alle attività svolte nel presente giudizio comprensivo anche di rimborso forfettario nella misura del 15%, ed oneri come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente profess ionista con espressa clausola di antistatarietà.»
La causa non veniva istruita per inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla parte attorea, nella memoria II termine ex art 171 ter c.p.c., e pagina 4 di 8 all'udienza del 18/01/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 23.11.2024, poi differita al 09/04/2025, per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Nel merito la domanda di parte attorea non può trovare accoglimento.
2. Nel caso in esame la parte attorea ha formulato una domanda di risarcimento danni da intossicazione alimentare e, pertanto, è possibile sussumere l'azione esercitata nel paradigma della responsabilità da prodotto difettoso di cui al Codice del consumo (Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n. 206).
2.1. La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 20 05, n. 206 - configura, infatti, in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale de l danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
2.2. In particolare, l'art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l'art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittim amente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui : «a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può ess ere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.».
2.3. Posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi prev isti dall'ordinamento in favore del c.d. consumatore finale, in ordine all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c. il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la pagina 5 di 8 connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità (ex art 120 del cod. cons.)
2.4. È bene soffermarsi proprio sull'onere probatorio delle parti che agiscono in giudizio e che ricade su colui che invoca un fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit).
2.5. Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., infatti, è espressamente previsto che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»
2.6. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, un'assoluta incertezza sull'an della richiesta e, dunque, sul fatto storico dedotto .
2.7. La domanda di condanna avanzata dall'attore risulta del tutto sguarnita di qualsiasi specificazione e carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio.
2.8. L'attore non ha provato né il fatto storico né l'evento lesivo né il nesso causale tra questo e i danni subìti.
2.9. In questo caso, è il consumatore ad essere tenuto a dimostrare di aver acquistato il prodotto presso l'esercizio commerciale (ad esempio esibendo scontrino commerciale), di essere finito al pronto soccorso per colpa del prodotto (pesce, di cui non è stata neanche indicata la marca o comunque la tipologia), perché il cibo non era stato conservato correttamente.
2.10. Nel caso in cui si verifichi un'intossicazione alimentare, sarà quindi il consumatore a dover dimostrare che il malore sia connesso a ciò che è stato acquistato presso l'esercizio commerciale.
2.11. La parte attorea, nel caso in esame, non ha soddisfatto a tale onere probatorio non avendo provato né l'acquisto del prodotto né il difetto del prodotto consumato dopo l'acquisto avvenuto in data 29.12.2022 presso l'esercizio commerciale né, di conseguenza, il nesso causale Parte_1 tra i danni lamentati e l'assunzione del cibo.
2.12. Negli atti processuali, infatti, non risultano allegate né riproduzioni fotografiche riguardanti il prodotto asseritamente avariato né, come già detto, la prova di aver acquistato il prodotto presso Parte_1
pagina 6 di 8 2.13. Inoltre, il procedimento penale n. 538/2023 Mod. 44 aperto a seguito di denuncia-querela dell'odierna parte attorea è stato definito con decreto di archiviazione alla luce del fatto che , dagli accertamenti effettuati dall'Asl, non emergevano violazioni della normativa in materia di alimenti.
2.14. Nessuna efficacia probatoria può essere attribuita al verbale del PS del 29/12/22 nel quale sono solo riportate le dichiarazioni dell'attore; il certificato medico prodotto, a firma del dr. , è privo di data. Parte_3
2.15. L'ulteriore documentazione medica si riferisce: a una visita al PS il
20/2/2023 nella quale è stato diagnosticato all'attore un eczema;
gli altri certificati per giustificare l'assenza dal lavoro, datati sempre nel mese di febbraio 2023, recano l'indicazione di intossicazione di pesce avariato e ricevute di acquisti di medicinali di luglio del 2023, e appare manifestamente non conferente in relazione all'asserito evento dannoso, essendo davvero fuori da ogni logica sostenere la riviviscenza degli effetti dell'ingestione di pesce avariato il 29/12/2022 a febbraio del 2023 e a luglio 2023.
2.16. Tutto ciò conforta la manifesta infondatezza della domand a attorea che si trae anche dalla collazione di documentazione medica che, da una parte, con alta probabilità, si riferisce a problemi dermatologici dell'attore, vista la persistenza delle manifestazioni cutanee in tempi distanti tra loro e per l'altra parte- ossia i certificati medici -testimonia che l'attore riferì al medico che lo visitò per giustificare l'assenza dal lavoro di avere mangiato di nuovo, anche a febbraio del 2023, pesce avariato.
2.17. Dunque, l'attore non ha fornito la prova del fatto illecito e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono po ste, quindi, a carico dell a parte attorea, con liquidazione ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi della fase istruttoria, in quanto non svolta, e di quella decisoria, visto che la causa è stata discussa oralmente;
il valore è indeterminato, bassa complessità.
4. In merito alla condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c, deve ritenersi che sussistono i presupposti per il suo accoglimento, dovendosi ritenere che l'attore abbia agito in giudizio con malafede, vista la genericità delle allegazioni e la carenza assoluta di supporto probatorio;
pagina 7 di 8 inoltre, disvela la malafede dell'attore anche la documentazione medica che si è esaminata, vista la reiterazione di asserite intossicazioni alimentari per ingestione di pesce avariato a distanza di mesi, senza alcuna collegamento con il fatto illecito imputato al convenuto.
4.1. Si reputa congruo riconoscere a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata la metà dell'importo liquidato a titolo di compenso d'avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare direttamente in favore dell'avvocato , dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.261,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) Condanna l'attore a pagare in favore del convenuto € 2.630,5 ex art. 96
c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6031/2023
Oggi 09/04/2025, alle ore 10:45, innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. il quale si Parte_1 Controparte_1 riporta a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa;
insiste nelle proprie conclusioni e, in particolare, alla condanna alle spese di controparte anche ex art. 96 c.p.c.;
Nessuno è comparso per le altre parti .
La giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6031/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
CAPANO MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 04/08/2023 ha convenuto in Parte_2 giudizio dinanzi a questo Tribunale per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA
PRINCIPALE 1. nel merito accertare e dichiarare il sig. in Parte_1 persona del suo titolare di “ responsabile dei danni, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig. . Per l'effetto Parte_2 condannare il sig. al pagamento di una somma, a titolo di Parte_1 risarcimento danni, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, che il
Giudice competente vorrà equitativamente determinare;
2. in via pagina 2 di 8 subordinata, nel merito emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
3. Con vittoria di spese ed onorari del presente giud izio, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge».
A fondamento della propria domanda ha dedotto:
- che in data 29.12.2022 alle ore 15:30/16:00 si recava presso l'esercizio commerciale « sito in Salerno alla via Dogana Vecchia n. 12, Parte_1
- che, in questa occasione, essa parte attorea acquistò del pesce congelato prelevato dal banco frigo dell'esercizio commerciale « ; Parte_1
- che la sera del medesimo giorno consumò il pesce acquistato nel pomeriggio;
- che, dopo l'assunzione, immediatamente si manifestarono i primi dolori alla pancia;
- che,
per questi motivi
, decideva di presentarsi al Pronto Soccorso
Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona alle ore 23:09;
- che dal Verbale di Accettazione delle Prestazioni Sanitarie – alla sezione
Diagnosi – veniva riportato «rif.to vomito e diarrea dopo ingestione di pesce avariato»;
- che, successivamente, in data 21.02.2023 veniva redatto un secondo certificato di malattia telematico sempre a cura del Dott. Parte_3 il quale diagnosticava «dermatite atopica e affezioni correlate, intossicazione alimentare di pesce avariato »;
- che, nonostante, l'invito a stipulare una negoziazione assistita la parte convenuta ha dichiarato di non volervi aderire.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2023 tardivamente si è costituito deducendo: Parte_1
- che, in data 13 aprile 2023, successivamente alla richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da intossicazione alimentare, la parte convenuta depositava atto di denuncia – querela alla competente Autorità Giudiziaria, al fine di ottenere la dovuta tutela dalle preposte A.G. ;
- che, in data 25 luglio 2023, il Sostituto Procuratore incaricato richiedeva l'archiviazione al GIP, sostenendo che i fatti denunciati da nella Pt_1 denuncia del 13 aprile non costituivano reato;
pagina 3 di 8 - che, nei termini di legge, depositava opposizione alla detta richiesta di archiviazione;
- che, al termine dell'udienza camerale in data 16 ottobre 2023, il GIP, dott.
Indinnimeo, considerate le osservazioni del PM, archiviava anche la procedura incardinata nei confronti dell'odierno attore recante il n. 3182/2023 mod 21
RGNR;
- che, nel merito, le richieste avanzate dall' attore risultano essere già totalmente scardinate e superate dai documenti di archiviazione di entrambi i procedimenti penali formatisi in seguito agli eventi per cui qui è processo;
- che, tutte le richieste di parte avver sa risultano essere totalmente infondate e non vere;
Ha, pertanto, concluso: «Voglia, l'On.le Tribunale Ordinario Civile di Salerno adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni e ccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: - si chiede espressamente al tribunale adito, ex art.164, IV co., c.p.c., di dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda e, di conseguenza, rigettarla per le ragioni di fatto e di diritto indicate in atto. NEL MERITO: - essendo certa ed incontrovertibile la completa estraneità dell'odierno convenuto alla causazione dell'evento
“intossicazione alimentare” lamentato da parte attrice, si chiede di rigettare in toto la domanda attric e, in quanto risulta essere inammissibile e totalmente infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da controparte perché non vera e/o non provata e, di conseguenza, inesistente ed insussistente in fatto e in diritto. Ci si rimette, infine, totalmente alla corretta valutazione del giudice adito in merito alla decisione ex art. 96 c.p.c. Con riserva espressa di ulteriormente depositare e/o istruire il processo nei modi
e termini di legge. Con condanna e vittoria di spese, compensi ed onorari tutti relativi alle attività svolte nel presente giudizio comprensivo anche di rimborso forfettario nella misura del 15%, ed oneri come per legge da liquidarsi in favore dello scrivente profess ionista con espressa clausola di antistatarietà.»
La causa non veniva istruita per inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla parte attorea, nella memoria II termine ex art 171 ter c.p.c., e pagina 4 di 8 all'udienza del 18/01/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 23.11.2024, poi differita al 09/04/2025, per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Nel merito la domanda di parte attorea non può trovare accoglimento.
2. Nel caso in esame la parte attorea ha formulato una domanda di risarcimento danni da intossicazione alimentare e, pertanto, è possibile sussumere l'azione esercitata nel paradigma della responsabilità da prodotto difettoso di cui al Codice del consumo (Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n. 206).
2.1. La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224/1988 - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 20 05, n. 206 - configura, infatti, in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale de l danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
2.2. In particolare, l'art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l'art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittim amente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui : «a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può ess ere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.».
2.3. Posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi prev isti dall'ordinamento in favore del c.d. consumatore finale, in ordine all'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697
c.c. il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la pagina 5 di 8 connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità (ex art 120 del cod. cons.)
2.4. È bene soffermarsi proprio sull'onere probatorio delle parti che agiscono in giudizio e che ricade su colui che invoca un fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit).
2.5. Ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., infatti, è espressamente previsto che «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»
2.6. Dall'esame della documentazione in atti si rileva, infatti, un'assoluta incertezza sull'an della richiesta e, dunque, sul fatto storico dedotto .
2.7. La domanda di condanna avanzata dall'attore risulta del tutto sguarnita di qualsiasi specificazione e carente sul piano assertivo prima ancora che probatorio.
2.8. L'attore non ha provato né il fatto storico né l'evento lesivo né il nesso causale tra questo e i danni subìti.
2.9. In questo caso, è il consumatore ad essere tenuto a dimostrare di aver acquistato il prodotto presso l'esercizio commerciale (ad esempio esibendo scontrino commerciale), di essere finito al pronto soccorso per colpa del prodotto (pesce, di cui non è stata neanche indicata la marca o comunque la tipologia), perché il cibo non era stato conservato correttamente.
2.10. Nel caso in cui si verifichi un'intossicazione alimentare, sarà quindi il consumatore a dover dimostrare che il malore sia connesso a ciò che è stato acquistato presso l'esercizio commerciale.
2.11. La parte attorea, nel caso in esame, non ha soddisfatto a tale onere probatorio non avendo provato né l'acquisto del prodotto né il difetto del prodotto consumato dopo l'acquisto avvenuto in data 29.12.2022 presso l'esercizio commerciale né, di conseguenza, il nesso causale Parte_1 tra i danni lamentati e l'assunzione del cibo.
2.12. Negli atti processuali, infatti, non risultano allegate né riproduzioni fotografiche riguardanti il prodotto asseritamente avariato né, come già detto, la prova di aver acquistato il prodotto presso Parte_1
pagina 6 di 8 2.13. Inoltre, il procedimento penale n. 538/2023 Mod. 44 aperto a seguito di denuncia-querela dell'odierna parte attorea è stato definito con decreto di archiviazione alla luce del fatto che , dagli accertamenti effettuati dall'Asl, non emergevano violazioni della normativa in materia di alimenti.
2.14. Nessuna efficacia probatoria può essere attribuita al verbale del PS del 29/12/22 nel quale sono solo riportate le dichiarazioni dell'attore; il certificato medico prodotto, a firma del dr. , è privo di data. Parte_3
2.15. L'ulteriore documentazione medica si riferisce: a una visita al PS il
20/2/2023 nella quale è stato diagnosticato all'attore un eczema;
gli altri certificati per giustificare l'assenza dal lavoro, datati sempre nel mese di febbraio 2023, recano l'indicazione di intossicazione di pesce avariato e ricevute di acquisti di medicinali di luglio del 2023, e appare manifestamente non conferente in relazione all'asserito evento dannoso, essendo davvero fuori da ogni logica sostenere la riviviscenza degli effetti dell'ingestione di pesce avariato il 29/12/2022 a febbraio del 2023 e a luglio 2023.
2.16. Tutto ciò conforta la manifesta infondatezza della domand a attorea che si trae anche dalla collazione di documentazione medica che, da una parte, con alta probabilità, si riferisce a problemi dermatologici dell'attore, vista la persistenza delle manifestazioni cutanee in tempi distanti tra loro e per l'altra parte- ossia i certificati medici -testimonia che l'attore riferì al medico che lo visitò per giustificare l'assenza dal lavoro di avere mangiato di nuovo, anche a febbraio del 2023, pesce avariato.
2.17. Dunque, l'attore non ha fornito la prova del fatto illecito e, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono po ste, quindi, a carico dell a parte attorea, con liquidazione ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi della fase istruttoria, in quanto non svolta, e di quella decisoria, visto che la causa è stata discussa oralmente;
il valore è indeterminato, bassa complessità.
4. In merito alla condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c, deve ritenersi che sussistono i presupposti per il suo accoglimento, dovendosi ritenere che l'attore abbia agito in giudizio con malafede, vista la genericità delle allegazioni e la carenza assoluta di supporto probatorio;
pagina 7 di 8 inoltre, disvela la malafede dell'attore anche la documentazione medica che si è esaminata, vista la reiterazione di asserite intossicazioni alimentari per ingestione di pesce avariato a distanza di mesi, senza alcuna collegamento con il fatto illecito imputato al convenuto.
4.1. Si reputa congruo riconoscere a titolo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata la metà dell'importo liquidato a titolo di compenso d'avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna la parte attorea a rimborsare direttamente in favore dell'avvocato , dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 5.261,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
C) Condanna l'attore a pagare in favore del convenuto € 2.630,5 ex art. 96
c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
9 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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